Rigetto
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 27/11/2025, n. 9347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9347 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09347/2025REG.PROV.COLL.
N. 09219/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9219 del 2024, proposto dal signor -OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avvocato Anna Francesca Fazio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, sezione prima, -OMISSIS- resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 ottobre 2025 il consigliere AN MA e udito per l’appellante l’avvocato Anna Francesca Fazio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
a) dal decreto del Ministero della difesa M_D GPREV CSE2021 0002501, Pos. n. 670966/C del 27 ottobre 2021, recante la reiterazione del diniego opposto all’istanza - presentata dal I caporal maggiore capo dell’esercito italiano -OMISSIS- - di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia “-OMISSIS-” e di liquidazione dell’equo indennizzo;
b) dal parere negativo del Comitato di verifica per le cause di servizio (C.V.C.S.) n. 2517 del 12 ottobre 2021.
2. Con ricorso al T.a.r. per la Sardegna, notificato il 17 maggio 2022, l’interessato ha chiesto l’annullamento degli atti de quibus agendo in riassunzione del giudizio dopo che con sentenza di questo Consiglio di Stato (sez. II, n. 3473 del 4 maggio 2022) era stato riqualificato in tal senso l’originario ricorso per l’ottemperanza della precedente decisione (sez. IV, 26 febbraio 2021, n. 1662), che aveva annullato per difetto di motivazione il decreto n. 3834/N del 1° ottobre 2015, reso sulla scorta del parere del C.V.C.S. del 2 febbraio 2014, egualmente di rigetto della domanda del militare.
2.1. In punto di fatto ha esposto di essersi arruolato nell’esercito italiano nel 1995, di aver ricoperto l’incarico di “fuciliere assaltatore” fino al 1998 e, successivamente, di “operatore di laboratorio radio”, quest’ultimo fino al 1° luglio 2015 presso il 151° RGT Fanteria Sassari, con sede a Cagliari. Ha elencato quindi le numerose missioni cui ha preso parte e segnatamente:
a) Campo d’arma in Belgio nel 1996, con incarico di fuciliere;
b) ES AN dal settembre 1996 al novembre 1996;
c) Missione di Pace “ IFOR” Bosnia Erzegovina- Sarajevo, dall’ 11 febbraio 1997 al 27 giugno 1997;
d) Missione di Pace “ SFOR” Bosnia Erzegovina – Sarajevo, dal 26 agosto 1997 al 27 novembre 1997 e dal 26 novembre 1998 al 13 maggio 1999;
e) Campo d’arma “SEVEN STAR” in Bulgaria dal 14 settembre 2000 al 3 ottobre 2010;
f) Campo d’arma “OPEVAL” in Capo Teulada dal 18 febbraio 2002 al 2 agosto 2002;
h) Missione di Pace “Joint Guardian, Consistent Effort” in Kosovo, Dakovica dal 25 maggio 2002 al 2 agosto 2002;
i) Operazione Domino in Elmas dal 19 ottobre 2005 al 23 novembre 2005;
l) Operazione Strade Sicure Cagliari/Elmas dal 1° aprile 2009 al 7 aprile 2009.
2.2. Con il ricorso in riassunzione ha dunque impugnato il suddetto decreto del 27 ottobre 2021 con cui il Ministero della difesa (dopo che era già intervenuto l’annullamento giurisdizionale del precedente diniego) ha nuovamente negato la dipendenza da causa di servizio della patologia “tumore gastrointestinale del tratto digiuno-ileare”, nonché il sotteso rinnovato parere negativo emesso dal C.V.C.S. all’esito dell’adunanza del 12 ottobre 2021. Ha chiesto altresì l’accertamento del diritto al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia predetta e la liquidazione del correlato equo indennizzo secondo la corretta categoria di compenso.
2.3. A sostegno della ritenuta illegittimità degli atti - per difetto di motivazione e per violazione del giudicato formatosi in relazione alla sentenza del Consiglio di Stato n. 1662 del 2021 che aveva annullato il precedente d.m. del 1° ottobre 2015 - ha lamentato che il Ministero e il Comitato, in sede di riedizione del potere, avrebbero reiterato il rigetto della sua istanza con motivazione di stile priva di contenuto individualizzante. Da qui anche il lamentato contrasto con le previsioni di cui al d.P.R. n. 37/2009, n. 90/2010 e n. 40/2012 e la nozione di rischio ivi tipizzato, nonché con quelle dell’art. 1079 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, erroneamente indicato come C.o.m. (Codice ordinamento miliare, d.lgs. n. 66 del 2010).
3. Il Tribunale adìto, con l’ordinanza n. 494 dell’8 marzo 2023, integrata con la successiva, n. 616 del 7 agosto 2023, ha disposto una verificazione per acquisire elementi sulla negata sussistenza del nesso causale tra il servizio svolto dall’interessato e la patologia sofferta, nominando a tal fine un collegio composto da tre specialisti in oncologia di strutture sanitarie pubbliche ovvero dell’università di Sassari. Detti verificatori, con relazione depositata in data 15 novembre 2023, hanno concluso che, pur in considerazione dell’attività effettivamente svolta dal militare in vari teatri internazionali, della specificità delle mansioni svolte (fuciliere assaltatore, indi operatore di laboratorio radio, con conseguente esposizione a campi elettromagnetici) e delle vaccinazioni cui è stato preventivamente sottoposto, tenuto conto del quadro clinico e della natura della patologia diagnosticatagli, non sussistono elementi che consentono di configurare un nesso causale e/o concausale efficiente e determinante tra la malattia e il servizio svolto - recte , l’ambiente nel quale lo stesso è stato effettuato.
3.1. Sulla scorta di tali complessive circostanze e tenuto conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali nella peculiare materia il giudice di prime cure ha respinto il ricorso con la sentenza qui gravata, compensando le spese di lite.
4. Il militare ha interposto appello – con ricorso notificato in data 5 dicembre 2024 – articolando un unico motivo (esteso da pagina 14 a pagina 32 del gravame), così rubricato: « Erroneità della sentenza - difetto dei presupposti- eccesso di potere- illogicità ed ingiustizia manifesta- carenza ed insufficienza ed apoditiccità della motivazione- irragionevolezza, contraddittorietà - violazione dell’art 115 c.p.c. –violazione del d.lgs. n. 66/2010 COM, artt. 603 e 1907 e 1079 Reg. COM- violazione art. 97 Cost. -ingiustizia manifesta, disparità di trattamento-difetto e/o insufficienza di istruttoria ».
4.1. In sostanza, enfatizzando le espressioni a suo dire dubitative utilizzate dai tre professionisti incaricati della verificazione in ordine all’elemento causale della neoplasia diagnosticatagli, nonché, in senso opposto, valorizzando le considerazioni della propria consulente, ha insistito sulla ricorrenza di validi motivi per ravvisare nella tipologia di servizio effettuata nei luoghi e nei periodi sopra indicati ridetto fattore causale e/o concausale dell’insorgenza della patologia diagnosticatagli; e ciò sia in ragione del contatto coi noti fattori inquinanti, quali in particolare l’uranio impoverito, sia per le diverse vaccinazioni subite in tempi molto ristretti. Le sue affermazioni troverebbero conferma negli esiti della perizia nanodiagnostica del 3 dicembre 2015 che evidenzia la presenza nel reperto bioptico prelevatogli di una grandissima quantità di corpi estranei micro, sub-micro e nanodimensionati, dispersi in tutto il campione, nonché di numerosi detriti, soprattutto di natura metallica. In sintesi, le conclusioni cui è pervenuto il verificatore, al pari di quelle del Comitato di verifica, sarebbero inattendibili, in quanto non hanno valutato i numerosi elementi di rischio indicati dal ricorrente e dal Tribunale nella formulazione del quesito. D’altro canto, la sopravvenuta formulazione degli artt. 603 e 1907 del C.o.m. ( recte , del regolamento di esecuzione del C.o.m.) comproverebbero in via definitiva il riconoscimento da parte del legislatore italiano dello specifico rischio professionale riconducibile a teatri operativi individuati, quali quelli ove ha prestato servizio il militare, sì da richiedere per tali casi non la certezza assoluta, ma la dimostrazione in termini probabilistico-statistici del nesso causale tra la presenza in loco e l’insorgenza di neoplasie.
5. Nel corso del procedimento, in data 12 settembre 2025, l’appellante ha prodotto memoria difensiva per ribadire la propria prospettazione, insistendo sull’avvenuto assolvimento dell’onere della prova rispetto alla nozione di nesso causale in chiave probabilistico-statistica consolidatasi in giurisprudenza.
6. In data 24 settembre 2025 si è costituito in giudizio il Ministero della difesa per resistere all’appello.
7. All’udienza pubblica del 14 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. L’appello è infondato e deve essere respinto.
8.1. Giova ricordare che il provvedimento impugnato si fonda sul citato parere del C.V.C.S. del 12 ottobre 2021, che ha escluso la riconducibilità della patologia a causa di servizio essenzialmente per le seguenti ragioni: i) esiste una predisposizione genetica a sviluppare questo tumore, mentre non si riconoscono cancerogeni ambientali o “occupazionali”; ii) infatti nella maggior parte dei GIST (circa il 90 per cento) è presente una mutazione nel gene c-KIT; iii) gli studi epidemiologici e sperimentali condotti finora non hanno ancora mostrato associazioni significative tra l’esposizione a campi magnetici e un’aumentata insorgenza di cancro in bambini e adulti.
8.2. Vero è che il parere si diffonde anche in considerazioni circa la mancata presenza nelle aree sottoposte a bombardamento con uranio impoverito di una contaminazione significativa: affermazione questa smentita dalle successive evidenze scientifiche e ricostruttive, nonché dalla giurisprudenza sopravvenuta, da ultimo dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato. Ma nel caso di specie la causalità alternativa, pure evidenziata nel dettagliato parere del Comitato, soddisfa quegli elementi di valutazione specifica richiesti in ridette pronunce – su cui in dettaglio più avanti – sicché non è possibile sindacarne oltre la legittimità, senza indebitamente attingere il merito della discrezionalità tecnica riservata a tale organismo.
8.3. Va infatti al riguardo ricordato come l’art. 11 del regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, approvato con d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, prevede che il comitato di verifica delle cause di servizio « accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l’infermità o lesione ». Come osservato in giurisprudenza, l’avviso del comitato « rappresenta il momento di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi espressi da altri organi precedentemente intervenuti, quale la Commissione medica ospedaliera, e costituisce un parere di carattere più articolato e complesso, sia per la sua composizione, nella quale sono presenti sia professionalità mediche che giuridiche ed amministrative, sia per la più completa istruttoria esperita, non limitata soltanto agli aspetti medico-legali», pertanto «si impone all’amministrazione, che deve limitarsi ad eseguire soltanto una verifica estrinseca della completezza e regolarità del precedente iter valutativo e non può attivare una nuova ed autonoma valutazione che investa il merito tecnico, essendo tenuta ad esprimere una specifica motivazione solamente nei casi in cui, in base agli elementi a sua disposizione che non siano stati vagliati dal Comitato, ovvero in presenza di evidenti omissioni o violazioni delle regole procedimentali, ritenga di non poter aderire al parere del Comitato stesso, con conseguente richiesta di nuovo parere »; inoltre, la valutazione del comitato è caratterizzata da discrezionalità tecnica, quindi « non è sindacabile nel merito in sede giurisdizionale, a meno che non emergano vizi del procedimento o vizi di manifesta irragionevolezza della motivazione per l’inattendibilità metodologica delle conclusioni ovvero per il travisamento dei fatti o, ancora, per la mancata considerazione di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione finale » (tra le tante, Cons. Stato, sez. I, parere 21 febbraio 2024, n. 184, sez. II, 26 gennaio 2024, n. 845; 20 luglio 2022, n. 6456; sez. IV, 27 giugno 2017, n. 5357).
8.4. Nel caso di specie, la sussistenza del nesso causale tra il servizio prestato dall’appellante, tra le altre, nelle missioni internazionali di pace e la patologia da cui è affetto, già decisamente esclusa, come detto, dal parere del C.V.C.S., è stata parimenti ritenuta non configurabile nella relazione di verificazione disposta dal T.a.r. per la Sardegna, i cui esiti sono da condividere perché basati su un’approfondita istruttoria e un’articolata motivazione. In particolare, la relazione finale, che sintetizza le conclusioni che i due componenti aggiuntivi hanno voluto anche esplicitare in autonomi scritti (sicché di fatto può addirittura parlarsi di tre relazioni di verificazione, di contenuto convergente), afferma:
a) i tumori GIST rappresentano un modello di patogenesi neoplastica dipendente da alterazioni genetiche in specifici geni (gli oncogeni), ben identificati, che attivano i recettori per le tirosin-chinasi come il gene KIT, alterato nell’80-82% dei casi, ed il PDGFRa che rappresenta il gene con la seconda alterazione molecolare più frequente nei GIST (5-7% dei casi). In totale l’85-89% dei pazienti con GIST presentano mutazioni deleterie e patogenetiche in uno dei due geni KIT e PDGFRa;
b) l’analisi del campione istologico del tumore del militare (operato il 13 settembre 2013) dava effettivamente come diagnosi “tumore stromale gastrointestinale (GIST)” [---] con immunofenotipo della popolazione neoplastica “CD117/C-KIT” positivo;
c) in generale le alterazioni genetico-molecolari “puntuali”, come quelle che si verificano negli esoni 9,11,13 e 17 del gene KIT e nell’esone 18 del gene PDGFa della quasi totalità dei GIST, sembrano avere una minore probabilità di essere causate da fattori estrinseci ambientali (come i cancerogeni chimici, fisici o biologici/infettivi).
Da qui la conclusione che: « Sembra quindi poco probabile che tumori con caratteristiche biologico-molecolari come quelle dei GIST abbiano un nesso di causalità con le contaminazioni dirette dei cancerogeni ambientali ». Considerazione che, rileva il Collegio, neutralizza la circostanza che la prestazione lavorativa sia stata effettuata in situazione di contaminazione ambientale, giusta la sua non probabile incidenza sulla tipologia tumorale riscontrata nel caso di specie. E ancora: « Pur accettando la difficoltà di determinare questi rapporti in un ambiente lavorativo complesso come uno scenario di missione militare non si può ignorare che l’ipotesi di esposizione a un qualsiasi elemento considerato cancerogeno non può giustificare di per sé la genesi di un evento tumorale. Come si può evincere anche dai rapporti IARC citati dalla Collega [ovvero dalla consulente di parte, le cui osservazioni, puntualmente riproposte in sede di appello, sono analiticamente confutate dai verificatori] ogni fattore classificato come cancerogeno deve essere associato a specifiche tipologie tumorali e, allo stato delle conoscenze, esplica la sua potenzialità causale solo verso quelle tipologie […]. Pur prendendo in considerazione la sola valutazione qualitativa degli agenti cancerogeni ipotizzati, per nessuno di essi viene determinata da IARC o da altre fonti una correlazione con tumori stromali ».
8.5. Dette affermazioni sono confermate nelle altre due (sotto)relazioni. In entrambe peraltro si fa espresso riferimento ad uno studio del CNR - cui almeno uno degli estensori ha preso parte - sull’incidenza del GIST nella popolazione sarda. Ed è a tale proposito che si riporta quale risultato della ricerca la constatazione che si ha « una prevalenza di mutazioni patogenetiche nella popolazione sarda molto simile a quella descritta nella popolazione occidentale », su cui si incentrano alcune considerazioni in termini di incertezza deterministica concorrente di eventi “intrinseci” (es. maggiore tendenza innata a mutare di tali regioni geniche, insite alterazioni dei meccanismi di controllo dell’integrità del genoma, ecc.) sull’insorgenza di mutazioni negli specifici oncogeni. E ancora, si legge in una delle due relazioni “satelliti”: i « tumori stromali gastrointestinali (GIST) sono un modello di patogenesi tumorale dipendente da alterazioni genetiche in specifici geni, gli oncogeni, che controllano e guidano la proliferazione cellulare neoplastica (cosiddetta tumorigenesi “oncogene addicted” o da dipendenza oncogenica); in altre parole, la crescita delle cellule tumorali dipende totalmente dall’attivazione di via molecolari causate da mutazioni geniche ben identificate ».
8.6. Rispetto alle descritte conclusioni dei verificatori, parte appellante si è limitata a lamentare una (inesistente) genericità, ovvero a valorizzare, stralciando dal contesto narrativo singole frasi, gli aspetti dubitativi che afferiscono piuttosto agli studi epidemiologici sulla popolazione sarda, che all’eziologia del tumore di cui è causa, il cui inevitabile minimo margine di incertezza è comune a qualsivoglia patologia, a maggior ragione ove di natura neoplasica.
8.7. In definitiva, all’esito della disposta verificazione risulta confermato il giudizio formulato dal C.V.C.S., secondo cui la specifica patologia di cui è causa non è riconducibile al servizio svolto dal militare, al quale è stata riscontrata la mutazione genetica tipicamente responsabile della stessa.
9. Da tutto quanto sopra detto, pare al Collegio già chiaro come i recentissimi arresti dell’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato, invocati dalla difesa dell’appellante in sede di discussione orale della causa, non abbiano introdotto novità dirimenti ai fini della presente controversia, confermandone anzi i prospettati esiti.
9.1. Occorre invero comunque considerare che, con quattro coeve sentenze del 7 ottobre 2025 (le nn. 12, 13, 14 e 15), l’Adunanza plenaria, pronunciandosi a seguito di ordinanze di rimessione, di analogo tenore, della seconda sezione del Consiglio di Stato in data 29 aprile 2025, n. 3649, 29 aprile 2025, n. 3650, 2 maggio 2025, n. 3726, 5 maggio 2025, n. 3749, ha affermato il seguente principio di diritto: « nell’accertamento della dipendenza da causa di servizio di patologie tumorali insorte in capo a militari esposti ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti, in occasione del servizio prestato all’estero o presso i poligoni di tiro sul territorio nazionale, non è necessario un riscontro effettivo del nesso eziologico: la legge ha considerato il rapporto di causalità come insito nel tipico rischio professionale, sicché grava sull’amministrazione l’onere di dare la prova di una specifica genesi extra-lavorativa della patologia» .
9.2. Al supremo consesso le ordinanze di rimessione avevano formulato il seguente quesito: « quale sia la disciplina giuridica applicabile alle modalità di accertamento della dipendenza da causa di servizio con riferimento a patologie tumorali insorte in capo a militari che siano stati esposti ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti, in occasione del servizio prestato all’estero o presso i poligoni di tiro sul territorio nazionale »; in particolare, si chiedeva di stabilire se l’accertamento della causa di servizio postuli il riscontro effettivo del nesso eziologico secondo il consueto canone civilistico del “più probabile che non”, ovvero se possa ravvisarsi una presunzione iuris tantum di sussistenza del detto nesso, superabile solo attraverso l’individuazione di una specifica genesi extra-lavorativa della patologia. Con la decisione in rassegna la plenaria ha ritenuto di aderire all’orientamento della giurisprudenza per il quale – quando è accertata una patologia tumorale di un militare esposto ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti in ragione del suo servizio prestato in particolari contesti operativi – la legge pone a suo favore una presunzione relativa sulla sussistenza del nesso di causalità, superabile se il Ministero della difesa fornisce la prova contraria. La rimessione traeva origine da una controversia promossa da un militare dell’esercito italiano, partecipante a missioni internazionali NATO nella ex Jugoslavia e in Libano, al quale veniva in seguito diagnosticata una patologia tumorale, per la quale domandava il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, negata su conforme parere contrario del comitato di verifica per le cause di servizio, motivato sulla mancanza di antecedenti occupazionali associabili causalmente all’infermità.
9.3. L’Adunanza plenaria è giunta ad affermare il principio sopra riportato sulla base di un articolato percorso logico-giuridico che, in estrema sintesi, ha portato a ritenere (cfr. punto 33 delle richiamate sentenze), che esclusivamente per « infermità o patologie tumorali» contratte «per le particolari condizioni ambientali ed operative » nelle quali si sono trovati ad operare in missioni entro e fuori i confini nazionali, ovvero per il personale « impiegato nei poligoni di tiro e nei siti dove vengono stoccati munizionamenti », il sistema dell’equo indennizzo per causa di servizio ai sensi del d.P.R. n. 461 del 2001 è stato innovato dall’art. 603 del codice dell’ordinamento militare e dalla relativa disciplina regolamentare (artt. 1078 e 1079 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90), con la rimodulazione degli oneri probatori per l’accertamento della causa di servizio, secondo i seguenti criteri:
a) il militare è tenuto a dimostrare di avere svolto il proprio servizio, tra quelli tipizzati dalla disposizione di legge (missioni nazionali o internazionali, impiego nei poligoni di tiro o nei siti di stoccaggio del munizionamento), in particolari condizioni ambientali od operative che ne abbiano aumentato il rischio di malattia, e che quella poi manifestatasi in seguito abbia carattere tumorale e sia espressiva di quel rischio;
b) assodati tali elementi, l’amministrazione è invece onerata della prova contraria che si sostanzia in una specifica dimostrazione della genesi extra-lavorativa della patologia;
c) risultano viziati per eccesso di potere i giudizi medico-legali dei comitati di verifica per le cause di servizio, qualora si basino sull’assenza di studi scientifici che dimostrino con certezza o alto grado di credibilità razionale la correlazione causale della neoplasia con l’esposizione a fattori di rischio potenziale diversi da quelli insiti nella prestazione del servizio nei ricordati ambienti contaminati.
9.4. Discende da quanto sopra che l’azione degli organi preposti (sia a livello medico che amministrativo) agli accertamenti richiesti, in relazione ai principi elaborati dalla adunanza plenaria, si calibra nel modo che segue:
a) in ordine logico, spetta al militare, dimostrare in sede procedimentale ed eventualmente processuale
a1) le attività lavorative in concreto espletate;
a2) di avere svolto il proprio servizio tra quelli tipizzati dalla disposizione di legge (missioni nazionali o internazionali, impiego nei poligoni di tiro o nei siti di stoccaggio del munizionamento);
a3) le particolari condizioni ambientali od operative che ne abbiano aumentato il rischio di malattia;
a4) che la patologia manifestatasi in seguito abbia carattere tumorale e sia espressiva di quel rischio;
b) soddisfatto tale onere, dall’art. 603 c.m. si evince che il legislatore ha riconosciuto, in favore dei soggetti indicati nella norma stessa, l’esistenza di un rischio professionale specifico con riferimento a “infermità o patologie tumorali” contratte “per le particolari condizioni ambientali od operative” basato sopra una valutazione astratta sulla pericolosità delle operazioni svolte dal personale predetto in determinati contesti lavorativi, al fine di superare le difficoltà probatorie legate al caso concreto e sulla base delle acquisizioni della scienza medica e delle indagini svolte in sede amministrativa, anche internazionale;
c) detta norma ha tenuto conto non soltanto del dato medico-scientifico, ma anche di un criterio empirico, per cui la patologia tumorale è in astratto correlabile causalmente al servizio nei descritti contesti operativi quando essa si manifesti a livello diagnostico in seguito all’impiego in essi del militare (post hoc ergo propter hoc), tanto allo scopo di evitare che il “fatto ignoto” ridondi contro il soggetto colpito dalle tassative patologie tumorali su indicate;
d) al tempo stesso rimane fermo che se la etiopatogenesi è nota e porta ad escludere nel caso concreto – secondo il criterio del più probabile che non - la derivazione della patologia dal contesto normativamente positivizzato, il beneficio economico non potrà essere riconosciuto;
e) tale meccanismo opera, quindi, esclusivamente per determinate patologie e con la rimodulazione degli oneri probatori per l’accertamento della causa di servizio, secondo i criteri dati; assodati tali elementi, l’amministrazione è invece onerata della prova contraria che si sostanzia in una specifica genesi extra-lavorativa della patologia;
f) pertanto, i giudizi medico-legali dei C.V.C.S. qualora si basino esclusivamente sull’assenza di studi scientifici che dimostrino – sulla base del criterio “del più probabile che non” – la correlazione causale della neoplasia con l’esposizione a fattori di rischio potenziale, risultano viziati per eccesso di potere; tali giudizi, onde negare il beneficio economico, dovranno viceversa dare atto che: i) il richiedente non ha assolto al proprio onere probatorio (il cui contenuto è stato dianzi precisato); ii) in base alle acquisizioni della letteratura medico scientifica, in una con tutte le peculiari circostanze del caso concreto, la patologia tumorale deve ritenersi avere una genesi extra-lavorativa.
10. Nel rispetto dei principi formulati dalla Adunanza plenaria - come attualizzati in base ai criteri applicativi sopra illustrati - deve rilevarsi dunque come, nella specie, l’appello non possa essere accolto, atteso che:
a) la tipologia di tumore diagnosticato al militare non è a eziologia ignota, ma da ricondurre, con altissima probabilità, a mutazioni genetiche specificamente indicate (e riscontrate);
b) il militare ha innegabilmente dimostrato di aver effettuato servizio in zone contaminate, tra l’altro, anche da uranio impoverito (circostanza peraltro agevolmente documentata per tabulas dai fogli di servizio e dallo stato matricolare); ma non ha affatto dimostrato il nesso causale che, diversamente da quanto affermato dall’amministrazione, dovrebbe ricondurre la neoplasia diagnosticata, che per regola non è a eziologia incerta, a tale servizio, anziché alla mutazione genetica che gli è stata riscontrata;
c) il C.V.C.S. ha al contrario dato ampio e dettagliato conto degli effetti di tali mutazioni oncogene sull’insorgenza dei GIST, così assolvendo al proprio onere probatorio di indicare l’eziologia alternativa ed estranea al servizio alla base della patologia insorta, senza attingere a mere clausole di stile, né men che meno trincerarsi -come talvolta avvenuto nella prassi in passato - dietro la (inammissibile, con riferimento agli scenari di rischio in questione) incertezza della causa, che di per sé giustificherebbe il mero richiamo ai fattori contaminanti esterni;
d) la valutazione effettuata, come ampiamente detto, ha trovato conferma nella dettagliata relazione di verificazione -recte , nella relazione di sintesi e nelle altre che convergono nella stessa, contenendo ulteriori elementi di dettaglio - ove, seppure con espressioni che necessariamente rifuggono da affermazioni meccanicistiche estranee alla scienza medica, ha inequivocabilmente condiviso il parere negativo espresso dal Comitato;
e) l’avvenuta effettuazione del servizio in zone contaminate da uranio impoverito o in ambienti comunque nocivi non risulta incidere sull’insorgenza della specifica patologia di cui è causa;
f) il militare non ha fornito la prova che nella specie, pur a fronte di una documentata causa alternativa (la mutazione genetica oncogena) la neoplasia era da ricondurre, anche in termini di mera concausa, alla contaminazione ambientale che ha connotato i teatri operativi delle missioni internazionali alle quali ha preso parte.
10.1. Né a diverse conclusioni può condurre il riferimento agli esiti della perizia nanodiagnostica che ha rilevato la presenza di taluni metalli nel reperto istologico del militare, stante che essa non è probante di alcuna patologia né, men che meno, della futura insorgenza della stessa.
11. In conclusione, l’appello deve essere respinto.
12. La peculiarità della materia trattata giustifica la compensazione delle spese del grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
BI NA, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
AN MA, Consigliere, Estensore
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Francesco Cocomile, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN MA | BI NA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.