Sentenza breve 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza breve 15/12/2025, n. 4178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4178 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04178/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04369/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4369 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Imma Cirelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
previa sospensione
del provvedimento di archiviazione della domanda di flussi al lavoro subordinato emesso dalla Prefettura di Milano datato 26.09.2025, codice P -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 il dott. FA RN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- in relazione agli elementi di causa, sussistono i presupposti per l’adozione di una decisione in forma semplificata, adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio e l’avvenuta esaustiva trattazione delle questioni oggetto di giudizio, nonché il decorso del termine di 20 giorni dall’ultima notificazione del ricorso;
- il ricorrente impugna il provvedimento con il quale l’amministrazione ha disposto l’archiviazione del procedimento dopo il rilascio del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato, in ragione della mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno entro il termine di 8 giorni dalla data di ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, previsto dall’art. 22, commi 5 ter e 6, del d.lgs 1998 n. 286;
Ritenuta l’infondatezza delle censure proposte in quanto:
- non è condivisibile la tesi avanzata dal ricorrente secondo la quale nel caso di specie la mancata sottoscrizione sarebbe dipesa da una causa di forza maggiore, in quanto il datore di lavoro avrebbe fatto rientro a -OMISSIS- proprio nel periodo normativamente stabilito per la sottoscrizione;
- invero, il ricorrente è entrato in Italia il 25 agosto 2025 e il contratto di soggiorno è stato trasmesso alle parti dall’amministrazione per la sottoscrizione in data 26 agosto 2025, con le relative istruzioni (cfr. relazione della Prefettura in data 3.12.2025), mentre i titoli di viaggio aereo prodotti in giudizio evidenziano che il datore di lavoro si è recato in Tunisia dal 28 settembre al 5 ottobre 2025, ossia in un periodo successivo alla scadenza del termine legale di sottoscrizione del contratto di soggiorno;
- neppure sussiste la violazione delle garanzie partecipative, da intendere in senso sostanziale e non meramente formale, in quanto a fronte della scadenza del termine di sottoscrizione del contratto, che preclude ex lege la formazione di un titolo di soggiorno in Italia, il ricorrente neppure in giudizio ha dedotto elementi idonei a giustificare la mancata sottoscrizione;
- la considerazione della situazione complessiva riferibile al ricorrente consente di compensare tra le parti le spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando:
1) respinge il ricorso;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI GO, Presidente
FA RN, Consigliere, Estensore
Mauro Gatti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA RN | RI GO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.