Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 05/05/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale di Brindisi n. 510 del 28.03.2023 Oggetto: Fondo di garanzia (ultime tre mensilità)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, tra
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Lenoci e Francesco Amati Parte_1
Appellante
e rappresentato e difeso dagli avv.ti Raimund Bauer e Salvatore Graziuso CP_1
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato il 25.03.2020, -premesso di: aver lavorato alle dipendenze della Parte_1
società dal 16.06.2016 al 31.01.2017; avere ottenuto, dal Controparte_2
Tribunale di Taranto, decreto ingiuntivo n. 1173/2017 nei confronti del datore di lavoro per il pagamento delle ultime tre mensilità e del tfr;
avere proposto azione esecutiva mobiliare conclusasi con verbale di pignoramento negativo del 28.10.2017; avere notificato alla predetta società ulteriore atto di precetto, in data 12.9.2018; avere depositato, presso il Tribunale di Taranto, ricorso per dichiarazione di fallimento della società datrice di lavoro, respinto con provvedimento del 28.2.2019; avere presentato, in data 11.3.2019, domanda al Fondo di Garanzia, accolta limitatamente al tfr e respinta con riferimento alle retribuzioni per asserito decorso del termine prescrizionale stabilito dalla legge- chiedeva la condanna del Fondo di garanzia dell' al pagamento delle ultime tre mensilità CP_1
1
Si costituiva in giudizio l' , che eccepiva preliminarmente la prescrizione del credito;
nel merito CP_1
deduceva la mancanza di prova circa lo stato di insolvenza e l'erroneità della somma richiesta a titolo di retribuzione per le ultime mensilità perché comprensiva della indennità sostitutiva di ferie non godute e, comunque, superiore al massimale di cui all'art. 2, comma 2, d. lgs. 80/92.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Brindisi rigettava la domanda attorea, accogliendo l'eccezione di prescrizione proposta dall' . In particolare, riteneva che il termine annuale di CP_1
prescrizione del diritto, previsto dalla normativa applicabile al caso di specie (art. 2 l. n. 80/92), dovesse decorrere dal momento in cui le garanzie patrimoniali del datore di lavoro fossero risultate in tutto o in parte insufficienti. Tale circostanza si era verificata, nella specie, con il verbale di pignoramento negativo del 28.10.2017, con l'effetto che, nel momento in cui la ricorrente aveva presentato domanda amministrativa per l'intervento del Fondo di garanzia (11.03.2019) il credito era già prescritto.
Avverso tale sentenza ha proposto appello , censurandola nella parte in cui il Tribunale Parte_1
aveva individuato il dies a quo della prescrizione alla data del verbale di pignoramento negativo, senza considerare che la datrice di lavoro, in quanto società a responsabilità limitata, era astrattamente assoggettabile a fallimento. La signora era stata, perciò, costretta a presentare istanza di Pt_1 fallimento prima di proporre la domanda all' , e ciò anche in ottemperanza alle istruzioni CP_1 operative dell'Istituto che, in tali casi, richiedeva l'esibizione del decreto di reiezione dell'istanza di fallimento al fine di avere accesso alla tutela prevista dal Fondo di garanzia (circolare n. 74 del
15.04.2008). In considerazione di tanto, il termine di prescrizione poteva decorrere solo dal
20.12.2018, data del decreto di rigetto dell'istanza di fallimento, con l'effetto che la domanda presentata all' l'11.03.2019 era tempestiva. Ha insistito per la riforma della sentenza impugnata CP_1
con accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Si è costituito in giudizio l' che ha contestato gli avversi assunti ritenendo la correttezza della CP_1
decisione impugnata e rilevando che, diversamente opinando e cioè considerando quale dies a quo il termine del 20.12.2018, comunque sarebbe venuta meno la tutela del Fondo di garanzia, in quanto le ultime mensilità sarebbero ricadute oltre l'anno precedente. Ha reiterato le difese già svolte nel giudizio di primo grado e ha chiesto il rigetto dell'appello.
All'udienza del 14.03.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2 L'appello è fondato e deve essere accolto.
Gli argomenti svolti dall'appellane nell'unico articolato motivo impongono di esaminare la questione relativa alla decorrenza del termine di prescrizione annuale previsto dall'art. 2, comma 5, d.lgs. n.
80/02 per l'esercizio del diritto del lavoratore di ottenere dall' , in caso d'insolvenza del datore di CP_1
lavoro, la corresponsione delle retribuzioni relative alle ultime tre mensilità del rapporto di lavoro.
È noto che, secondo i principi generali (art. 2935 c.c.), la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Ciò posto, come più volte affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, il credito in questione
è un diritto a una prestazione previdenziale, distinto e autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, che non si perfeziona con la cessazione del rapporto di lavoro, ma al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge, che li individua nell'insolvenza del datore di lavoro, nella verifica dell'esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo o all'esito di procedura esecutiva. Ne consegue che, prima del verificarsi di tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all' e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del CP_1
lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia (Cass. n. 4183/2006, con riguardo alle ultime tre retribuzioni;
negli stessi termini, Cass. n. 16617/2011 e n. 27917/2005, con riguardo al pagamento del TFR a carico del Fondo di garanzia).
La prescrizione decorre, dunque, dal momento in cui si perfeziona in tutti i suoi elementi costitutivi la fattispecie descritta, che condiziona la proponibilità della domanda all' (Cass. n. 32/2020). CP_1
Quando il datore di lavoro “sia assoggettato alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria", il diritto può esser fatto valere e il pagamento può essere dunque richiesto al Fondo di garanzia "trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 97 ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'art. 99 stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo" (l.n. 297/82, art. 2, comma 2, richiamato da d.lgs.n. 80/92, art. 2, comma 3).
Quando, invece, il datore di lavoro non sia assoggettabile alle procedure suddette, il lavoratore può azionare il suo diritto e chiedere al Fondo di garanzia il pagamento dei crediti di lavoro insoddisfatti,
"sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione di tali crediti, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti" (d.lgs. n. 80/92, art. 1, comma 2, e, negli stessi termini, l.n. 297/82, art. 2, comma 5, primo periodo, richiamato dal d.lgs. n. 80/92, art. 2, comma 3).
3 Sul punto, la giurisprudenza ormai consolidata ha ulteriormente chiarito che il rigetto della istanza di fallimento da parte del Tribunale fallimentare per esiguità del credito, a tenore dell'art. 15 u.c. R.D.
n. 267/42 ("Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore a Euro trentamila...") assolve alla condizione della non assoggettabilità del datore di lavoro a fallimento (cfr. tra le tante Cass. n.
21734/2018). In tal caso, il termine annuale di prescrizione decorre, dunque, dal momento in cui le garanzie patrimoniali risultino in tutto o in parte insufficienti e il lavoratore possa formulare una domanda, adeguatamente suffragata dalla prova dell'insufficienza delle garanzie (cfr. Cass. n.
1771/2023).
Tanto chiarito, nella specie deve ritenersi che la prescrizione del diritto in questione abbia cominciato a decorrere a far data dal rigetto dell'istanza di fallimento proposta nei confronti del datore di lavoro, in quanto, prima di tale atto, l'appellante non poteva sapere se il datore di lavoro (costituito in forma di società a responsabilità limitata e, dunque, astrattamente fallibile) sarebbe stato o meno assoggettato alla procedura fallimentare, con tutte le conseguenze per quanto attiene al formarsi dei presupposti per accedere al Fondo di Garanzia.
Solo una volta preso atto del decreto del Tribunale fallimentare -che ha ritenuto il datore di lavoro non assoggettabile alla procedura concorsuale per esiguità del credito- l'appellante ha potuto avere contezza della procedura necessaria ai fini della proposizione della domanda amministrativa al Fondo di garanzia, che richiedeva (non più l'ammissione del proprio credito al passivo ma) la prova dell'insolvenza del datore attraverso l'esperimento infruttuoso dell'esecuzione forzata individuale.
Tuttavia, essendosi già precedentemente procurata un titolo esecutivo (decreto ingiuntivo n.
1173/2017 emesso nei confronti della società datrice di lavoro) e avendo già tentato senza risultato l'esecuzione individuale (verbale di pignoramento negativo del 28.10.2017), l'appellante era nelle condizioni di presentare la domanda al Fondo di garanzia (per come richiesto, altresì, dalle istruzioni operative emesse dallo stesso Istituto previdenziale, di cui alla circolare n. 74/2008, allegata in atti).
Attraverso i predetti adempimenti -tutti necessari- l'appellante ha dunque assolto al proprio onere di agire in executivis secondo l'ordinaria diligenza, ai sensi del d.lgs. n. 80/92, art. 2 (cfr. in fattispecie analoga Cass. n. 40178/2021)
Pertanto, solo con il rigetto dell'istanza di fallimento della società datrice di lavoro -avvenuta con decreto del 28.02.2019- può dirsi realizzata la fattispecie attributiva del diritto dell'appellante alla prestazione previdenziale a carico del Fondo di garanzia, con l'effetto che solo da questo momento ha iniziato a decorrere il termine annuale di prescrizione, che era ancora in corso al momento della presentazione della domanda amministrativa all' , avvenuta in data 11.03.2019. CP_1
4 ***
Accertata l'infondatezza della eccezione di prescrizione, devono essere esaminate le eccezioni di merito proposte dall' nella memoria di costituzione nel giudizio di primo grado, rimaste CP_1
assorbite nelle motivazioni adottate dal Tribunale e riproposte nel presente giudizio.
In particolare, è infondata l'eccezione con cui l' sostiene -in ipotesi di decorrenza della CP_1 prescrizione dal decreto di rigetto dell'istanza di fallimento- il venir meno della copertura della garanzia del Fondo, non ricadendo le ultime tre mensilità del rapporto di lavoro (cessato il
31.01.2017) nell'anno precedente la predetta data.
Gli argomenti svolti dall' sul punto non appaiono condivisibili. CP_3
Invero, come è noto, il Fondo di garanzia si sostituisce al datore di lavoro inadempiente per insolvenza nel pagamento dei crediti di lavoro, inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono (alla luce della sentenza della Corte di Giustizia UE 10 luglio 1997, nella causa C - 373/95) non già la data d'apertura della procedura concorsuale, ma quella di proposizione della domanda volta all'apertura della stessa procedura, ovvero decorrenti dalla data di proposizione dell'atto d'iniziativa volto a far valere in giudizio il credito del lavoratore, fermo restando che tale garanzia non può essere concessa prima della decisione d'apertura della procedura concorsuale (Cass.
n. 22621/2007; n. 12634/2008; n. 2166/2018; n. 16249/2020; n. 40178/2021). In particolare, è stato sottolineato come l'esigenza di effettività della garanzia, sottesa alla Direttiva comunitaria n. 81/1997, attuata dalla normativa in esame, risulterebbe frustrata, almeno di regola, se il dies a quo del termine, riferito all'insorgere dell'insolvenza del datore di lavoro, fissato per la determinazione dei diritti garantiti dalla direttiva, restasse ancorato, nonostante la tempestività della domanda di apertura della procedura concorsuale, alla data di apertura effettiva, sebbene questa possa intervenire molto tempo dopo la domanda per motivi che possono essere indipendenti dal comportamento dei lavoratori.
Similmente il principio è stato ritenuto applicabile, a prescindere dalla soggezione o meno del datore di lavoro a procedure concorsuali, in presenza di iniziative del lavoratore per far valere in giudizio quei diritti, come nel caso di sua attivazione alla richiesta, entro l'anno dalla cessazione del rapporto di lavoro, di un decreto d'ingiunzione (cfr. Cass. n. 40178/2021 cit.).
Nella specie l'appellante ha proposto ricorso monitorio nei confronti della società datrice di lavoro, per il pagamento delle retribuzioni per cui è causa, e ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 1173 del
2.10.2017, entro l'anno di cessazione del rapporto (avvenuta il 31.01.2017).
5 Alla luce dei suesposti principi di diritto, dunque, le ultime tre mensilità del rapporto di lavoro risultano coperte dalla garanzia del Fondo prevista per legge.
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L' ha anche contestato la fondatezza della domanda proposta dall'appellante, in assenza di prova CP_1 sufficiente in merito all'insolvenza del datore di lavoro.
Gli argomenti non appaiono condivisibili solo che si consideri che l'Istituto previdenziale ha accolto la domanda proposta dalla stessa appellante per il pagamento, da parte del Fondo di garanzia, del tfr maturato alle dipendenze della stessa società datrice di lavoro.
Dunque, l'insolvenza del datore di lavoro è stata già ritenuta efficacemente dimostrata dall' in CP_1
via amministrativa e risulta, in ogni caso, comprovata dal verbale di pignoramento negativo e dalla documentazione allegata in atti.
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In ultimo, l' ha contestato la quantificazione delle somme chieste in pagamento perché CP_1
comprensive della indennità sostitutiva di ferie non godute.
L'eccezione appare irrilevante ai fini del decidere, atteso che dalla documentazione in atti emerge che l'appellante si è limitata a richiedere all' il pagamento delle somme corrispondenti alla CP_1
retribuzione per i mesi di novembre e dicembre 2016, gennaio 2017 (pari rispettivamente a € 1086,07,
€ 1345,69, € 1.207,23) e i ratei di mensilità aggiuntive (€ 820,74), escludendo dalla domanda la indennità sostitutiva di ferie, quantifica nel ricorso per decreto ingiuntivo in € 33,58 (cfr. documentazione prodotta unitamente alla domanda amministrativa, allegata al fascicolo di parte dell'appellante in primo grado).
Solo per completezza, allora, si evidenzia che la Suprema Corte ha affermato la natura mista, sia risarcitoria che retributiva, dell'indennità sostitutiva di ferie (Cass. n. 20836/2013, n. 1757/2016, n.
14599/2017), in quanto è volta a compensare il danno derivante dalla perdita del periodo di riposo, ma è anche connessa al sinallagma contrattuale e costituisce il corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sè retribuito, avrebbe dovuto essere non lavorato, in quanto destinato al godimento delle ferie annuali. Ha quindi ritenuto che la funzione di tutela del lavoratore cui è predisposto il Fondo di garanzia deve comunque condurre a valorizzare la natura retributiva dell'indennità, sicché deve ritenersi componente dell'obbligazione del Fondo l'indennità sostitutiva delle ferie, per la parte maturata nel trimestre di riferimento (cfr. tra le tante Cass. n. 2234/2023, n.
2230/2020, n. 24890/2019).
6 In merito alla quantificazione delle somme, resta fermo, invece, il limite disposto dall'art. 2, comma
2, d.lgs. n. 80/92, ai sensi del quale “Il pagamento effettuato dal Fondo ai sensi del comma 1 non può essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali”.
Per tutto quanto detto -in mancanza di ulteriori contestazioni in merito ai crediti oggetto di causa-
l'appello deve essere accolto, con conseguente riconoscimento del diritto dell'appellante al pagamento delle retribuzioni riferite alle ultime tre mensilità del rapporto di lavoro nei limiti del massimale di legge.
L' deve essere, pertanto, condannato al pagamento della somma di € 4.459,73, da cui CP_1
eventualmente detrarre le somme eccedenti il massimale di legge, oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa sino al soddisfo
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce- Sezione lavoro visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 27/09/2023 da nei confronti di , avverso la sentenza del 28/03/2023 n° 510/2023 del Parte_1 CP_1
Tribunale di Brindisi così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore di parte appellante della CP_1 somma di € 4.459,73, da cui eventualmente detrarre le somme eccedenti il massimale di legge, oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa sino al soddisfo.
Condanna parte appellata al pagamento in favore di parte appellante delle spese del doppio grado, liquidate in € 886,00 per il primo grado ed in € 962,00 per il secondo grado, oltre accessori e rimborso spese forfetarie (15%) come per legge, con distrazione in favore degli avvocati Nicola Lenoci e
Francesco Amati.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 14/03/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Dott. Gennaro Lombardi
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