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Sentenza 23 novembre 2025
Sentenza 23 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 23/11/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1241/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De TA, viste le note depositate ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1241/25 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentata dagli avv. Nicola Zampieri, Walter Miceli, Giovanni Rinaldi, e Fabio
Ganci
e
Controparte_1
che si dichiara contumace vista la regolarità della notifica depositata il 13/10/25
: PERSONALE SCOLASTICO, TEMPO DETERMINATO, FERIE CP_2
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente (docente a tempo determinato, doc.1 allegato al ricorso) chiede la condanna dell'Amministrazioni al pagamento di « € 7.887,98 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,».
2. Nella contumacia della convenuta, e rilevato che il conteggio della somma appare corretto sulla base alle prodotte «tabelle stipendiali» (doc.14, 15 e 16 allegati al ricorso), la domanda deve essere senz'altro accolta in quanto «Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione pagina 1 di 2 delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro», come condivisibilmente statuito dalla Corte di Cassazione con sentenza
16715/24 la cui motivazione deve per il resto intendersi qui richiamata ai sensi dell'art.1181 delle norme di attuazione del cpc.
3. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale le spese sono liquidate (in considerazione di quanto disposto dall'art.4 comma 1 bis DM 55\14) secondo la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta
o disattesa,
CONDANNA il convenuto al pagamento, in favore della ricorrente, CP_1
della somma di € 7.887,98 oltre interessi e rivalutazione come per legge;
nonché al pagamento, in favore dei procuratori antistatari della ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 118,50 per spese ed € 2.700,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge.
Ancona, 23/11/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De TA
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De TA, viste le note depositate ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1241/25 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentata dagli avv. Nicola Zampieri, Walter Miceli, Giovanni Rinaldi, e Fabio
Ganci
e
Controparte_1
che si dichiara contumace vista la regolarità della notifica depositata il 13/10/25
: PERSONALE SCOLASTICO, TEMPO DETERMINATO, FERIE CP_2
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente (docente a tempo determinato, doc.1 allegato al ricorso) chiede la condanna dell'Amministrazioni al pagamento di « € 7.887,98 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,».
2. Nella contumacia della convenuta, e rilevato che il conteggio della somma appare corretto sulla base alle prodotte «tabelle stipendiali» (doc.14, 15 e 16 allegati al ricorso), la domanda deve essere senz'altro accolta in quanto «Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione pagina 1 di 2 delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro», come condivisibilmente statuito dalla Corte di Cassazione con sentenza
16715/24 la cui motivazione deve per il resto intendersi qui richiamata ai sensi dell'art.1181 delle norme di attuazione del cpc.
3. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale le spese sono liquidate (in considerazione di quanto disposto dall'art.4 comma 1 bis DM 55\14) secondo la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta
o disattesa,
CONDANNA il convenuto al pagamento, in favore della ricorrente, CP_1
della somma di € 7.887,98 oltre interessi e rivalutazione come per legge;
nonché al pagamento, in favore dei procuratori antistatari della ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 118,50 per spese ed € 2.700,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge.
Ancona, 23/11/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De TA
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