Art. 2. 1. Nell'anno 1990 gli enti di gestione delle partecipazioni statali sono autorizzate, fino alla concorrenza di lire 10.000 miliardi, a fare ricorso alla contrazione di mutui con istituti speciali di credito, ad emettere obbligazioni, di durata fino a dodici anni, sul mercato interno, ovvero ad emettere obbligazioni convertibili in azioni di societa' appartenenti agli enti o a loro finanziarie. Gli enti medesimi provvedono all'effettuazione delle suddette operazioni secondo i seguenti limiti:
a) Istituto per la ricostruzione industriale - IRI: lire 8.450 miliardi, di cui almeno 1.250 miliardi in obbligazioni convertibili in azioni di societa' appartenenti agli enti o a loro finanziarie;
b) Ente nazionale idrocarburi - ENI: lire 1.550 miliardi in obbligazioni convertibili in azioni di societa' appartenenti agli enti o a loro finanziarie.
2. L'onere degli interessi per i suddetti mutui e obbligazioni e' assunto parzialmente, nella misura del 4 per cento annuo, a carico dello Stato ed e' iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 200 miliardi nell'anno 1990 e di lire 400 miliardi a decorrere dall'anno 1991. Per le obbligazioni convertibili il contributo statale e' erogato fino al momento dell'esercizio del diritto di opzione o alla scadenza delle obbligazioni. ((1)) 3. L'onere dell'ammortamento, in rate semestrali a partire dal secondo semestre del 1993, della quota capitale dei mutui e delle obbligazioni, ad eccezione di quelle convertibili, di cui al comma 1, e' assunto a totale carico del bilancio dello Stato. ((1)) 4. L'ammontare in linea capitale dei mutui contratti o dei prestiti obbligazionari emessi dagli enti di gestione all'atto dell'acquisizione e' iscritto dagli enti medesimi nei rispettivi fondi di dotazione e i rimborsi a titolo di quota capitale sono considerati quali conferimenti dello Stato ai predetti enti.
5. Le disponibilita' derivanti dalle operazioni finanziarie di cui al comma 1 devono essere finalizzate alla realizzazione di nuovi investimenti, con assoluta priorita' per il finanziamento degli investimenti per il Mezzogiorno indicati dai programmi di intervento di cui all' articolo 12 della legge 12 agosto 1977, n. 675 , ad eccezione dei 3.000 miliardi destinati all'IRI a titolo di concorso per il risanamento delle perdite della siderurgia.
6. Agli interventi nei territori del Mezzogiorno deve essere in ogni caso riservata una quota non inferiore all'80 per cento della somma di cui al comma 1 risultante disponibile a seguito della detrazione per il risanamento delle perdite della siderurgia tenendo conto dell'esigenza di coordinare gli interventi stessi con quelli previsti dalla legge 1 marzo 1986, n. 64 .
7. L'IRI dovra' destinare la somma di lire 170 miliardi alla realizzazione di investimenti sostitutivi di quelli previsti dal decreto-legge 22 maggio 1981, n. 235 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 389 . L'erogazione, per quote semestrali, della somma predetta e' subordinata alla presentazione e alla effettiva realizzazione dei relativi progetti, che dovranno riguardare il settore manifatturiero e della ricerca scientifica, ed essere localizzati nell'area di Gioia Tauro e nella Locride.
-----------------
AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 15-17 ottobre 1991 (in G.U. 1a s.s. 23/10/1991, n. 42) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dei commi 2 e 3 del presente articolo.
a) Istituto per la ricostruzione industriale - IRI: lire 8.450 miliardi, di cui almeno 1.250 miliardi in obbligazioni convertibili in azioni di societa' appartenenti agli enti o a loro finanziarie;
b) Ente nazionale idrocarburi - ENI: lire 1.550 miliardi in obbligazioni convertibili in azioni di societa' appartenenti agli enti o a loro finanziarie.
2. L'onere degli interessi per i suddetti mutui e obbligazioni e' assunto parzialmente, nella misura del 4 per cento annuo, a carico dello Stato ed e' iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 200 miliardi nell'anno 1990 e di lire 400 miliardi a decorrere dall'anno 1991. Per le obbligazioni convertibili il contributo statale e' erogato fino al momento dell'esercizio del diritto di opzione o alla scadenza delle obbligazioni. ((1)) 3. L'onere dell'ammortamento, in rate semestrali a partire dal secondo semestre del 1993, della quota capitale dei mutui e delle obbligazioni, ad eccezione di quelle convertibili, di cui al comma 1, e' assunto a totale carico del bilancio dello Stato. ((1)) 4. L'ammontare in linea capitale dei mutui contratti o dei prestiti obbligazionari emessi dagli enti di gestione all'atto dell'acquisizione e' iscritto dagli enti medesimi nei rispettivi fondi di dotazione e i rimborsi a titolo di quota capitale sono considerati quali conferimenti dello Stato ai predetti enti.
5. Le disponibilita' derivanti dalle operazioni finanziarie di cui al comma 1 devono essere finalizzate alla realizzazione di nuovi investimenti, con assoluta priorita' per il finanziamento degli investimenti per il Mezzogiorno indicati dai programmi di intervento di cui all' articolo 12 della legge 12 agosto 1977, n. 675 , ad eccezione dei 3.000 miliardi destinati all'IRI a titolo di concorso per il risanamento delle perdite della siderurgia.
6. Agli interventi nei territori del Mezzogiorno deve essere in ogni caso riservata una quota non inferiore all'80 per cento della somma di cui al comma 1 risultante disponibile a seguito della detrazione per il risanamento delle perdite della siderurgia tenendo conto dell'esigenza di coordinare gli interventi stessi con quelli previsti dalla legge 1 marzo 1986, n. 64 .
7. L'IRI dovra' destinare la somma di lire 170 miliardi alla realizzazione di investimenti sostitutivi di quelli previsti dal decreto-legge 22 maggio 1981, n. 235 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 389 . L'erogazione, per quote semestrali, della somma predetta e' subordinata alla presentazione e alla effettiva realizzazione dei relativi progetti, che dovranno riguardare il settore manifatturiero e della ricerca scientifica, ed essere localizzati nell'area di Gioia Tauro e nella Locride.
-----------------
AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 15-17 ottobre 1991 (in G.U. 1a s.s. 23/10/1991, n. 42) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dei commi 2 e 3 del presente articolo.