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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVII, sentenza 10/02/2026, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 305/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 17, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente e Relatore
BLANDINI JACOPO, Giudice
RUTA GAETANO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2917/2024 depositato il 11/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 843/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 4
e pubblicata il 21/02/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08220230002905211000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08220230002905211000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08220230002905211000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 284/2026 depositato il
09/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la sentenza n. 843/04/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano in data 18.01.2024, depositata il 21/02/2024, con la quale la corte accoglieva in parte il ricorso limitatamente ai contributi previdenziali ed assistenziali e accoglieva con riferimento ai bonus non riconosciuti, compensando le spese in riferimento al ricorso presentato da Resistente_1. avverso la cartella di pagamento n. 08220230002905211000 portante l'iscrizione a ruolo dell' Irpef-addizionale regionale 2018, addizionale comunale 2018 e altro 2018, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I
Di Milano proponeva appello affinchè questa Corte del II° Grado provvedesse, in via preliminare, a dichiarare definitiva e cristallizzata la pretesa erariale riportata nella cartella di pagamento impugnata per l'importo di € 260,32 e relativa al controllo automatizzato ex art. 36-bis del DPR n. 600/73 sul modello
770/2019 (anno di imposta 2018); in via principale, in parziale riforma della sentenza impugnata, a statuire la parziale legittimità della cartella di pagamento nei termini economici evidenziati nell'atto di appello.
Esponeva l'Ufficio finanziario che la cartella di pagamento impugnata era stata emessa a seguito del controllo formale ex art. 36-ter del DPR n.600/73 sulla dichiarazione dei redditi modello Unico 2019 (per l'anno d'imposta 2018), per un importo complessivo di € 11.343,62 e del controllo automatizzato ex art. 36-bis del DPR n. 600/73 sul modello 770/2019 (anno di imposta 2018), per l'importo complessivo di
€ 260,31.
Con il ricorso/reclamo presentato la Parte contestava la cartella di pagamento solo relativamente al controllo formale mentre, di contro, nulla contestava ed eccepiva in merito alla rettifica operata in sede di controllo automatizzato, prestando di fatto acquiescenza in merito, con conseguente definitiva cristallizzazione del recupero dell'Amministrazione Finanziaria.
A seguito dell'istruttoria condotta, infatti l'Ufficio notificava a controparte l'accoglimento parziale dell'istanza di reclamo unitamente alla bozza di controdeduzioni nella quale riconosceva maggiori spese di manutenzione straordinarie e minori spese per l'acquisto di arredo provvedendo ad emettere e notificare lo sgravio parziale della cartella impugnata.
Il contribuente presentava opposizione sulla base della quale il giudice di prime cure emetteva la sentenza impugnata.
Con l'appello proposto l'Ufficio finanziario si doleva della mancata pronuncia in merito alla ripresa relativa al controllo automatizzato ex art. 36-bis del DPR n. 600/73 sul modello 770/2019 (anno di imposta 2018), per l'importo complessivo di € 260,31 contestata in sede di controdeduzioni su cui i primi giudici nulla hanno statuito per cui chiedeva che tale pretesa venisse dichiarata definitiva stante la mancata impugnazione del relativo rilievo.
Eccepiva, poi, l'erronea valutazione dei documenti di causa in merito al riconoscimento dei contributi previdenziali ed assistenziali e l'erroneità della sentenza in merito al riconoscimento delle spese per arredo (bonus mobili) per complessivi € 10.120,31 in violazione ed errata applicazione dell'art. 16bis DPR 917/86.
Concludeva chiedendo in via preliminare la definitività e cristallizzazione della pretesa erariale riportata nella cartella di pagamento impugnata per l'importo di € 260,32 e relativa al controllo automatizzato ex art. 36-bis del DPR n. 600/73 sul modello 770/2019 (anno di imposta 2018) e in via principale, in parziale riforma della sentenza impugnata, statuire la parziale legittimità della cartella di pagamento nei termini evidenziati nell'atto di appello con condanna della parte appellata alla rifusione delle spese di giudizio.
Si è costituta la dott.sa Resistente_1, così come rappresentata e difesa, che presenta le proprie controdeduzioni e propone appello incidentale.
Argomenta l'appellata che la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, ha erroneamente omesso di conteggiare la parte relativa alla contribuzione volontaria regolarmente documentata (contributi modulari) che la stessa ha versato e per la quale propone appello incidentale.
Mentre in merito alle deduzioni afferenti il “bonus mobili” ed il “bonus ristrutturazioni” ritiene che le argomentazioni dell'Ufficio sono da ritenersi destituite da qualsivoglia fondamento.
Conclude con la richiesta che questa Corte respinga l'appello avversario poiché infondato in fatto ed in diritto, confermando la sentenza impugnata relativamente ai capi oggetto di impugnazione da parte dell'Ufficio con vittoria delle spese di giudizio.
All'odierna udienza la Corte trattiene la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Ufficio provvedeva al recupero al maggior reddito di €.11.343,62 a seguito di controllo formale del modello Unico/Redditi anno 2018 e di €. 260,31 a seguito di controllo del modello 770 anno 2018, oltre le spese di notifica, per un totale della cartella di € 11.609,81.
Con reclamo e contestuale ricorso l'esponente ritenendo l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo e l'omessa notifica della comunicazione del controllo formale della dichiarazione contestava la pretesa erariale.
In primo grado venivano quindi, prodotti i riscontri documentali riferibili alle spese dedotte dall'odierna appellata e relative ai costi affrontati dalla ricorrente per spese mediche, spese veterinarie, contributi previdenziali versati alla Cassa Previdenziale della ricorrente (Empam), spese assicurative deducibili, spese di ristrutturazione, spese per l' acquisto dei mobili.
In sede di costituzione l'Ufficio, pur chiedendo il rigetto del ricorso, riconosceva solo una parte dei contributi previdenziali, una parte delle deduzioni afferenti la ristrutturazione e l'acquisto dei mobili adducendo che, per quanto riguarda la ristrutturazione, alcuni dei bonifici non erano “parlanti” mentre per l'acquisto dei mobili in alcune fatture mancavano le “causali”.
L'Ufficio appellante contesta l'operato della Corte di primo grado che avrebbe erroneamente valutato le risultanze documentali ribadendo che l'unica parte deducibile fosse quella che era stata inserita automaticamente in sede di dichiarazione precompilata mentre in riferimento alla deduzione delle spese per la ristrutturazione e per l'acquisto di mobili essi non lo sarebbero atteso che i pagamenti non sarebbero stati effettuati attraverso i c.d. “bonifici parlanti”.
L'appellata ha proposto appello incidentale avverso la sentenza relativamente al capo in cui riconosce la deducibilità di €. 9.332,10 quali contributi previdenziali obbligatori senza del pari riconoscere la parte dei contributi previdenziali facoltativi versarti dalla ricorrente ed osserva che l'Ufficio erroneamente afferma, nel proprio atto di impugnazione, che la posta pari ad €. 260,31 relativa al controllo automatizzato ex art. 36-bis del DPR n. 600/73 sul modello 770/2019 (anno di imposta 2018) non sarebbe stata oggetto di contestazione confermando, sotto il profilo procedurale, la “cristallizzazione” della pretesa tributaria.
La Corte adita rileva che nel ricorso introduttivo pur contestando l'intera cartella di pagamento, nulla aveva rivelato in modo specifico in merito a tale ritenuta, e i giudici nulla avevano statuito in proposito, ragion per cui, anche in questa sede, tale pretesa è dichiarata definitiva stante la mancata impugnazione della posta specifica.
In merito all'appello incidentale questa Corte alla stregua della documentazione prodotta dall'appellata, conferma la deduzione dell'ammontare dei contributi documentati dall'ENPAM e riconosciuti dai giudici di prime cure.
Per quanto riguarda il bonus mobili, correttamente la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ha rilevato come non sia necessario alcun bonifico c.d. “parlante” laddove, come nel caso di specie, il pagamento delle relative fatture sia stato effettuato in maniera tracciabile.
Pertanto la impugnata sentenza va parzialmente riformata limitatamente alla somma di euro 260,31. Data la reciproca soccombenza si ritiene opportuno compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II° Grado in parziale riforma della sentenza impugnata riconosce la debenza dell'ulteriore importo di €. 260,31 a carico della parte privata, conferma per il resto la sentenza impugnata. Spese compensate.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 17, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente e Relatore
BLANDINI JACOPO, Giudice
RUTA GAETANO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2917/2024 depositato il 11/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 843/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 4
e pubblicata il 21/02/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08220230002905211000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08220230002905211000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08220230002905211000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 284/2026 depositato il
09/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la sentenza n. 843/04/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano in data 18.01.2024, depositata il 21/02/2024, con la quale la corte accoglieva in parte il ricorso limitatamente ai contributi previdenziali ed assistenziali e accoglieva con riferimento ai bonus non riconosciuti, compensando le spese in riferimento al ricorso presentato da Resistente_1. avverso la cartella di pagamento n. 08220230002905211000 portante l'iscrizione a ruolo dell' Irpef-addizionale regionale 2018, addizionale comunale 2018 e altro 2018, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I
Di Milano proponeva appello affinchè questa Corte del II° Grado provvedesse, in via preliminare, a dichiarare definitiva e cristallizzata la pretesa erariale riportata nella cartella di pagamento impugnata per l'importo di € 260,32 e relativa al controllo automatizzato ex art. 36-bis del DPR n. 600/73 sul modello
770/2019 (anno di imposta 2018); in via principale, in parziale riforma della sentenza impugnata, a statuire la parziale legittimità della cartella di pagamento nei termini economici evidenziati nell'atto di appello.
Esponeva l'Ufficio finanziario che la cartella di pagamento impugnata era stata emessa a seguito del controllo formale ex art. 36-ter del DPR n.600/73 sulla dichiarazione dei redditi modello Unico 2019 (per l'anno d'imposta 2018), per un importo complessivo di € 11.343,62 e del controllo automatizzato ex art. 36-bis del DPR n. 600/73 sul modello 770/2019 (anno di imposta 2018), per l'importo complessivo di
€ 260,31.
Con il ricorso/reclamo presentato la Parte contestava la cartella di pagamento solo relativamente al controllo formale mentre, di contro, nulla contestava ed eccepiva in merito alla rettifica operata in sede di controllo automatizzato, prestando di fatto acquiescenza in merito, con conseguente definitiva cristallizzazione del recupero dell'Amministrazione Finanziaria.
A seguito dell'istruttoria condotta, infatti l'Ufficio notificava a controparte l'accoglimento parziale dell'istanza di reclamo unitamente alla bozza di controdeduzioni nella quale riconosceva maggiori spese di manutenzione straordinarie e minori spese per l'acquisto di arredo provvedendo ad emettere e notificare lo sgravio parziale della cartella impugnata.
Il contribuente presentava opposizione sulla base della quale il giudice di prime cure emetteva la sentenza impugnata.
Con l'appello proposto l'Ufficio finanziario si doleva della mancata pronuncia in merito alla ripresa relativa al controllo automatizzato ex art. 36-bis del DPR n. 600/73 sul modello 770/2019 (anno di imposta 2018), per l'importo complessivo di € 260,31 contestata in sede di controdeduzioni su cui i primi giudici nulla hanno statuito per cui chiedeva che tale pretesa venisse dichiarata definitiva stante la mancata impugnazione del relativo rilievo.
Eccepiva, poi, l'erronea valutazione dei documenti di causa in merito al riconoscimento dei contributi previdenziali ed assistenziali e l'erroneità della sentenza in merito al riconoscimento delle spese per arredo (bonus mobili) per complessivi € 10.120,31 in violazione ed errata applicazione dell'art. 16bis DPR 917/86.
Concludeva chiedendo in via preliminare la definitività e cristallizzazione della pretesa erariale riportata nella cartella di pagamento impugnata per l'importo di € 260,32 e relativa al controllo automatizzato ex art. 36-bis del DPR n. 600/73 sul modello 770/2019 (anno di imposta 2018) e in via principale, in parziale riforma della sentenza impugnata, statuire la parziale legittimità della cartella di pagamento nei termini evidenziati nell'atto di appello con condanna della parte appellata alla rifusione delle spese di giudizio.
Si è costituta la dott.sa Resistente_1, così come rappresentata e difesa, che presenta le proprie controdeduzioni e propone appello incidentale.
Argomenta l'appellata che la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, ha erroneamente omesso di conteggiare la parte relativa alla contribuzione volontaria regolarmente documentata (contributi modulari) che la stessa ha versato e per la quale propone appello incidentale.
Mentre in merito alle deduzioni afferenti il “bonus mobili” ed il “bonus ristrutturazioni” ritiene che le argomentazioni dell'Ufficio sono da ritenersi destituite da qualsivoglia fondamento.
Conclude con la richiesta che questa Corte respinga l'appello avversario poiché infondato in fatto ed in diritto, confermando la sentenza impugnata relativamente ai capi oggetto di impugnazione da parte dell'Ufficio con vittoria delle spese di giudizio.
All'odierna udienza la Corte trattiene la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Ufficio provvedeva al recupero al maggior reddito di €.11.343,62 a seguito di controllo formale del modello Unico/Redditi anno 2018 e di €. 260,31 a seguito di controllo del modello 770 anno 2018, oltre le spese di notifica, per un totale della cartella di € 11.609,81.
Con reclamo e contestuale ricorso l'esponente ritenendo l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo e l'omessa notifica della comunicazione del controllo formale della dichiarazione contestava la pretesa erariale.
In primo grado venivano quindi, prodotti i riscontri documentali riferibili alle spese dedotte dall'odierna appellata e relative ai costi affrontati dalla ricorrente per spese mediche, spese veterinarie, contributi previdenziali versati alla Cassa Previdenziale della ricorrente (Empam), spese assicurative deducibili, spese di ristrutturazione, spese per l' acquisto dei mobili.
In sede di costituzione l'Ufficio, pur chiedendo il rigetto del ricorso, riconosceva solo una parte dei contributi previdenziali, una parte delle deduzioni afferenti la ristrutturazione e l'acquisto dei mobili adducendo che, per quanto riguarda la ristrutturazione, alcuni dei bonifici non erano “parlanti” mentre per l'acquisto dei mobili in alcune fatture mancavano le “causali”.
L'Ufficio appellante contesta l'operato della Corte di primo grado che avrebbe erroneamente valutato le risultanze documentali ribadendo che l'unica parte deducibile fosse quella che era stata inserita automaticamente in sede di dichiarazione precompilata mentre in riferimento alla deduzione delle spese per la ristrutturazione e per l'acquisto di mobili essi non lo sarebbero atteso che i pagamenti non sarebbero stati effettuati attraverso i c.d. “bonifici parlanti”.
L'appellata ha proposto appello incidentale avverso la sentenza relativamente al capo in cui riconosce la deducibilità di €. 9.332,10 quali contributi previdenziali obbligatori senza del pari riconoscere la parte dei contributi previdenziali facoltativi versarti dalla ricorrente ed osserva che l'Ufficio erroneamente afferma, nel proprio atto di impugnazione, che la posta pari ad €. 260,31 relativa al controllo automatizzato ex art. 36-bis del DPR n. 600/73 sul modello 770/2019 (anno di imposta 2018) non sarebbe stata oggetto di contestazione confermando, sotto il profilo procedurale, la “cristallizzazione” della pretesa tributaria.
La Corte adita rileva che nel ricorso introduttivo pur contestando l'intera cartella di pagamento, nulla aveva rivelato in modo specifico in merito a tale ritenuta, e i giudici nulla avevano statuito in proposito, ragion per cui, anche in questa sede, tale pretesa è dichiarata definitiva stante la mancata impugnazione della posta specifica.
In merito all'appello incidentale questa Corte alla stregua della documentazione prodotta dall'appellata, conferma la deduzione dell'ammontare dei contributi documentati dall'ENPAM e riconosciuti dai giudici di prime cure.
Per quanto riguarda il bonus mobili, correttamente la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ha rilevato come non sia necessario alcun bonifico c.d. “parlante” laddove, come nel caso di specie, il pagamento delle relative fatture sia stato effettuato in maniera tracciabile.
Pertanto la impugnata sentenza va parzialmente riformata limitatamente alla somma di euro 260,31. Data la reciproca soccombenza si ritiene opportuno compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II° Grado in parziale riforma della sentenza impugnata riconosce la debenza dell'ulteriore importo di €. 260,31 a carico della parte privata, conferma per il resto la sentenza impugnata. Spese compensate.