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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 17/11/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1538 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel. Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1538 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] Controparte_1 ( con il patrocinio dell'Avv. ANDRIUOLO JUSI CodiceFiscale_1 ( ) CodiceFiscale_2
e nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Controparte_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. ANDRIUOLO JUSI (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 19/09/2024 con il quale e Controparte_1 CP_2 anno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente,
[...] per la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 2.04.2005, a Verucchio (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nato, in data 15.11.2007, a Rimini (RN), il figlio;
Per_1
- viste le note di trattazione scritta, relativamente alla fase di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositate in data 31.10.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n.2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970,
n.898 e succ.mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale nell'ambito del procedimento di ricorso cumulativo;
-considerato che è stata pubblicata sentenza di omologazione della separazione e che essa è divenuta definitiva;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi del figlio minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. Il sig. continuerà a vivere nella casa coniugale (di proprietà del di lui padre Controparte_1 in Via Verdi n. 39) con tutto quanto l'arredo, nonché le sue pertinenze. La sig.ra ha asportato CP_2 tutti i propri beni ed effetti personali qualora sia stata data esecuzione alla clausola n. 3) delle condizioni di separazione.
2. Il figlio continuerà a vivere con il padre nell'abitazione coniugale. Il ragazzo, infatti, non Per_1
è economicamente autosufficiente e, allo stato è studente.
3. Considerata l'età del figlio i tempi e le modalità di visita con la madre saranno concordati Per_1 direttamente tra loro.
4. La sig.ra contribuirà al mantenimento del figlio versando al sig. la somma di € CP_2 CP_1
100,00 mensili, rivalutabili Istat, in virtù dell'attuale minor reddito rispetto al sig. CP_1
5. I genitori, in virtù del proprio reddito e della propria disponibilità contribuiranno al pagamento delle spese straordinarie come individuate nel protocollo del Tribunale di Bologna prevedendo l'80%
a carico del sig. e il 20% a carico della sig.ra CP_1 CP_2
6. L'assegno unico per le famiglie verrà percepito unicamente e interamente dalla sig.ra ed il CP_2 sig. si impegna a prestare il proprio consenso e a esibire tutta la documentazione CP_1 eventualmente richiestagli.
7. A tacitazione di ogni pretesa, e ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 8, Legge n. 898 del 1970
e successive modifiche, e dunque a titolo di saldo di una tantum divorzile (tenuto conto dell'anticipo di € 2.500,00 indicato alla condizione n. 8 dell'accordo di separazione), il Signor CP_1
, entro cinque giorni dal deposito delle note scritte (o udienza), si obbliga a versare alla
[...] sig.ra ulteriori € 2.500,00. Controparte_2
8. Le parti dichiarano che, con il corretto adempimento dell'accordo sopra indicato e con il passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non avranno più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra, per qualsiasi ragione o titolo, sia dipendente dal matrimonio, sia dipendente da reciproci rapporti di debito-credito maturati fino alla data della sottoscrizione di questo ricorso congiunto, sia a qualsiasi altro titolo, avendo risolto e definito con reciproca soddisfazione ogni rapporto tra loro pendente.
9. Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza che sarà emessa, alla quale, pertanto, prestano fin d'ora acquiescenza.
10. Le spese legali di questo procedimento saranno integralmente corrisposte dal sig. CP_1
.
[...]
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CP_1
e alle condizioni di cui sopra da intendersi qui
[...] Controparte_2 integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Verucchio (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 4 Parte II Serie A Anno 2005 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 13.11.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel. Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1538 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] Controparte_1 ( con il patrocinio dell'Avv. ANDRIUOLO JUSI CodiceFiscale_1 ( ) CodiceFiscale_2
e nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Controparte_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. ANDRIUOLO JUSI (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 19/09/2024 con il quale e Controparte_1 CP_2 anno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente,
[...] per la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 2.04.2005, a Verucchio (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nato, in data 15.11.2007, a Rimini (RN), il figlio;
Per_1
- viste le note di trattazione scritta, relativamente alla fase di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositate in data 31.10.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n.2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970,
n.898 e succ.mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale nell'ambito del procedimento di ricorso cumulativo;
-considerato che è stata pubblicata sentenza di omologazione della separazione e che essa è divenuta definitiva;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi del figlio minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. Il sig. continuerà a vivere nella casa coniugale (di proprietà del di lui padre Controparte_1 in Via Verdi n. 39) con tutto quanto l'arredo, nonché le sue pertinenze. La sig.ra ha asportato CP_2 tutti i propri beni ed effetti personali qualora sia stata data esecuzione alla clausola n. 3) delle condizioni di separazione.
2. Il figlio continuerà a vivere con il padre nell'abitazione coniugale. Il ragazzo, infatti, non Per_1
è economicamente autosufficiente e, allo stato è studente.
3. Considerata l'età del figlio i tempi e le modalità di visita con la madre saranno concordati Per_1 direttamente tra loro.
4. La sig.ra contribuirà al mantenimento del figlio versando al sig. la somma di € CP_2 CP_1
100,00 mensili, rivalutabili Istat, in virtù dell'attuale minor reddito rispetto al sig. CP_1
5. I genitori, in virtù del proprio reddito e della propria disponibilità contribuiranno al pagamento delle spese straordinarie come individuate nel protocollo del Tribunale di Bologna prevedendo l'80%
a carico del sig. e il 20% a carico della sig.ra CP_1 CP_2
6. L'assegno unico per le famiglie verrà percepito unicamente e interamente dalla sig.ra ed il CP_2 sig. si impegna a prestare il proprio consenso e a esibire tutta la documentazione CP_1 eventualmente richiestagli.
7. A tacitazione di ogni pretesa, e ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 8, Legge n. 898 del 1970
e successive modifiche, e dunque a titolo di saldo di una tantum divorzile (tenuto conto dell'anticipo di € 2.500,00 indicato alla condizione n. 8 dell'accordo di separazione), il Signor CP_1
, entro cinque giorni dal deposito delle note scritte (o udienza), si obbliga a versare alla
[...] sig.ra ulteriori € 2.500,00. Controparte_2
8. Le parti dichiarano che, con il corretto adempimento dell'accordo sopra indicato e con il passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non avranno più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra, per qualsiasi ragione o titolo, sia dipendente dal matrimonio, sia dipendente da reciproci rapporti di debito-credito maturati fino alla data della sottoscrizione di questo ricorso congiunto, sia a qualsiasi altro titolo, avendo risolto e definito con reciproca soddisfazione ogni rapporto tra loro pendente.
9. Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza che sarà emessa, alla quale, pertanto, prestano fin d'ora acquiescenza.
10. Le spese legali di questo procedimento saranno integralmente corrisposte dal sig. CP_1
.
[...]
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CP_1
e alle condizioni di cui sopra da intendersi qui
[...] Controparte_2 integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Verucchio (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 4 Parte II Serie A Anno 2005 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 13.11.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi