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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 20/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela Abagnara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1756/2016 R.G. avente ad oggetto: responsabilità contrattuale e richiesta pagamento e responsabilità ex art. 2043 c.c. per lesione del credito
PROMOSSA DA
(c.f. , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Ferrari ed elettivamente domiciliata come in atti
attrice
CONTRO
(C.F. e P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Silvano Lorenzo Pinto ed elettivamente domiciliata come in atti
convenuto
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, parte attrice evocava in giudizio CP_1
per sentire dichiarare la convenuta società
[...] Controparte_1
responsabile di grave inadempimento contrattuale ovvero, in via alternativa, di illecito extracontrattuale, e, per l'effetto, condannare la stessa al pagamento in favore dell'attrice della somma di Euro 282.083,35 ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia anche ai sensi dell'art. 1226 c.c..
A sostegno della domanda evidenziava di aver stipulato regolare e autorizzato contratto di subappalto con la società nell'ambito Controparte_2 dei lavori per completamento dell'adeguamento funzionale ed integrazione della rete idrica e telecontrollo dell'abitato del Comune di Montemurro (PZ) (codice CIG 03821808E7) dei quali risultava stazione appaltante la società e che in virtù dei Controparte_1 lavori effettuati aveva maturato all'aprile del 2013 crediti nei confronti del per CP_2
complessivi Euro 282.083.35 portati dalle fatture 03/2013 e 04/2013.
Specificava che il successivamente al riconoscimento della esecuzione dei CP_2
lavori otteneva il pagamento anche per gli importi maturati dalla società attrice e tanto su conto corrente diverso da quello indicato in contratto e nonostante fosse intervenuta procura all'incasso rilasciata dal in favore della CP_2 Parte_1
Sottolineava l'irregolarità del pagamento per essere avvenuto su conto corrente diverso da quello dedicato come indicato nel contratto di appalto e non direttamente alla subappaltatrice, l'invalidità del pagamento effettuato direttamente al che aveva CP_2 provveduto a comunicare l'errore di indicazione del diverso conto corrente, oltre che la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale di per non aver Controparte_1
sospeso i pagamenti a fronte di accertate mancanze con particolare riferimento all'art. 118 comma 3 d. Lgs. 163/2006.
Si costituiva in giudizio la società convenuta che contestava tutto quanto dedotto dalla società attrice ed invocava, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva essendo stata la procura richiamata dall'attrice rilasciata successivamente alla data del pagamento, tra l'altro avvenuto su espressa comunicazione del . Sottolineava, altresì, la CP_2
carenza di legittimazione attiva in ordine alla sollevata responsabilità contrattuale e l'insussistenza di alcuna responsabilità extracontrattuale, anche in virtù del fatto che, nelle more, la società attrice era stata soddisfatta di tutti i crediti vantati e in assenza di prova in ordine alla ammissione al passivo nel fallimento n. 305 Tribunale di Roma relativo alla dichiarazione di fallimento del società Controparte_2
avvenuta con sentenza del 7 aprile 2016.
Successivamente, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e, sulle conclusioni delle parti, trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Nelle more del decorso dei termini ex art. 190 c.p.c., la causa veniva rimessa sul ruolo stante il trasferimento del magistrato ad altra posizione tabellare.
Successivamente, con provvedimento assunto ex art. 127 ter c.p.c. all'esito di udienza cartolare, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione di termini ex art. 190,
c. 2, c.p.c..
In via preliminare, va evidenziato che l'eccezione di carenza di legittimazione attiva va esaminata unitamente a tutta quella della vicenda e delle domande avanzate.
In particolare, se è vero che il pagamento secondo il dato contrattuale (art. 9, c. 3) doveva essere effettuato su BCC di Roscigno e Laurino Filiale di Sant'Arsenio IBAN [...], è pur vero che la diversa destinazione del pagamento quanto alle coordinate bancarie è questione di rapporti interni tra le parti CP_1
e . Avrebbe dovuto essere il ad eccepire la non corretta
[...] CP_2 CP_2
esecuzione del pagamento essendo, comunque, irrilevante la posizione della società attrice in assenza di procura all'incasso, procura che è intervenuta, come risulta per tabulas, solamente in data 3 settembre 2013 e, quindi, in seguito al pagamento effettuato.
Rispetto alla società attrice, non aveva alcun obbligo di versamento Controparte_1 diretto. Invero, in assenza di formale procura all'incasso la società attrice risultava carente di legittimazione attiva nei confronti di rispetto al pagamento come Controparte_1
richiesto con la domanda.
In particolare la domanda viene avanzata per €.282.083,35 che rappresenta la somma delle fatture n. 03/2013 e n. 04/2013. Ne deriva, come sottolineato già in precedenza, che alla data del 19 aprile 2013, indicato dalla stessa società attrice, non era intervenuta nessuna procura all'incasso che risulta essere stata formalizzata dal alla società CP_2
attrice solamente in data 2 settembre 2013.
Alla luce di tanto, anche in assenza di specifica disciplina che detta la necessità, nell'ambito degli appalti pubblici, un unico conto corrente dedicato, il pagamento effettuato, su istanza dello stesso , su altro conto corrente risulta legittimo e liberatorio per CP_2
. In particolare, la disciplina normativa (art. 3, comma 1 seconda parte, Controparte_1
L. n. 136 del 2010), avallata da dell'Avcp (n. 4 del 7 luglio 2011), prevede la CP_3 possibilità dell'utilizzo di più conti e soprattutto la possibilità di utilizzare quello, anche diverso da quello indicato o prima utilizzato, indicato con apposita comunicazione da parte dell'appaltatore. Inoltre, in base al comma 5, “ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG)”. In sintesi, è obbligatorio l'utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva;
è obbligatoria l'effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle medesime commesse pubbliche esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
infine, negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione devono essere indicati il codice identificativo di gara (CIG). Contr Infine, in merito alle forme della comunicazione dei dati, come effettuato da ad
, è sufficiente una comunicazione sintetica e tale comunicazione è Controparte_1
presente in atti e non risulta specificatamente contestata.
Inoltre, le contestazioni dell'appaltatore relative ad un erroneo versamento sul conto corrente dalla stessa espressamente indicato con apposita comunicazione alla stazione appaltante, risultano non immediatamente formalizzate. Il lasso di tempo trascorso, collegato alla comunicazione del conto corrente sul quale effettuare il bonifico, può costituire una accettazione tacita del pagamento.
Pertanto, all'epoca dei pagamenti delle somme, per le quali parte attrice ritiene vantare un credito, alcuna legittimazione attiva sussisteva in capo alla società attrice nei confronti di
, legittimazione che difetta, quindi, anche per la domanda che ci Controparte_1
occupa.
Quanto, poi, alla richiesta volta al riconoscimento di una responsabilità contrattuale foriera di danno, occorre osservare che seppure abbia assentito al subappalto, Controparte_1
questo aspetto non ha determinato il sorgere di alcun rapporto diretto tra la stazione appaltante e la subappaltatrice rapporto in forza del quale Parte_1
si sarebbe vincolata al pagamento diretto delle fatture. In particolare, Controparte_1
poi, l'art. 118, comma 3, D. Lgs. n. 163 del 2006, invocato da parte attrice, non configurava né configura una fattispecie di responsabilità solidale. Detta norma prevede solamente che la stazione appaltante sospenda i pagamenti a favore della appaltatrice, senza prevedere un obbligo di pagare direttamente i subappaltatori. Ne deriva l'insussistenza della invocata responsabilità contrattuale.
In ordine, infine, alla responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. invocata da parte attrice, la stessa non può configurarsi nel caso di specie.
Va innanzitutto sottolineato che la stazione appaltante, in base al disposto dell'art. 118 codice appalti all'epoca vigente, aveva soltanto l'onere di acquisire le fatture quietanzate
Parte della prima di dar luogo al mandato di pagamento del Parte_1
Dagli atti acquisiti risulta, e tanto non viene neanche smentito da parte convenuta, che la stazione appaltante non ha rispettato il disposto dell'art. 118, c. 3, D. Lgs. N. 163/2006 all'epoca vigente, avendo emesso i certificati di pagamento relativi ai SAL in oggetto (I
SAL. 27.09.2012 e II SAL. 03.05.2013) senza verificare il puntuale e corretto pagamento del nei confronti della subappaltatrice CP_2 Parte_1 Risulta evidente che la stazione appaltante non ha rispettato il disposto dell'art. 118, c. 3, sopra richiamato, avendo disposto la liquidazione dei SAL a favore del CP_2 senza acquisire preventivamente le fatture quietanzate della Parte_1
Non può quindi negarsi un comportamento colposo della stazione appaltante per non aver sospeso i pagamenti all'appaltatore portando a termine i pagamenti senza CP_2
assicurarsi che il subappaltatore fosse stato soddisfatto per i lavori svolti e liquidati come a sua conoscenza.
Ad ogni buon conto, essendo invocata la responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043
c.c. per lesione del credito, non rileva -in sé- che la non dovesse Parte_1
ricevere direttamente i pagamenti dalla stazione appaltante, proprio perché viene fatta valere una responsabilità che - prescindendo dall'esistenza di una relazione contrattuale diretta- consiste proprio nel pregiudizio che un soggetto subisce ad un proprio credito da parte di un terzo estraneo al rapporto giuridico nel quale quel credito trae origine.
Rileva, invece, che il credito che si assume leso dal comportamento della stazione appaltante fosse azionabile nei confronti del . CP_2
Nel caso di specie, parte attrice assume che il suo credito per il corrispettivo dei lavori eseguiti e non pagati è stato leso dal comportamento negligente di che Controparte_1
ha eseguito i pagamenti a favore dell'appaltatore senza verificare che quelli CP_2
relativi ai SAL sopra richiamati andassero correttamente a soddisfare le ragioni del subappaltatore in violazione dell'art. 118 codice appalti, privandola quindi della garanzia rappresentata dalla sospensione dei pagamenti.
La risarcibilità del danno ex art. 2043 c.c. è pacificamente ammessa con riguardo anche alla lesione di un diritto di credito;
l'ingiustizia del danno considerata da detta norma è, infatti, da intendersi nella duplice accezione, di danno prodotto non iure (nel senso che il fatto produttivo del danno non debba essere altrimenti giustificato dall'ordinamento, come, ad esempio, nelle ipotesi di legittima difesa e di stato di necessità) e di danno prodotto contra ius (nel senso che il fatto dannoso incida su di una posizione soggettiva attiva tutelata e riconosciuta dall'ordinamento come diritto soggettivo). Né sussiste incompatibilità tra il carattere relativo della tutela del diritto di credito e il carattere assoluto della tutela aquiliana, in quanto tali tutele riguardano due momenti diversi del rapporto obbligatorio, la prima attenendo al momento dinamico o interno, che si esprime nel potere del creditore di esigere la prestazione dal debitore, e la seconda, invece, al momento statico o esterno, che si esprime nell'appartenenza dell'interesse del creditore alla sfera giuridica patrimoniale del medesimo, come mezzo di difesa di tale sfera dall'illecita ingerenza di terzi (ex multis,
Cass., n. 2105 del 01.04.1980; Cass., n. 13673 del 13.06.2006).
In particolare, si è ritenuto (ex multis, Cass., n. 31536 del 6.12.2018) che l'illecito aquiliano può consistere nella lesione d'un diritto assoluto, d'un diritto relativo, d'un interesse legittimo, e di qualsiasi interesse preso in considerazione dall'ordinamento (ex multis, Cass.
Sez. U, n. 500 del 22/07/1999). L'art. 2043 c.c. non introduce nessuna distinzione, quanto all'elemento soggettivo, tra i suddetti tipi di illeciti. Sarà dunque risarcibile il danno consistito nella lesione d'un diritto soggettivo assoluto causato con dolo o colpa;
quello consistito nella lesione d'un diritto di credito causato con dolo o colpa;
e quello consistito nella lesione d'un interesse giuridicamente rilevante, se causato con dolo o colpa. Il principio è già stato ripetutamente affermato dalla Cassazione con riferimento: al danno da lesione del credito patito dal creditore in seguito all'uccisione del debitore (ex multis, Cass.
Sez. Un., 174 del 26/01/1971; al danno da lesione del credito di regresso del fideiussore, scaturito dall'abusiva erogazione di credito al debitore principale (ex multis, Cass., n. 11695 del 14/05/2018); al danno da lesione del credito del datore di lavoro, scaturito dall'invalidità del lavoratore causata da un terzo (ex multis, Cass., n. 2844 del 09/02/2010).
In particolare, la responsabilità aquiliana per lesione al diritto di credito è stata, quindi, riconosciuta quando il creditore dimostri di aver subito, a causa del fatto del terzo, una perdita definitiva ed irreparabile, per la infungibilità o insostituibilità della prestazione, il che è da escludersi ogni qualvolta il creditore possa con eguale vantaggio economico procurarsi da altri quelle prestazioni che gli sono venute a mancare.
Nel caso di specie, però, difetta di nesso di causalità tra la propria condotta e il pregiudizio del credito (o della garanzia) della evidenziando che quest'ultimo Parte_1
è derivato in realtà dalla insolvenza della appaltatrice . CP_2
Inoltre, la non ha comunque provato l'evento dannoso, non avendo Parte_1
dimostrato di avere invano richiesto il pagamento al (poi fallito) e quindi, CP_2
la definitiva inesigibilità del credito non avendo dimostrato di aver presentato domanda di insinuazione al passivo del . Parte_3
La domanda va, pertanto, disattesa.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto del quadro generale del giudizio, le stesse possono essere compensate tra le parti stante la presenza di eccezionali ragioni rappresentate, nella questione giuridica sottesa al caso di specie, della presenza di giurisprudenza non consolidata (ex multis, Cass., n. 24529/2024).
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa
Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 1756/2016, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- dichiara il difetto di legittimazione attiva della in relazione alla Parte_1
domanda di inadempimento contrattuale e conseguente condanna al risarcimento del danno;
- rigetta la domanda di risarcimento avanzata ex art. 2043 c.c.;
- compensa integralmente le spese del presente giudizio tra le parti.
Così deciso in Lagonegro 20 gennaio 2025
Il g.o.p.
dott.ssa Carmela Abagnara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela Abagnara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1756/2016 R.G. avente ad oggetto: responsabilità contrattuale e richiesta pagamento e responsabilità ex art. 2043 c.c. per lesione del credito
PROMOSSA DA
(c.f. , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Ferrari ed elettivamente domiciliata come in atti
attrice
CONTRO
(C.F. e P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Silvano Lorenzo Pinto ed elettivamente domiciliata come in atti
convenuto
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, parte attrice evocava in giudizio CP_1
per sentire dichiarare la convenuta società
[...] Controparte_1
responsabile di grave inadempimento contrattuale ovvero, in via alternativa, di illecito extracontrattuale, e, per l'effetto, condannare la stessa al pagamento in favore dell'attrice della somma di Euro 282.083,35 ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia anche ai sensi dell'art. 1226 c.c..
A sostegno della domanda evidenziava di aver stipulato regolare e autorizzato contratto di subappalto con la società nell'ambito Controparte_2 dei lavori per completamento dell'adeguamento funzionale ed integrazione della rete idrica e telecontrollo dell'abitato del Comune di Montemurro (PZ) (codice CIG 03821808E7) dei quali risultava stazione appaltante la società e che in virtù dei Controparte_1 lavori effettuati aveva maturato all'aprile del 2013 crediti nei confronti del per CP_2
complessivi Euro 282.083.35 portati dalle fatture 03/2013 e 04/2013.
Specificava che il successivamente al riconoscimento della esecuzione dei CP_2
lavori otteneva il pagamento anche per gli importi maturati dalla società attrice e tanto su conto corrente diverso da quello indicato in contratto e nonostante fosse intervenuta procura all'incasso rilasciata dal in favore della CP_2 Parte_1
Sottolineava l'irregolarità del pagamento per essere avvenuto su conto corrente diverso da quello dedicato come indicato nel contratto di appalto e non direttamente alla subappaltatrice, l'invalidità del pagamento effettuato direttamente al che aveva CP_2 provveduto a comunicare l'errore di indicazione del diverso conto corrente, oltre che la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale di per non aver Controparte_1
sospeso i pagamenti a fronte di accertate mancanze con particolare riferimento all'art. 118 comma 3 d. Lgs. 163/2006.
Si costituiva in giudizio la società convenuta che contestava tutto quanto dedotto dalla società attrice ed invocava, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva essendo stata la procura richiamata dall'attrice rilasciata successivamente alla data del pagamento, tra l'altro avvenuto su espressa comunicazione del . Sottolineava, altresì, la CP_2
carenza di legittimazione attiva in ordine alla sollevata responsabilità contrattuale e l'insussistenza di alcuna responsabilità extracontrattuale, anche in virtù del fatto che, nelle more, la società attrice era stata soddisfatta di tutti i crediti vantati e in assenza di prova in ordine alla ammissione al passivo nel fallimento n. 305 Tribunale di Roma relativo alla dichiarazione di fallimento del società Controparte_2
avvenuta con sentenza del 7 aprile 2016.
Successivamente, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e, sulle conclusioni delle parti, trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Nelle more del decorso dei termini ex art. 190 c.p.c., la causa veniva rimessa sul ruolo stante il trasferimento del magistrato ad altra posizione tabellare.
Successivamente, con provvedimento assunto ex art. 127 ter c.p.c. all'esito di udienza cartolare, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione di termini ex art. 190,
c. 2, c.p.c..
In via preliminare, va evidenziato che l'eccezione di carenza di legittimazione attiva va esaminata unitamente a tutta quella della vicenda e delle domande avanzate.
In particolare, se è vero che il pagamento secondo il dato contrattuale (art. 9, c. 3) doveva essere effettuato su BCC di Roscigno e Laurino Filiale di Sant'Arsenio IBAN [...], è pur vero che la diversa destinazione del pagamento quanto alle coordinate bancarie è questione di rapporti interni tra le parti CP_1
e . Avrebbe dovuto essere il ad eccepire la non corretta
[...] CP_2 CP_2
esecuzione del pagamento essendo, comunque, irrilevante la posizione della società attrice in assenza di procura all'incasso, procura che è intervenuta, come risulta per tabulas, solamente in data 3 settembre 2013 e, quindi, in seguito al pagamento effettuato.
Rispetto alla società attrice, non aveva alcun obbligo di versamento Controparte_1 diretto. Invero, in assenza di formale procura all'incasso la società attrice risultava carente di legittimazione attiva nei confronti di rispetto al pagamento come Controparte_1
richiesto con la domanda.
In particolare la domanda viene avanzata per €.282.083,35 che rappresenta la somma delle fatture n. 03/2013 e n. 04/2013. Ne deriva, come sottolineato già in precedenza, che alla data del 19 aprile 2013, indicato dalla stessa società attrice, non era intervenuta nessuna procura all'incasso che risulta essere stata formalizzata dal alla società CP_2
attrice solamente in data 2 settembre 2013.
Alla luce di tanto, anche in assenza di specifica disciplina che detta la necessità, nell'ambito degli appalti pubblici, un unico conto corrente dedicato, il pagamento effettuato, su istanza dello stesso , su altro conto corrente risulta legittimo e liberatorio per CP_2
. In particolare, la disciplina normativa (art. 3, comma 1 seconda parte, Controparte_1
L. n. 136 del 2010), avallata da dell'Avcp (n. 4 del 7 luglio 2011), prevede la CP_3 possibilità dell'utilizzo di più conti e soprattutto la possibilità di utilizzare quello, anche diverso da quello indicato o prima utilizzato, indicato con apposita comunicazione da parte dell'appaltatore. Inoltre, in base al comma 5, “ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG)”. In sintesi, è obbligatorio l'utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva;
è obbligatoria l'effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle medesime commesse pubbliche esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
infine, negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione devono essere indicati il codice identificativo di gara (CIG). Contr Infine, in merito alle forme della comunicazione dei dati, come effettuato da ad
, è sufficiente una comunicazione sintetica e tale comunicazione è Controparte_1
presente in atti e non risulta specificatamente contestata.
Inoltre, le contestazioni dell'appaltatore relative ad un erroneo versamento sul conto corrente dalla stessa espressamente indicato con apposita comunicazione alla stazione appaltante, risultano non immediatamente formalizzate. Il lasso di tempo trascorso, collegato alla comunicazione del conto corrente sul quale effettuare il bonifico, può costituire una accettazione tacita del pagamento.
Pertanto, all'epoca dei pagamenti delle somme, per le quali parte attrice ritiene vantare un credito, alcuna legittimazione attiva sussisteva in capo alla società attrice nei confronti di
, legittimazione che difetta, quindi, anche per la domanda che ci Controparte_1
occupa.
Quanto, poi, alla richiesta volta al riconoscimento di una responsabilità contrattuale foriera di danno, occorre osservare che seppure abbia assentito al subappalto, Controparte_1
questo aspetto non ha determinato il sorgere di alcun rapporto diretto tra la stazione appaltante e la subappaltatrice rapporto in forza del quale Parte_1
si sarebbe vincolata al pagamento diretto delle fatture. In particolare, Controparte_1
poi, l'art. 118, comma 3, D. Lgs. n. 163 del 2006, invocato da parte attrice, non configurava né configura una fattispecie di responsabilità solidale. Detta norma prevede solamente che la stazione appaltante sospenda i pagamenti a favore della appaltatrice, senza prevedere un obbligo di pagare direttamente i subappaltatori. Ne deriva l'insussistenza della invocata responsabilità contrattuale.
In ordine, infine, alla responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. invocata da parte attrice, la stessa non può configurarsi nel caso di specie.
Va innanzitutto sottolineato che la stazione appaltante, in base al disposto dell'art. 118 codice appalti all'epoca vigente, aveva soltanto l'onere di acquisire le fatture quietanzate
Parte della prima di dar luogo al mandato di pagamento del Parte_1
Dagli atti acquisiti risulta, e tanto non viene neanche smentito da parte convenuta, che la stazione appaltante non ha rispettato il disposto dell'art. 118, c. 3, D. Lgs. N. 163/2006 all'epoca vigente, avendo emesso i certificati di pagamento relativi ai SAL in oggetto (I
SAL. 27.09.2012 e II SAL. 03.05.2013) senza verificare il puntuale e corretto pagamento del nei confronti della subappaltatrice CP_2 Parte_1 Risulta evidente che la stazione appaltante non ha rispettato il disposto dell'art. 118, c. 3, sopra richiamato, avendo disposto la liquidazione dei SAL a favore del CP_2 senza acquisire preventivamente le fatture quietanzate della Parte_1
Non può quindi negarsi un comportamento colposo della stazione appaltante per non aver sospeso i pagamenti all'appaltatore portando a termine i pagamenti senza CP_2
assicurarsi che il subappaltatore fosse stato soddisfatto per i lavori svolti e liquidati come a sua conoscenza.
Ad ogni buon conto, essendo invocata la responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043
c.c. per lesione del credito, non rileva -in sé- che la non dovesse Parte_1
ricevere direttamente i pagamenti dalla stazione appaltante, proprio perché viene fatta valere una responsabilità che - prescindendo dall'esistenza di una relazione contrattuale diretta- consiste proprio nel pregiudizio che un soggetto subisce ad un proprio credito da parte di un terzo estraneo al rapporto giuridico nel quale quel credito trae origine.
Rileva, invece, che il credito che si assume leso dal comportamento della stazione appaltante fosse azionabile nei confronti del . CP_2
Nel caso di specie, parte attrice assume che il suo credito per il corrispettivo dei lavori eseguiti e non pagati è stato leso dal comportamento negligente di che Controparte_1
ha eseguito i pagamenti a favore dell'appaltatore senza verificare che quelli CP_2
relativi ai SAL sopra richiamati andassero correttamente a soddisfare le ragioni del subappaltatore in violazione dell'art. 118 codice appalti, privandola quindi della garanzia rappresentata dalla sospensione dei pagamenti.
La risarcibilità del danno ex art. 2043 c.c. è pacificamente ammessa con riguardo anche alla lesione di un diritto di credito;
l'ingiustizia del danno considerata da detta norma è, infatti, da intendersi nella duplice accezione, di danno prodotto non iure (nel senso che il fatto produttivo del danno non debba essere altrimenti giustificato dall'ordinamento, come, ad esempio, nelle ipotesi di legittima difesa e di stato di necessità) e di danno prodotto contra ius (nel senso che il fatto dannoso incida su di una posizione soggettiva attiva tutelata e riconosciuta dall'ordinamento come diritto soggettivo). Né sussiste incompatibilità tra il carattere relativo della tutela del diritto di credito e il carattere assoluto della tutela aquiliana, in quanto tali tutele riguardano due momenti diversi del rapporto obbligatorio, la prima attenendo al momento dinamico o interno, che si esprime nel potere del creditore di esigere la prestazione dal debitore, e la seconda, invece, al momento statico o esterno, che si esprime nell'appartenenza dell'interesse del creditore alla sfera giuridica patrimoniale del medesimo, come mezzo di difesa di tale sfera dall'illecita ingerenza di terzi (ex multis,
Cass., n. 2105 del 01.04.1980; Cass., n. 13673 del 13.06.2006).
In particolare, si è ritenuto (ex multis, Cass., n. 31536 del 6.12.2018) che l'illecito aquiliano può consistere nella lesione d'un diritto assoluto, d'un diritto relativo, d'un interesse legittimo, e di qualsiasi interesse preso in considerazione dall'ordinamento (ex multis, Cass.
Sez. U, n. 500 del 22/07/1999). L'art. 2043 c.c. non introduce nessuna distinzione, quanto all'elemento soggettivo, tra i suddetti tipi di illeciti. Sarà dunque risarcibile il danno consistito nella lesione d'un diritto soggettivo assoluto causato con dolo o colpa;
quello consistito nella lesione d'un diritto di credito causato con dolo o colpa;
e quello consistito nella lesione d'un interesse giuridicamente rilevante, se causato con dolo o colpa. Il principio è già stato ripetutamente affermato dalla Cassazione con riferimento: al danno da lesione del credito patito dal creditore in seguito all'uccisione del debitore (ex multis, Cass.
Sez. Un., 174 del 26/01/1971; al danno da lesione del credito di regresso del fideiussore, scaturito dall'abusiva erogazione di credito al debitore principale (ex multis, Cass., n. 11695 del 14/05/2018); al danno da lesione del credito del datore di lavoro, scaturito dall'invalidità del lavoratore causata da un terzo (ex multis, Cass., n. 2844 del 09/02/2010).
In particolare, la responsabilità aquiliana per lesione al diritto di credito è stata, quindi, riconosciuta quando il creditore dimostri di aver subito, a causa del fatto del terzo, una perdita definitiva ed irreparabile, per la infungibilità o insostituibilità della prestazione, il che è da escludersi ogni qualvolta il creditore possa con eguale vantaggio economico procurarsi da altri quelle prestazioni che gli sono venute a mancare.
Nel caso di specie, però, difetta di nesso di causalità tra la propria condotta e il pregiudizio del credito (o della garanzia) della evidenziando che quest'ultimo Parte_1
è derivato in realtà dalla insolvenza della appaltatrice . CP_2
Inoltre, la non ha comunque provato l'evento dannoso, non avendo Parte_1
dimostrato di avere invano richiesto il pagamento al (poi fallito) e quindi, CP_2
la definitiva inesigibilità del credito non avendo dimostrato di aver presentato domanda di insinuazione al passivo del . Parte_3
La domanda va, pertanto, disattesa.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto del quadro generale del giudizio, le stesse possono essere compensate tra le parti stante la presenza di eccezionali ragioni rappresentate, nella questione giuridica sottesa al caso di specie, della presenza di giurisprudenza non consolidata (ex multis, Cass., n. 24529/2024).
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa
Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 1756/2016, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- dichiara il difetto di legittimazione attiva della in relazione alla Parte_1
domanda di inadempimento contrattuale e conseguente condanna al risarcimento del danno;
- rigetta la domanda di risarcimento avanzata ex art. 2043 c.c.;
- compensa integralmente le spese del presente giudizio tra le parti.
Così deciso in Lagonegro 20 gennaio 2025
Il g.o.p.
dott.ssa Carmela Abagnara