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Decreto 20 marzo 2025
Decreto 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, decreto 20/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 4933/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gaia Muscato Presidente
Dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice
Dott. Edoardo Postacchini Giudice Relatore
Ha pronunciato il seguente
DECRETO
Sul ricorso iscritto al n. 4933/2024 R.G., presentato da
, nato in [...] il [...], codice CUI Parte_1
070A4YO, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Luce Fagiolo;
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
, non costituito
[...] in giudizio;
Resistente
E CON LA PARTECIPAZIONE del Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. La fase amministrativa e il ricorso
, cittadino peruviano, presentava domanda di protezione Parte_1 internazionale presso la Questura di Perugia in data 04/10/2024.
La Commissione Territoriale di Firenze – Sez. di Perugia, con provvedimento del 10/10/2024,
a seguito di audizione del ricorrente, riteneva insussistenti i presupposti per la concessione della protezione internazionale, valutando inoltre come insussistenti i requisiti della protezione speciale. Rigettava quindi la domanda per manifesta infondatezza.
1 Proponeva ricorso l'interessato, censurando il provvedimento della Territoriale e CP_1 allegando, in sintesi, di essere fuggito dal Paese di origine al fine di ricongiungersi con la madre e con il proprio fratello minore in Italia, per trovare una stabile occupazione lavorativa e fuggire da reiterate e ingiustificate minacce perpetrate nei suoi confronti da un gruppo criminale.
Chiedeva quindi il riconoscimento della protezione internazionale e, in subordine, della protezione sussidiaria o umanitaria.
La , pur destinataria di regolare notifica, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
All'udienza in trattazione scritta del 20/02/2025, il solo ricorrente depositava note scritte, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni formulate.
2. Sulla protezione internazionale
La domanda svolta in via principale dal ricorrente ha ad oggetto il riconoscimento dello status di rifugiato, a fondamento del quale il ricorrente deduce la presenza in Italia di familiari (nella specie: la madre e il fratello minore) e la situazione di pericolo per la sua incolumità nel Paese di origine, nel quale sarebbe stato vittima di minacce e aggressioni da parte di un gruppo criminale locale.
La domanda è infondata.
Anche laddove la vicenda fattuale allegata dal ricorrente fosse ritenuta credibile, in nessun caso sussisterebbero i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale.
Questa, infatti, può essere riconosciuta, ai sensi dell'art. 2, lett. e), D.Lgs 251/2007, a colui che,
“per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o,
a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10”.
Nel caso di specie, il motivo della fuga del ricorrente dal proprio Paese non risiede affatto in una qualche forma di persecuzione attuata o tollerata dallo Stato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, bensì unicamente nel riferito timore di subire minacce e aggressioni da parte di criminali locali, che, secondo quanto affermato dal ricorrente, sarebbero alla commissione di reati contro il patrimonio.
2 Un tale motivo non costituisce presupposto per il riconoscimento della protezione internazionale, trattandosi piuttosto di una vicenda privata di criminalità comune non animata da specifici intenti persecutori nei termini di cui all'art. 2, lett. e), D.Lgs 251/2007.
Né rileva, ai fini della protezione internazionale, la presenza in Italia di familiari del ricorrente, non costituendo ciò un presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato, potendo tale presenza essere valutata unicamente ai fini della protezione umanitaria o speciale.
3. Sulla protezione sussidiaria
Esclusa la sussistenza dei presupposti per la protezione internazionale, occorre valutare la domanda subordinata di protezione sussidiaria.
Anche in tal caso, la domanda è infondata.
Ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.Lgs 251/2007, la protezione sussidiaria è concessa al “cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto
Paese”.
Ai sensi dell'art. 14 D.Lgs 251/2007, costituiscono danno grave “a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, mentre, in base all'art. 5 D.Lgs 251/2007, “i responsabili della persecuzione o del danno grave sono: a) lo
Stato; b) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio;
c) soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, contro persecuzioni o danni gravi”.
La protezione sussidiaria presuppone dunque un elemento oggettivo (danno grave) e uno soggettivo, consistente nell'assenza della volontà o della possibilità di protezione da parte dello
Stato di provenienza.
Nel caso di specie, tali presupposti non sussistono.
Quanto al danno grave descritto dall'art. 14, lett. a) e b), D.Lgs 251/2007, difetta il presupposto soggettivo richiesto dall'art. 5 D.Lgs 251/2007, ossia l'indisponibilità o l'impossibilità dello
Stato di fornire protezione.
3 In primo luogo, infatti, come documentato dal ricorrente, le autorità di polizia hanno effettivamente registrato la denuncia presentata dal medesimo in data 20/02/2023, con ciò dimostrando disponibilità a fornire tutela all'interessato, né il ricorrente ha lamentato una qualche omissione nella trascrizione del racconto dei fatti da parte dell'autorità polizia.
In secondo luogo, dalla data di presentazione della domanda (20/02/2023) all'attualità non può ritenersi trascorso un tempo irragionevole per l'individuazione e la sottoposizione a processo dei colpevoli dei reati, essendo quindi ingiustificata l'affermazione del ricorrente in sede di audizione, secondo cui le autorità “quando fai una denuncia in Perù, non prestano attenzione”.
In terzo luogo, in base alle fonti disponibili non è possibile affermare che le autorità di polizia peruviane siano inerti rispetto alle attività criminali. È infatti noto che nel maggio 2023 la polizia peruviana ha smantellato 241 gruppi criminali dediti ad estorsione, usura e traffico di droga, nel giugno 2023 sono stati smantellati 117 gruppi criminali dediti ad estorsioni e furti, mentre negli anni precedenti sono stati neutralizzati migliaia di altre associazioni criminali1.
Per tali ragioni, non è possibile affermare l'impossibilità o l'indisponibilità delle autorità statali a fornire protezione avverso le minacce e le aggressioni riferite dal ricorrente, difettando quindi il requisito soggettivo per il riconoscimento della protezione sussidiaria.
Va infine esaminata l'ipotesi prevista dall'art. 14, lett. c), D.Lgs 251/2007, consistente nel rischio di subire danno grave per la “minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha definito il concetto di conflitto armato come ricorrente “quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro, senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione” (così la sentenza del 30 gennaio 2014 nella causa C-285/12 – ). Per_1
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “il conflitto armato interno, tale da comportare minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile, ai sensi dell'articolo 14, lettera c), del decreto legislativo numero
251 del 2007, ricorre in situazione in cui le forze armate governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati antagonisti, o nella quale due o più gruppi armati si contendono tra loro il controllo militare di un 1 EUAA - European Union Agency for Asylum (formerly: European Asylum Support Office, EASO): Peru - Country Focus, September 2023 https://www.ecoi.net/en/file/local/2099547/2023_10_EUAA_COI_Report_Peru_Country_Focus.pdf 4 dato territorio, purché detto conflitto ascenda ad un grado di violenza indiscriminata talmente intenso ed imperversante da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nella regione di provenienza — tenuto conto dell'impiego di metodi e tattiche di combattimento che incrementano il rischio per í civili, o direttamente mirano ai civili, della diffusione, tra le parti in conflitto, di tali metodi o tattiche, della generalizzazione o, invece, localizzazione del combattimento, del numero di civili uccisi, feriti, sfollati a causa del combattimento — correrebbe individualmente, per la sua sola presenza su quel territorio, la minaccia contemplata dalla norma” (così Cass. Civ., n. 5675/2021).
Nel caso di specie, tali presupposti non sussistono.
Infatti, secondo le fonti informative più aggiornate, il Perù presenta attualmente una situazione di disordine derivante da un'intensa attività da parte di gruppi criminali, in ragione del quale è stato dichiarato dalle autorità statali un temporaneo stato di emergenza.
In particolare, in data 26/09/2024 il Ministro della Difesa Walter ha dichiarato uno Per_2 stato di emergenza di 60 giorni per dodici distretti della città metropolitana di Lima e della circostante provincia di Callao, nonché di altri quattordici distretti. Una tale misura è finalizzata a permettere una maggiore presenza militare di contrasto alle attività criminali, mentre vengono riportati inasprimenti normativi avverso le condotte di estorsione, sequestro di persona, omicidio e possesso illegale di armi, nonché una espansione della prigione di massima sicurezza di al fine di contenere le persone accusate di tali crimini2. Persona_3
Gli aggiornamenti delle fonti al gennaio 2025 non riportano episodi di violenza generalizzata occorsi nel Paese, ma unicamente episodi di violenza contro singole persone, peraltro non collegate alla situazione di criminalità organizzata dedita alla commissione di reati contro il patrimonio3.
Al contrario, come evidenziato nelle fonti sopra citate, l'attività di contrasto posta in essere dalla polizia peruviana avverso le organizzazioni criminali che operano nel Paese non può ritenersi ineffettiva, considerato l'elevato numero di organizzazioni smantellate e di persone arrestate per la commissione delle relative attività criminali4. Per altro verso, il ricorrente non ha offerto alcuna specifica allegazione di ulteriori fonti aggiornate attestanti una effettiva situazione di violenza generalizzata nel Paese di origine, secondo i criteri interpretativi sopra esposti, nonostante il Perù sia qualificato come Paese di origine sicuro e, conseguentemente, il ricorrente avesse l'onere di c.d. allegazione rinforzata in ordine alle condizioni di insicurezza del Paese di origine (cfr. Cass. Civ., n. 25311/2020).
Del resto, la più recente giurisprudenza di merito è del tutto maggioritaria nel ritenere insussistente una situazione di violenza generalizzata di cui all'art. 14, lett. c), D.Lgs 251/2007 in Perù (cfr. in tal senso Trib. Milano, decreto del 02/03/2025, Trib. Torino, decreto del
24/02/2025, Trib. Brescia, decreto del 17/02/2025).
Invero, come affermato dalla Corte di Cassazione, il conflitto armato è rilevante ai fini della protezione sussidiaria quando “coinvolga forze governative e forze antigovernative, ovvero gruppi armati in lotta tra loro: guerra, dunque, chè conflitti armati tali da comportare violenza indiscriminata, tali sono, nel linguaggio comune, e non certo episodici casi di violenza, per quanto efferata;
non certo isolati casi di esecuzioni capitali, per quanto ripugnanti;
non certo casi "di repressioni e di arresti effettuati per strada", per riprendere la curiosa terminologia del decreto impugnato (gli arresti sono arresti, che siano effettuati per strada o altrove), senza dire che ciò potrebbe semplicemente testimoniare che lo Stato ha il controllo del territorio;
non certo la generica "patente violazione dei diritti umani", il che renderebbe invero applicabile la lettera c) a buona parte dell'orbe terraqueo, eccezion fatta per le democrazie di stampo occidentale e poco altro;
non certo "proteste, criminalità, rapimenti e violenza domestica e scontri tra bande, culti, gruppi politici e comunità"; non certo, infine, i cosiddetti conflitti a bassa intensità, intendendo con ciò l'uso da parte dello Stato di forze militari applicate in modo selettivo (e perciò stesso non generalizzato ed indiscriminato) al fine di imporre il rispetto delle sue politiche o obiettivi, senza che la cosa si traduca in un vero e proprio conflitto armato” (così, ancora, Cass.
Civ., n. 5675/2021).
Per tali ragioni, nonostante la presenza in Perù di molteplici gruppi criminali, non è possibile affermare che la situazione di generica insicurezza che ne deriva sia qualificabile come violenza generalizzata derivante da conflitto armato.
Non sussistono quindi i presupposti per l'accoglimento della domanda di protezione sussidiaria.
4. La protezione umanitaria
Il ricorrente ha infine domandato inoltre la concessione della protezione umanitaria.
La domanda è infondata.
Posto che, in base alla domanda formulata dal ricorrente, questa deve essere valutata ai sensi degli artt. 19 e 5, comma 6, D.Lgs 286/1998, va osservato che, con la sentenza delle Sezioni
6 Unite n. 29459/2019, la Corte di Cassazione ha affermato il principio per cui “In tema di protezione umanitaria, l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta nel paese di accoglienza”.
In motivazione, la Suprema Corte, consolidando gli orientamenti già espressi, ha precisato che
“Non può, peraltro, essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass. 28 giugno 2018, n. 17072). Si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. 3 aprile 2019, n. 9304)”.
Nel caso di specie, non sussiste prova di alcuna effettiva integrazione del ricorrente sul territorio nazionale.
Sul piano familiare, la effettiva legittima presenza di familiari sul territorio nazionale è del tutto indimostrata, atteso che il ricorrente ha omesso non solo di indicare l'identità nominativa di tali familiari, ma soprattutto di dimostrare l'effettiva esistenza di un rapporto di parentela con costoro, oltre che la loro legittima presenza sul territorio nazionale.
Sul piano lavorativo, il ricorrente non ha documentato alcuna attività lavorativa lecitamente svolta sul territorio nazionale, essendo evidentemente insufficiente, al fine di ravvisare un'integrazione lavorativa, la mera dichiarazione di “disponibilità all'assunzione”, in assenza di un contratto scritto effettivamente stipulato e di un'attività lavorativa concretamente prestata.
Per tali ragioni, difettando in radice il presupposto dell'integrazione sul territorio nazionale, quale elemento da porre in comparazione con la situazione del ricorrente nel Paese di origine, non sussistono i requisiti per la concessione della protezione umanitaria.
5. Conclusioni e spese
In conclusione, il ricorso è infondato e va rigettato.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, in assenza di costituzione della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
7 - Nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 07/03/2025.
Il Giudice Est.
Dott. Edoardo Postacchini
8
Il Presidente
Dott.ssa Gaia Muscato 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 ederal Office for Migration and Refugees (Germany): Briefing Notes (KW40/2024), 30 September 2024 CP_2 https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Behoerde/Informationszentrum/BriefingNotes/2024/briefingnotes- kw40-2024.pdf?__blob=publicationFile&v=3 3 : Briefing Notes (KW05/2025), 27 January 2025 Controparte_3 https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Behoerde/Informationszentrum/BriefingNotes/2025/briefingnotes- kw05-2025.pdf?__blob=publicationFile&v=3 4 EUAA - European Union Agency for Asylum (formerly: European Asylum Support Office, EASO): Peru - Country Focus, September 2023 https://www.ecoi.net/en/file/local/2099547/2023_10_EUAA_COI_Report_Peru_Country_Focus.pdf 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gaia Muscato Presidente
Dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice
Dott. Edoardo Postacchini Giudice Relatore
Ha pronunciato il seguente
DECRETO
Sul ricorso iscritto al n. 4933/2024 R.G., presentato da
, nato in [...] il [...], codice CUI Parte_1
070A4YO, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Luce Fagiolo;
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
, non costituito
[...] in giudizio;
Resistente
E CON LA PARTECIPAZIONE del Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. La fase amministrativa e il ricorso
, cittadino peruviano, presentava domanda di protezione Parte_1 internazionale presso la Questura di Perugia in data 04/10/2024.
La Commissione Territoriale di Firenze – Sez. di Perugia, con provvedimento del 10/10/2024,
a seguito di audizione del ricorrente, riteneva insussistenti i presupposti per la concessione della protezione internazionale, valutando inoltre come insussistenti i requisiti della protezione speciale. Rigettava quindi la domanda per manifesta infondatezza.
1 Proponeva ricorso l'interessato, censurando il provvedimento della Territoriale e CP_1 allegando, in sintesi, di essere fuggito dal Paese di origine al fine di ricongiungersi con la madre e con il proprio fratello minore in Italia, per trovare una stabile occupazione lavorativa e fuggire da reiterate e ingiustificate minacce perpetrate nei suoi confronti da un gruppo criminale.
Chiedeva quindi il riconoscimento della protezione internazionale e, in subordine, della protezione sussidiaria o umanitaria.
La , pur destinataria di regolare notifica, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
All'udienza in trattazione scritta del 20/02/2025, il solo ricorrente depositava note scritte, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni formulate.
2. Sulla protezione internazionale
La domanda svolta in via principale dal ricorrente ha ad oggetto il riconoscimento dello status di rifugiato, a fondamento del quale il ricorrente deduce la presenza in Italia di familiari (nella specie: la madre e il fratello minore) e la situazione di pericolo per la sua incolumità nel Paese di origine, nel quale sarebbe stato vittima di minacce e aggressioni da parte di un gruppo criminale locale.
La domanda è infondata.
Anche laddove la vicenda fattuale allegata dal ricorrente fosse ritenuta credibile, in nessun caso sussisterebbero i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale.
Questa, infatti, può essere riconosciuta, ai sensi dell'art. 2, lett. e), D.Lgs 251/2007, a colui che,
“per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o,
a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10”.
Nel caso di specie, il motivo della fuga del ricorrente dal proprio Paese non risiede affatto in una qualche forma di persecuzione attuata o tollerata dallo Stato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, bensì unicamente nel riferito timore di subire minacce e aggressioni da parte di criminali locali, che, secondo quanto affermato dal ricorrente, sarebbero alla commissione di reati contro il patrimonio.
2 Un tale motivo non costituisce presupposto per il riconoscimento della protezione internazionale, trattandosi piuttosto di una vicenda privata di criminalità comune non animata da specifici intenti persecutori nei termini di cui all'art. 2, lett. e), D.Lgs 251/2007.
Né rileva, ai fini della protezione internazionale, la presenza in Italia di familiari del ricorrente, non costituendo ciò un presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato, potendo tale presenza essere valutata unicamente ai fini della protezione umanitaria o speciale.
3. Sulla protezione sussidiaria
Esclusa la sussistenza dei presupposti per la protezione internazionale, occorre valutare la domanda subordinata di protezione sussidiaria.
Anche in tal caso, la domanda è infondata.
Ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.Lgs 251/2007, la protezione sussidiaria è concessa al “cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto
Paese”.
Ai sensi dell'art. 14 D.Lgs 251/2007, costituiscono danno grave “a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, mentre, in base all'art. 5 D.Lgs 251/2007, “i responsabili della persecuzione o del danno grave sono: a) lo
Stato; b) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio;
c) soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, contro persecuzioni o danni gravi”.
La protezione sussidiaria presuppone dunque un elemento oggettivo (danno grave) e uno soggettivo, consistente nell'assenza della volontà o della possibilità di protezione da parte dello
Stato di provenienza.
Nel caso di specie, tali presupposti non sussistono.
Quanto al danno grave descritto dall'art. 14, lett. a) e b), D.Lgs 251/2007, difetta il presupposto soggettivo richiesto dall'art. 5 D.Lgs 251/2007, ossia l'indisponibilità o l'impossibilità dello
Stato di fornire protezione.
3 In primo luogo, infatti, come documentato dal ricorrente, le autorità di polizia hanno effettivamente registrato la denuncia presentata dal medesimo in data 20/02/2023, con ciò dimostrando disponibilità a fornire tutela all'interessato, né il ricorrente ha lamentato una qualche omissione nella trascrizione del racconto dei fatti da parte dell'autorità polizia.
In secondo luogo, dalla data di presentazione della domanda (20/02/2023) all'attualità non può ritenersi trascorso un tempo irragionevole per l'individuazione e la sottoposizione a processo dei colpevoli dei reati, essendo quindi ingiustificata l'affermazione del ricorrente in sede di audizione, secondo cui le autorità “quando fai una denuncia in Perù, non prestano attenzione”.
In terzo luogo, in base alle fonti disponibili non è possibile affermare che le autorità di polizia peruviane siano inerti rispetto alle attività criminali. È infatti noto che nel maggio 2023 la polizia peruviana ha smantellato 241 gruppi criminali dediti ad estorsione, usura e traffico di droga, nel giugno 2023 sono stati smantellati 117 gruppi criminali dediti ad estorsioni e furti, mentre negli anni precedenti sono stati neutralizzati migliaia di altre associazioni criminali1.
Per tali ragioni, non è possibile affermare l'impossibilità o l'indisponibilità delle autorità statali a fornire protezione avverso le minacce e le aggressioni riferite dal ricorrente, difettando quindi il requisito soggettivo per il riconoscimento della protezione sussidiaria.
Va infine esaminata l'ipotesi prevista dall'art. 14, lett. c), D.Lgs 251/2007, consistente nel rischio di subire danno grave per la “minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha definito il concetto di conflitto armato come ricorrente “quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro, senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione” (così la sentenza del 30 gennaio 2014 nella causa C-285/12 – ). Per_1
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “il conflitto armato interno, tale da comportare minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile, ai sensi dell'articolo 14, lettera c), del decreto legislativo numero
251 del 2007, ricorre in situazione in cui le forze armate governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati antagonisti, o nella quale due o più gruppi armati si contendono tra loro il controllo militare di un 1 EUAA - European Union Agency for Asylum (formerly: European Asylum Support Office, EASO): Peru - Country Focus, September 2023 https://www.ecoi.net/en/file/local/2099547/2023_10_EUAA_COI_Report_Peru_Country_Focus.pdf 4 dato territorio, purché detto conflitto ascenda ad un grado di violenza indiscriminata talmente intenso ed imperversante da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nella regione di provenienza — tenuto conto dell'impiego di metodi e tattiche di combattimento che incrementano il rischio per í civili, o direttamente mirano ai civili, della diffusione, tra le parti in conflitto, di tali metodi o tattiche, della generalizzazione o, invece, localizzazione del combattimento, del numero di civili uccisi, feriti, sfollati a causa del combattimento — correrebbe individualmente, per la sua sola presenza su quel territorio, la minaccia contemplata dalla norma” (così Cass. Civ., n. 5675/2021).
Nel caso di specie, tali presupposti non sussistono.
Infatti, secondo le fonti informative più aggiornate, il Perù presenta attualmente una situazione di disordine derivante da un'intensa attività da parte di gruppi criminali, in ragione del quale è stato dichiarato dalle autorità statali un temporaneo stato di emergenza.
In particolare, in data 26/09/2024 il Ministro della Difesa Walter ha dichiarato uno Per_2 stato di emergenza di 60 giorni per dodici distretti della città metropolitana di Lima e della circostante provincia di Callao, nonché di altri quattordici distretti. Una tale misura è finalizzata a permettere una maggiore presenza militare di contrasto alle attività criminali, mentre vengono riportati inasprimenti normativi avverso le condotte di estorsione, sequestro di persona, omicidio e possesso illegale di armi, nonché una espansione della prigione di massima sicurezza di al fine di contenere le persone accusate di tali crimini2. Persona_3
Gli aggiornamenti delle fonti al gennaio 2025 non riportano episodi di violenza generalizzata occorsi nel Paese, ma unicamente episodi di violenza contro singole persone, peraltro non collegate alla situazione di criminalità organizzata dedita alla commissione di reati contro il patrimonio3.
Al contrario, come evidenziato nelle fonti sopra citate, l'attività di contrasto posta in essere dalla polizia peruviana avverso le organizzazioni criminali che operano nel Paese non può ritenersi ineffettiva, considerato l'elevato numero di organizzazioni smantellate e di persone arrestate per la commissione delle relative attività criminali4. Per altro verso, il ricorrente non ha offerto alcuna specifica allegazione di ulteriori fonti aggiornate attestanti una effettiva situazione di violenza generalizzata nel Paese di origine, secondo i criteri interpretativi sopra esposti, nonostante il Perù sia qualificato come Paese di origine sicuro e, conseguentemente, il ricorrente avesse l'onere di c.d. allegazione rinforzata in ordine alle condizioni di insicurezza del Paese di origine (cfr. Cass. Civ., n. 25311/2020).
Del resto, la più recente giurisprudenza di merito è del tutto maggioritaria nel ritenere insussistente una situazione di violenza generalizzata di cui all'art. 14, lett. c), D.Lgs 251/2007 in Perù (cfr. in tal senso Trib. Milano, decreto del 02/03/2025, Trib. Torino, decreto del
24/02/2025, Trib. Brescia, decreto del 17/02/2025).
Invero, come affermato dalla Corte di Cassazione, il conflitto armato è rilevante ai fini della protezione sussidiaria quando “coinvolga forze governative e forze antigovernative, ovvero gruppi armati in lotta tra loro: guerra, dunque, chè conflitti armati tali da comportare violenza indiscriminata, tali sono, nel linguaggio comune, e non certo episodici casi di violenza, per quanto efferata;
non certo isolati casi di esecuzioni capitali, per quanto ripugnanti;
non certo casi "di repressioni e di arresti effettuati per strada", per riprendere la curiosa terminologia del decreto impugnato (gli arresti sono arresti, che siano effettuati per strada o altrove), senza dire che ciò potrebbe semplicemente testimoniare che lo Stato ha il controllo del territorio;
non certo la generica "patente violazione dei diritti umani", il che renderebbe invero applicabile la lettera c) a buona parte dell'orbe terraqueo, eccezion fatta per le democrazie di stampo occidentale e poco altro;
non certo "proteste, criminalità, rapimenti e violenza domestica e scontri tra bande, culti, gruppi politici e comunità"; non certo, infine, i cosiddetti conflitti a bassa intensità, intendendo con ciò l'uso da parte dello Stato di forze militari applicate in modo selettivo (e perciò stesso non generalizzato ed indiscriminato) al fine di imporre il rispetto delle sue politiche o obiettivi, senza che la cosa si traduca in un vero e proprio conflitto armato” (così, ancora, Cass.
Civ., n. 5675/2021).
Per tali ragioni, nonostante la presenza in Perù di molteplici gruppi criminali, non è possibile affermare che la situazione di generica insicurezza che ne deriva sia qualificabile come violenza generalizzata derivante da conflitto armato.
Non sussistono quindi i presupposti per l'accoglimento della domanda di protezione sussidiaria.
4. La protezione umanitaria
Il ricorrente ha infine domandato inoltre la concessione della protezione umanitaria.
La domanda è infondata.
Posto che, in base alla domanda formulata dal ricorrente, questa deve essere valutata ai sensi degli artt. 19 e 5, comma 6, D.Lgs 286/1998, va osservato che, con la sentenza delle Sezioni
6 Unite n. 29459/2019, la Corte di Cassazione ha affermato il principio per cui “In tema di protezione umanitaria, l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta nel paese di accoglienza”.
In motivazione, la Suprema Corte, consolidando gli orientamenti già espressi, ha precisato che
“Non può, peraltro, essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass. 28 giugno 2018, n. 17072). Si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. 3 aprile 2019, n. 9304)”.
Nel caso di specie, non sussiste prova di alcuna effettiva integrazione del ricorrente sul territorio nazionale.
Sul piano familiare, la effettiva legittima presenza di familiari sul territorio nazionale è del tutto indimostrata, atteso che il ricorrente ha omesso non solo di indicare l'identità nominativa di tali familiari, ma soprattutto di dimostrare l'effettiva esistenza di un rapporto di parentela con costoro, oltre che la loro legittima presenza sul territorio nazionale.
Sul piano lavorativo, il ricorrente non ha documentato alcuna attività lavorativa lecitamente svolta sul territorio nazionale, essendo evidentemente insufficiente, al fine di ravvisare un'integrazione lavorativa, la mera dichiarazione di “disponibilità all'assunzione”, in assenza di un contratto scritto effettivamente stipulato e di un'attività lavorativa concretamente prestata.
Per tali ragioni, difettando in radice il presupposto dell'integrazione sul territorio nazionale, quale elemento da porre in comparazione con la situazione del ricorrente nel Paese di origine, non sussistono i requisiti per la concessione della protezione umanitaria.
5. Conclusioni e spese
In conclusione, il ricorso è infondato e va rigettato.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, in assenza di costituzione della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
7 - Nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 07/03/2025.
Il Giudice Est.
Dott. Edoardo Postacchini
8
Il Presidente
Dott.ssa Gaia Muscato 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 ederal Office for Migration and Refugees (Germany): Briefing Notes (KW40/2024), 30 September 2024 CP_2 https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Behoerde/Informationszentrum/BriefingNotes/2024/briefingnotes- kw40-2024.pdf?__blob=publicationFile&v=3 3 : Briefing Notes (KW05/2025), 27 January 2025 Controparte_3 https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Behoerde/Informationszentrum/BriefingNotes/2025/briefingnotes- kw05-2025.pdf?__blob=publicationFile&v=3 4 EUAA - European Union Agency for Asylum (formerly: European Asylum Support Office, EASO): Peru - Country Focus, September 2023 https://www.ecoi.net/en/file/local/2099547/2023_10_EUAA_COI_Report_Peru_Country_Focus.pdf 5