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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 10/12/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Piacenza
VERBALE D'UDIENZA
n. 704/2025 R.G.
All'udienza del 10.12.2025 ore 09.18 davanti al Giudice OP AR IR è presente per la parte ricorrente, e , l'Avv. Carini Fabia per avv. Colla Marco, la quale insiste Parte_1 Parte_2
come da ricorso introduttivo e precisa come da quest'ultimo. Rinuncia alla lettura del dispositivo.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio. Alle ore 10.45 deposita sentenza integrale
Il Giudice OP
AR IR
pagina 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PIACENZA
SEZIONE UNICA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa AR IR, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 704/25 del ruolo generale per gli affari contenziosi, decisa
ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 10.12.2025,
promossa da
e , con l'avv. Andrea Colla Parte_1 Parte_2
RICORRENTE
contro
CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: contratti e obbligazioni varie (contratti atipici)
Conclusioni: come da verbale di udienza pagina 2 di 6 +++++++++++++++++
Si premette che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il giudice nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'articolo 118 disp. di att. c.p.c., non è affatto tenuto a esaminare specificamente e analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle questioni, di fatto di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata (cfr. Cass. Civ. sez. Ili, 27 luglio 2006 n. 1745) secondo il noto principio della
“ragione più liquida della decisione” (cfr. Cass. Civ. 13.07.2011 n. 15389 e Cass. Civ. 18.5.2012 n. 7937).
Di conseguenza le questioni non trattate non andranno quindi considerate come omesse per l'effetto di un error in procedendo, ben potendo risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso ex art. 281 decies e ss c.p.c. del 17.0.2025 i sigg. e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio il sig. in proprio, al fine di vederlo condannare al pagamento della CP_1
somma complessiva di Euro 35.000,00, a titolo di rimborso di somme erogate a titolo di mutuo, in virtù
delle scritture private sottoscritte in data 17.12.2024 e che prevedevano che la suddetta somma dovesse essere loro restituita entro la data del 28.02.2025.
Parte resistente, regolarmente intimata, non si costituiva né compariva e ne veniva dichiarata la contumacia con provvedimento in data 16.09.2025.
A fronte della richiesta di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni da parte del ricorrente, il G. fissava udienza di discussione della stessa ex art. 281 sexies c.p.c. per il giorno
09.12.2025.
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Esaminata la documentazione prodotta, la domanda attorea deve essere respinta per i seguenti
motivi
pagina 3 di 6 I ricorrenti deducevano che nel corso dell'anno 2024 il sig. li contattava, visto il rapporto CP_1
di amicizia che li legava, al fine di reperire dei fondi da destinare per l'inizio di una nuova attività
commerciale, a seguito di acquisto di una società in Albania dedita al commercio di oro e di avvio di una seconda unità locale a Nairobi (Kenia). Riferivano che le somme sarebbero dovute confluire alla società SV UP LT sita in Blagoevgrad 2700, Bulgaria. Al fine di formalizzare il suddetto accordo,
con l'impegno di di restituire a parte ricorrente quanto ricevuto, le parti in data 17.12.2024 CP_1
sottoscrivevano due distinte scritture private – docc. 1 e 2. In particolare, la scrittura sottoscritta da
CP_
prevedeva il prestito alla società di cui il era il l.r., della somma di euro 30.000,00, Parte_2
somma versata in data 17.12.24 (doc. 4), mentre quella dell' prevedeva il prestito della somma Pt_1
di euro 10.000,00: il sig. versava però in data 18.12.24, solo euro 5.000,00 (doc. 3). Entrambi Pt_1
i predetti accordi prevedevano che le somme concesse a mutuo sarebbero state infruttifere (docc. 1 e
CP_ 2 punto 5) e che non sarebbero state versate dai ricorrenti a mani della società albanese di cui il era il l.r., bensì, alla società Stella srl., nella sua qualità di società delegata dalla SV UP LT (v. doc.
1 e 2 punti 1.2 e 3). La restituzione delle somme non avveniva.
In ossequio a quanto previsto dall'art. 2697 c.c. parte ricorrente ha prodotto la copia delle scritture sottoscritte dalle parti (docc. 1 e 2) e le copie dei bonifici effettuati a Stella srl all'IBAN indicato nelle rispettive scritture al punto 1.2 (v. docc. 3 e 4).
CP_ In via preliminare e pregiudiziale, non si può non rilevare come il sig. sia stato convenuto in giudizio quale mutuatario in proprio, e non quale legale rappresentante della società SG. DL. Pt_3
(vedasi i docc.
1-2 prodotti). Da tali contratti risulta però, che il sig. interveniva nel
[...] CP_1
rapporto giuridico dedotto da parte attrice in qualità di legale rappresentante della predetta società.
L'onere di provare la corrispondenza tra la norma giuridica la cui tutela viene richiesta e la posizione di fatto (attiva o passiva) tutelata dalla norma medesima, grava comunque sull'attore, anche in presenza della contumacia del convenuto. Ciò in quanto il nostro ordinamento configura la contumacia pagina 4 di 6 come una ficta contestatio e non come ficta confessio. La finzione in base alla quale la parte che non si costituisce in giudizio contesta comunque i fatti costitutivi allegati dall'attore, determina, in ogni caso,
in capo a quest'ultimo l'onere di provare comunque la fondatezza della propria domanda. Ne consegue che il giudice può rilevare d'ufficio la mancata prova di tale corrispondenza, giusto il disposto di cui all'art. 2697 c.c. Da qui la doverosa esclusione dell'istituto di cui agli artt. 290 e ss c.p.c. dal novero dei comportamenti valutabili, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., per trarne anche meri argomenti di prova in danno del contumace.
Parte ricorrente non ha dedotto prove né fornito documentazione tese ad accertare la natura giuridica della società SG. DL. (società di capitali o di persone, ditta individuale), fornendo Parte_3
così al giudicante quegli elementi necessari per la valutazione della effettiva titolarità del rapporto in capo al convenuto contumace, né ha dedotto o dimostrato comportamenti colposi o dolosi posti in
CP_ essere da parte del a danno della società dallo stesso rappresentata, cosa che avrebbe potuto comportare una sua eventuale personale responsabilità nei fatti dedotti da parte attrice e per i quali viene chiesta la tutela giuridica. In mancanza dell'allegazione di una prova che possa far pensare a una
CP_ partecipazione nel contratto dedotto da parte del sig. a titolo personale, pertanto, non si ha motivo di non ritenere SG. DL. unica mutuataria, anche se indiretta, delle somme che è Parte_3
stato dimostrato essere state versate, con conseguente rigetto della domanda svolta nei confronti del
CP_ sig. in proprio quale persona fisica.
Nessuna statuizione sulle spese viene pronunciata a favore della parte resistente in quanto non si è
costituita in giudizio. Anche se in base all'articolo 91 c.p.c. il giudice condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che non si possa emettere una pronuncia sulle spese a favore di chi non si è costituito, in quanto la parte contumace non ha sostenuto spese e oneri legali difendendosi attivamente nel processo e, pertanto,
non ha diritto ad alcun rimborso (v. da ultimo Cass. Civ. Ord. n. 17059/25 e Cass. Civ. Ord. n. 14972/25).
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P.Q.M.
il Tribunale di Piacenza in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n.
704/25 RG, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa, rigetta la domanda proposta da parte ricorrente.
Così deciso in Piacenza, 10.12.2025
Il Giudice OP
AR IR
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