Corte d'Appello Lecce, sentenza 05/05/2025, n. 225
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Sentenza 5 maggio 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte di Appello di Lecce, Sezione Lavoro, emessa il 14 marzo 2025, che accoglie l'appello contro la sentenza del Tribunale di Brindisi n. 510 del 28 marzo 2023. La parte appellante, un lavoratore, richiedeva il pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione dal Fondo di Garanzia, contestando la decisione di primo grado che aveva accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte appellata, il Fondo stesso. Quest'ultimo sosteneva che il termine di prescrizione fosse decorso, in quanto il lavoratore non aveva dimostrato l'insolvenza del datore di lavoro.

La Corte ha ritenuto fondato l'appello, stabilendo che la prescrizione decorre solo dal momento in cui il lavoratore può far valere il proprio diritto, ossia dal rigetto dell'istanza di fallimento del datore di lavoro. Ha sottolineato che il diritto al pagamento delle retribuzioni non si perfeziona fino a quando non si verificano i presupposti di insolvenza, confermando che il lavoratore aveva agito tempestivamente. Inoltre, ha ritenuto infondate le eccezioni di merito sollevate dal Fondo, riconoscendo il diritto del lavoratore al pagamento delle ultime tre mensilità, nei limiti del massimale previsto dalla legge. La Corte ha quindi condannato il Fondo al pagamento di € 4.459,73, oltre agli interessi legali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Lecce, sentenza 05/05/2025, n. 225
    Giurisdizione : Corte d'Appello Lecce
    Numero : 225
    Data del deposito : 5 maggio 2025

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