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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/05/2025, n. 2314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2314 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di PALERMO
SEZIONE VI CIVILE
ESECUZIONI MOBILIARI
in persona del Giudice dott.ssa Rachele Monfredi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 9758 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022 vertente
TRA
in proprio e n.q. di legale rappresentante della , rappresentato e Parte_1 CP_1 difeso dall'avv. Marcello Madonia
rappresentato e difeso dall'avv. Manuela Leopanto Parte_2
(DEBITORI OPPONENTI) ATTORI in RIASSUNZIONE
E
e, per essa, quale mandataria, , rappresentata Controparte_2 CP_3
e difesa dall'avv. Maria Vittoria Bevilacqua
(CREDITRICE PROCEDENTE) CONVENUTA in RIASSUNZIONE
E NEI CONFRONTI DI appresentata e difesa dall'avv. Paola Polacchini Paola;
CP_4
Controparte_5
[...]
, , ,
[...] CP_6 Controparte_7 [...]
, CP_8 Controparte_9
- CONTUMACI Parte_3
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.12.24 e atti ivi richiamati;
MOTIVI della DECISIONE
Il giudizio ha a oggetto la fase di merito dell'opposizione ex artt. 615 e 617 comma 2^ cpc proposta in via cautelare da – debitore esecutato nel processo RG Es 1660/21 – avverso Parte_2
l'atto di pignoramento dei crediti presso terzi notificatogli il 19.2.21 da per Controparte_2 il recupero della complessiva somma di € 204.392,80 e fatta propria da (anch'egli Parte_1 esecutato) con intervento adesivo dell'11.11.21 ed è stato introdotto con citazione notificata l'8.7.22 dai medesimi opponenti, nel rispetto del termine fissato dal G.E. del Tribunale di Palermo con l'ordinanza del 26.4.22 che aveva definito la fase cautelare con il rigetto dell'istanza di sospensione.
Gli attori in riassunzione – fideiussori della società debitrice principale – hanno reiterato i motivi spiegati nella fase cautelare, lamentando l'errata quantificazione in eccesso della somma precettata, pari a € 204.392,80.
In particolare, assumono gli opponenti che, per effetto della anticipata risoluzione in data 2 luglio
2015 del contratto di mutuo fondiario rispetto alla durata convenzionalmente prevista al 30 novembre 2026, non sarebbero più dovuti gli interessi di rateazione sul capitale residuo alla data della risoluzione e andrebbero ricalcolati gli interessi già corrisposti fino alla data di risoluzione, imputandoli in conto capitale, in considerazione della minore durata temporale del mutuo, non più corrispondente al piano di ammortamento. Deducono dunque di avere il diritto di decurtare dalla somma residua dovuta a titolo di capitale l'importo degli interessi corrisposti e comunque calcolati in eccesso in considerazione della natura del piano di ammortamento (c.d. alla francese) e di meccanismi di calcolo opachi e non trasparenti, quantificati in € 69.786,99, con conseguente rideterminazione della somma dovuta, al più, in € 98.959,32.
Rappresentano altresì che nelle more è intervenuta la definizione della procedura di espropriazione immobiliare iscritta al n.r.g.e 143/2018, conclusa con l'incasso a seguito di vendita del bene della somma pari ad € 102.240,00, con conseguente estinzione della posizione creditoria azionata e insorgenza di un debito restitutorio in capo a di importo pari a € 3.280,68. CP_1
Hanno chiesto, dunque, gli attori, in accoglimento dell'opposizione proposta da
[...]
e fatta propria con intervento adesivo da sia in nome proprio che Pt_2 Parte_1 nella qualità di legale rappresentante di 1) dichiarare l'estinzione del pignoramento;
CP_1
2) condannarsi 1 al rimborso in favore di di € 3.280,68 ovvero in quella CP_2 CP_1
maggiore o minore somma che verrà accertata a mezzo CTU;
3) condannarsi la creditrice al pagamento delle spese del procedimento cautelare e del presente giudizio di merito con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
creditrice procedente e opposta ritualmente costituita nella presente fase, Controparte_2
ha eccepito in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva e nel merito l'infondatezza dell'opposizione, chiedendone il rigetto per le ragioni meglio illustrate nella comparsa di risposta che verranno di seguito esaminate unitamente alle difese ed eccezioni degli attori in riassunzione.
Integrato il contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati, litisconsorti necessari, il terzo
[...]
i è costituito con memoria del 16.3.23 con la quale ha chiesto di essere tenuta indenne CP_4
dalle spese di lite, mentre gli altri non si sono costituiti.
La causa – istruita mediante produzione documentale e CTU contabile (cfr. ord. 22.11.23) – le cui conclusioni supportate dai necessari rilievi di competenza specifica questo giudice ritiene di condividere (cfr. rel. dott. ) – è stata posta in decisione all'udienza in epigrafe indicata. Per_1
*****
Così sinteticamente delineato l'oggetto del giudizio, il Tribunale osserva e rileva quanto segue.
Il titolo azionato dalla creditrice procedente è un contratto di mutuo fondiario stipulato dall'allora Con con la società FI. e garantito, giusta fideiussione contestuale, da Pt_4 Controparte_11 quest'ultimo e da . Parte_2
Il piano di ammortamento c.d. alla francese è conforme al disposto dell'art. 1194 c.c. e al disposto dell'art. 120 TUB e non viola il divieto di anatocismo posto dall'art. 1283 c.c., dovendosi condividere la conclusione, raggiunta da gran parte della giurisprudenza di merito, secondo la quale in materia di mutui, il metodo di ammortamento alla francese comporta che gli interessi vengano calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti ed unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce.
Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale. Ciò non comporta capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti, e unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente. Il mutuatario, con il pagamento di ogni singola rata, azzera gli interessi maturati a suo carico fino a quel momento, coerentemente con il dettato dell'art. 1193 c.c., quindi inizia ad abbattere il capitale dovuto in misura pari alla differenza tra interessi maturati e importo della rata da lui stesso pattuito nel contratto. La conformità alla legge del piano di ammortamento alla francese è stata ribadita pure dalla S.C., da ultimo con l'ordinanza n. 7382/25 della 1^ sezione civile.
Inoltre, come ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di merito e legittimità “In tema di mutuo fondiario, l'esercizio, da parte dell'istituto di credito mutuante, della condizione risolutiva prevista dall'art. 15 del d.P.R. n. 7 del 1976 (applicabile "ratione temporis" alla fattispecie) nell'ipotesi di inadempimento del mutuatario, determina la risoluzione del rapporto di mutuo, con la conseguenza che il mutuatario deve provvedere, oltre che al pagamento integrale delle rate già scadute (non travolte dalla risoluzione, che non opera retroattivamente nei contratti di durata), alla immediata restituzione della quota di capitale ancora dovuta, ma non al pagamento degli interessi conglobati nelle rate a scadere, dovendosi calcolare, sul credito così determinato, gli interessi di mora ad un tasso corrispondente a quello contrattualmente pattuito, se superiore al tasso legale, secondo quanto previsto dall'art. 1224, comma 1, c.c.” (cfr. ex multis Cass. sez. 3^ civ. n. 96/22).
Alla luce di tali principi e delle doglianze dell'opponente, questo Tribunale ha dato mandato al ctu di:
-individuare, avuto riguardo al testo del contratto e del piano di ammortamento il tasso di interesse compensativo e quello di mora convenuti, indicando i parametri di riferimento di tutte le variazioni eventualmente previste;
-verificare se e quando il mutuatario sia incorso in decadenza dal beneficio del termine o comunque in ritardi nei pagamenti, quantificando l'ammontare del debito residuo a tale data e distinguendo l'importo dovuto a titolo di capitale residuo, quello dovuto a rate scadute (distinguendo la quota imputabile a interessi compensativi) e quello dovuto a interessi di mora.
-quantificare l'ammontare dei pagamenti effettuati successivamente dal debitore principale e/o dai fideiussori, anche nell'ambito di procedure esecutive differenti da quella per cui è processo;
-quantificare conseguentemente l'ammontare del debito residuo alla data della notifica del pignoramento agli odierni opponenti, distinguendo ancora una volta l'importo dovuto a titolo di capitale residuo, quello dovuto a rate scadute (distinguendo la quota imputabile a interessi compensativi) e quello dovuto a interessi di mora.
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Come emerge dall'esame del contratto e dalla relazione del ctu, il mutuo per cui è causa è un mutuo ipotecario con piano di ammortamento ventennale che contempla un tasso compensativo fisso (pari al 5,55% con un ISC del 5,709%) e un tasso di mora variabile.
Entrambi i tassi rispettano i requisiti di determinatezza richiesti ai fini del rispetto dell'art. 1284 co.
3^ cc (cfr. ex multis, sez. III civ. n. 2317/07, nonché sez. III civ. n. 25205/14 secondo le quali “in tema di contratti di mutuo, perché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1284, terzo comma, cod. civ., che è norma imperativa, la stessa deve avere un contenuto assolutamente univoco e contenere la puntuale specificazione del tasso di interesse;
ove il tasso convenuto sia variabile, è idoneo ai fini della sua precisa individuazione il riferimento a parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari, mentre non sono sufficienti generici riferimenti, dai quali non emerga con sufficiente chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione”).
Il debito, alla data di decadenza dal beneficio del termine (30.6.15), ammontava a € 195.901,04 a titolo di capitale residuo ed € 6.781,97 (di cui € 2.561,08 a titolo di interessi compensativi) a titolo di rate insolute e non pagate prima della decadenza (al netto di un pagamento parziale), per un totale di € 202.683,01 (oltre interessi di mora).
All'esito della procedura di espropriazione immobiliare RGE 143/18 la creditrice ha ottenuto, a parziale estinzione del credito azionato e al netto delle spese, l'importo di € 120.926,89.
Tale importo, tuttavia, va imputato ex art. 1194 c.c. alla residua quota di interessi corrispettivi ancora dovuta e, per il resto a capitale, dovendosi escludere la sussistenza del debito per interessi di mora.
Invero il ctu ha correttamente quantificato l'entità degli interessi di mora sulla base della clausola contenuta in contratto, senza addentrarsi (altrettanto correttamente) in valutazioni giuridiche sulla validità della stessa, riservate al Giudice.
Tali valutazioni, però conducono a un giudizio di nullità della clausola relativa agli interessi di mora, per contrarietà al disposto dell'art. 1815 co. 2^ c.c., come tale rilevabile d'ufficio (cfr. sez. 1^ civ. n. 17150/16).
La clausola è affetta da nullità ex art. 1344 c.c. in quanto tende a eludere il divieto di pattuire interessi usurari (cfr. ex multis Cass. sez. 1^ civ. n. 12965/16), trattandosi di clausola volta ad aggirare la disciplina antiusura, mediante il rinvio tempo per tempo a un parametro – il TEGM rilevato ai fini della l. 108/96 (nella specie maggiorato di una quota pari al 40% con arrotondamento ai 5 centesimi superiori), inferiore a quella del 50% prevista ai fini della determinazione del tasso
Contr soglia) – che, al contrario, deve essere il frutto di rilevazioni di mercato da parte del pena una sostanziale vanificazione del meccanismo delineato dalla disciplina antiusura, fondato sul raffronto tra un parametro – il tasso soglia rilevato dalle autorità di settore sulla base dell'andamento del mercato relativo al trimestre che precede la rilevazione e, dunque, sull'analisi della condotta tenuta dagli stessi operatori – e quello convenuto dalle parti con il programma negoziale.
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Le sezioni unite della S.C., con la sentenza n. 19597/20, hanno affermato la soggezione alla disciplina sull'usura pure degli interessi di mora e la necessità di compiere le verifiche relative a tale interesse separatamente da quelle relative al tasso compensativo, dando seguito a un orientamento che il Tribunale di Palermo segue da tempo (cfr., in proposito, tra le altre Trib Pa sez.
V civ. sent. n. 3408/21), giungendo a conclusioni differenti con riferimento a due soli aspetti: 1)la ritenuta rilevanza, ai fini dell'individuazione del tasso soglia di riferimento per l'interesse di mora, della maggiorazione media rilevata da decreti ministeriali, ove gli stessi contengano la rilevazione in questione;
2)la necessaria sostituzione, in caso di usurarietà dell'interesse di mora, del tasso nullo con quello compensativo validamente pattuito.
Le sezioni unite della S.C., in particolare, affermano quanto segue.
“La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e
36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio” (cfr. sez. un. civ. n. 19597/20).
Attribuire rilievo ai fini dell'individuazione dell'elemento integratore della fattispecie normativa a una rilevazione che, stando a quanto osservato nella stessa sentenza, è effettuata “a fini conoscitivi”,
“dichiaratamente in un lasso temporale a volte diverso dal trimestre”, “non sempre aggiornato a quello precedente” e “rilevato a campione” e con riferimento a molti anni è pacificamente mancante è operazione certamente coerente con la ratio della normativa – volta a garantire l'equilibrio del mercato del credito come osservato in premessa e ritenuto pure dalla S.C. – ma, a parere di questo giudice, è operazione difficilmente conciliabile con le esigenze di certezza intrinsecamente connesse alla natura sanzionatoria della norma, tanto più irrinunciabili ove si consideri che la rilevazione de qua integra, prima ancora della norma civile (art. 1815 co. 2^ c.c.), quella penale (art. 644 cp) avuto riguardo all'elemento oggettivo del reato. Dunque, se certamente per il futuro è auspicabile una rilevazione separata del tasso soglia corrispettivo e di mora, fino a quando ciò non sarà avvenuto il raffronto andrà necessariamente effettuato con il TEGM come rilevato, senza distinguere i trimestri a seconda che l'autorità amministrativa preposta abbia o meno effettuato una diversa e solo eventuale rilevazione.
Quanto alla sostituzione dell'interesse moratorio nullo con quello compensativo, il Tribunale osserva quanto segue.
La sentenza delle sezioni unite fonda la propria conclusione sul punto sulla previsione dell'art. 1224 co. 1^ c.c. e su “esigenze di coerenza e non contraddittorietà col diritto eurounitario come vive dalle interpretazioni rese ad opera della corte di giustizia dell'Unione che più volte è stata adita in via pregiudiziale con riguardo alle direttive in materia di consumatori”.
Orbene, il richiamo all'art. 1224 co. 1 c.c. – rubricato “danni nelle obbligazioni pecuniarie” – postula la funzione risarcitoria dell'interesse moratorio (esclusa dalla stessa sentenza) e invece, la soggezione del medesimo interesse al limite antiusura implica che la sua funzione sia quella di remunerare l'erogazione del credito. Se così è, la norma da applicare non può che essere il 1815 co.
2^ c.c., con la conseguenza che tali interessi non sono dovuti. La diversa disciplina trova la sua ragion d'essere nel fatto che l'obbligazione pecuniaria, nel caso del mutuo, sorge a fronte di una controprestazione costituita dall'erogazione di un prestito in denaro, bene mobile fungibile che, per la sua intrinseca funzione di strumento di pagamento, assolve a una funzione sociale estremamente delicata tale da giustificare e rendere necessario l'equilibrio del relativo mercato.
Elidere la clausola sugli interessi moratori usurari non travolge la validità della clausola relativa agli interessi compensativi che continueranno ad applicarsi fino a quando resterà in piedi il piano di ammortamento, non invece allorquando il creditore avrà eventualmente deciso di avvalersi della decadenza dal beneficio del termine, sicché il debitore sarà tenuto a restituire immediatamente l'intera quota del debito scaduto (comprensiva degli interessi compensativi) e il residuo capitale a scadere.
Proprio l'obbligo di immediata restituzione del debito residuo esclude la configurabilità di un trattamento di favore per il debitore inadempiente rispetto a quello che adempie ai propri obblighi tempestivamente e, per altro verso, può essere una efficace leva per la ricontrattazione del tasso di mora.
Tale conclusione è inoltre coerente proprio con i principi di diritto eurounitario in materia di clausole abusive che le sezioni unite richiamano secondo i quali:
-l'art. 6 par. 1 dir.93/13 CEE del Consiglio del 5.4.93 impone agli Stati membri di far sì che le clausole abusive non vincolino il consumatore e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive;
-il giudice non può ridurre l'importo della penale, né integrare il contenuto contrattuale.
Il fatto che la Corte di Giustizia (sez. V), con la sentenza del 7.8.18 resa sul rinvio pregiudiziale del
Tribunale di Barcellona, abbia ritenuto “legittima e rispettosa della direttiva la prescrizione secondo cui continuano – pur caduta la clausola sugli interessi moratori – a essere dovuti quelli corrispettivi, e ciò indipendentemente dalla tecnica di redazione delle clausole medesime, in quanto la direttiva non osta a che si giunga alla soppressione integrale di questi interessi, mentre continuano a maturare gli interessi corrispettivi previsti da detto contratto”, non implica che tale soluzione sia l'unica possibile pure nell'ipotesi di decadenza dal beneficio del termine.
Occorre infatti osservare che sempre la Corte di Giustizia, proprio con la sentenza in esame (pt. 43 e
44), ha affermato che “secondo una consolidata giurisprudenza della Corte, come risulta dal tredicesimo considerando della direttiva 93/13, l'esclusione dall'ambito di applicazione di tale direttiva prevista dal citato articolo 1, paragrafo 2, si estende alle disposizioni del diritto nazionale che si applicano tra le parti contraenti indipendentemente dalla loro scelta e a quelle che sono applicabili in via suppletiva, vale a dire in assenza di un diverso accordo tra le parti in proposito.
Tale esclusione è giustificata dal fatto che è legittimo presumere che il legislatore nazionale abbia creato un equilibrio tra l'insieme dei diritti e degli obblighi delle parti di determinati contratti, equilibrio che il legislatore dell'Unione ha esplicitamente inteso preservare.
Risulta, in sostanza, dalla giurisprudenza della Corte che la suddetta esclusione riguarda le disposizioni legislative o regolamentari imperative diverse da quelle che si riferiscono al controllo delle clausole abusive, e segnatamente diverse da quelle relative all'ampiezza dei poteri del giudice nazionale al fine di valutare il carattere abusivo di una clausola contrattuale).
*****
Dalle considerazioni svolte in ordine alla nullità della clausola relativa agli interessi di mora discende, in applicazione della sanzione prevista dall'art. 1815 co. 2^ c.c., che nulla è dovuto a tale titolo fermo restando il debito per capitale e quello per interessi corrispettivi maturati durante la vigenza del piano di ammortamento.
Il debito residuo alla data del pignoramento – in considerazione della mancata decorrenza di interessi moratori – è dunque pari alla differenza tra quello residuo alla data di decadenza dal beneficio del termine (al netto degli interessi di mora) e l'importo ottenuto in sede di esecuzione immobiliare, per un totale di € 81.756,12, senza ulteriori interessi.
L'opposizione va dunque accolta entro tali limiti, imponendosi la rideterminazione del credito azionato nella misura complessiva di € 81.756,12 con liberazione delle somme eventualmente accantonate in eccesso. Considerato l'accoglimento parziale della domanda, il rilievo ufficioso della nullità e la particolarità della questione risolutiva, sussistono i presupposti per compensare ex art. 92 cpc le spese di lite, mentre vanno poste definitivamente a carico della creditrice – dalla cui condotta contrattuale è discesa la necessità di approfondimenti contabili – le spese della ctu già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Accerta e dichiara che il residuo debito relativo al contratto di mutuo del 29.11.2006, alla data di notifica del pignoramento (19.2.21), ammontava a € 81.756,12.
Compensa le spese
Pone definitivamente a carico della creditrice le spese di ctu già liquidate con separato decreto
Palermo, 27.5.25
Il Giudice
Rachele Monfredi