Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Basilicata, sentenza 26/03/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Basilicata |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent. n. 5/2026/M
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
LA CORTE DEI CONTI
Sezione giurisdizionale per la regione Basilicata
in composizione monocratica
Il Giudice
OC TO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 9275/M del registro di Segreteria, proposto da XXX, rappresentato e difeso dall’avv. Claudio Parisi presso il cui studio in Napoli al corso Umberto I nr 154, è elettivamente domiciliato (p.e.c. claudioparisi@avvocatinapoli.legalmail.it), contro l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e il Ministero Della Difesa - Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, per l’accertamento del diritto alla pensione privilegiata ordinaria di 7^ categoria.
Visti tutti gli atti e i documenti di causa;
udito, nella pubblica udienza del 26 marzo 2026 con l’assistenza del segretario dott. Alfonso Ingenito, l’avv. Vito Dinoia per l’INPS; nessuno è presente per il ricorrente e per il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;
premesso in
FATTO
Con atto di ricorso depositato presso la Segreteria di questa Sezione in data 23/10/2025, e notificato alle amministrazioni convenute in data 27/10/2025, il sig. XXX, come sopra rappresentato e difeso, adiva questa Corte dei conti chiedendo che fosse accertato e dichiarato il suo diritto alla corresponsione della pensione privilegiata di 7^ categoria della Tab. A, a decorrere dalla data del congedo ovvero da quella ritenuta di giustizia, con condanna dell’Inps al pagamento degli arretrati dalla data suindicata o da quella ritenuta dalla Corte, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria da liquidare secondo la regola dell'assorbimento, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, da attribuirsi al procuratore antistatario.
A tal fine, nel ricorso si esponeva, tra l’altro:
- che il ricorrente, graduato dell’Arma dei carabinieri in congedo pensionistico dal 30.12.2021, avendo ottenuto «…il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di alcune patologie (ascritte in cumulo alla tabella A, categoria sesta), con erogazione dell’equo indennizzo…» (cfr. Decreto del Comando Generale Arma Carabinieri, Direzione di Amministrazione, nr. XXX), «…in data 19.02.2022 … presentava domanda di pensione privilegiata … in relazione alle patologie già oggetto dell’indicato indennizzo…» e ivi specificate;
- che, inviata in data 11.12.2024 diffida all’Inps e all’Amministrazione datrice di lavoro, l’Istituto previdenziale comunicava che avrebbe potuto dare seguito alla pratica allorquando l’Amministrazione avesse trasmesso il fascicolo amministrativo e sanitario (cfr. nota del 16.01.2025, alla quale faceva seguito la nota del 30.04.2025 del Comando Generale carabinieri);
- che «…con nota del 16.04.2025 il Comando Generale carabinieri, 10° reggimento Campania (doc 10), trasmetteva il verbale della CMO nr XXX del 10.04.2025 che, facendo seguito alla richiesta di visita da parte dell’Inps, si esprimeva per l’ascrivibilità della patologia alla Tabella A ctg 7, non suscettibile di miglioramento e da durare a vita»;
- che «…nei confronti di tutto il personale delle Forze dell’Ordine continuano a trovare applicazione, ai fini dell’acquisizione del diritto al trattamento pensionistico di privilegio, le norme previste per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia a ordinamento militare e in particolare gli articoli 67 e 68 del d.P.R. nr 1092/1973, che prevedono il conseguimento del diritto al trattamento di pensione privilegiata indipendentemente dalla sussistenza del requisito dell’inidoneità al servizio previsto dall’articolo 64 del medesimo DPR»; - che, sulla base del principio di unicità dell'accertamento di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 461/2001, come da giurisprudenza citata, il già riconosciuto accertamento della dipendenza da causa di servizio presuppone l’accertamento dell’esistenza di una infermità o lesione;
- che, in ogni caso, anche a voler ritenere che occorra una nuova valutazione della Commissione Medica Ospedaliera, l’odierno ricorrente «…è stato comunque sottoposto a visita dalla Commissione Medica di Verifica in data 10.04.2025 la quale ha (ri)giudicato le patologie già ascritte, confermandone la medesima ascrivibilità anche ai fini della p.p.o. (in ctg 7)»;
- che, a fronte di una domanda avanzata nei primi mesi del 2022, l’Inps e l’Amministrazione si erano attivati, a seguito di apposita diffida, solo nel gennaio 2025, essendo pertanto ampiamente decorsi i termini entro i quali la procedura avrebbe dovuto essere ultimata;
- che, non sapendo con certezza se il fascicolo sanitario e amministrativo completo, inclusivo del verbale della CMO del 10.04.2025, fosse stato trasmesso all’INPS dall’Amministrazione di appartenenza, quest’ultima, come evidenziato dalla giurisprudenza citata, doveva ritenersi munita di legittimazione passiva.
Con memoria difensiva del 14/11/2025 il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, considerata l’esclusiva competenza dell’INPS alla concessione della pensione privilegiata, chiedeva l’estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva, in mancanza dell’impugnazione di atti emessi dall’amministrazione deducente che aveva provveduto a soddisfare la richiesta di trasmissione all’Istituto previdenziale in data 30.04.2025 e in data 04.11.2025.
Con memoria difensiva del 10 marzo 2026 si costituiva in giudizio l’INPS che rappresentava, tra l’altro:
- che, ricevuta dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri la necessaria documentazione in data 4 novembre 2025, risultando propedeutico il ricalcolo della prestazione per l’applicazione del DPR n. 57 del 20 aprile 2022, si è tempestivamente provveduto (nello stesso mese di novembre) al ricalcolo della prestazione per applicazione del contratto con effetti sulla rata di febbraio 2026, e, «…stante l’impossibilità di sovrapporre le lavorazioni delle due prestazioni, si è operata la definizione della domanda di privilegio nel corso del mese di dicembre 2025 e con effetti sulla rata di marzo 2026», con la quale sono stati effettivamente liquidati gli arretrati dovuti.
L’INPS concludeva, pertanto, chiedendo la dichiarazione della cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, attesa l’insussistenza di responsabilità amministrativa dell’Istituto nel caso di specie.
In data 12 marzo 2026 l’avv. Dinoia, ai fini della declaratoria della cessazione della materia del contendere, provvedeva al deposito di documentazione concernente il pagamento di quanto dovuto.
Con memoria del 13 marzo 2026 l’avv. Parisi, per il ricorrente, prendeva «…atto dell’avvenuta liquidazione della p.p.o.», così potendosi «… procedere a una pronuncia di cessazione della res litigiosa», insistendo, tuttavia, per la condanna delle parti resistenti «…alla refusione di spese e compensi di lite, in virtù del principio della soccombenza virtuale» a cagione del «…colpevole ritardo imputabile tanto all’Inps quanto al Comando Arma carabinieri», per le ragioni evidenziate in memoria; evidenziava, inoltre, come risultasse infondata la richiesta del Comando carabinieri di estromissione dal giudizio, considerato, in definitiva, che il fascicolo completo risulta trasmesso solo in data 4.11.2025 In sede di odierna udienza dibattimentale l’avv. Dinoia chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere illustrando ulteriormente le ragioni per la richiesta compensazione delle spese di lite, per la quale insisteva.
Considerato in
DIRITTO
L’eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri deve essere rigettata: dall’esposizione in fatto si evince che la trasmissione della necessaria documentazione è stata ultimata, da parte della predetta amministrazione, solo in data 4 novembre 2025, e cioè successivamente al deposito e alla notificazione del ricorso introduttivo che, pertanto, è stato correttamente proposto anche nei confronti dell’amministrazione di appartenenza.
Sussistono i presupposti per la declaratoria di sopravvenuta cessazione della materia del contendere, risultando acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione in ordine alla spettanza del vantato diritto.
In applicazione del principio della soccombenza virtuale, le spese di lite sono poste in solido a carico delle parti convenute, con attribuzione al procuratore antistatario del ricorrente e, tenuto conto delle attività processuali espletate, si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, definitivamente pronunciando: dichiara cessata la materia del contendere; condanna le parti resistenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, che liquida complessivamente in euro 1.000,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore del ricorrente, per dichiarato anticipo.
Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio successiva all’udienza del 26 marzo 2026.
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, dispone che, a cura della Segreteria e a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 del predetto art. 52.
Il Giudice f.to digitalmente
OC TO
In esecuzione del Provvedimento del Giudice, ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti di cui alla presente sentenza.
Depositata in Segreteria il 26 marzo 2026 Il Segretario di udienza f.to digitalmente dott. Alfonso INGENITO