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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/09/2025, n. 4039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4039 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4403/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dr.ssa Daniela Culotta GIUDICE Rel./Est.
Dr.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4403/2023 avente per oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da con il patrocinio degli avv.ti Gaetini Laura e La Rosa Roberta, in forza di Parte_1 procura speciale in atti;
ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. Martinotti Controparte_1 Francesco, in forza di procura speciale in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente (come da foglio di PC in data 16.4.2025):
“Voglia il Tribunale Ill.mo, previ gli incombenti di legge,
IN VIA PRINCIPALE
NEL MERITO
1. DARE ATTO DELLA SENTENZA IN PUNTO STATUS N. 2097/2024; PUBBLICATA IN DATA 05.04.2024, DELLA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO CONTRATTO TRA LE PARTI
2. Accertare che nulla è dovuto da parte del SI. alla sig.ra a titolo di concorso al Pt_1 P_ mantenimento di quest'ultima poiché non sussistono i presupposti di cui all'art. 5 l.div. e per l'effetto pagina 1 di 12
3. Dato atto dell'accordo transattivo raggiunto in udienza circa la non debenza dell'assegno al coniuge, e, per l'effetto, revocare il contributo al mantenimento, a far data dalla domanda, nei confronti della SI.ra in quanto lavorativamente capace;
Controparte_1
4. Nulla disporre in ordine al mantenimento ordinario del minore , dati i tempi di permanenza Per_1 paritari ed i redditi analoghi, che sarà mantenuto dai genitori in via diretta quanto lo terranno presso di sé. Le spese mediche, scolastiche, sportive e ludiche relative ai minori, tutte previamente concordate e successivamente documentate secondo le linee guida dettate dal Protocollo del Tribunale di Torino, saranno a carico del padre nella misura del 80 % (pertanto il 20 % sarà ad esclusivo cari della signora ) e per l'effetto revocare l'assegno di mantenimento attualmente corrisposto dal Parte_2 SInor a favore del figlio alla signora a far data dalla domanda;
Pt_1 P_
5. Disporre l'affido condiviso ad entrambi i genitori del figlio con collocazione alternata Per_1 presso entrambi i genitori a settimanale alternate e, precisamente il padre resterà con il padre:
- da mercoledì (dall'uscita da scuola) a mercoledì (con accompagnamento a scuola), come da accordi in essere dal mese di maggio 2022;
- durante le vacanze estive come segue:
a. due settimane a giugno (al termine del periodo scolastico, con la madre;
b. l'intero mese di luglio con la madre;
c. l'intero mese di agosto con il padre;
d. due settimane a settembre, prima della ripresa scolastica, con la madre.
- le vacanze di Natale (dal 25 dicembre al 6 gennaio) verranno godute per l'intero periodo ed alternate alle vacanze pasquali, così come eventuali archi temporali intercorrenti fra le due date nonché il giorno del compleanno del minore, per consentire al minore di poter effettuare il viaggio in Cina presso lo zio paterno.
Il padre si rende disponibile, nel caso in cui terrà con sé il minore per l'intero periodo natalizio, a cedere alla madre ulteriori “ponti” oltre al periodo pasquale;
6. Revocare il diritto all'assegnazione della casa coniugale disposto a favore della madre P_
, per essendo venuti meno i presupposti in fatto ed in diritto,
[...]
IN VIA ISTRUTTORIA
5) Concedere l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti da parte ricorrente e non ammessi in sede di ordinanza ex articolo 184 cpc del 22.10.2024
In ogni caso
6) Con vittoria di spese, onorari, IVA, CPA e Rimborso forfettario come per legge
Ammettersi le prove dedotte nei precedenti atti difensivi nonché nella memoria ex art. 183 u.c. n. 2 c.p.c. e tutte le istanze istruttorie non accolte con l'ordinanza del 22.10.2024”.
Per parte resistente (come da foglio di PC depositato il 29.4.2025):
“IN VIA PRINCIPALE
NEL MERITO
- Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in data 11.09.2008, così come risulta dall'atto di matrimonio rilasciato dal Comune di EC, atto n. 119, parte II, serie C, anno 2009, tra i
pagina 2 di 12 signori e ordinando all'Ufficiale dello Stato civile competente di Parte_1 Controparte_1 procedere alle annotazioni di legge e dare i provvedimenti consequenziali;
- Assegnare la casa coniugale sita in Torino corso Enrico Gamba 39/L al piano sesto con sovrastante mansarda al piano settimo, unitamente a tutti gli arredi, alla signora P_
- Affidare il figlio minore (nato il [...]) ad entrambi i genitori disponendo che Per_1 avesse la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre.
- Al fine di permettere alla SI.ra di portare a termine i propri incarichi lavorativi, siano P_ mantenuti provvisoriamente sino alla scadenza degli stessi i tempi di permanenza del figlio minore
con i genitori alle stesse condizioni previste dell'ordinanza presidenziale, Per_1
- Successivamente disporre che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore a fine settimana alternati dall'uscita da scuola fino al lunedì mattina riaccompagnandolo a scuola ed inoltre per due pomeriggi infrasettimanali di cui uno con pernottamento (quando il weekend è di competenza della madre) e per un solo pomeriggio dall'uscita da scuola fino alle ore 21 nella settimana successiva.
- Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé il minore durante le vacanze natalizie alternativamente dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio ed inoltre per metà delle vacanze pasquali ad anni alterni comprendenti il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo e nelle altre festività annuali alternandosi con la madre.
- Disporre per le vacanze estive un'equa divisione dell'intero periodo di vacanze estive (dalla chiusura della scuola a giugno fino alla riapertura a settembre) prevedendo in ogni caso una pari suddivisione al 50% del mese di agosto e tenendo conto che nel prossimo futuro potrebbe chiedere di Per_1 andare in vacanza da solo per 2/3 settimane o 1 mese.
- Disporre a carico del signor il versamento alla moglie di un assegno di euro 1.100,00 Pt_1 mensili, rivalutabili secondo indici Istat per il mantenimento del figlio oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, scolastiche, sportive e ricreative spese necessarie e concordate.
- disporre a carico del SI. l'obbligo di corrispondere mensilmente alla SI.ra un Pt_1 P_ assegno divorzile entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo di bonifico da accreditare sul conto corrente che verrà indicato, l'importo di € 600,00 (euro seicento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT di variazione del costo della vita per la famiglia di impiegati e operai.
IN VIA ISTRUTTORIA
- Ordinare, ex art. 210 c.p.c., al SI. l'esibizione in giudizio delle dichiarazioni dei redditi Pt_1 degli ultimi tre anni, nonché l'esibizione in giudizio di ogni altro documento fiscale, tributario e societario relativo alla propria situazione economico patrimoniale e reddituale e alle proprietà a lui riferibili, in Italia ed all'estero;
- Ordinare, ex art. 210 c.p.c., al SI. l'esibizione in giudizio dalla documentazione inerente Pt_1 agli incassi percepiti dall'attività di consigliere ed amministratore della cooperativa edilizia “La Lavoratori”;
- Ordinare, ex art. 210 c.p.c., al SI. l'esibizione in giudizio degli estratti contabili degli Pt_1 ultimi tre anni relativi a conti correnti, depositi titoli e cassette di sicurezza di cui e lo stesso risulti intestatario e/o cointestatario in Italia e all'estero;
- Ordinare, ex art. 210 c.p.c., al SI. l'esibizione in giudizio degli a) estratti conto delle carte Pt_1 di credito ad lui intestate e relative agli ultimi tre anni;
b) conti e depositi accesi presso società fiduciarie italiane, comunitarie o extracomunitarie;
c) investimenti mobiliari (deposito titoli in custodia e/o amministrazione) su conti;
d) partecipazioni societarie possedute direttamente o pagina 3 di 12 indirettamente per interposta persona o tramite intestazione fiduciaria e bilanci delle relative società degli ultimi tre anni;
e) mutui o finanziamenti, indicandone la tipologia, la causale, la durata e i ratei mensili;
f) visure catastali su base nazionale delle relative proprietà immobiliari intestate singolarmente o cointestati
Con vittoria di spese e oneri di causa, oltre al 15 % di rimborso forfettario, nonché I.V.A. e C.P.A.”
Per il P.M. nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva n. 2097/2024 in data 28.3.2024 il Tribunale pronunciava lo scioglimento del matrimonio civile e rimetteva le parti avanti al GI per la prosecuzione dell'istruttoria sulle ulteriori questioni da dirimere.
Venivano concessi i termini ex art. 183.6 cpc e con ordinanza in data 22.10.2024 venivano respinte le istanze istruttorie formulate dalle parti, veniva ordinato ad entrambe il deposito della documentazione reddituale aggiornata e veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 30.4.2025 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe riportate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini ordinari per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
Sulle istanze istruttorie
Entrambe le parti hanno reiterato in sede di precisazione delle conclusioni le istanze istruttorie di esibizione non ammesse dal GI.
Ritiene il Collegio che debba ribadirsi l'inammissibilità delle predette istanze per i motivi già espressi dal GI con ordinanza del 22.10.24 che si condividono e qui richiamano integralmente.
Sull'affidamento del minore e sulla sua collocazione abitativa nonché sul regime di frequentazione con i genitori
Si premette che il minore (già quindicenne) non è stato ascoltato nel presente giudizio Per_1 in quanto il Tribunale, come già peraltro evidenziato in sede presidenziale (v. ordinanza 16.10.23), ha ritenuto la sua audizione del tutto superflua, vertendo le questioni controverse fra le parti su profili eminentemente economici.
Nessun contrasto sussiste in ordine al regime di affidamento del minore, avendo entrambe le parti chiesto la conferma dell'affido condiviso;
domanda quest'ultima che merita accoglimento, non essendo emersa ragione alcuna per derogare al principio della bigenitorialità.
Per quanto concerne la residenza anagrafica del minore, il Collegio ritiene che debba conservarsi quella presso il domicilio materno così come già stabilito con l'ordinanza presidenziale, non sussistendo alcuna fondata ragione per modificarla, tenuto anche conto delle considerazioni che saranno infra svolte in relazione al profilo dell'assegnazione della casa coniugale.
Con riguardo al regime di visita, va premesso che, ormai dall'anno 2022, il minore frequenta i genitori, dimorando presso gli stessi secondo un regime a settimane alterne.
Tale organizzazione settimanale, recepita dall'ordinanza presidenziale, è stata frutto di un accordo raggiunto dalle parti nel 2022 e da allora osservato, come confermato da ambedue i genitori avanti al Presidente (v. verbale udienza del 10.10.23).
pagina 4 di 12 In sede di precisazione delle conclusioni le parti hanno domandato entrambe la conferma del regime di visita a settimane alterne. La resistente ha, tuttavia, chiesto che tale calendario sia P_ mantenuto fermo sino alla scadenza dei suoi incarichi professionali in essere con previsione di un diverso calendario una volta cessati tali incarichi. Il ricorrente si è opposto a tale richiesta, Pt_1 domandando, invece, una modifica dei tempi di frequentazione del minore durante i periodi festivi rispetto a quelli stabiliti con il provvedimento presidenziale.
Orbene, ritiene il Collegio che il calendario di visita previsto dall'ordinanza presidenziale debba essere, nella sua interezza, confermato perché trattasi di un assetto pienamente rispondente all'interesse del minore a coltivare rapporti costanti ed equilibrati con entrambi i genitori secondo un criterio di alternanza ormai consolidato. Ambedue le parti hanno riferito che è sereno e, considerata Per_1 anche l'età adolescenziale, il Tribunale non ravvisa motivo alcuno per modificare detto assetto, neppure per quel che concerne i periodi festivi.
Gli incarichi lavorativi della resistente, per quanto consta al Collegio, non risultano tutti cessati (l'incarico AL risulta prorogato sino al 31.12.2026 come da doc. 16) e, in ogni caso, quand'anche lo fossero, tale circostanza non sarebbe di per sé sola sufficiente -ad avviso del Tribunale- per giustificare la modifica di un assetto organizzativo che si delinea rispondente all'interesse del minore, avendone determinato anche le abitudini di vita.
Per quanto esposto, si confermano le disposizioni dell'ordinanza presidenziale in punto regime di visita e si respingono entrambe le domande di modifica formulate dalle parti.
Sull'assegnazione della casa familiare
Il ricorrente ha instato per la revoca dell'assegnazione della casa coniugale disposta a Pt_1 favore della controparte, assumendone venuti meno i presupposti in ragione della collocazione paritaria del figlio presso i genitori.
A tale domanda si è opposta la resistente ritenendo per contro che l'assegnazione P_ della casa coniugale risponda al precipuo interesse del minore a conservare l'habitat domestico nel quale è cresciuto ed è essenziale per continuare a garantirgli tranquillità nonché funzionale al soddisfacimento delle sue esigenze di crescita e sviluppo armonico.
Ritiene il Collegio che la domanda della resistente sia fondata e meritevole di accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “il provvedimento di revoca della casa familiare non può costituire […] un effetto automatico dell'esercizio paritetico del diritto di visita
o del cd. "collocamento paritetico", dovendosi pur sempre valutare se l'assegnazione della casa coniugale risponda alla finalità di non compromettere lo sviluppo equilibrato del minore attraverso la conservazione dell'habitat domestico e del contesto relazionale e sociale all'interno del quale il minore è cresciuto (cfr. Cass. Civ. 5738/23).
Per meglio comprendere le ragioni per le quali l'assegnazione della casa coniugale risulta, nel caso di specie, ancora rispondente all'interesse del minore, dev'essere evidenziato che ormai da anni alterna settimanalmente la propria permanenza tra le abitazioni dei due genitori, le quali sono Per_1 site all'interno del medesimo condominio (scale diverse), avendo il , al tempo della Pt_1 separazione, acquistato ivi un immobile per stare vicino al figlio.
Proprio tale circostanza è stata valorizzata dal ricorrente laddove ha rimarcato come la soluzione del regime di visita a settimane alterne fosse particolarmente congeniale nel caso di specie, attesa la vicinanza delle due abitazioni (v. pag. 10 memoria integrativa).
pagina 5 di 12 Ora, entrambe le parti hanno concordemente riferito che il minore è sereno e ciò a distanza, ormai, di anni dall'introduzione del cd. “collocamento paritetico”, il che permette di ritenerlo un assetto di vita consolidato per il minore.
La revoca dell'assegnazione della casa coniugale (di proprietà esclusiva del ), oggi Pt_1 disposta a favore della nella misura in cui rende probabile un mutamento di abitazione da P_ parte di quest'ultima, non essendone proprietaria, espone il figlio al pregiudizio di perdere un consolidato riferimento abitativo e di vedere alterata quell'organizzazione di vita su cui finora ha potuto fare positivamente affidamento e che si è rivelata particolarmente congeniale alla sua crescita e alla sua serenità proprio grazie alla vicinanza delle due abitazioni genitoriali.
Tali considerazioni inducono, dunque, il Collegio a ritenere persistente, nel caso di specie, quell'interesse del minore alla conservazione dell'habitat domestico e del contesto relazionale e sociale nel quale egli è cresciuto che giustifica la conferma del provvedimento di assegnazione della casa coniugale a favore della P_
Del resto, già il Presidente, in sede provvisoria, malgrado il collocamento paritario, aveva confermato l'assegnazione dell'immobile coniugale a favore della resistente, rilevando come
“l'ampliamento dei periodi di permanenza di presso il padre, tale da configurare di fatto un Per_1 collocamento alternato su base settimanale del minore” non fosse tale da “recidere quella esigenza di continuità alla conservazione della casa, in cui egli è cresciuto, in capo al minore che era già stata valutata in sede separativa, con conseguente necessità di disporre la conservazione di un assetto che consenta al minore di poter contare sugli spazi e sull'ambiente sinora condiviso con la madre” (v. ordinanza del 16.10.2023).
L'ordinanza presidenziale -per quanto consta al Collegio- non risulta reclamata e nessun elemento nuovo è stato addotto nè è emerso che possa giustificare la revisione di detto provvedimento.
Si precisa, infine, che la contestazione svolta dal ricorrente circa l'assegnazione totale (comprensiva, cioè, anche della mansarda) anziché parziale della casa coniugale a favore della controparte è questione già diffusamente trattata nel giudizio di separazione e in quella sede definita nel senso della sussistenza dei presupposti per l'assegnazione a favore della anche della P_ mansarda soprastante il 6° piano perché “costituente unica unità abitativa, utilizzata dalla famiglia nel corso della convivenza matrimoniale” (v. sentenza n. 2309/2017 sub doc. 4 attoreo).
La sentenza di separazione non è stata sul punto impugnata (cfr. doc. 5 attoreo) e, pertanto, la questione attinente alla composizione della casa coniugale deve ritenersi ormai decisa con efficacia di giudicato con la conseguenza di precludere una sua riproposizione in questo giudizio.
Per le considerazioni che precedono, si conferma l'assegnazione della casa coniugale, nei termini stabiliti in sede di separazione e confermati dall'ordinanza presidenziale, a favore della resistente P_
Sul contributo al mantenimento del minore
Sotto il profilo dei rapporti economici, il ricorrente ha instato per la revoca Pt_1 dell'obbligo a suo carico di versamento alla controparte dell'assegno periodico per il mantenimento del figlio, dichiarandosi però disponibile a contribuire alle spese straordinarie del ragazzo nella misura dell'80%. Ha argomentato la domanda, adducendo il miglioramento della situazione economica della controparte tale da non più giustificare, in presenza di tempi paritari di permanenza del minore presso i genitori, la corresponsione di un assegno mensile perequativo.
A tale domanda si è opposta la resistente che ha, per contro, chiesto l'incremento ad P_ E.
1.100 al mese del contributo dovutole dal per il mantenimento del figlio oltre al 50% delle Pt_1 spese straordinarie, evidenziando come persista fra le parti una netta disparità economica, specialmente pagina 6 di 12 legata al fatto che gli incarichi ministeriali a lei assegnati hanno natura temporanea laddove la situazione reddituale del è rimasta stabile nel tempo. Pt_1
Ciò posto, è noto che ciascun genitore è tenuto, per legge, a concorrere al mantenimento della prole in misura proporzionale al proprio reddito, potendo il Giudice, ove necessario, disporre la corresponsione di un assegno di mantenimento a carico dell'un genitore in favore dell'altro con finalità perequativa, tenuto conto delle seguenti circostanze: le attuali esigenze dei figli;
il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Si precisa che, ai fini della determinazione del quantum del contributo al mantenimento, non è richiesta una ricostruzione dell'esatto e puntuale importo delle disponibilità economiche delle parti, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle loro complessive situazioni patrimoniali e reddituali, secondo il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di assegno di mantenimento del coniuge (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 3792/2000; conf. Cass. Civ. n. 25618/07 e n. 23051/07) ma applicabile anche al mantenimento della prole in virtù dell'eadem ratio.
Nella ricostruzione della situazione patrimoniale delle parti è, poi, necessario tenere conto di ogni attività economicamente apprezzabile, ancorchè improduttiva di reddito immediato, compresa la disponibilità della casa coniugale (cfr. ex multis Cass. Civ. 4543/1998).
Tanto premesso, sulla base delle allegazioni delle parti e delle rispettive produzioni documentali, la situazione reddituale e patrimoniale delle stesse può essere riassunta come segue.
Quanto al ricorrente egli è revisore contabile e riveste il ruolo di Consigliere di Pt_1 Amministrazione e Amministratore Delegato della società cooperativa edilizia “La Lavoratori”. Negli ultimi tre anni ha dichiarato fiscalmente i seguenti redditi: nel 2021 un reddito complessivo di E. 122.028 ed un imponibile di E. 100.006; nel 2022 un reddito complessivo di E. 83.409 ed un imponibile di E. 68.949; nel 2023 un reddito complessivo di E. 84.957 ed un imponibile di E. 72.594 (cfr. Modelli Unico 2022, 2023 e 2024). È comproprietario, in piccole quote percentuali, di svariati terreni e al 50% di due unità immobiliari nonché è proprietario esclusivo di altre sei unità immobiliari, fra cui la casa coniugale assegnata alla controparte (cfr. Quadro RA e Quadro RB Modello Unico 2024).
Non è provato -come già in sede di separazione (cfr. sentenza 2309/17 e n. 1885/18 sub docc. 4- 5 attorei)- che il percepisca redditi ulteriori rispetto a quelli già indicati e ricompresi nelle Pt_1 dichiarazioni dei redditi prodotte in giudizio.
Quanto alla resistente avvocato, ha iniziato nel maggio 2022 a lavorare a Roma P_ presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ricevendo vari incarichi di collaborazione e consulenza (cfr. doc. 4 e 16 parte resistente). Negli ultimi tre anni, ha dichiarato i seguenti redditi: nel 2021 redditi di lavoro dipendente pari ad E. 16.584 e redditi soggetti ad imposta sostitutiva pari ad E. 28.499; nel 2022 redditi di lavoro dipendente pari ad E. 18.051 e redditi soggetti ad imposta sostitutiva pari ad E. 60.579; nel 2023 redditi di lavoro dipendente pari ad E. 45.868 e redditi soggetti ad imposta sostitutiva pari ad E. 66.941 (cfr. Quadro RC e Quadro LM Modelli Unico 2022, 2023 e 2024). È proprietaria esclusiva di cinque unità immobiliari in forza di atto di divisione ereditaria concluso nel 2021 per un valore dichiarato di E. 346.100 oltre conguaglio di E. 40.000 (cfr, doc. 10 attoreo;
cfr. Quadro RB Mod. Unico 2024); di tali immobili, alcuni siti a EC via Marco Basseo n. 25 ove è situato il prestigioso Palazzo Bernardini, tre sono concessi in locazione con un reddito dichiarato (in regime di cedolare secca) pari ad E. 20.825 nel 2022 e pari ad E. 21.685 nel 2023 (cfr. Quadro RB Mod. Unico 2023 e 2024). Nel marzo 2024 risulta l'acquisto di titoli di investimento per un controvalore pari ad E. 50.000 (cfr. doc. 73). Infine, la resistente sopporta spese per la locazione dell'immobile a Roma di E. 1250 al mese circa (cfr. doc. 50 ed estratti c/c sub docc. 70-73). pagina 7 di 12 Come si evince dall'esame delle denunce fiscali, la situazione reddituale della è P_ considerevolmente migliorata negli ultimi anni, registrando ogni anno un significativo incremento rispetto a quello precedente. Il reddito complessivo è, difatti, passato da E. 54.283 nel 2021 ad E. 99.455 nel 2022 ad E. 140.494 nel 2023 (cfr. Quadro RN Modelli Unico 2022, 2023 e 2024).
La resistente ha allegato di aver cessato alcuni incarichi professionali con la conseguenza che la propria situazione reddituale è destinata a peggiorare. Tuttavia, l'allegata inflessione reddituale non risulta documentata e la presente decisione non può che fondarsi sulla situazione economica, allo stato, fotografata dalle produzioni documentali in atti. Da esse -come si è detto- emerge un notevole miglioramento della condizione reddituale della non solo rispetto all'epoca della P_ separazione (in allora, come già rilevato dal Presidente, la resistente svolgeva attività di insegnamento e formazione e poteva contare su redditi netti non superiori ad E. 10.000 annui, v. ordinanza del 16.10.23), ma anche rispetto alla situazione valutata in sede presidenziale.
Il reddito complessivo della resistente, che nel 2021 era pari ad E. 54.283 (nell'ordinanza presidenziale è dato atto che l'ultima dichiarazione dei redditi prodotta è quella relativa all'anno d'imposta 2021), nel 2023 ammonta ad E. 140.494; la giacenza bancaria sul c/c Unicredit, che a fine anno 2021 si aggirava intorno a 65.000 (cfr. doc. 9 memoria difensiva), al 31.12.2023 si attesta intorno ad E. 123.000 (cfr. doc. 70), con successivi investimenti in titoli e in fondi (cfr. docc. 71-73). Nell'anno 2024 si contano accrediti complessivi sul c/c Unicredit superiori ad E. 120.000 (cfr. docc. 70-73).
Ebbene, alla luce dei rilievi che precedono, considerato che la situazione economica del
-come evidenziato dalla stessa resistente (pag. 8 memoria di replica)- si è mantenuta Pt_1 sostanzialmente costante nel tempo a dispetto di quella della che ha registrato un P_ considerevole incremento, tenuto conto che i tempi di permanenza del minore presso i genitori sono paritetici e la è assegnataria della casa coniugale di proprietà esclusiva del ricorrente, il P_ Collegio ritiene venuti meno i presupposti per il versamento da parte del , in favore della Pt_1 controparte, dell'assegno mensile di mantenimento per il figlio, considerata altresì la disponibilità del ricorrente a contribuire al pagamento delle spese straordinarie per il figlio nella misura dell'80% e la maggior incidenza, in genere, di dette spese nel caso di prole in età adolescenziale.
Si dispone, pertanto, che a partire dalla pubblicazione della presente sentenza il Pt_1 concorra al pagamento delle spese straordinarie per il figlio, come indicate in dispositivo, nella misura pari all'80% (il restante 20% resta a carico della madre), mentre l'assegno periodico è revocato, ciò con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, in ragione delle circostanze emerse dall'istruttoria documentale svolta successivamente alla fase presidenziale. Per il periodo pregresso resta, invece, fermo quanto stabilito con l'ordinanza presidenziale.
Da quanto sopra consegue che la domanda della resistente di un assegno periodico di mantenimento per il figlio, peraltro incrementato, è rigettata.
Sul mantenimento della moglie e sull'assegno divorzile
In relazione al profilo dei rapporti economici fra le parti, il ricorrente ha instato per la Pt_1 revoca, a far data dalla domanda giudiziale, dell'assegno di mantenimento per la moglie, opponendosi altresì al riconoscimento di un assegno divorzile a suo favore per insussistenza dei relativi presupposti.
La resistente ha instato, per contro, per la previsione di un assegno divorzile in P_ proprio favore di E. 600 al mese, motivando la richiesta in ragione della disparità economica esistente fra le parti e, segnatamente, dell'assoluta provvisorietà degli incarichi ministeriali attualmente in essere.
Pare opportuno distinguere le due questioni, quella relativa all'assegno di mantenimento ex art. 156 cc da quella relativa all'assegno divorzile.
pagina 8 di 12 Con riguardo all'assegno di mantenimento, esso è stato revocato dal Presidente, con ordinanza del 16.10.2023, “in forza della rinuncia alla domanda formulata dalla parte in udienza”. P_
Come ben chiarito dal Presidente in quella sede, la revoca ha riguardato l'assegno di mantenimento stabilito in favore della resistente nel giudizio di separazione, “non potendosi […] discutere ancora di assegno divorzile, sottoposto alla sussistenza di diverse condizioni, da accertarsi nel corso del giudizio” (v. ordinanza presidenziale 16.10.23).
Orbene, il Collegio ritiene che tale decisione non possa che essere condivisa e qui confermata, essendo ampiamente provato -oltre che espressamente riconosciuto dalla (pag. 10 comparsa P_ conclusionale: “In effetti era innegabile che la SI.ra avesse avuto un miglioramento della Parte_2 propria situazione reddituale tali da giustificare la revoca provvisoria del mantenimento in sede di provvedimento presidenziale”)- che la situazione reddituale e patrimoniale della medesima abbia registrato un netto miglioramento rispetto a quella goduta al tempo della separazione.
Si è già detto che a quell'epoca la era occupata prevalentemente nell'ambito
P_ dell'insegnamento in istituti scolastici e della formazione presso Enti Pubblici ed i redditi annui fiscalmente denunciati non erano superiori ad E. 10.000 (v. sentenza di separazione e ordinanza presidenziale 16.10.23). La stessa era già in allora titolare di un cospicuo patrimonio immobiliare pervenutole in eredità per successione mortis causa del padre, ma a quel tempo la era in
P_ causa con la madre e la sorella per la divisione ereditaria e la maggioranza dei beni facenti parte del compendio ereditario erano oggetto di un provvedimento di sequestro. Non era risultato provato che, Parte nei tre anni antecedenti, la avesse percepito utili dall'attività di né che il rilevante
P_ patrimonio producesse frutti disponibili per la medesima. Inoltre, nel corso del giudizio di separazione, la aveva avuto importanti problematiche di salute a seguito delle quali era stata dichiarata
P_ invalida civile con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% (cfr. sentenza di separazione sub doc. 4 attoreo).
La condizione personale ed economica della al momento dell'instaurazione del P_ presente giudizio divorzile, si appalesa invece del tutto diversa, come evidenziato dal Presidente in sede di provvedimenti provvisori e come confermato dall'istruttoria documentale (v. ordinanza presidenziale: “[…] La sig. ha visto un notevole miglioramento della propria situazione P_ reddituale negli ultimi anni, risultando, all'epoca della separazione, impegnata in attività di insegnamento e formazione con redditi netti che non superavano i 10.000 euro annui, mentre ad oggi, grazie alla propria attività di consulenza - dal maggio 2022 - in Roma presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (fino al prossimo dicembre) può contare su redditi da lavoro – come da estratti conto – derivanti dal pagamento di fatture anche di oltre 10.000 euro (cfr conto Unicredit 23.2.2023) per una media mensile di circa 5.000 euro, oltre a incamerare canoni di locazione relativi agli immobili di pregio di cui è proprietaria in EC (di cui si teneva già ampiamente conto in sentenza di separazione). L'ultima dichiarazione dei redditi prodotta (risalente però all'anno d'imposta 2021) attesa redditi netti di circa 19.000 euro e le giacenze del conto corrente Unicredit si attestano su oltre 91.000 euro. Fortunatamente, la sig. ha visto un miglioramento della P_ propria condizione di salute, passando da un'incidenza massima della propria malattia oncologica nel 2015 (inabilità al lavoro) all'attuale invalidità parziale al 67%”).
Il descritto miglioramento della situazione complessiva della a fronte di una P_ situazione reddituale del rimasta pressochè costante, consente di giustificare la revoca, con Pt_1 efficacia a far data dal deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, dell'assegno di mantenimento ex art. 156 cc stabilito a favore della resistente.
Venendo ora al profilo dell'assegno divorzile, occorre premettere che, con la nota sentenza n. 18287 del 2018 delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, è stato affermato il principio di diritto secondo cui “ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con pagina 9 di 12 la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
All'assegno divorzile è stata, dunque, riconosciuta una funzione composita, al contempo assistenziale e perequativo-compensativa, ed è stato chiarito che l'assegno divorzile è dovuto tanto nell'ipotesi in cui l'ex coniuge non abbia adeguati mezzi economici e si trovi nell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive quanto nell'ipotesi in cui “il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale divenuto ingiustificato ex post dall'uno all'altro coniuge, spostamento patrimoniale che, in tal caso, e solo in tal caso, va corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa” (così cfr. Cass. Civ. n. 23583/2022; 24250/2021).
Con particolare riguardo alla funzione compensativo-perequativa dell'assegno divorzile, è stato più volte ribadito che la differenza reddituale fra le parti, coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, “è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno perchè l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sè, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze” (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 21234/2019; conf. Cass. Civ. 5603/2020; più di recente Cass. Civ. n. 10614/2023). È piuttosto indispensabile accertare, in termini rigorosi, la sussistenza di un nesso causale tra la sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi ed il contributo fornito dal coniuge richiedente alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali poiché solo un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio di aspettative professionali e reddituale da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari può giustificare il riconoscimento di un assegno perequativo, tendente a colmare tale squilibrio (cfr. ex multis, più di recente, Cass. Civ. n. 10614/2023; Cass. Civ. SU 18287/2018; Cass. Civ. n. 21234/2019; Cass. Civ. 38362/2021).
Nel caso di specie, come anticipato nelle premesse, la resistente ha argomentato la domanda di assegno divorzile, evidenziando la disparità economica esistente fra le parti e segnatamente la provvisorietà della propria condizione reddituale legata ad incarichi a tempo determinato, l'alto tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e la sua non breve durata nonché la scelta a suo tempo compiuta, condivisa con l'ex coniuge, di trasferirsi a vivere a Torino che avrebbe comportato la perdita di chance professionali come avvocato a EC e successive difficoltà di reinserimento lavorativo.
Il ricorrente si è opposto alla pretesa avversaria, ritenendone insussistenti i presupposti.
La domanda della resistente è, ad avviso del Collegio, infondata.
In particolare, non si ritengono dimostrati i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile a favore della resistente né nella sua componente assistenziale né in quella perequativo- compensativa.
In primo luogo, seppur sia vero che gli incarichi professionali assolti dalla resistente hanno natura temporanea (cfr. doc. 4), la situazione fotografata dalla documentazione reddituale acquisita al giudizio non consente, allo stato, di rilevare l'esistenza di una disparità economica fra le parti tale da poter giustificare il versamento dell'assegno divorzile chiesto dalla resistente, tenuto anche conto del patrimonio immobiliare. pagina 10 di 12 In ogni caso, non è provato né il presupposto dell'impossibilità per ragioni oggettive da parte della resistente di procurarsi mezzi economici adeguati, attesa l'attività lavorativa svolta ed i redditi ricavati da essa e dal patrimonio immobiliare posseduto, né tantomeno è dimostrato che la stessa, per scelta condivisa con il , abbia sacrificato concrete e specifiche aspettative professionali e Pt_1 reddituali con ciò contribuendo alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge e dando causa alla sperequazione economica. Si evidenzia che tale ultima circostanza non è stata oggetto di alcuna offerta di prova.
Per le esposte ragioni, la domanda della resistente è respinta.
Sulla segnalazione alle competenti autorità
In relazione al sollecito formulato dal ricorrente circa la segnalazione alle competenti Pt_1 autorità dell'omessa dichiarazione al fisco da parte della resistente della locazione dell'immobile a Roma, il Collegio non ne ravvisa i presupposti (art. 36 dpr 600/1973), avendo la resistente dato atto di aver proceduto alla registrazione in data 4.3.25 del contratto locatizio sia per il periodo 1.6.22/31.1.23 sia per il periodo 1.2.23/31.1.24 (pag. 2 memoria di replica).
Sulle spese di lite
Tenuto conto della natura della causa e del suo esito complessivo (considerate le conformi domande in punto scioglimento del vincolo matrimoniale e affidamento del minore, la reciproca soccombenza delle parti in punto regime di frequentazione del minore e il rigetto delle domande attoree di revoca dell'assegnazione della casa coniugale e di decorrenza della revoca dell'assegno per il figlio dalla domanda giudiziale) le spese di lite si dichiarano compensate per la metà. La restante metà è posta a carico della resistente in ragione del maggior grado di soccombenza (stante la reiezione P_ delle domande di aumento del contributo al mantenimento del figlio e di assegno divorzile).
Le suddette spese vengono liquidate come in dispositivo, in conformità ai parametri di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, avuto riguardo alla Tabella n. 2 (scaglione da E. 26.000 ad E. 52.000 stante il valore indeterminabile della controversia), applicati i valori medi delle tre fasi (studio, introduttiva e decisionale), considerati il numero e la complessità delle questioni trattate nonchè il deposito degli scritti difensivi conclusivi, ed applicato il valore medio, ridotto del 30%, per la fase istruttoria, tenuto conto della natura (solo documentale) ed entità dell'attività probatoria di fatto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza (anche istruttoria) ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, dato atto della già intervenuta sentenza non definitiva n. 2097/2024 in data 28.3.2024 di scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, così provvede: dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con residenza anagrafica presso il domicilio materno;
dispone che il padre possa incontrare e tenere con sé il figlio secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità paritetiche rispetto a quelle dell'altro genitore:
− a settimane alternate, dal mercoledì all'uscita da scuola e sino al mercoledì successivo con riaccompagnamento a scuola;
− per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito);
− per metà delle vacanze pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il lunedì di Pasqua;
pagina 11 di 12 − in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno del figlio, alternandosi con l'altro genitore;
− durante le vacanze estive due settimane, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore (in assenza di accordo il minore trascorrerà con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari e viceversa con la madre); conferma l'assegnazione della casa coniugale a favore della resistente come disposto in P_ sede di separazione;
revoca, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, l'obbligo a carico del ricorrente di versamento dell'assegno periodico di mantenimento del figlio a favore della resistente, Pt_1 fermo restando per il pregresso quanto stabilito con l'ordinanza presidenziale;
dispone che, a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza, Parte_1 contribuisca al pagamento delle spese straordinarie del figlio nella misura dell'80% (mentre il restante 20% è a carico della , secondo i termini e le condizioni di cui al Protocollo d'Intesa del P_ Tribunale di Torino, qui integralmente richiamato. Resta fermo per il pregresso quanto stabilito con l'ordinanza presidenziale;
revoca, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale (data di deposito del ricorso), l'obbligo a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento della moglie;
Pt_1 respinge la domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente P_ dichiara compensate le spese di lite fra le parti nella misura della metà; dichiara tenuta e condanna a rifondere a Controparte_1 favore di la restante metà delle spese di lite, metà che si liquida in complessivi Parte_1
€ 3.537 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 12.9.2025
IL GIUDICE Rel./Est. IL PRESIDENTE
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dr.ssa Daniela Culotta GIUDICE Rel./Est.
Dr.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4403/2023 avente per oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da con il patrocinio degli avv.ti Gaetini Laura e La Rosa Roberta, in forza di Parte_1 procura speciale in atti;
ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. Martinotti Controparte_1 Francesco, in forza di procura speciale in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente (come da foglio di PC in data 16.4.2025):
“Voglia il Tribunale Ill.mo, previ gli incombenti di legge,
IN VIA PRINCIPALE
NEL MERITO
1. DARE ATTO DELLA SENTENZA IN PUNTO STATUS N. 2097/2024; PUBBLICATA IN DATA 05.04.2024, DELLA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO CONTRATTO TRA LE PARTI
2. Accertare che nulla è dovuto da parte del SI. alla sig.ra a titolo di concorso al Pt_1 P_ mantenimento di quest'ultima poiché non sussistono i presupposti di cui all'art. 5 l.div. e per l'effetto pagina 1 di 12
3. Dato atto dell'accordo transattivo raggiunto in udienza circa la non debenza dell'assegno al coniuge, e, per l'effetto, revocare il contributo al mantenimento, a far data dalla domanda, nei confronti della SI.ra in quanto lavorativamente capace;
Controparte_1
4. Nulla disporre in ordine al mantenimento ordinario del minore , dati i tempi di permanenza Per_1 paritari ed i redditi analoghi, che sarà mantenuto dai genitori in via diretta quanto lo terranno presso di sé. Le spese mediche, scolastiche, sportive e ludiche relative ai minori, tutte previamente concordate e successivamente documentate secondo le linee guida dettate dal Protocollo del Tribunale di Torino, saranno a carico del padre nella misura del 80 % (pertanto il 20 % sarà ad esclusivo cari della signora ) e per l'effetto revocare l'assegno di mantenimento attualmente corrisposto dal Parte_2 SInor a favore del figlio alla signora a far data dalla domanda;
Pt_1 P_
5. Disporre l'affido condiviso ad entrambi i genitori del figlio con collocazione alternata Per_1 presso entrambi i genitori a settimanale alternate e, precisamente il padre resterà con il padre:
- da mercoledì (dall'uscita da scuola) a mercoledì (con accompagnamento a scuola), come da accordi in essere dal mese di maggio 2022;
- durante le vacanze estive come segue:
a. due settimane a giugno (al termine del periodo scolastico, con la madre;
b. l'intero mese di luglio con la madre;
c. l'intero mese di agosto con il padre;
d. due settimane a settembre, prima della ripresa scolastica, con la madre.
- le vacanze di Natale (dal 25 dicembre al 6 gennaio) verranno godute per l'intero periodo ed alternate alle vacanze pasquali, così come eventuali archi temporali intercorrenti fra le due date nonché il giorno del compleanno del minore, per consentire al minore di poter effettuare il viaggio in Cina presso lo zio paterno.
Il padre si rende disponibile, nel caso in cui terrà con sé il minore per l'intero periodo natalizio, a cedere alla madre ulteriori “ponti” oltre al periodo pasquale;
6. Revocare il diritto all'assegnazione della casa coniugale disposto a favore della madre P_
, per essendo venuti meno i presupposti in fatto ed in diritto,
[...]
IN VIA ISTRUTTORIA
5) Concedere l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti da parte ricorrente e non ammessi in sede di ordinanza ex articolo 184 cpc del 22.10.2024
In ogni caso
6) Con vittoria di spese, onorari, IVA, CPA e Rimborso forfettario come per legge
Ammettersi le prove dedotte nei precedenti atti difensivi nonché nella memoria ex art. 183 u.c. n. 2 c.p.c. e tutte le istanze istruttorie non accolte con l'ordinanza del 22.10.2024”.
Per parte resistente (come da foglio di PC depositato il 29.4.2025):
“IN VIA PRINCIPALE
NEL MERITO
- Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in data 11.09.2008, così come risulta dall'atto di matrimonio rilasciato dal Comune di EC, atto n. 119, parte II, serie C, anno 2009, tra i
pagina 2 di 12 signori e ordinando all'Ufficiale dello Stato civile competente di Parte_1 Controparte_1 procedere alle annotazioni di legge e dare i provvedimenti consequenziali;
- Assegnare la casa coniugale sita in Torino corso Enrico Gamba 39/L al piano sesto con sovrastante mansarda al piano settimo, unitamente a tutti gli arredi, alla signora P_
- Affidare il figlio minore (nato il [...]) ad entrambi i genitori disponendo che Per_1 avesse la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre.
- Al fine di permettere alla SI.ra di portare a termine i propri incarichi lavorativi, siano P_ mantenuti provvisoriamente sino alla scadenza degli stessi i tempi di permanenza del figlio minore
con i genitori alle stesse condizioni previste dell'ordinanza presidenziale, Per_1
- Successivamente disporre che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore a fine settimana alternati dall'uscita da scuola fino al lunedì mattina riaccompagnandolo a scuola ed inoltre per due pomeriggi infrasettimanali di cui uno con pernottamento (quando il weekend è di competenza della madre) e per un solo pomeriggio dall'uscita da scuola fino alle ore 21 nella settimana successiva.
- Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé il minore durante le vacanze natalizie alternativamente dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio ed inoltre per metà delle vacanze pasquali ad anni alterni comprendenti il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo e nelle altre festività annuali alternandosi con la madre.
- Disporre per le vacanze estive un'equa divisione dell'intero periodo di vacanze estive (dalla chiusura della scuola a giugno fino alla riapertura a settembre) prevedendo in ogni caso una pari suddivisione al 50% del mese di agosto e tenendo conto che nel prossimo futuro potrebbe chiedere di Per_1 andare in vacanza da solo per 2/3 settimane o 1 mese.
- Disporre a carico del signor il versamento alla moglie di un assegno di euro 1.100,00 Pt_1 mensili, rivalutabili secondo indici Istat per il mantenimento del figlio oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, scolastiche, sportive e ricreative spese necessarie e concordate.
- disporre a carico del SI. l'obbligo di corrispondere mensilmente alla SI.ra un Pt_1 P_ assegno divorzile entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo di bonifico da accreditare sul conto corrente che verrà indicato, l'importo di € 600,00 (euro seicento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT di variazione del costo della vita per la famiglia di impiegati e operai.
IN VIA ISTRUTTORIA
- Ordinare, ex art. 210 c.p.c., al SI. l'esibizione in giudizio delle dichiarazioni dei redditi Pt_1 degli ultimi tre anni, nonché l'esibizione in giudizio di ogni altro documento fiscale, tributario e societario relativo alla propria situazione economico patrimoniale e reddituale e alle proprietà a lui riferibili, in Italia ed all'estero;
- Ordinare, ex art. 210 c.p.c., al SI. l'esibizione in giudizio dalla documentazione inerente Pt_1 agli incassi percepiti dall'attività di consigliere ed amministratore della cooperativa edilizia “La Lavoratori”;
- Ordinare, ex art. 210 c.p.c., al SI. l'esibizione in giudizio degli estratti contabili degli Pt_1 ultimi tre anni relativi a conti correnti, depositi titoli e cassette di sicurezza di cui e lo stesso risulti intestatario e/o cointestatario in Italia e all'estero;
- Ordinare, ex art. 210 c.p.c., al SI. l'esibizione in giudizio degli a) estratti conto delle carte Pt_1 di credito ad lui intestate e relative agli ultimi tre anni;
b) conti e depositi accesi presso società fiduciarie italiane, comunitarie o extracomunitarie;
c) investimenti mobiliari (deposito titoli in custodia e/o amministrazione) su conti;
d) partecipazioni societarie possedute direttamente o pagina 3 di 12 indirettamente per interposta persona o tramite intestazione fiduciaria e bilanci delle relative società degli ultimi tre anni;
e) mutui o finanziamenti, indicandone la tipologia, la causale, la durata e i ratei mensili;
f) visure catastali su base nazionale delle relative proprietà immobiliari intestate singolarmente o cointestati
Con vittoria di spese e oneri di causa, oltre al 15 % di rimborso forfettario, nonché I.V.A. e C.P.A.”
Per il P.M. nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva n. 2097/2024 in data 28.3.2024 il Tribunale pronunciava lo scioglimento del matrimonio civile e rimetteva le parti avanti al GI per la prosecuzione dell'istruttoria sulle ulteriori questioni da dirimere.
Venivano concessi i termini ex art. 183.6 cpc e con ordinanza in data 22.10.2024 venivano respinte le istanze istruttorie formulate dalle parti, veniva ordinato ad entrambe il deposito della documentazione reddituale aggiornata e veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 30.4.2025 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe riportate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini ordinari per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
Sulle istanze istruttorie
Entrambe le parti hanno reiterato in sede di precisazione delle conclusioni le istanze istruttorie di esibizione non ammesse dal GI.
Ritiene il Collegio che debba ribadirsi l'inammissibilità delle predette istanze per i motivi già espressi dal GI con ordinanza del 22.10.24 che si condividono e qui richiamano integralmente.
Sull'affidamento del minore e sulla sua collocazione abitativa nonché sul regime di frequentazione con i genitori
Si premette che il minore (già quindicenne) non è stato ascoltato nel presente giudizio Per_1 in quanto il Tribunale, come già peraltro evidenziato in sede presidenziale (v. ordinanza 16.10.23), ha ritenuto la sua audizione del tutto superflua, vertendo le questioni controverse fra le parti su profili eminentemente economici.
Nessun contrasto sussiste in ordine al regime di affidamento del minore, avendo entrambe le parti chiesto la conferma dell'affido condiviso;
domanda quest'ultima che merita accoglimento, non essendo emersa ragione alcuna per derogare al principio della bigenitorialità.
Per quanto concerne la residenza anagrafica del minore, il Collegio ritiene che debba conservarsi quella presso il domicilio materno così come già stabilito con l'ordinanza presidenziale, non sussistendo alcuna fondata ragione per modificarla, tenuto anche conto delle considerazioni che saranno infra svolte in relazione al profilo dell'assegnazione della casa coniugale.
Con riguardo al regime di visita, va premesso che, ormai dall'anno 2022, il minore frequenta i genitori, dimorando presso gli stessi secondo un regime a settimane alterne.
Tale organizzazione settimanale, recepita dall'ordinanza presidenziale, è stata frutto di un accordo raggiunto dalle parti nel 2022 e da allora osservato, come confermato da ambedue i genitori avanti al Presidente (v. verbale udienza del 10.10.23).
pagina 4 di 12 In sede di precisazione delle conclusioni le parti hanno domandato entrambe la conferma del regime di visita a settimane alterne. La resistente ha, tuttavia, chiesto che tale calendario sia P_ mantenuto fermo sino alla scadenza dei suoi incarichi professionali in essere con previsione di un diverso calendario una volta cessati tali incarichi. Il ricorrente si è opposto a tale richiesta, Pt_1 domandando, invece, una modifica dei tempi di frequentazione del minore durante i periodi festivi rispetto a quelli stabiliti con il provvedimento presidenziale.
Orbene, ritiene il Collegio che il calendario di visita previsto dall'ordinanza presidenziale debba essere, nella sua interezza, confermato perché trattasi di un assetto pienamente rispondente all'interesse del minore a coltivare rapporti costanti ed equilibrati con entrambi i genitori secondo un criterio di alternanza ormai consolidato. Ambedue le parti hanno riferito che è sereno e, considerata Per_1 anche l'età adolescenziale, il Tribunale non ravvisa motivo alcuno per modificare detto assetto, neppure per quel che concerne i periodi festivi.
Gli incarichi lavorativi della resistente, per quanto consta al Collegio, non risultano tutti cessati (l'incarico AL risulta prorogato sino al 31.12.2026 come da doc. 16) e, in ogni caso, quand'anche lo fossero, tale circostanza non sarebbe di per sé sola sufficiente -ad avviso del Tribunale- per giustificare la modifica di un assetto organizzativo che si delinea rispondente all'interesse del minore, avendone determinato anche le abitudini di vita.
Per quanto esposto, si confermano le disposizioni dell'ordinanza presidenziale in punto regime di visita e si respingono entrambe le domande di modifica formulate dalle parti.
Sull'assegnazione della casa familiare
Il ricorrente ha instato per la revoca dell'assegnazione della casa coniugale disposta a Pt_1 favore della controparte, assumendone venuti meno i presupposti in ragione della collocazione paritaria del figlio presso i genitori.
A tale domanda si è opposta la resistente ritenendo per contro che l'assegnazione P_ della casa coniugale risponda al precipuo interesse del minore a conservare l'habitat domestico nel quale è cresciuto ed è essenziale per continuare a garantirgli tranquillità nonché funzionale al soddisfacimento delle sue esigenze di crescita e sviluppo armonico.
Ritiene il Collegio che la domanda della resistente sia fondata e meritevole di accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “il provvedimento di revoca della casa familiare non può costituire […] un effetto automatico dell'esercizio paritetico del diritto di visita
o del cd. "collocamento paritetico", dovendosi pur sempre valutare se l'assegnazione della casa coniugale risponda alla finalità di non compromettere lo sviluppo equilibrato del minore attraverso la conservazione dell'habitat domestico e del contesto relazionale e sociale all'interno del quale il minore è cresciuto (cfr. Cass. Civ. 5738/23).
Per meglio comprendere le ragioni per le quali l'assegnazione della casa coniugale risulta, nel caso di specie, ancora rispondente all'interesse del minore, dev'essere evidenziato che ormai da anni alterna settimanalmente la propria permanenza tra le abitazioni dei due genitori, le quali sono Per_1 site all'interno del medesimo condominio (scale diverse), avendo il , al tempo della Pt_1 separazione, acquistato ivi un immobile per stare vicino al figlio.
Proprio tale circostanza è stata valorizzata dal ricorrente laddove ha rimarcato come la soluzione del regime di visita a settimane alterne fosse particolarmente congeniale nel caso di specie, attesa la vicinanza delle due abitazioni (v. pag. 10 memoria integrativa).
pagina 5 di 12 Ora, entrambe le parti hanno concordemente riferito che il minore è sereno e ciò a distanza, ormai, di anni dall'introduzione del cd. “collocamento paritetico”, il che permette di ritenerlo un assetto di vita consolidato per il minore.
La revoca dell'assegnazione della casa coniugale (di proprietà esclusiva del ), oggi Pt_1 disposta a favore della nella misura in cui rende probabile un mutamento di abitazione da P_ parte di quest'ultima, non essendone proprietaria, espone il figlio al pregiudizio di perdere un consolidato riferimento abitativo e di vedere alterata quell'organizzazione di vita su cui finora ha potuto fare positivamente affidamento e che si è rivelata particolarmente congeniale alla sua crescita e alla sua serenità proprio grazie alla vicinanza delle due abitazioni genitoriali.
Tali considerazioni inducono, dunque, il Collegio a ritenere persistente, nel caso di specie, quell'interesse del minore alla conservazione dell'habitat domestico e del contesto relazionale e sociale nel quale egli è cresciuto che giustifica la conferma del provvedimento di assegnazione della casa coniugale a favore della P_
Del resto, già il Presidente, in sede provvisoria, malgrado il collocamento paritario, aveva confermato l'assegnazione dell'immobile coniugale a favore della resistente, rilevando come
“l'ampliamento dei periodi di permanenza di presso il padre, tale da configurare di fatto un Per_1 collocamento alternato su base settimanale del minore” non fosse tale da “recidere quella esigenza di continuità alla conservazione della casa, in cui egli è cresciuto, in capo al minore che era già stata valutata in sede separativa, con conseguente necessità di disporre la conservazione di un assetto che consenta al minore di poter contare sugli spazi e sull'ambiente sinora condiviso con la madre” (v. ordinanza del 16.10.2023).
L'ordinanza presidenziale -per quanto consta al Collegio- non risulta reclamata e nessun elemento nuovo è stato addotto nè è emerso che possa giustificare la revisione di detto provvedimento.
Si precisa, infine, che la contestazione svolta dal ricorrente circa l'assegnazione totale (comprensiva, cioè, anche della mansarda) anziché parziale della casa coniugale a favore della controparte è questione già diffusamente trattata nel giudizio di separazione e in quella sede definita nel senso della sussistenza dei presupposti per l'assegnazione a favore della anche della P_ mansarda soprastante il 6° piano perché “costituente unica unità abitativa, utilizzata dalla famiglia nel corso della convivenza matrimoniale” (v. sentenza n. 2309/2017 sub doc. 4 attoreo).
La sentenza di separazione non è stata sul punto impugnata (cfr. doc. 5 attoreo) e, pertanto, la questione attinente alla composizione della casa coniugale deve ritenersi ormai decisa con efficacia di giudicato con la conseguenza di precludere una sua riproposizione in questo giudizio.
Per le considerazioni che precedono, si conferma l'assegnazione della casa coniugale, nei termini stabiliti in sede di separazione e confermati dall'ordinanza presidenziale, a favore della resistente P_
Sul contributo al mantenimento del minore
Sotto il profilo dei rapporti economici, il ricorrente ha instato per la revoca Pt_1 dell'obbligo a suo carico di versamento alla controparte dell'assegno periodico per il mantenimento del figlio, dichiarandosi però disponibile a contribuire alle spese straordinarie del ragazzo nella misura dell'80%. Ha argomentato la domanda, adducendo il miglioramento della situazione economica della controparte tale da non più giustificare, in presenza di tempi paritari di permanenza del minore presso i genitori, la corresponsione di un assegno mensile perequativo.
A tale domanda si è opposta la resistente che ha, per contro, chiesto l'incremento ad P_ E.
1.100 al mese del contributo dovutole dal per il mantenimento del figlio oltre al 50% delle Pt_1 spese straordinarie, evidenziando come persista fra le parti una netta disparità economica, specialmente pagina 6 di 12 legata al fatto che gli incarichi ministeriali a lei assegnati hanno natura temporanea laddove la situazione reddituale del è rimasta stabile nel tempo. Pt_1
Ciò posto, è noto che ciascun genitore è tenuto, per legge, a concorrere al mantenimento della prole in misura proporzionale al proprio reddito, potendo il Giudice, ove necessario, disporre la corresponsione di un assegno di mantenimento a carico dell'un genitore in favore dell'altro con finalità perequativa, tenuto conto delle seguenti circostanze: le attuali esigenze dei figli;
il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Si precisa che, ai fini della determinazione del quantum del contributo al mantenimento, non è richiesta una ricostruzione dell'esatto e puntuale importo delle disponibilità economiche delle parti, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle loro complessive situazioni patrimoniali e reddituali, secondo il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di assegno di mantenimento del coniuge (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 3792/2000; conf. Cass. Civ. n. 25618/07 e n. 23051/07) ma applicabile anche al mantenimento della prole in virtù dell'eadem ratio.
Nella ricostruzione della situazione patrimoniale delle parti è, poi, necessario tenere conto di ogni attività economicamente apprezzabile, ancorchè improduttiva di reddito immediato, compresa la disponibilità della casa coniugale (cfr. ex multis Cass. Civ. 4543/1998).
Tanto premesso, sulla base delle allegazioni delle parti e delle rispettive produzioni documentali, la situazione reddituale e patrimoniale delle stesse può essere riassunta come segue.
Quanto al ricorrente egli è revisore contabile e riveste il ruolo di Consigliere di Pt_1 Amministrazione e Amministratore Delegato della società cooperativa edilizia “La Lavoratori”. Negli ultimi tre anni ha dichiarato fiscalmente i seguenti redditi: nel 2021 un reddito complessivo di E. 122.028 ed un imponibile di E. 100.006; nel 2022 un reddito complessivo di E. 83.409 ed un imponibile di E. 68.949; nel 2023 un reddito complessivo di E. 84.957 ed un imponibile di E. 72.594 (cfr. Modelli Unico 2022, 2023 e 2024). È comproprietario, in piccole quote percentuali, di svariati terreni e al 50% di due unità immobiliari nonché è proprietario esclusivo di altre sei unità immobiliari, fra cui la casa coniugale assegnata alla controparte (cfr. Quadro RA e Quadro RB Modello Unico 2024).
Non è provato -come già in sede di separazione (cfr. sentenza 2309/17 e n. 1885/18 sub docc. 4- 5 attorei)- che il percepisca redditi ulteriori rispetto a quelli già indicati e ricompresi nelle Pt_1 dichiarazioni dei redditi prodotte in giudizio.
Quanto alla resistente avvocato, ha iniziato nel maggio 2022 a lavorare a Roma P_ presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ricevendo vari incarichi di collaborazione e consulenza (cfr. doc. 4 e 16 parte resistente). Negli ultimi tre anni, ha dichiarato i seguenti redditi: nel 2021 redditi di lavoro dipendente pari ad E. 16.584 e redditi soggetti ad imposta sostitutiva pari ad E. 28.499; nel 2022 redditi di lavoro dipendente pari ad E. 18.051 e redditi soggetti ad imposta sostitutiva pari ad E. 60.579; nel 2023 redditi di lavoro dipendente pari ad E. 45.868 e redditi soggetti ad imposta sostitutiva pari ad E. 66.941 (cfr. Quadro RC e Quadro LM Modelli Unico 2022, 2023 e 2024). È proprietaria esclusiva di cinque unità immobiliari in forza di atto di divisione ereditaria concluso nel 2021 per un valore dichiarato di E. 346.100 oltre conguaglio di E. 40.000 (cfr, doc. 10 attoreo;
cfr. Quadro RB Mod. Unico 2024); di tali immobili, alcuni siti a EC via Marco Basseo n. 25 ove è situato il prestigioso Palazzo Bernardini, tre sono concessi in locazione con un reddito dichiarato (in regime di cedolare secca) pari ad E. 20.825 nel 2022 e pari ad E. 21.685 nel 2023 (cfr. Quadro RB Mod. Unico 2023 e 2024). Nel marzo 2024 risulta l'acquisto di titoli di investimento per un controvalore pari ad E. 50.000 (cfr. doc. 73). Infine, la resistente sopporta spese per la locazione dell'immobile a Roma di E. 1250 al mese circa (cfr. doc. 50 ed estratti c/c sub docc. 70-73). pagina 7 di 12 Come si evince dall'esame delle denunce fiscali, la situazione reddituale della è P_ considerevolmente migliorata negli ultimi anni, registrando ogni anno un significativo incremento rispetto a quello precedente. Il reddito complessivo è, difatti, passato da E. 54.283 nel 2021 ad E. 99.455 nel 2022 ad E. 140.494 nel 2023 (cfr. Quadro RN Modelli Unico 2022, 2023 e 2024).
La resistente ha allegato di aver cessato alcuni incarichi professionali con la conseguenza che la propria situazione reddituale è destinata a peggiorare. Tuttavia, l'allegata inflessione reddituale non risulta documentata e la presente decisione non può che fondarsi sulla situazione economica, allo stato, fotografata dalle produzioni documentali in atti. Da esse -come si è detto- emerge un notevole miglioramento della condizione reddituale della non solo rispetto all'epoca della P_ separazione (in allora, come già rilevato dal Presidente, la resistente svolgeva attività di insegnamento e formazione e poteva contare su redditi netti non superiori ad E. 10.000 annui, v. ordinanza del 16.10.23), ma anche rispetto alla situazione valutata in sede presidenziale.
Il reddito complessivo della resistente, che nel 2021 era pari ad E. 54.283 (nell'ordinanza presidenziale è dato atto che l'ultima dichiarazione dei redditi prodotta è quella relativa all'anno d'imposta 2021), nel 2023 ammonta ad E. 140.494; la giacenza bancaria sul c/c Unicredit, che a fine anno 2021 si aggirava intorno a 65.000 (cfr. doc. 9 memoria difensiva), al 31.12.2023 si attesta intorno ad E. 123.000 (cfr. doc. 70), con successivi investimenti in titoli e in fondi (cfr. docc. 71-73). Nell'anno 2024 si contano accrediti complessivi sul c/c Unicredit superiori ad E. 120.000 (cfr. docc. 70-73).
Ebbene, alla luce dei rilievi che precedono, considerato che la situazione economica del
-come evidenziato dalla stessa resistente (pag. 8 memoria di replica)- si è mantenuta Pt_1 sostanzialmente costante nel tempo a dispetto di quella della che ha registrato un P_ considerevole incremento, tenuto conto che i tempi di permanenza del minore presso i genitori sono paritetici e la è assegnataria della casa coniugale di proprietà esclusiva del ricorrente, il P_ Collegio ritiene venuti meno i presupposti per il versamento da parte del , in favore della Pt_1 controparte, dell'assegno mensile di mantenimento per il figlio, considerata altresì la disponibilità del ricorrente a contribuire al pagamento delle spese straordinarie per il figlio nella misura dell'80% e la maggior incidenza, in genere, di dette spese nel caso di prole in età adolescenziale.
Si dispone, pertanto, che a partire dalla pubblicazione della presente sentenza il Pt_1 concorra al pagamento delle spese straordinarie per il figlio, come indicate in dispositivo, nella misura pari all'80% (il restante 20% resta a carico della madre), mentre l'assegno periodico è revocato, ciò con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, in ragione delle circostanze emerse dall'istruttoria documentale svolta successivamente alla fase presidenziale. Per il periodo pregresso resta, invece, fermo quanto stabilito con l'ordinanza presidenziale.
Da quanto sopra consegue che la domanda della resistente di un assegno periodico di mantenimento per il figlio, peraltro incrementato, è rigettata.
Sul mantenimento della moglie e sull'assegno divorzile
In relazione al profilo dei rapporti economici fra le parti, il ricorrente ha instato per la Pt_1 revoca, a far data dalla domanda giudiziale, dell'assegno di mantenimento per la moglie, opponendosi altresì al riconoscimento di un assegno divorzile a suo favore per insussistenza dei relativi presupposti.
La resistente ha instato, per contro, per la previsione di un assegno divorzile in P_ proprio favore di E. 600 al mese, motivando la richiesta in ragione della disparità economica esistente fra le parti e, segnatamente, dell'assoluta provvisorietà degli incarichi ministeriali attualmente in essere.
Pare opportuno distinguere le due questioni, quella relativa all'assegno di mantenimento ex art. 156 cc da quella relativa all'assegno divorzile.
pagina 8 di 12 Con riguardo all'assegno di mantenimento, esso è stato revocato dal Presidente, con ordinanza del 16.10.2023, “in forza della rinuncia alla domanda formulata dalla parte in udienza”. P_
Come ben chiarito dal Presidente in quella sede, la revoca ha riguardato l'assegno di mantenimento stabilito in favore della resistente nel giudizio di separazione, “non potendosi […] discutere ancora di assegno divorzile, sottoposto alla sussistenza di diverse condizioni, da accertarsi nel corso del giudizio” (v. ordinanza presidenziale 16.10.23).
Orbene, il Collegio ritiene che tale decisione non possa che essere condivisa e qui confermata, essendo ampiamente provato -oltre che espressamente riconosciuto dalla (pag. 10 comparsa P_ conclusionale: “In effetti era innegabile che la SI.ra avesse avuto un miglioramento della Parte_2 propria situazione reddituale tali da giustificare la revoca provvisoria del mantenimento in sede di provvedimento presidenziale”)- che la situazione reddituale e patrimoniale della medesima abbia registrato un netto miglioramento rispetto a quella goduta al tempo della separazione.
Si è già detto che a quell'epoca la era occupata prevalentemente nell'ambito
P_ dell'insegnamento in istituti scolastici e della formazione presso Enti Pubblici ed i redditi annui fiscalmente denunciati non erano superiori ad E. 10.000 (v. sentenza di separazione e ordinanza presidenziale 16.10.23). La stessa era già in allora titolare di un cospicuo patrimonio immobiliare pervenutole in eredità per successione mortis causa del padre, ma a quel tempo la era in
P_ causa con la madre e la sorella per la divisione ereditaria e la maggioranza dei beni facenti parte del compendio ereditario erano oggetto di un provvedimento di sequestro. Non era risultato provato che, Parte nei tre anni antecedenti, la avesse percepito utili dall'attività di né che il rilevante
P_ patrimonio producesse frutti disponibili per la medesima. Inoltre, nel corso del giudizio di separazione, la aveva avuto importanti problematiche di salute a seguito delle quali era stata dichiarata
P_ invalida civile con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% (cfr. sentenza di separazione sub doc. 4 attoreo).
La condizione personale ed economica della al momento dell'instaurazione del P_ presente giudizio divorzile, si appalesa invece del tutto diversa, come evidenziato dal Presidente in sede di provvedimenti provvisori e come confermato dall'istruttoria documentale (v. ordinanza presidenziale: “[…] La sig. ha visto un notevole miglioramento della propria situazione P_ reddituale negli ultimi anni, risultando, all'epoca della separazione, impegnata in attività di insegnamento e formazione con redditi netti che non superavano i 10.000 euro annui, mentre ad oggi, grazie alla propria attività di consulenza - dal maggio 2022 - in Roma presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (fino al prossimo dicembre) può contare su redditi da lavoro – come da estratti conto – derivanti dal pagamento di fatture anche di oltre 10.000 euro (cfr conto Unicredit 23.2.2023) per una media mensile di circa 5.000 euro, oltre a incamerare canoni di locazione relativi agli immobili di pregio di cui è proprietaria in EC (di cui si teneva già ampiamente conto in sentenza di separazione). L'ultima dichiarazione dei redditi prodotta (risalente però all'anno d'imposta 2021) attesa redditi netti di circa 19.000 euro e le giacenze del conto corrente Unicredit si attestano su oltre 91.000 euro. Fortunatamente, la sig. ha visto un miglioramento della P_ propria condizione di salute, passando da un'incidenza massima della propria malattia oncologica nel 2015 (inabilità al lavoro) all'attuale invalidità parziale al 67%”).
Il descritto miglioramento della situazione complessiva della a fronte di una P_ situazione reddituale del rimasta pressochè costante, consente di giustificare la revoca, con Pt_1 efficacia a far data dal deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, dell'assegno di mantenimento ex art. 156 cc stabilito a favore della resistente.
Venendo ora al profilo dell'assegno divorzile, occorre premettere che, con la nota sentenza n. 18287 del 2018 delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, è stato affermato il principio di diritto secondo cui “ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con pagina 9 di 12 la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
All'assegno divorzile è stata, dunque, riconosciuta una funzione composita, al contempo assistenziale e perequativo-compensativa, ed è stato chiarito che l'assegno divorzile è dovuto tanto nell'ipotesi in cui l'ex coniuge non abbia adeguati mezzi economici e si trovi nell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive quanto nell'ipotesi in cui “il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale divenuto ingiustificato ex post dall'uno all'altro coniuge, spostamento patrimoniale che, in tal caso, e solo in tal caso, va corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa” (così cfr. Cass. Civ. n. 23583/2022; 24250/2021).
Con particolare riguardo alla funzione compensativo-perequativa dell'assegno divorzile, è stato più volte ribadito che la differenza reddituale fra le parti, coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, “è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno perchè l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sè, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze” (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 21234/2019; conf. Cass. Civ. 5603/2020; più di recente Cass. Civ. n. 10614/2023). È piuttosto indispensabile accertare, in termini rigorosi, la sussistenza di un nesso causale tra la sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi ed il contributo fornito dal coniuge richiedente alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali poiché solo un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio di aspettative professionali e reddituale da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari può giustificare il riconoscimento di un assegno perequativo, tendente a colmare tale squilibrio (cfr. ex multis, più di recente, Cass. Civ. n. 10614/2023; Cass. Civ. SU 18287/2018; Cass. Civ. n. 21234/2019; Cass. Civ. 38362/2021).
Nel caso di specie, come anticipato nelle premesse, la resistente ha argomentato la domanda di assegno divorzile, evidenziando la disparità economica esistente fra le parti e segnatamente la provvisorietà della propria condizione reddituale legata ad incarichi a tempo determinato, l'alto tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e la sua non breve durata nonché la scelta a suo tempo compiuta, condivisa con l'ex coniuge, di trasferirsi a vivere a Torino che avrebbe comportato la perdita di chance professionali come avvocato a EC e successive difficoltà di reinserimento lavorativo.
Il ricorrente si è opposto alla pretesa avversaria, ritenendone insussistenti i presupposti.
La domanda della resistente è, ad avviso del Collegio, infondata.
In particolare, non si ritengono dimostrati i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile a favore della resistente né nella sua componente assistenziale né in quella perequativo- compensativa.
In primo luogo, seppur sia vero che gli incarichi professionali assolti dalla resistente hanno natura temporanea (cfr. doc. 4), la situazione fotografata dalla documentazione reddituale acquisita al giudizio non consente, allo stato, di rilevare l'esistenza di una disparità economica fra le parti tale da poter giustificare il versamento dell'assegno divorzile chiesto dalla resistente, tenuto anche conto del patrimonio immobiliare. pagina 10 di 12 In ogni caso, non è provato né il presupposto dell'impossibilità per ragioni oggettive da parte della resistente di procurarsi mezzi economici adeguati, attesa l'attività lavorativa svolta ed i redditi ricavati da essa e dal patrimonio immobiliare posseduto, né tantomeno è dimostrato che la stessa, per scelta condivisa con il , abbia sacrificato concrete e specifiche aspettative professionali e Pt_1 reddituali con ciò contribuendo alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge e dando causa alla sperequazione economica. Si evidenzia che tale ultima circostanza non è stata oggetto di alcuna offerta di prova.
Per le esposte ragioni, la domanda della resistente è respinta.
Sulla segnalazione alle competenti autorità
In relazione al sollecito formulato dal ricorrente circa la segnalazione alle competenti Pt_1 autorità dell'omessa dichiarazione al fisco da parte della resistente della locazione dell'immobile a Roma, il Collegio non ne ravvisa i presupposti (art. 36 dpr 600/1973), avendo la resistente dato atto di aver proceduto alla registrazione in data 4.3.25 del contratto locatizio sia per il periodo 1.6.22/31.1.23 sia per il periodo 1.2.23/31.1.24 (pag. 2 memoria di replica).
Sulle spese di lite
Tenuto conto della natura della causa e del suo esito complessivo (considerate le conformi domande in punto scioglimento del vincolo matrimoniale e affidamento del minore, la reciproca soccombenza delle parti in punto regime di frequentazione del minore e il rigetto delle domande attoree di revoca dell'assegnazione della casa coniugale e di decorrenza della revoca dell'assegno per il figlio dalla domanda giudiziale) le spese di lite si dichiarano compensate per la metà. La restante metà è posta a carico della resistente in ragione del maggior grado di soccombenza (stante la reiezione P_ delle domande di aumento del contributo al mantenimento del figlio e di assegno divorzile).
Le suddette spese vengono liquidate come in dispositivo, in conformità ai parametri di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, avuto riguardo alla Tabella n. 2 (scaglione da E. 26.000 ad E. 52.000 stante il valore indeterminabile della controversia), applicati i valori medi delle tre fasi (studio, introduttiva e decisionale), considerati il numero e la complessità delle questioni trattate nonchè il deposito degli scritti difensivi conclusivi, ed applicato il valore medio, ridotto del 30%, per la fase istruttoria, tenuto conto della natura (solo documentale) ed entità dell'attività probatoria di fatto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza (anche istruttoria) ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, dato atto della già intervenuta sentenza non definitiva n. 2097/2024 in data 28.3.2024 di scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, così provvede: dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con residenza anagrafica presso il domicilio materno;
dispone che il padre possa incontrare e tenere con sé il figlio secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità paritetiche rispetto a quelle dell'altro genitore:
− a settimane alternate, dal mercoledì all'uscita da scuola e sino al mercoledì successivo con riaccompagnamento a scuola;
− per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito);
− per metà delle vacanze pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il lunedì di Pasqua;
pagina 11 di 12 − in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno del figlio, alternandosi con l'altro genitore;
− durante le vacanze estive due settimane, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore (in assenza di accordo il minore trascorrerà con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari e viceversa con la madre); conferma l'assegnazione della casa coniugale a favore della resistente come disposto in P_ sede di separazione;
revoca, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, l'obbligo a carico del ricorrente di versamento dell'assegno periodico di mantenimento del figlio a favore della resistente, Pt_1 fermo restando per il pregresso quanto stabilito con l'ordinanza presidenziale;
dispone che, a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza, Parte_1 contribuisca al pagamento delle spese straordinarie del figlio nella misura dell'80% (mentre il restante 20% è a carico della , secondo i termini e le condizioni di cui al Protocollo d'Intesa del P_ Tribunale di Torino, qui integralmente richiamato. Resta fermo per il pregresso quanto stabilito con l'ordinanza presidenziale;
revoca, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale (data di deposito del ricorso), l'obbligo a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento della moglie;
Pt_1 respinge la domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente P_ dichiara compensate le spese di lite fra le parti nella misura della metà; dichiara tenuta e condanna a rifondere a Controparte_1 favore di la restante metà delle spese di lite, metà che si liquida in complessivi Parte_1
€ 3.537 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 12.9.2025
IL GIUDICE Rel./Est. IL PRESIDENTE
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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