1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e succes- sive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 24, comma 2, le parole "ne' quelli dati in affitto per usi non agricoli" sono sostituite dalle seguenti: ", quelli dati in affitto per usi non agricoli, nonche' quelli produttivi di reddito di impresa di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 51.";
b) nell'articolo 33, comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: "e le loro pertinenze".
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano a partire dal periodo di imposta avente inizio successivamente a quello in corso alla data del 31 dicembre 1991. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano dal periodo di imposta in corso alla stessa data.
3. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 20, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Le passivita' deducibili sono costituite dai debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione, dalle spese mediche e funerarie indicate nell'articolo 24 e dalle somme risultanti da regolare fattura, corrisposte, per la compilazione della denuncia di successione e per la liquidazione delle relative imposte, a professionisti, iscritti in albi o ruoli sino ad un massimo di lire 2 milioni.";
b) nell'articolo 28, comma 3, le parole "registro, conforme" sono sostituite dalle seguenti: "registro o conforme";
c) nell'articolo 33, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Il pagamento dell'imposta principale di successione deve essere eseguito entro novanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione prevista dall'articolo 28, comma 1, o delle dichiarazioni integrative o modificative, presentate a norma dell'articolo 28, comma 6, e dell'articolo 31, comma 3. Decorso tale termine senza che l'ufficio abbia liquidato l'imposta, la stessa deve essere liquidata dagli eredi e legatari su apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, e versata all'ufficio entro i successivi novanta giorni, unitamente all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, a modifica dell' articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 , e all'imposta ipotecaria e catastale, a modifica del disposto di cui al comma 1 dell'articolo 13 del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 ."; ((3))
d) nell'articolo 33, comma 2, l'alinea e' sostituito dal seguente: "L'ufficio, in sede di controllo della liquidazione eseguita dal soggetto passivo d'imposta, provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante nella determinazione della base imponibile e nella liquidazione della imposta, e ad escludere:";
e) nell'articolo 34, comma 1, le parole "dalla data di notificazione della liquidazione dell'imposta principale" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di versamento dell'imposta principale";
f) nell'articolo 37, comma 1, dopo la parola "principale," sono inserite le seguenti: "salvo i casi in cui la stessa sia stata pagata nei termini di cui all'articolo 33, comma 1,";
g) nell'articolo 38, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Al contribuente puo' essere concesso di eseguire il pagamento nella misura non inferiore al 20 per cento delle imposte, delle soprattasse e pene pecuniarie e degli interessi di mora nei termini di cui all'articolo 33, comma 1, se trattasi di imposta principale, e nei termini di cui all'articolo 37, comma 1, se trattasi di imposta complementare o suppletiva, e per il rimanente importo in rate annuali posticipate. La dilazione, che va richiesta contestualmente ai predetti pagamenti, non puo' estendersi oltre il quinto anno successivo a quello dell'apertura della successione e viene accordata entro novanta giorni dalla data della richiesta stessa.";
h) nell'articolo 39 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel comma 2, le parole: "nel termine previsto dall'articolo 37" sono sostituite dalle seguenti: "nei termini previsti dagli articoli 33, comma 1, e 37";
2) nel comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'eventuale differenza deve essere corrisposta entro sessanta giorni dalla produzione all'ufficio dei documenti di cui al comma 7";
3) nel comma 9, le parole "dalla data di ricevimento della comunicazione decorre il termine per il pagamento delle somme di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di ricevimento della comunicazione decorre il termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme di cui al comma 1 con applicazione degli interessi nella misura legale decorrenti dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 31, comma 1";
i) nell'articolo 52, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La stessa sanzione si applica per l'omesso o incompleto pagamento dell'imposta liquidata dal dichiarante";
l) nell'articolo 56, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Il valore dei beni e dei diritti donati e' determinato a norma degli articoli da 14 a 19 e dell'articolo 34, commi 3, 4 e 5".
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano le dichiarazioni presentate a partire dal 1° gennaio 1993. Il decreto previsto dal comma 3 dell'articolo 28 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 , che approva un nuovo modello per la dichiarazione delle successioni, deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 gennaio 1992.
5. La tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 e' sostituita dalla tariffa di cui all'allegato A alla presente legge.
6. All' articolo 25, primo comma, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 , e successive modificazioni, le parole: "120 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "250 milioni".
7. La lettera b) del quinto comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 , e successive modificazioni, e' sostituita dalla seguente:
"b) al 40 per cento per gli incrementi di valore dei terreni o fabbricati destinati ad esercizio di attivita' agricola o forestale a condizione che detti terreni non siano compresi in piani urbanistici particolareggiati o lottizzazioni convenzionate che ne modifichino la destinazione".
8. A decorrere dal 1° gennaio 1992 il comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165 , e' sostituito dal seguente:
"1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, puo' essere stabilito l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina, sul petrolio diverso da quello lampante nonche' sul prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", sugli oli da gas da usare come combustibile sugli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui rispettivamente alle lettere E), punto 1), F), punto 1), e H), punti 1 b) 1-c) e d), della tabella B allegata al regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334 , convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739 , come sostituita dalla tabella allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 , e successive modificazioni. Gli aumenti o le riduzioni sono disposti fino all'importo della variazione dei prezzi internazionali che puo' determinare una corrispondente modifica dei prezzi al consumo dei suddetti prodotti, in applicazione dei criteri di determinazione dei prezzi dei prodotti petroliferi adottati con il provvedimento del CIP n. 20 del 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 1° agosto 1991. Per il "Jet Fuel JP/4" gli aumenti o le riduzioni sono disposti in misura corrispondente al rapporto di tassazione rispetto all'aliquota normale; per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi gli aumenti o le riduzioni sono disposti in misura corrispondente alla variazione di aliquota apportata agli oli da gas e tenendo conto della quantita' di essi mediamente contenuta nei predetti oli combustibili. I decreti di riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine possono essere adottati nei limiti di copertura consentiti dalle maggiori entrate gia' acquisite, rinvenienti da precedenti decreti di aumento dell'imposizione emanati ai sensi del presente comma. I decreti devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale ed hanno effetto dalla data della loro pubblicazione".
---------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 30 agosto 1993, n. 331 , convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427 ha disposto (con l'art. 63, comma 1) che"Le disposizioni di cui al comma 3, lettera c), dell'articolo 23 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 , si applicano alle successioni aperte dal 1 gennaio 1994".