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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
Commentario • 1
- 1. Guida in stato di ebbrezza: quando può essere riconosciuta la particolare tenuità del fatto (Cass. Pen. n. 1434/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 16 gennaio 2026
Massima In tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice, nel valutare l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., è tenuto a svolgere un apprezzamento complessivo e congiunto delle modalità della condotta, dell'esiguità del pericolo e del grado della colpevolezza, secondo i criteri di cui all'art. 133 c.p.; è pertanto illegittimo il diniego fondato su un solo elemento di segno negativo o su valutazioni automatiche, specie se ancorate a circostanze aggravanti non contestate. Cass. pen., sez. IV, 11 dicembre 2025, dep. 14 gennaio 2026, n. 1434 Il caso L'imputato era stato condannato per il reato di guida in stato di ebbrezza di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/01/2026, n. 1434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1434 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EL AN CA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
lette le conclusioni del P.G. Penale Sent. Sez. 4 Num. 1434 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 11/12/2025 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 20 febbraio 2025, la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la pronuncia con cui il Gip del Tribunale di Palmi in data 6.06.2024, all'esito di rito abbreviato, aveva condannato TE NI LO alla pena di 20 giorni di arresto ed euro 400,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), D. Lvo. 30 aprile 1992, n. 285. L'imputato era stato tratto a giudizio per essersi posto alla guida dell'autovettura Nissan Micra, tg. BE597TK in stato di ebbrezza alcolica;
in particolare, a seguito di un servizio di controllo sul territorio effettuato il 13.5.2023. in Palmi, da personale appartenente alla locale Compagnia dei Carabinieri, era stato sottoposto ad accertamento del tasso alcolemico tramite etilometro, test che aveva rilevato un tasso alcolico pari a 0,85 g/I alla prima misurazione ed a 0,82 gli nella seconda misurazione. 2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione lamentando con un unico motivo la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., per avere omesso la Corte territoriale di tenere conto degli elementi favorevoli all'imputato, pur citandoli, ma facendo riferimento soltanto alla configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 186, comma 2 sexies, d.lgs n. 285 del 1992, sebbene non contestata. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte )con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. La difesa dell'imputato ha depositato memoria difensiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso é fondato. 1.1. Come rilevato da Sez. U, 25/02/2016, n.13681, Tushaj, Rv. 266590-01, il fatto particolarmente tenue va individuato alla stregua di caratteri riconducibili a tre categorie di indicatori, ovvero le modalità della condotta, l'esiguità del danno o del pericolo, il grado della colpevolezza. Da ciò consegue che il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa che postula una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta e non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto, tanto sul fondamentale rilievo che il disvalore penale del fatto, per assegnare allo stesso l'attributo della particolare tenuità, dipende dalla concreta manifestazione del reato, che ne segna perciò il disvalore. 2 Nel pervenire a tale conclusione, le Sezioni Unite hanno ritenuto illuminante il riferimento testuale, contenuto nell'art. 131 bis cod. pen., alle modalità della condotta, segno che la nuova normativa non si interessa tanto della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, anche in considerazione delle componenti soggettive della condotta stessa, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena. In altri termini, ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità, occorre avere riguardo, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, al fatto storico, alla situazione reale ed irripetibile costituita da tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall'agente perché non è in questione la conformità del fatto al tipo (la causa di non punibilità presuppone l'esistenza di un fatto conforme al tipo ed offensivo ma il cui grado di offesa sia particolarmente tenue tanto da non richiedere necessità di pena), bensì l'entità del suo complessivo disvalore e questo spiega il riferimento alla connotazione storica della condotta nella sua componente oggettiva e soggettiva. La necessità di compiere questa complessa valutazione alla luce dell'art.133, comma 1, cod. pen. pone in rilievo oltre alle caratteristiche dell'azione e alla gravità del danno o del pericolo, anche l'intensità del dolo e il grado della colpa, per cui essendo richiesta, nell'ottica delle Sezioni Unite, la ponderazione della colpevolezza in termini di esiguità e quindi la sua graduazione, è del tutto naturale che il giudice sia chiamato ad un apprezzamento di tutte le rilevanti contingenze che caratterizzano ciascuna vicenda concreta ed in specie di quelle afferenti alla condotta;
ed anche riguardo alla ponderazione dell'entità del danno o del pericolo occorre compiere una valutazione mirata sulla manifestazione del reato, sulle sue conseguenze, sicché l'esiguità del disvalore è frutto di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno ed alla col pevolezza. All'interno poi di ogni indicatore il giudice è quindi chiamato a operare un bilanciamento tra i vari elementi del caso concreto ì conseguendone che il giudizio finale di particolare tenuità dell'offesa postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per l'integrazione della fattispecie, sicché i criteri indicati nel primo comma dell'art. 131bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità e alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione della causa di non punibilità in questione è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi. (infatti, secondo il tenore letterale dell'art. 131bis cod. pen., nella parte del primo comma che qui interessa, la punibilità è esclusa quando, sia per le modalità della condotta che 3 P per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa è di particolare tenuità; in senso conforme Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647). 1.2. Con particolare riferimento al reato di guida in stato di ebbrezza, la giurisprudenza di legittimità ha altresì sottolineato che la causa di non punibilità in quanto configurabile in relazione ad ogni fattispecie criminosa, è applicabile anche in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, non essendo, in astratto, incompatibile con il giudizio di particolare tenuità- la presenza di soglie di punibilità all'interno della fattispecie tipica, rapportate ai valori di tassi alcolemici accertati, anche nel caso in cui, al di sotto della soglia di rilevanza penale, vi una fattispecie che integra un illecito amministrativo;
dovendosi altresì ritenere che l'assenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen. deve motivarsi con riferimento alle concrete modalità di estrinsecazione del fatto, tali da generare un pericolo significativo in termini di non esiguità (Sez. 4, n. 31843 del 17/05/2023, Rv. 285065). 2. Ciò posto, la valutazione della Corte territoriale non é in linea con i predetti principi, atteso che ha motivato il diniego dell'art. 131 bis cod.pen. facendo leva su un solo elemento di segno negativo (come attestato plasticamente dalla dizione "tanto basta"), ovvero ta_c.9j4egaz:±_ -orte —e-d . Ape 1~1,z, l'aggravante di cui all'art. 186, comma 2 sexies d.lgs n. 285 del 1992, peraltro neanche contestata, senza quindi valutare tutti gli altri elementi di segno positivo, quali il tasso alcolemico di poco superiore alla soglia, l' incensuratezza, le modalità e le circostanze del fatto. Nè peraltro in alcun modo, trattandosi di doppia conforme di condanna, soccorre la sentenza di primo grado che sul punto si limita a statuire "valutata la pericolosità della condotta, non sembrano sussistere i presupposti previsti dall'art. 131 bis cod.pen. ai fini del proscioglimento". 3. In conclusione la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione inerente all'applicabilità dell'art. 131 bis cod.pen. e rinvia, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria. Così deciso in Roma, 1'11 dicembre 2025 Ii Presiderge Il ConsjJ estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
lette le conclusioni del P.G. Penale Sent. Sez. 4 Num. 1434 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 11/12/2025 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 20 febbraio 2025, la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la pronuncia con cui il Gip del Tribunale di Palmi in data 6.06.2024, all'esito di rito abbreviato, aveva condannato TE NI LO alla pena di 20 giorni di arresto ed euro 400,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), D. Lvo. 30 aprile 1992, n. 285. L'imputato era stato tratto a giudizio per essersi posto alla guida dell'autovettura Nissan Micra, tg. BE597TK in stato di ebbrezza alcolica;
in particolare, a seguito di un servizio di controllo sul territorio effettuato il 13.5.2023. in Palmi, da personale appartenente alla locale Compagnia dei Carabinieri, era stato sottoposto ad accertamento del tasso alcolemico tramite etilometro, test che aveva rilevato un tasso alcolico pari a 0,85 g/I alla prima misurazione ed a 0,82 gli nella seconda misurazione. 2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione lamentando con un unico motivo la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., per avere omesso la Corte territoriale di tenere conto degli elementi favorevoli all'imputato, pur citandoli, ma facendo riferimento soltanto alla configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 186, comma 2 sexies, d.lgs n. 285 del 1992, sebbene non contestata. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte )con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. La difesa dell'imputato ha depositato memoria difensiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso é fondato. 1.1. Come rilevato da Sez. U, 25/02/2016, n.13681, Tushaj, Rv. 266590-01, il fatto particolarmente tenue va individuato alla stregua di caratteri riconducibili a tre categorie di indicatori, ovvero le modalità della condotta, l'esiguità del danno o del pericolo, il grado della colpevolezza. Da ciò consegue che il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa che postula una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta e non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto, tanto sul fondamentale rilievo che il disvalore penale del fatto, per assegnare allo stesso l'attributo della particolare tenuità, dipende dalla concreta manifestazione del reato, che ne segna perciò il disvalore. 2 Nel pervenire a tale conclusione, le Sezioni Unite hanno ritenuto illuminante il riferimento testuale, contenuto nell'art. 131 bis cod. pen., alle modalità della condotta, segno che la nuova normativa non si interessa tanto della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, anche in considerazione delle componenti soggettive della condotta stessa, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena. In altri termini, ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità, occorre avere riguardo, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, al fatto storico, alla situazione reale ed irripetibile costituita da tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall'agente perché non è in questione la conformità del fatto al tipo (la causa di non punibilità presuppone l'esistenza di un fatto conforme al tipo ed offensivo ma il cui grado di offesa sia particolarmente tenue tanto da non richiedere necessità di pena), bensì l'entità del suo complessivo disvalore e questo spiega il riferimento alla connotazione storica della condotta nella sua componente oggettiva e soggettiva. La necessità di compiere questa complessa valutazione alla luce dell'art.133, comma 1, cod. pen. pone in rilievo oltre alle caratteristiche dell'azione e alla gravità del danno o del pericolo, anche l'intensità del dolo e il grado della colpa, per cui essendo richiesta, nell'ottica delle Sezioni Unite, la ponderazione della colpevolezza in termini di esiguità e quindi la sua graduazione, è del tutto naturale che il giudice sia chiamato ad un apprezzamento di tutte le rilevanti contingenze che caratterizzano ciascuna vicenda concreta ed in specie di quelle afferenti alla condotta;
ed anche riguardo alla ponderazione dell'entità del danno o del pericolo occorre compiere una valutazione mirata sulla manifestazione del reato, sulle sue conseguenze, sicché l'esiguità del disvalore è frutto di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno ed alla col pevolezza. All'interno poi di ogni indicatore il giudice è quindi chiamato a operare un bilanciamento tra i vari elementi del caso concreto ì conseguendone che il giudizio finale di particolare tenuità dell'offesa postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per l'integrazione della fattispecie, sicché i criteri indicati nel primo comma dell'art. 131bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità e alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione della causa di non punibilità in questione è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi. (infatti, secondo il tenore letterale dell'art. 131bis cod. pen., nella parte del primo comma che qui interessa, la punibilità è esclusa quando, sia per le modalità della condotta che 3 P per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa è di particolare tenuità; in senso conforme Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647). 1.2. Con particolare riferimento al reato di guida in stato di ebbrezza, la giurisprudenza di legittimità ha altresì sottolineato che la causa di non punibilità in quanto configurabile in relazione ad ogni fattispecie criminosa, è applicabile anche in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, non essendo, in astratto, incompatibile con il giudizio di particolare tenuità- la presenza di soglie di punibilità all'interno della fattispecie tipica, rapportate ai valori di tassi alcolemici accertati, anche nel caso in cui, al di sotto della soglia di rilevanza penale, vi una fattispecie che integra un illecito amministrativo;
dovendosi altresì ritenere che l'assenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen. deve motivarsi con riferimento alle concrete modalità di estrinsecazione del fatto, tali da generare un pericolo significativo in termini di non esiguità (Sez. 4, n. 31843 del 17/05/2023, Rv. 285065). 2. Ciò posto, la valutazione della Corte territoriale non é in linea con i predetti principi, atteso che ha motivato il diniego dell'art. 131 bis cod.pen. facendo leva su un solo elemento di segno negativo (come attestato plasticamente dalla dizione "tanto basta"), ovvero ta_c.9j4egaz:±_ -orte —e-d . Ape 1~1,z, l'aggravante di cui all'art. 186, comma 2 sexies d.lgs n. 285 del 1992, peraltro neanche contestata, senza quindi valutare tutti gli altri elementi di segno positivo, quali il tasso alcolemico di poco superiore alla soglia, l' incensuratezza, le modalità e le circostanze del fatto. Nè peraltro in alcun modo, trattandosi di doppia conforme di condanna, soccorre la sentenza di primo grado che sul punto si limita a statuire "valutata la pericolosità della condotta, non sembrano sussistere i presupposti previsti dall'art. 131 bis cod.pen. ai fini del proscioglimento". 3. In conclusione la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione inerente all'applicabilità dell'art. 131 bis cod.pen. e rinvia, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria. Così deciso in Roma, 1'11 dicembre 2025 Ii Presiderge Il ConsjJ estensore