TRIB
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/10/2025, n. 4297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4297 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di ER, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa TI RA, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nelle cause civili riunite iscritte nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 4191/2018 avente ad oggetto “appello”
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
AN (SA) e residente a[...] CF. , C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. TO EC, giusta procura alle liti agli atti,
elettivamente domicialiato presso lo studio del difensore in ER, via
ZO ON n.15.
- Appellante –
CONTRO
(C.F. - P.IVA ), in forza di atto Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
di fusione per incorporazione di a Notaio del CP_2 CP_3 Per_1
10.02.2017, n. 118.203 Rep. – n. 20.922 Racc., atto registrato presso l'Agenzia
delle Entrate di Torino 3 in data 23.02.2017 al n. 3131 serie 1T (doc. 1), in persona del Presidente del Consiglio di Gestione Sig. , con sede Controparte_4
in Torino, Piazza San Carlo n. 156, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti dall'Avv. Giordano Balossi (C.F. ) del C.F._2
Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Saverio VI (C.F. ), sito in Via Roma n. 120, 84092 - Bellizzi C.F._3
(SA).
- Appellato –
NONCHÉ
, con sede legale in Venezia Mestre (VE), Via Controparte_5
Terraglio, 63 (C.F. - P.IVA , già a P.IVA_3 P.IVA_4 Controparte_5
seguito di mero cambio di denominazione sociale, appartenente al Gruppo
Banca IFIS e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca IFIS
S.p.A., quale conferitaria del ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di Banca IFIS S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti, dall'Avv. Marco Pesenti (C.F. ) C.F._4
- Intervenuta ex art. 111 c.p.c. -
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza n. 436/2018 con la quale veniva rigettata l'opposizione e confermato il D.I. 550/2016, reso nel procedimento iscritto al n.1952/2016 all'ufficio del Giudice di Pace di ER in data 10.03.2016, con condanna alle spese. CC la carenza di motivazione della sentenza, la mancata valutazione delle prove istruttorie, l'errata valutazione delle prove documentali con riferimento al contratto di finanziamento, errata applicazione delle norme di diritto in materia di contratto di finanziamento art. 117 TUB,
errata applicazione del codice del consumo, la mancanza dei requisiti e della documentazione allegata al contratto di finanziamento, l'omissione della descrizione del bene finanziato, del prezzo di acquisto e delle condizioni del trasferimento del diritto di proprietà, la violazione degli articoli 124 e 127 del
TUB e richiedeva la sopensione dell'immediata esecutività della sentenza di primo grado ex art. 351 comma 2 e 283 c.p.c. Concludeva chiedendo: “di
riformare l'impugnata sentenza n. 436/2018 e dichiarare in via preliminare,concedere
la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, per i motivi
esposti in narrativa ai sensi dell'art. 351 comma 2 e 283 c.p.c.; in via principale, in
accoglimento dell'appello, riformare e/o annullare per i motivi esposti, la sentenza
43672018, pronunciata dal Giudice di Pace di ER – Dott. con vittoria di Pt_2
spese, diritti ed onorari di causa relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Con comparsa di costituzione, tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio l' che ha incorporato l' subentrando in Controparte_1 CP_2
tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo a quest'ultima. CC
come il Giudice di Pace di ER aveva correttamente indicato i motivi di rigetto dell'opposizione, correttamente richiamato le prove documentali,
sconfessava i motivi dedotti dalla difesa avversaria, riteneva valido il contratto di finanziamento stipulato dall'appellante, concludeva chiedendo: “in via
preliminare e/o pregiudiziale: - rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva
della sentenza impugnata per difetto dei gravi motivi di cui all'art. 283 c.p.c. come
indicato in atto;
- dichiarare inammissibile l'appello prestato avverso la sentenza n.
436/2018 emessa dal Giudice di Pace di ER in data 12.5.2017, pubblicata il
successivo 27.1.2018, nell'ambito del procedimento n. 9126/2016 R.G., a norma dell'art.
348 bis c.p.c., in quanto manifestamente infondato e privo di una ragionevole probabilità
di accoglimento, come meglio esposto in atto, con ogni conseguente provvedimento di
conferma dell'impugnata sentenza;
nel merito: - rigettare integralmente l'appello
proposto da Sig. con tutte le domande ed eccezioni da questi Parte_1
rassegnate, in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui
in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 436/2018, emessa il 12.5.2017 dal
Giudice di Pace di ER Dott. Catello Coppola e depositata in cancelleria il 27.1.2018
nell'ambito del procedimento n. 9129/2016 R.G.. Con vittoria di spese, compenso professionale, rimborso forfettario ed accessori di legge anche del secondo grado di
giudizio. Si richiamano integralmente le deduzioni difensive tutte e richieste istruttorie
del primo grado di giudizio”.
Instaurato il contradditorio, acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del
29.06.2022 interveniva ex art. 111 c.p.c., , in quanto in data Controparte_5
11.11.2020 con atto di cessione pro soluto, l' aveva ceduto a Controparte_1
un portafoglio di crediti pecuniari individuabili “in Controparte_5
blocco” ai sensi dell'art. 58 TUB e della cessione veniva dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 21/11/2020; depositava anche copia del contratto di cessione sottoscritto da cedente e cessionari;
deduceva che nel perimetro di tale cessione rientrava anche il credito oggetto di causa, così
come si evince dall'elenco dei crediti ceduti, debitamente, nonché dalla dichiarazione di avvenuta cessione proveniente dalla cedente Controparte_1
lla che è divenuta cessionaria e titolare del
[...] Controparte_5
credito oggetto del presente giudizio. Concludeva chiedendo: “In via
pregiudiziale: - stante lo spiegato intervento ex art. 111 c.p.c., disporre l'estromissione
dal presente procedimento di essendo – allo stato – Controparte_1 [...]
l'unica titolare del credito per cui è causa, stante l'intervenuta Controparte_5
cessione del credito di cui in narrativa. in via preliminare: - - rigettare l'istanza di
sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per difetto dei gravi motivi
di cui all'art. 283 c.p.c. per tutte le ragioni esposte dalla società appellata nei propri
scritti difensivi, ivi integralmente richiamati;
dichiarare inammissibile l'appello
proposto avverso la sentenza n. 436/2018 emessa dal Giudice di Pace di ER in data
12.05.2017, pubblicata il successivo 27.01.2018, nell'ambito del procedimento n.
9126/2016 R.G., a norma dell'art. 348 bis c.p.c., in quanto manifestamente infondato e
privo di una ragionevole probabilità di accoglimento, come meglio esposto in atti, con
ogni conseguente provvedimento di conferma dell'impugnata sentenza. Nel merito, in via principale: - rigettare integralmente l'appello proposto da Sig. Parte_1
con tutte le domande ed eccezioni da questi rassegnate, in quanto totalmente infondate
in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti negli scritti difensivi della società appellata,
a cui ci si riporta, e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 436/2018, emessa il
12.05.2017 dal Giudice di Pace di ER Dott. Catello Coppola e depositata in
cancelleria il 27.01.2018 nell'ambito del procedimento n. 9129/2016 R.G; in via
istruttoria ci si riporta integralmente a tutto quanto domandato, dedotto ed eccepito in
via istruttoria nel primo grado di giudizio da (già , Controparte_1 CP_2
nonché all'intera produzione documentale offerta da queste ultime nelle precedenti fasi
del presente procedimento”
Senza approfondimento istruttorio, all'udienza dell'11.06.2025 la causa era riservata in decisione, con concessione dei termini di cui all'art.190 cpc..
L'appello proposto è infondato e pertanto non merita di essere accolto.
Preliminarmente deve essere delibata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata da parte appellante con riguardo alla intervenuta costituzione di . CP_5
L'eccezione è destituita di fondamento.
E' bene ricordare che il soggetto cessionario di un credito ha l'onere di provare la propria legittimazione attiva;
onere che, come più volte ribadito da copiosa giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, non può ritenersi assolto a mezzo dell'allegata pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione di crediti in blocco. Va, infatti, evidenziato che la funzione di detta pubblicazione è quella di assolvere alla notifica dell'intervenuta cessione al debitore ceduto di cui all'art. 1264 c.c., ai fini quindi dell'efficacia dell'atto, ma non è di per sé prova della cessione medesima, che deve essere sempre provata documentalmente mediante l'allegazione del relativo contratto. Invero, in proposito di cartolarizzazione del credito, la società cessionaria, che agisce per ottenere l'adempimento da parte del debitore ceduto, è tenuta a dare la prova del contratto di cessione da cui si possa ricavare che lo specifico credito, per il quale essa agisce, è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato.
Secondo la giurisprudenza consolidata (Cass. Civ., SS.UU., n. 2951/2016) “La
legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in
giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in
ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice”.
Tale prova è imprescindibile poiché chi si afferma successore della parte originaria, ha l'onere di fornire la prova documentale della sua legittimazione e, quindi, dell'effettività della cessione del credito.
L'estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale non è da solo sufficiente ad integrare la prova richiesta in capo al cessionario del credito, che è, pertanto, tenuto, lo si ribadisce, a documentare, ab origine, che il credito per il quale agisce è compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco giacché, in ogni fattispecie di cessione di crediti, il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione.
Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità (“ex multis” Cass. Civ., ord. n.
5617/2020) ha sancito che la disposizione di cui all'articolo 58, comma 4, T.U.B.
e, quindi, la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale, non attesta la legittimazione attiva dell'assunto cessionario di crediti in blocco;
invero, come dimostra chiaramente il tenore letterale della suddetta norma, la pubblicazione opera - in via di sostituzione - solo in relazione al disposto dell'art. 1264 c.c., comma 2, valendo cioè unicamente ad impedire l'eventualità
di pagamenti liberatori, per il caso che il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente. Vale a dire che la pubblicazione della cessione dei crediti in blocco vale solo a sostituire, ai fini notiziali per evitare la liberazione dei debitori ceduti, la notificazione dell'atto di cessione che, quantunque con forme non vincolate o sacramentali, deve pur sempre esistere tra parte cedente e cessionaria e che,
come tale, va provata in giudizio.
Occorre, dunque, approntare un'adeguata, chiara e puntuale, documentazione contrattuale, obbligo che discende in via diretta dal principio di "sana e prudente gestione" di cui all'art. 5 T.U.B. Pertanto, con riferimento alla dimostrazione della legittimazione del soggetto che si assume cessionario - la norma di cui all'art. 58, comma 2, T.U.B, seppure non impone un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie.
Con la conseguenza, "assunta questa diversa prospettiva", che - qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346
c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il "prudente apprezzamento" del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (cfr. Cass. Civ.,
n. 15884/2019).
Quindi la verifica della legittimazione attiva del ricorrente, quale presupposto imprescindibile, implica l'accertamento della qualità di creditore ed impone una valutazione, seppur incidentale, tesa a verificare una condizione dell'azione,
indispensabile per potersi dare corso ad una pronuncia nel merito della domanda. Dalla documentazione allegata da parte appellata si rinviene documentazione adeguata a ritenere provata la legittimazione attiva in capo al soggetto cessionario.
Risultano depositati la copia della Gazzetta Ufficiale, il contratto di cessione e infine anche la dichiarazione del soggetto cedente ISP che attesta, per l'appunto,
che il credito derivante dal contratto di finanziamento è stato oggetto di cessione
.
Deve ritenersi, pertanto, infondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva.
Venendo al primo motivo di appello parte appellante deduce la insufficiente e carente motivazione della sentenza di primo grado.
Il Giudice di Pace ha reso una motivazione alquanto ermetica e concisa;
ciononostante ha toccato tutti gli aspetti della vicenda per come prospettati dalla odierna appellante.
Venendo agli ulteriori motivi di gravame, che per omogeneità delle censure possono essere esaminati congiuntamente, l'appellante deduce che il GDP non ha bene valutato le risultanze istruttorie e la documentazione depositata .
Inoltre deduce che il contratto di finanziamento è nullo per violazione dell'art. 117 TUB per non avere il consumatore ricevuto copia del contratto.
Anche questo ulteriore motivo di appello è infondato.
La consegna materiale di una copia del contratto non costituisce ipotesi di nullità dello stesso. La mancata consegna del documento contrattuale non è
produttiva di alcuna nullità. Invero da una interpretazione sistematica dell'art. 117 si ricava, dunque, che la nullità di cui al comma 3 presidia l'osservanza della prescrizione attinente alla modalità espressiva dell'accordo, non anche l'adempimento dell'obbligo di consegna dello scritto. Appurato che la consegna non incide sulla validità del contratto, deve trovare applicazione l'insegnamento per cui, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è
suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme,
anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti, la quale può
essere fonte di responsabilità (Cass. Sez. U. 8 dicembre 2007, nn. 26724 e 26725)”.
Pertanto, la consegna materiale di una copia del contratto bancario non è da considerarsi come “co-elemento del requisito formale” di cui all'art. 117 TUB, la cui omissione comporterebbe la nullità del contratto stesso;
la mancata consegna, difatti, può rilevare al massimo sul piano della responsabilità della
Banca, ma non incide sulla validità del rapporto contrattuale.
Infine parte appellante deduce che il contratto di finanziamento è privo dei requisiti necessari per la sua validità: manca l'indicazione delle modalità di recesso, il Tan, il TAEG, gli oneri esclusi dal TAEG, gli oneri in caso di mora.
Anche quest'ultimo motivo di appello è infondato.
Dall'esame del documento contrattuale risultano indicati il TAN, il TAEG, l'art. 14 disciplina l'ipotesi del mancato pagamento;
è indicato l'importo e il numero delle rate e anche la quota interessi . Sono presenti tutti gli elementi che consentono di ritenere rispettata la funzione informativa e orientativa del finanziamento, rendendo il consumatore consapevole dei costi e delle condizioni dello stesso permettendogli di valutare l'offerta e confrontarla con altre sul mercato.
In definitiva l'appello deve essere rigettato.
Non resta che regolamentare le spese processuali.
In questa fase parte appellante risulta ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante e liquidate sulla base dei valori minimi dello scaglione di riferimento di cui al DM
55/2014 e successive modifiche in favore di e . CP_5 CP_1 CP_6 Provvede come da separato decreto alla liquidazione delle competenze dell'avv.
TO EC.
Va precisato che con l'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 è
stato introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, in base al quale “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o
dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel
provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo
di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Beninteso, la norma prevede che il Giudice non “accerti” bensì “dia atto” dei presupposti per il contributo unificato maggiorato : ne consegue che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di ER, definitivamente pronunciandosi sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 436/2018 del Giudice di Pace di Parte_1
ER , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 436/2018 del Giudice
di Pace di ER.
2) Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore di CP_5
che si liquidano in € 852.00 (Fase Studio € 213.00, Fase Introduttiva € 213.00,
[...]
Fase Decisoria € 426.00), oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa
come per legge.
3) Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore di che si liquidano in € 426 (Fase Studio € 213.00, Fase Controparte_7
Introduttiva € 213.00) oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. 4) Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002.
5) Provvede come da separato decreto alla liquidazione delle competenza dell'avv. EC TO stante l'ammissione dell'appellante al Patrocinio a
Spese dello Stato.
ER, 27.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa TI RA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di ER, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa TI RA, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nelle cause civili riunite iscritte nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 4191/2018 avente ad oggetto “appello”
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
AN (SA) e residente a[...] CF. , C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. TO EC, giusta procura alle liti agli atti,
elettivamente domicialiato presso lo studio del difensore in ER, via
ZO ON n.15.
- Appellante –
CONTRO
(C.F. - P.IVA ), in forza di atto Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
di fusione per incorporazione di a Notaio del CP_2 CP_3 Per_1
10.02.2017, n. 118.203 Rep. – n. 20.922 Racc., atto registrato presso l'Agenzia
delle Entrate di Torino 3 in data 23.02.2017 al n. 3131 serie 1T (doc. 1), in persona del Presidente del Consiglio di Gestione Sig. , con sede Controparte_4
in Torino, Piazza San Carlo n. 156, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti dall'Avv. Giordano Balossi (C.F. ) del C.F._2
Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Saverio VI (C.F. ), sito in Via Roma n. 120, 84092 - Bellizzi C.F._3
(SA).
- Appellato –
NONCHÉ
, con sede legale in Venezia Mestre (VE), Via Controparte_5
Terraglio, 63 (C.F. - P.IVA , già a P.IVA_3 P.IVA_4 Controparte_5
seguito di mero cambio di denominazione sociale, appartenente al Gruppo
Banca IFIS e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca IFIS
S.p.A., quale conferitaria del ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di Banca IFIS S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti, dall'Avv. Marco Pesenti (C.F. ) C.F._4
- Intervenuta ex art. 111 c.p.c. -
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza n. 436/2018 con la quale veniva rigettata l'opposizione e confermato il D.I. 550/2016, reso nel procedimento iscritto al n.1952/2016 all'ufficio del Giudice di Pace di ER in data 10.03.2016, con condanna alle spese. CC la carenza di motivazione della sentenza, la mancata valutazione delle prove istruttorie, l'errata valutazione delle prove documentali con riferimento al contratto di finanziamento, errata applicazione delle norme di diritto in materia di contratto di finanziamento art. 117 TUB,
errata applicazione del codice del consumo, la mancanza dei requisiti e della documentazione allegata al contratto di finanziamento, l'omissione della descrizione del bene finanziato, del prezzo di acquisto e delle condizioni del trasferimento del diritto di proprietà, la violazione degli articoli 124 e 127 del
TUB e richiedeva la sopensione dell'immediata esecutività della sentenza di primo grado ex art. 351 comma 2 e 283 c.p.c. Concludeva chiedendo: “di
riformare l'impugnata sentenza n. 436/2018 e dichiarare in via preliminare,concedere
la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, per i motivi
esposti in narrativa ai sensi dell'art. 351 comma 2 e 283 c.p.c.; in via principale, in
accoglimento dell'appello, riformare e/o annullare per i motivi esposti, la sentenza
43672018, pronunciata dal Giudice di Pace di ER – Dott. con vittoria di Pt_2
spese, diritti ed onorari di causa relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Con comparsa di costituzione, tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio l' che ha incorporato l' subentrando in Controparte_1 CP_2
tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo a quest'ultima. CC
come il Giudice di Pace di ER aveva correttamente indicato i motivi di rigetto dell'opposizione, correttamente richiamato le prove documentali,
sconfessava i motivi dedotti dalla difesa avversaria, riteneva valido il contratto di finanziamento stipulato dall'appellante, concludeva chiedendo: “in via
preliminare e/o pregiudiziale: - rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva
della sentenza impugnata per difetto dei gravi motivi di cui all'art. 283 c.p.c. come
indicato in atto;
- dichiarare inammissibile l'appello prestato avverso la sentenza n.
436/2018 emessa dal Giudice di Pace di ER in data 12.5.2017, pubblicata il
successivo 27.1.2018, nell'ambito del procedimento n. 9126/2016 R.G., a norma dell'art.
348 bis c.p.c., in quanto manifestamente infondato e privo di una ragionevole probabilità
di accoglimento, come meglio esposto in atto, con ogni conseguente provvedimento di
conferma dell'impugnata sentenza;
nel merito: - rigettare integralmente l'appello
proposto da Sig. con tutte le domande ed eccezioni da questi Parte_1
rassegnate, in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui
in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 436/2018, emessa il 12.5.2017 dal
Giudice di Pace di ER Dott. Catello Coppola e depositata in cancelleria il 27.1.2018
nell'ambito del procedimento n. 9129/2016 R.G.. Con vittoria di spese, compenso professionale, rimborso forfettario ed accessori di legge anche del secondo grado di
giudizio. Si richiamano integralmente le deduzioni difensive tutte e richieste istruttorie
del primo grado di giudizio”.
Instaurato il contradditorio, acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del
29.06.2022 interveniva ex art. 111 c.p.c., , in quanto in data Controparte_5
11.11.2020 con atto di cessione pro soluto, l' aveva ceduto a Controparte_1
un portafoglio di crediti pecuniari individuabili “in Controparte_5
blocco” ai sensi dell'art. 58 TUB e della cessione veniva dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 21/11/2020; depositava anche copia del contratto di cessione sottoscritto da cedente e cessionari;
deduceva che nel perimetro di tale cessione rientrava anche il credito oggetto di causa, così
come si evince dall'elenco dei crediti ceduti, debitamente, nonché dalla dichiarazione di avvenuta cessione proveniente dalla cedente Controparte_1
lla che è divenuta cessionaria e titolare del
[...] Controparte_5
credito oggetto del presente giudizio. Concludeva chiedendo: “In via
pregiudiziale: - stante lo spiegato intervento ex art. 111 c.p.c., disporre l'estromissione
dal presente procedimento di essendo – allo stato – Controparte_1 [...]
l'unica titolare del credito per cui è causa, stante l'intervenuta Controparte_5
cessione del credito di cui in narrativa. in via preliminare: - - rigettare l'istanza di
sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per difetto dei gravi motivi
di cui all'art. 283 c.p.c. per tutte le ragioni esposte dalla società appellata nei propri
scritti difensivi, ivi integralmente richiamati;
dichiarare inammissibile l'appello
proposto avverso la sentenza n. 436/2018 emessa dal Giudice di Pace di ER in data
12.05.2017, pubblicata il successivo 27.01.2018, nell'ambito del procedimento n.
9126/2016 R.G., a norma dell'art. 348 bis c.p.c., in quanto manifestamente infondato e
privo di una ragionevole probabilità di accoglimento, come meglio esposto in atti, con
ogni conseguente provvedimento di conferma dell'impugnata sentenza. Nel merito, in via principale: - rigettare integralmente l'appello proposto da Sig. Parte_1
con tutte le domande ed eccezioni da questi rassegnate, in quanto totalmente infondate
in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti negli scritti difensivi della società appellata,
a cui ci si riporta, e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 436/2018, emessa il
12.05.2017 dal Giudice di Pace di ER Dott. Catello Coppola e depositata in
cancelleria il 27.01.2018 nell'ambito del procedimento n. 9129/2016 R.G; in via
istruttoria ci si riporta integralmente a tutto quanto domandato, dedotto ed eccepito in
via istruttoria nel primo grado di giudizio da (già , Controparte_1 CP_2
nonché all'intera produzione documentale offerta da queste ultime nelle precedenti fasi
del presente procedimento”
Senza approfondimento istruttorio, all'udienza dell'11.06.2025 la causa era riservata in decisione, con concessione dei termini di cui all'art.190 cpc..
L'appello proposto è infondato e pertanto non merita di essere accolto.
Preliminarmente deve essere delibata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata da parte appellante con riguardo alla intervenuta costituzione di . CP_5
L'eccezione è destituita di fondamento.
E' bene ricordare che il soggetto cessionario di un credito ha l'onere di provare la propria legittimazione attiva;
onere che, come più volte ribadito da copiosa giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, non può ritenersi assolto a mezzo dell'allegata pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione di crediti in blocco. Va, infatti, evidenziato che la funzione di detta pubblicazione è quella di assolvere alla notifica dell'intervenuta cessione al debitore ceduto di cui all'art. 1264 c.c., ai fini quindi dell'efficacia dell'atto, ma non è di per sé prova della cessione medesima, che deve essere sempre provata documentalmente mediante l'allegazione del relativo contratto. Invero, in proposito di cartolarizzazione del credito, la società cessionaria, che agisce per ottenere l'adempimento da parte del debitore ceduto, è tenuta a dare la prova del contratto di cessione da cui si possa ricavare che lo specifico credito, per il quale essa agisce, è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato.
Secondo la giurisprudenza consolidata (Cass. Civ., SS.UU., n. 2951/2016) “La
legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in
giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in
ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice”.
Tale prova è imprescindibile poiché chi si afferma successore della parte originaria, ha l'onere di fornire la prova documentale della sua legittimazione e, quindi, dell'effettività della cessione del credito.
L'estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale non è da solo sufficiente ad integrare la prova richiesta in capo al cessionario del credito, che è, pertanto, tenuto, lo si ribadisce, a documentare, ab origine, che il credito per il quale agisce è compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco giacché, in ogni fattispecie di cessione di crediti, il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione.
Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità (“ex multis” Cass. Civ., ord. n.
5617/2020) ha sancito che la disposizione di cui all'articolo 58, comma 4, T.U.B.
e, quindi, la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale, non attesta la legittimazione attiva dell'assunto cessionario di crediti in blocco;
invero, come dimostra chiaramente il tenore letterale della suddetta norma, la pubblicazione opera - in via di sostituzione - solo in relazione al disposto dell'art. 1264 c.c., comma 2, valendo cioè unicamente ad impedire l'eventualità
di pagamenti liberatori, per il caso che il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente. Vale a dire che la pubblicazione della cessione dei crediti in blocco vale solo a sostituire, ai fini notiziali per evitare la liberazione dei debitori ceduti, la notificazione dell'atto di cessione che, quantunque con forme non vincolate o sacramentali, deve pur sempre esistere tra parte cedente e cessionaria e che,
come tale, va provata in giudizio.
Occorre, dunque, approntare un'adeguata, chiara e puntuale, documentazione contrattuale, obbligo che discende in via diretta dal principio di "sana e prudente gestione" di cui all'art. 5 T.U.B. Pertanto, con riferimento alla dimostrazione della legittimazione del soggetto che si assume cessionario - la norma di cui all'art. 58, comma 2, T.U.B, seppure non impone un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie.
Con la conseguenza, "assunta questa diversa prospettiva", che - qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346
c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il "prudente apprezzamento" del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (cfr. Cass. Civ.,
n. 15884/2019).
Quindi la verifica della legittimazione attiva del ricorrente, quale presupposto imprescindibile, implica l'accertamento della qualità di creditore ed impone una valutazione, seppur incidentale, tesa a verificare una condizione dell'azione,
indispensabile per potersi dare corso ad una pronuncia nel merito della domanda. Dalla documentazione allegata da parte appellata si rinviene documentazione adeguata a ritenere provata la legittimazione attiva in capo al soggetto cessionario.
Risultano depositati la copia della Gazzetta Ufficiale, il contratto di cessione e infine anche la dichiarazione del soggetto cedente ISP che attesta, per l'appunto,
che il credito derivante dal contratto di finanziamento è stato oggetto di cessione
.
Deve ritenersi, pertanto, infondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva.
Venendo al primo motivo di appello parte appellante deduce la insufficiente e carente motivazione della sentenza di primo grado.
Il Giudice di Pace ha reso una motivazione alquanto ermetica e concisa;
ciononostante ha toccato tutti gli aspetti della vicenda per come prospettati dalla odierna appellante.
Venendo agli ulteriori motivi di gravame, che per omogeneità delle censure possono essere esaminati congiuntamente, l'appellante deduce che il GDP non ha bene valutato le risultanze istruttorie e la documentazione depositata .
Inoltre deduce che il contratto di finanziamento è nullo per violazione dell'art. 117 TUB per non avere il consumatore ricevuto copia del contratto.
Anche questo ulteriore motivo di appello è infondato.
La consegna materiale di una copia del contratto non costituisce ipotesi di nullità dello stesso. La mancata consegna del documento contrattuale non è
produttiva di alcuna nullità. Invero da una interpretazione sistematica dell'art. 117 si ricava, dunque, che la nullità di cui al comma 3 presidia l'osservanza della prescrizione attinente alla modalità espressiva dell'accordo, non anche l'adempimento dell'obbligo di consegna dello scritto. Appurato che la consegna non incide sulla validità del contratto, deve trovare applicazione l'insegnamento per cui, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è
suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme,
anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti, la quale può
essere fonte di responsabilità (Cass. Sez. U. 8 dicembre 2007, nn. 26724 e 26725)”.
Pertanto, la consegna materiale di una copia del contratto bancario non è da considerarsi come “co-elemento del requisito formale” di cui all'art. 117 TUB, la cui omissione comporterebbe la nullità del contratto stesso;
la mancata consegna, difatti, può rilevare al massimo sul piano della responsabilità della
Banca, ma non incide sulla validità del rapporto contrattuale.
Infine parte appellante deduce che il contratto di finanziamento è privo dei requisiti necessari per la sua validità: manca l'indicazione delle modalità di recesso, il Tan, il TAEG, gli oneri esclusi dal TAEG, gli oneri in caso di mora.
Anche quest'ultimo motivo di appello è infondato.
Dall'esame del documento contrattuale risultano indicati il TAN, il TAEG, l'art. 14 disciplina l'ipotesi del mancato pagamento;
è indicato l'importo e il numero delle rate e anche la quota interessi . Sono presenti tutti gli elementi che consentono di ritenere rispettata la funzione informativa e orientativa del finanziamento, rendendo il consumatore consapevole dei costi e delle condizioni dello stesso permettendogli di valutare l'offerta e confrontarla con altre sul mercato.
In definitiva l'appello deve essere rigettato.
Non resta che regolamentare le spese processuali.
In questa fase parte appellante risulta ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante e liquidate sulla base dei valori minimi dello scaglione di riferimento di cui al DM
55/2014 e successive modifiche in favore di e . CP_5 CP_1 CP_6 Provvede come da separato decreto alla liquidazione delle competenze dell'avv.
TO EC.
Va precisato che con l'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 è
stato introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, in base al quale “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o
dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel
provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo
di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Beninteso, la norma prevede che il Giudice non “accerti” bensì “dia atto” dei presupposti per il contributo unificato maggiorato : ne consegue che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di ER, definitivamente pronunciandosi sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 436/2018 del Giudice di Pace di Parte_1
ER , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 436/2018 del Giudice
di Pace di ER.
2) Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore di CP_5
che si liquidano in € 852.00 (Fase Studio € 213.00, Fase Introduttiva € 213.00,
[...]
Fase Decisoria € 426.00), oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa
come per legge.
3) Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore di che si liquidano in € 426 (Fase Studio € 213.00, Fase Controparte_7
Introduttiva € 213.00) oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. 4) Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002.
5) Provvede come da separato decreto alla liquidazione delle competenza dell'avv. EC TO stante l'ammissione dell'appellante al Patrocinio a
Spese dello Stato.
ER, 27.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa TI RA