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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9275 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Roberta Steri, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Roberta Steri, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 03/10/2009, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Selargius, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 Parte_2
atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. disporre che i coniugi vivranno separati e liberi di risiedere ove riterranno opportuno, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Disporre l'affidamento condiviso delle minori figlie e , con Per_1 Per_2
collocazione e residenza presso il padre, nella casa in Settimo San Pietro, Via
Piave n. 7, con il quale abitualmente conviveranno.
3. In ragione della autosufficienza economica dei coniugi, non disporre alcun assegno di mantenimento in favore di nessuno di essi coniugi.
4. Considerata l'età delle figlie, 17enne e 14enne, disporre che le Per_1 Per_2
stesse vedano e stiano con la madre secondo le loro volontà previo accordo tra i coniugi e compatibilmente ai propri impegni ludici e scolastici.
5. Per quanto attiene alle festività e alle vacanze estive, disporre che le stesse
vedano e stiano con la madre secondo le loro volontà, previo accordo tra i coniugi e compatibilmente alle ferie di cui gli stessi godranno.
Pag. 2 di 3
6. In considerazione del fatto che le minori figlie trascorrono ugual tempo con entrambi i genitori non disporre a carico di essi alcun assegno a titolo di contributo al mantenimento delle stesse.
7. Disporre a carico dei coniugi il pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per le figlie.
8. Disporre che la sig.ra continui a percepire per intero l'assegno Parte_1 unico delle minori pari a circa € 400,00 al mese.
9. Le parti prestano reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per
l'espatrio.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 09/01/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9275 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Roberta Steri, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Roberta Steri, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 03/10/2009, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Selargius, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 Parte_2
atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. disporre che i coniugi vivranno separati e liberi di risiedere ove riterranno opportuno, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Disporre l'affidamento condiviso delle minori figlie e , con Per_1 Per_2
collocazione e residenza presso il padre, nella casa in Settimo San Pietro, Via
Piave n. 7, con il quale abitualmente conviveranno.
3. In ragione della autosufficienza economica dei coniugi, non disporre alcun assegno di mantenimento in favore di nessuno di essi coniugi.
4. Considerata l'età delle figlie, 17enne e 14enne, disporre che le Per_1 Per_2
stesse vedano e stiano con la madre secondo le loro volontà previo accordo tra i coniugi e compatibilmente ai propri impegni ludici e scolastici.
5. Per quanto attiene alle festività e alle vacanze estive, disporre che le stesse
vedano e stiano con la madre secondo le loro volontà, previo accordo tra i coniugi e compatibilmente alle ferie di cui gli stessi godranno.
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6. In considerazione del fatto che le minori figlie trascorrono ugual tempo con entrambi i genitori non disporre a carico di essi alcun assegno a titolo di contributo al mantenimento delle stesse.
7. Disporre a carico dei coniugi il pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per le figlie.
8. Disporre che la sig.ra continui a percepire per intero l'assegno Parte_1 unico delle minori pari a circa € 400,00 al mese.
9. Le parti prestano reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per
l'espatrio.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 09/01/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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