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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 04/11/2025, n. 1143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1143 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. GI LI NI Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronun- ciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1346 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanna Morello C.F._1
(C.F. , presso il cui studio sito in TO RA, Via C.F._2
Oreto N.59, elegge domicilio, PEC. Email_1
ammessa al patrocinio a spese dello Stato giusta delibera n. 1052/2024 del Con- siglio dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento. ricorrente
E
, nato a [...], in data [...] (codice Controparte_1
fiscale: ), elettivamente domiciliato in Savona, P.zza G. C.F._3
Mameli n. 6/6, presso lo studio dell'Avv. Paolo Brin (codice fiscale ) che lo rappresenta e difende C.F._4
-convenuto -
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio – cessazione degli effetti Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
DEL P.M: cfr. visto del 16/6/2025 e atti trasmessi anche il 4 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 30 maggio 2025 ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con- cordatario contratto con in TO RA (AG) Controparte_1
in data 30.04.1981, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Co- mune di TO RA al n.16 – P.2 – Serie A dell'anno 1981, dalla quale erano nati, in data 23.01.1982 la figlia e in data 03.12.1987 il figlio Per_1 Per_2
.
[...]
Ha esposto che il Tribunale di Sciacca, con sentenza n. 230/97 del
10.07.1997 aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi, ad- debitata al , a carico del quale aveva posto un assegno di Lire CP_1
500.00 ( cinquecentomilalire) a titolo di concorso nel mantenimento della prole, affidata alla madre.
A seguito della costituzione di , le parti hanno rag- Controparte_1
giunto un accordo sulle condizioni del divorzio, chiedendone la trasformazione da contenzioso in congiunto con dichiarazione a firma congiunta del 2 ottobre
2025, depositata telematicamente il 3 ottobre 2025, nel quale hanno insistito,
- 2 - del seguente tenore: << i coniugi rinunziano ad ogni reciproco mantenimento;
spese e competenze del giudizio compensate>> rinunciando altresì a compa- rire all'udienza odierna e confermando di non volere riconciliarsi.
La causa, quindi, è stata rimessa al collegio per la decisione, con contestuale, nuova trasmissione degli atti al PM.
Tanto premesso, la domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili matrimonio è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta risulta che la separazione personale dei coniugi è stata pronunciata dal Tribunale di Sciacca con sentenza n.
230/97 del 10.07.1997, passata in giudicato, e che la comparizione dei co- niugi innanzi al Presidente del Tribunale nella suddetta procedura risale a una data anteriore.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, e cioè la decorrenza del termine dilatorio semestrale - attesa la trasformazione del pro- cedimento da contenzioso in consensuale - annuale dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e la pronuncia della separazione personale con provvedimento definitivo.
Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura mate- riale e spirituale tra i coniugi, evidenziata dal tenore del ricorso e dal fatto stesso dell'accordo sulle condizioni del divorzio, attestano la cessazione di ogni co- munione materiale e spirituale tra le parti.
Nessun'altra statuizione, quanto al resto.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
- 3 - Uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza eccezione e di- fesa, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da
[...]
con in TO RA (AG) in data Parte_2 Controparte_1
30.04.1981, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
TO RA al n.16 – P.2 – Serie A dell'anno 1981. Spese compensate.
DISPONE che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 4 novembre 2025
Il Presidente
GI LI NI
- 4 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. GI LI NI Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronun- ciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1346 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanna Morello C.F._1
(C.F. , presso il cui studio sito in TO RA, Via C.F._2
Oreto N.59, elegge domicilio, PEC. Email_1
ammessa al patrocinio a spese dello Stato giusta delibera n. 1052/2024 del Con- siglio dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento. ricorrente
E
, nato a [...], in data [...] (codice Controparte_1
fiscale: ), elettivamente domiciliato in Savona, P.zza G. C.F._3
Mameli n. 6/6, presso lo studio dell'Avv. Paolo Brin (codice fiscale ) che lo rappresenta e difende C.F._4
-convenuto -
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio – cessazione degli effetti Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
DEL P.M: cfr. visto del 16/6/2025 e atti trasmessi anche il 4 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 30 maggio 2025 ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con- cordatario contratto con in TO RA (AG) Controparte_1
in data 30.04.1981, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Co- mune di TO RA al n.16 – P.2 – Serie A dell'anno 1981, dalla quale erano nati, in data 23.01.1982 la figlia e in data 03.12.1987 il figlio Per_1 Per_2
.
[...]
Ha esposto che il Tribunale di Sciacca, con sentenza n. 230/97 del
10.07.1997 aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi, ad- debitata al , a carico del quale aveva posto un assegno di Lire CP_1
500.00 ( cinquecentomilalire) a titolo di concorso nel mantenimento della prole, affidata alla madre.
A seguito della costituzione di , le parti hanno rag- Controparte_1
giunto un accordo sulle condizioni del divorzio, chiedendone la trasformazione da contenzioso in congiunto con dichiarazione a firma congiunta del 2 ottobre
2025, depositata telematicamente il 3 ottobre 2025, nel quale hanno insistito,
- 2 - del seguente tenore: << i coniugi rinunziano ad ogni reciproco mantenimento;
spese e competenze del giudizio compensate>> rinunciando altresì a compa- rire all'udienza odierna e confermando di non volere riconciliarsi.
La causa, quindi, è stata rimessa al collegio per la decisione, con contestuale, nuova trasmissione degli atti al PM.
Tanto premesso, la domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili matrimonio è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta risulta che la separazione personale dei coniugi è stata pronunciata dal Tribunale di Sciacca con sentenza n.
230/97 del 10.07.1997, passata in giudicato, e che la comparizione dei co- niugi innanzi al Presidente del Tribunale nella suddetta procedura risale a una data anteriore.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, e cioè la decorrenza del termine dilatorio semestrale - attesa la trasformazione del pro- cedimento da contenzioso in consensuale - annuale dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e la pronuncia della separazione personale con provvedimento definitivo.
Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura mate- riale e spirituale tra i coniugi, evidenziata dal tenore del ricorso e dal fatto stesso dell'accordo sulle condizioni del divorzio, attestano la cessazione di ogni co- munione materiale e spirituale tra le parti.
Nessun'altra statuizione, quanto al resto.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
- 3 - Uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza eccezione e di- fesa, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da
[...]
con in TO RA (AG) in data Parte_2 Controparte_1
30.04.1981, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
TO RA al n.16 – P.2 – Serie A dell'anno 1981. Spese compensate.
DISPONE che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 4 novembre 2025
Il Presidente
GI LI NI
- 4 -