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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 11/12/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Il Tribunale di Pordenone, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Angelo Riccio Cobucci pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro e di previdenza promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 17/10/2024
DA
Parte_1
Con Avv. QUERIN FABRIZIO
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
Con Avv. TOFFOLI PAOLO
RESISTENTE
Causa discussa e decisa all'udienza del 31/07/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE
NEL MERITO:
A) IN ORDINE AL LICENZIAMENTO DATATO 24/04/2024:
Piaccia al Giudicante, previo ogni opportuno accertamento, pronunciare e dichiarare inefficace e/o invalido e/o ingiustificato e/o infondato e/o annullabile e/o illegittimo e/o privo di giustificato motivo, il licenziamento intimato con nota datata 24/04/2024 dall'odierna resistente a parte ricorrente.
Conseguentemente, condannare la odierna resistente ex art. 9 comma 1 D.Lvo 23/2015 a pagare l'indennità risarcitoria nella misura di sei mensilità, e/o l'altra che il Giudicante dovesse ritenere di giustizia, oltre al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso;
B) IN ORDINE AL LICENZIAMENTO DATATO 10/06/2024
Piaccia al Giudicante, previo ogni opportuno accertamento, pronunciare e dichiarare inefficace e/o invalido e/o ingiustificato e/o infondato e/o annullabile e/o illegittimo e/o privo di giusta causa e di giustificato motivo, il licenziamento intimato con nota datata 10/06/2024 dall'odierna resistente a parte ricorrente. Conseguentemente, condannare la odierna resistente ex art. 9 comma 1 D.Lvo
23/2015 a pagare l'indennità risarcitoria nella misura di sei mensilità, e/o l'altra che il Giudicante dovesse ritenere di giustizia, oltre al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso;
C) IN ORDINE AGLI EMOLUMENTI RETRIBUTIVI.
Per le causali e i titoli tutti dedotti, previa ogni opportuna pronuncia anche costitutiva in ordine agli emolumenti retributivi pattuiti e all'orario di lavoro svolto, voglia l'Illustrissimo Giudice condannare l'odierna resistente a corrispondere al ricorrente, a titolo di differenze retributive tutte la somma di
Euro 3.164,33.- o in subordine e salvo appello la somma di € 1.078,12.- e/o l'altra che risulterà in corso di causa.
D) Con maggiorazione degli interessi e rivalutazione monetaria su tutte le somme e interessi moratori dalla domanda al saldo.
E) Spese legali rifuse.
PER LA RESISTENTE
NEL MERITO: Piaccia al Tribunale:
1) respingere tutte le domande proposte dal ricorrente in quanto inammissibili e/o infondate ovvero ridurle secondo giustizia.
2) Spese di causa rifuse. IN FATTO E IN DIRITTO
Nel presente contenzioso, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 17/10/2024 da – Parte_1
assunto il 31 gennaio 2024 con mansioni di postino e rapporto a tempo pieno e indeterminato con sede lavorativa a Pordenone effettuando l'attività di smistamento presso il centro di raccolta per poi provvedere alla consegna della posta a mezzo motorino aziendale – le questioni sottoposte al vaglio dell'adito Tribunale concernono:
A) La legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo da intimato con Controparte_1
nota dd. 24/04/2024 del seguente tenore:
“La scrivente società, verificato l'andamento negativo del fatturato della filiale di Pordenone (c.a. –
30%) e considerata la previsione di ulteriori flessioni, dopo un'attenta analisi condotta anche con i consulenti aziendali ha ritenuto necessario e non dilazionabile un intervento di riorganizzazione onde evitare il protrarsi e l'aggravarsi di una situazione critica.
Visto che oggi quindi non vi sono prospettive di significativa ripresa del fatturato, con la presente siamo spiacenti di comunicarle la cessazione del rapporto per riduzione di personale SETTORE
POSTINI … “
B) La debenza di emolumenti ragguagliati alla retribuzione netta di € 1.600,00 mensili.
Ciò premesso, ritiene l'adito Tribunale più che mai opportuno non passare sotto silenzio due indiscutibili circostanze di fatto, ovvero:
- INIZIA AD OPERARE A PORDENONE DAL 01/01/2024 avendo quale attività quella di Controparte_1
recapito della corrispondenza sì da rendere ESSENZIALE LA FUNZIONE DEL POSTINO;
- La menzionata società assume a tempo indeterminato il il 01/02/2024 CON LE MANSIONI DI Pt_1
POSTINO E UN PERIODO DI PROVA DI 30 GIORNI.
Fatte tali doverose precisazioni e venendo alla disamina della tematica sub A) di premessa, non sembra inutile un rapido richiamo a taluni principi reiteratamente affermati dalla Suprema Corte in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo secondo cui
• Il datore di lavoro è tenuto RIGOROSAMENTE a fornire la prova non solo della
[...]
del posto di lavoro ma anche della REALE SUSSISTENZA delle ragioni poste a CP_2
fondamento del licenziamento e del NESSO CAUSALE tra le stesse ed il singolo specifico provvedimento espulsivo operato (Cass. 11121/2000); • In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo – nella cui nozione rientra anche l'ipotesi di riassetti organizzativi attuati per la più economica gestione dell'azienda, NON CP_3
PRETESTUOSI O STRUMENTALI BENSÌ VOLTI A FRONTEGGIARE SITUAZIONI SFAVOREVOLI NON
CONTINGENTI CHE INFLUISCANO DECISAMENTE SULLA NORMALE ATTIVITÀ PRODUTTIVA
IMPONENDO UN'EFFETTIVA NECESSITÀ DI RIDUZIONE DEI COSTI - grava sull'imprenditore l'onere della prova delle effettività delle ragioni poste a fondamento del licenziamento (Cass. 14034/2004), rimarcando altresì (Cass. 15157/2011) che le stesse RAGIONI poste a sostegno del dedotto riassetto organizzativo dell'azienda e della effettività del relativo processo SIANO SERIE E NON
CONVENIENTEMENTE ELUDIBILI.
Orbene nel caso di specie appaiono dirimenti i seguenti aspetti volti a sostenere l'invalidità della adottata determinazione datoriale, ovvero:
1) Le addotte circostanze inerenti un calo di fatturato del 30% nonché i costi del personale non asseritamente coperti dalle entrate avrebbero dovuto trovare riscontro attraverso la produzione di documentazione contabile e non invece essere affidate ad una inammissibile prova testimoniale.
2) Appare soprattutto incongruente che a fronte di un calo di fatturato verificatosi nel primo trimestre
2024 – ciò peraltro configurando una situazione transeunte e non di carattere strutturale – IL
NACCARI SIA STATO ASSUNTO, UNA VOLTA SCADUTO IL PERIODO DI PROVA DI 30 GIORNI CON
EFFETTIVA DECORRENZA 3 MARZO 2024, OVVERO QUANDO L'EVENTUALE CALO DI FATTURATO
AVREBBE DOVUTO ESSERE GIÀ CONCLAMATO AL PUNTO DA RENDERE INEVITABILE LA CESSAZIONE
DEL RAPPORTO IN PERIODO DI PROVA.
Da ciò si deve pertanto ragionevolmente dedurre come quel calo non abbia in realtà avuto alcuna incidenza sulla forza lavoro del recapito che anzi risulta essere stata implementata proprio attraverso l'assunzione del postino. Pt_1
Trova in conclusione applicazione, quale conseguenza dell'accertata invalidità del licenziamento, la tutela obbligatoria di cui all'art. 9 co 1 D.Lvo n° 23/2015.
Appare pertanto conforme a giustizia, valorizzate tutte le circostanze del caso concreto, condannare la società convenuta a corrispondere all'odierno ricorrente a titolo di indennità risarcitoria l'importo ritenuto congruo nella misura di 6 mensilità della retribuzione utile ai fini del TFR ragguagliate ad € 1.822,02 oltre l'indennità sostitutiva del preavviso pari ad € 587,41. Per quel che concerne l'ulteriore domanda sub B) di premessa l'odierno attore ha diritto di vedersi riconoscere gli emolumenti retributivi correlati alla perequazione alla paga concordata (€ 1.600,00 nette) con riparametrazione degli importi tutti il cui conteggio rielaborativo non risulta contestato.
Appare pertanto in tal senso dovuto l'importo capitale di € 2.3371,00 debitamente maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria.
Le spese di lite seguono naturalmente la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
1) Accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato con nota dd. 24/04/2024 dalla società datoriale all'odierno attore e per l'effetto, ferma l'estinzione del rapporto di lavoro alla data del provvedimento espulsivo
2) Condanna la resistente in persona del legale rappresentante pro-tempore, a Controparte_1
corrispondere al signor a titolo di indennità risarcitoria 6 mensilità della Parte_1
retribuzione utile ai fini del TFR ragguagliata ad € 1.822,02 nonché l'indennità sostitutiva del preavviso pari ad € 587,41. Somme tutte maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
3) Condanna altresì la società convenuta a corrispondere a a titolo di differenze Parte_1
retributive l'importo di € 2.371,00 maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
4) Condanna infine a rifondere all'odierno attore le spese di lite, complessivamente Controparte_1
liquidate in € 7.000,00 oltre accessori di legge.
Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 60 dall'odierna pronuncia.
Così deciso in Pordenone, li 31/07/2025
IL GIUDICE
Dott. Angelo Riccio Cobucci
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro e di previdenza promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 17/10/2024
DA
Parte_1
Con Avv. QUERIN FABRIZIO
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
Con Avv. TOFFOLI PAOLO
RESISTENTE
Causa discussa e decisa all'udienza del 31/07/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE
NEL MERITO:
A) IN ORDINE AL LICENZIAMENTO DATATO 24/04/2024:
Piaccia al Giudicante, previo ogni opportuno accertamento, pronunciare e dichiarare inefficace e/o invalido e/o ingiustificato e/o infondato e/o annullabile e/o illegittimo e/o privo di giustificato motivo, il licenziamento intimato con nota datata 24/04/2024 dall'odierna resistente a parte ricorrente.
Conseguentemente, condannare la odierna resistente ex art. 9 comma 1 D.Lvo 23/2015 a pagare l'indennità risarcitoria nella misura di sei mensilità, e/o l'altra che il Giudicante dovesse ritenere di giustizia, oltre al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso;
B) IN ORDINE AL LICENZIAMENTO DATATO 10/06/2024
Piaccia al Giudicante, previo ogni opportuno accertamento, pronunciare e dichiarare inefficace e/o invalido e/o ingiustificato e/o infondato e/o annullabile e/o illegittimo e/o privo di giusta causa e di giustificato motivo, il licenziamento intimato con nota datata 10/06/2024 dall'odierna resistente a parte ricorrente. Conseguentemente, condannare la odierna resistente ex art. 9 comma 1 D.Lvo
23/2015 a pagare l'indennità risarcitoria nella misura di sei mensilità, e/o l'altra che il Giudicante dovesse ritenere di giustizia, oltre al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso;
C) IN ORDINE AGLI EMOLUMENTI RETRIBUTIVI.
Per le causali e i titoli tutti dedotti, previa ogni opportuna pronuncia anche costitutiva in ordine agli emolumenti retributivi pattuiti e all'orario di lavoro svolto, voglia l'Illustrissimo Giudice condannare l'odierna resistente a corrispondere al ricorrente, a titolo di differenze retributive tutte la somma di
Euro 3.164,33.- o in subordine e salvo appello la somma di € 1.078,12.- e/o l'altra che risulterà in corso di causa.
D) Con maggiorazione degli interessi e rivalutazione monetaria su tutte le somme e interessi moratori dalla domanda al saldo.
E) Spese legali rifuse.
PER LA RESISTENTE
NEL MERITO: Piaccia al Tribunale:
1) respingere tutte le domande proposte dal ricorrente in quanto inammissibili e/o infondate ovvero ridurle secondo giustizia.
2) Spese di causa rifuse. IN FATTO E IN DIRITTO
Nel presente contenzioso, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 17/10/2024 da – Parte_1
assunto il 31 gennaio 2024 con mansioni di postino e rapporto a tempo pieno e indeterminato con sede lavorativa a Pordenone effettuando l'attività di smistamento presso il centro di raccolta per poi provvedere alla consegna della posta a mezzo motorino aziendale – le questioni sottoposte al vaglio dell'adito Tribunale concernono:
A) La legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo da intimato con Controparte_1
nota dd. 24/04/2024 del seguente tenore:
“La scrivente società, verificato l'andamento negativo del fatturato della filiale di Pordenone (c.a. –
30%) e considerata la previsione di ulteriori flessioni, dopo un'attenta analisi condotta anche con i consulenti aziendali ha ritenuto necessario e non dilazionabile un intervento di riorganizzazione onde evitare il protrarsi e l'aggravarsi di una situazione critica.
Visto che oggi quindi non vi sono prospettive di significativa ripresa del fatturato, con la presente siamo spiacenti di comunicarle la cessazione del rapporto per riduzione di personale SETTORE
POSTINI … “
B) La debenza di emolumenti ragguagliati alla retribuzione netta di € 1.600,00 mensili.
Ciò premesso, ritiene l'adito Tribunale più che mai opportuno non passare sotto silenzio due indiscutibili circostanze di fatto, ovvero:
- INIZIA AD OPERARE A PORDENONE DAL 01/01/2024 avendo quale attività quella di Controparte_1
recapito della corrispondenza sì da rendere ESSENZIALE LA FUNZIONE DEL POSTINO;
- La menzionata società assume a tempo indeterminato il il 01/02/2024 CON LE MANSIONI DI Pt_1
POSTINO E UN PERIODO DI PROVA DI 30 GIORNI.
Fatte tali doverose precisazioni e venendo alla disamina della tematica sub A) di premessa, non sembra inutile un rapido richiamo a taluni principi reiteratamente affermati dalla Suprema Corte in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo secondo cui
• Il datore di lavoro è tenuto RIGOROSAMENTE a fornire la prova non solo della
[...]
del posto di lavoro ma anche della REALE SUSSISTENZA delle ragioni poste a CP_2
fondamento del licenziamento e del NESSO CAUSALE tra le stesse ed il singolo specifico provvedimento espulsivo operato (Cass. 11121/2000); • In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo – nella cui nozione rientra anche l'ipotesi di riassetti organizzativi attuati per la più economica gestione dell'azienda, NON CP_3
PRETESTUOSI O STRUMENTALI BENSÌ VOLTI A FRONTEGGIARE SITUAZIONI SFAVOREVOLI NON
CONTINGENTI CHE INFLUISCANO DECISAMENTE SULLA NORMALE ATTIVITÀ PRODUTTIVA
IMPONENDO UN'EFFETTIVA NECESSITÀ DI RIDUZIONE DEI COSTI - grava sull'imprenditore l'onere della prova delle effettività delle ragioni poste a fondamento del licenziamento (Cass. 14034/2004), rimarcando altresì (Cass. 15157/2011) che le stesse RAGIONI poste a sostegno del dedotto riassetto organizzativo dell'azienda e della effettività del relativo processo SIANO SERIE E NON
CONVENIENTEMENTE ELUDIBILI.
Orbene nel caso di specie appaiono dirimenti i seguenti aspetti volti a sostenere l'invalidità della adottata determinazione datoriale, ovvero:
1) Le addotte circostanze inerenti un calo di fatturato del 30% nonché i costi del personale non asseritamente coperti dalle entrate avrebbero dovuto trovare riscontro attraverso la produzione di documentazione contabile e non invece essere affidate ad una inammissibile prova testimoniale.
2) Appare soprattutto incongruente che a fronte di un calo di fatturato verificatosi nel primo trimestre
2024 – ciò peraltro configurando una situazione transeunte e non di carattere strutturale – IL
NACCARI SIA STATO ASSUNTO, UNA VOLTA SCADUTO IL PERIODO DI PROVA DI 30 GIORNI CON
EFFETTIVA DECORRENZA 3 MARZO 2024, OVVERO QUANDO L'EVENTUALE CALO DI FATTURATO
AVREBBE DOVUTO ESSERE GIÀ CONCLAMATO AL PUNTO DA RENDERE INEVITABILE LA CESSAZIONE
DEL RAPPORTO IN PERIODO DI PROVA.
Da ciò si deve pertanto ragionevolmente dedurre come quel calo non abbia in realtà avuto alcuna incidenza sulla forza lavoro del recapito che anzi risulta essere stata implementata proprio attraverso l'assunzione del postino. Pt_1
Trova in conclusione applicazione, quale conseguenza dell'accertata invalidità del licenziamento, la tutela obbligatoria di cui all'art. 9 co 1 D.Lvo n° 23/2015.
Appare pertanto conforme a giustizia, valorizzate tutte le circostanze del caso concreto, condannare la società convenuta a corrispondere all'odierno ricorrente a titolo di indennità risarcitoria l'importo ritenuto congruo nella misura di 6 mensilità della retribuzione utile ai fini del TFR ragguagliate ad € 1.822,02 oltre l'indennità sostitutiva del preavviso pari ad € 587,41. Per quel che concerne l'ulteriore domanda sub B) di premessa l'odierno attore ha diritto di vedersi riconoscere gli emolumenti retributivi correlati alla perequazione alla paga concordata (€ 1.600,00 nette) con riparametrazione degli importi tutti il cui conteggio rielaborativo non risulta contestato.
Appare pertanto in tal senso dovuto l'importo capitale di € 2.3371,00 debitamente maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria.
Le spese di lite seguono naturalmente la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
1) Accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato con nota dd. 24/04/2024 dalla società datoriale all'odierno attore e per l'effetto, ferma l'estinzione del rapporto di lavoro alla data del provvedimento espulsivo
2) Condanna la resistente in persona del legale rappresentante pro-tempore, a Controparte_1
corrispondere al signor a titolo di indennità risarcitoria 6 mensilità della Parte_1
retribuzione utile ai fini del TFR ragguagliata ad € 1.822,02 nonché l'indennità sostitutiva del preavviso pari ad € 587,41. Somme tutte maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
3) Condanna altresì la società convenuta a corrispondere a a titolo di differenze Parte_1
retributive l'importo di € 2.371,00 maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
4) Condanna infine a rifondere all'odierno attore le spese di lite, complessivamente Controparte_1
liquidate in € 7.000,00 oltre accessori di legge.
Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 60 dall'odierna pronuncia.
Così deciso in Pordenone, li 31/07/2025
IL GIUDICE
Dott. Angelo Riccio Cobucci