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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/01/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott. Massimo Escher Presidente
dott. Ezio Cannata Baratta giudice dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9560/2020 R.G.,
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Deborah Rita Tandurella, presso il cui studio è elettivam. dom.;
Ricorrente
CONTRO
, nato a [...] l'[...] (c.f. Controparte_1
C.F._2
Resistente contumace
Con l'intervento del pubblico ministero.
All'udienza del 4.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127
1 ter c.p.c., precisate le conclusioni come in dette note, concesso termine ridotto di venti giorni per la comparsa conclusionale, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 01.09.2020, ha chiesto a questo Tribunale Parte_1
la pronuncia della sua separazione personale da con cui Controparte_1
ha contratto matrimonio a Catania in data 15.3.1997 e dalla cui unione erano nati i figli l'1.04.1997, il 25.06.2002, il Per_1 Persona_2 Per_3
20.08.2008 e il 12.04.2012. Per_4
Ha dedotto la ricorrente che l'unione coniugale è naufragata a causa dell'incompatibilità caratteriale tra i coniugi e del comportamento ossessivo tenuto marito che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
ha concluso,
quindi, chiedendo l'addebito della separazione al marito, l'affido dei figli minori ad entrambi i genitori con assegnazione della casa coniugale, e di porre a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli attraverso il versamento di un assegno mensile dell'importo di € 500,00 mensili.
Nonostante la regolarità della notifica, non ha inteso Controparte_1
costituirsi; quindi, all'udienza presidenziale del 17.3.2022, non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione tra le parti per l'assenza del resistente e con ordinanza ex art. 708, c.p.c., emessa in pari data, i figli minorenni sono stati affidati ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre a cui è stata assegnata la casa coniugale ed è stato posto a carico del resistente l'obbligo di versare alla moglie,
a titolo di mantenimento per i figli e , Persona_2 Per_3 Per_4
un assegno dell'importo di € 450,00 oltre il 50% delle spese straordinarie.
2 Istruita la causa con l'acquisizione dei documenti offerti in produzione dalla ricorrente, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Ciò premesso, la domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte ed il comportamento mantenuto da entrambe le parti in corso di causa sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
La ricorrente ha chiesto la pronuncia di addebito della separazione all'altro coniuge, senza tuttavia coltivare tale richiesta, non avendo articolato alcuna richiesta istruttoria a sostegno della dedotta imputabilità al marito della crisi coniugale.
In altre parole, le allegazioni della - già generiche nella loro Pt_1
formulazione - sono rimaste del tutto sfornite di prova, con conseguente rigetto della richiesta di addebito della separazione - peraltro neppure specificamente richiamata negli scritti conclusivi della ricorrente.
In generale, deve infatti rammentarsi che, per consolidata giurisprudenza del
Supremo Collegio, ai fini della pronuncia di addebito, oltre alla dimostrazione dell'avvenuta violazione dei doveri inerenti allo status personale di coniuge ex art. 143, co. 2, c.c., è altresì necessaria la sussistenza di un nesso causale tra la violazione medesima ed il fallimento del matrimonio, con esclusione di ogni automatismo (v. ad es. Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e
Cass., sez. I. civ., 16 novembre 2005, n. 23071).
Più nello specifico, “la dichiarazione di addebito della separazione presuppone la
dimostrazione che l'irreversibile crisi coniugale sia stata determinata esclusivamente
dalla condotta-volontaria e consapevole- contraria ai doveri scaturenti dal
3 matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso
eziologico tra le condotte addebitate ed il determinarsi dell'intollerabilità della
ulteriore convivenza;
sicché, nell'ipotesi in cui non venga raggiunta la prova in
merito al fatto che la condotta contraria ai suddetti doveri tenuta da uno dei
coniugi, o da entrambi, sia stata la causa efficiente del fallimento della convivenza,
legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Corte d'Appello
Roma n. 6232/2023)
L'interpretazione rigorosa di tale principio comporta che l'attitudine euristica delle prove debba essere valutata sotto il profilo della sussistenza di entrambi i presupposti.
La gravità delle conseguenze di una pronuncia di addebito nei confronti del coniuge che ne risulta destinatario, infatti, impone un accertamento scrupoloso, il cui onere probatorio deve gravare sulla parte che deduce l'avvenuta violazione dei doveri coniugali ed il mancato raggiungimento della prova comporta il rigetto della relativa domanda.
Nel caso di specie, la ricorrente, a motivo di addebito, ha dedotto che il marito avrebbe tenuto nei suoi riguardi degli atteggiamenti ossessivi e di prevaricazione,
tanto da indurla a limitare i propri spostamenti;
sennonché, tali deduzioni sono rimaste, oltre che generiche, prive di qualunque riscontro probatorio, così da integrare mere illazioni, come tali del tutto irrilevanti.
In ordine alle disposizioni relative all'affidamento e al collocamento della prole minorenne, giova premettere che il regime di affido condiviso rappresenta la regola,
derogabile solo se la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse dei minori, compromettendone l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico.
4 Ciò posto, nel caso di specie, non sono emersi in giudizio ragioni ostative all'affido condiviso e, pertanto, in linea con quanto già disposto nell'ordinanza ex art. 708
c.p.c., appare conforme all'interesse dei figli e , che questi restino Per_3 Per_4
affidati ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre con la quale hanno continuato a coabitare sin dalla separazione di fatto dei genitori e a cui va assegnata la casa coniugale.
Si rammenta, infatti, che il fine dell'assegnazione della casa coniugale è quello di tutelare i figli minori o i figli maggiorenni conviventi non ancora autonomi, in modo da evitare loro, quando interviene la separazione dei genitori, di dover mutare anche le loro abitudini di vita (ex multis Cass. n. 1491 del 2011 e n. 2134 del 2013).
La regolamentazione dei tempi di permanenza con il padre va, invece, rimessa al gradimento dei minori e disciplinata di comune accordo tra le parti, in mancanza del quale: DI potrà tenere con sé ed il Controparte_1 Persona_5 Per_4
martedì ed il giovedì dall'uscita da scuola fino alle ore 20:00 nonché, a settimane alterne, dalle ore 16:00 del sabato fino alle ore 19:00 della domenica con pernottamento;
sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno e tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo
(alternando i periodi negli anni); dal 1 al 10 luglio e dal 1 al 10 agosto di ogni anno.
In merito alle statuizioni di carattere economico in favore della prole si rileva quanto segue.
E' pacifico in giurisprudenza che i principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore,
l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne, ma non
5 economicamente autonomo, segnatamente al tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto anche conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro (ex multis, Cass. civ. n.26875/2023).
Infatti, secondo l'insegnamento della Suprema Corte “L'obbligo di mantenimento
oltre il raggiungimento della maggiore età ove il genitore convivente con il figlio o
questo stesso dia la prova (sovente raggiunta agevolmente ed in via indiziaria)
dell'esistenza di un percorso di studi o, più in generale, formativo in fieri, in
costanza di un tempo ancora necessario per la ricerca, comunque di un lavoro o
sistemazione che assicuri l'indipendenza economica” (così Cass. civ. n. 17183/2020;
Cass. civ. n. 27904/2021).
Tanto premesso, nei propri atti la ricorrente si è limitata a dedurre che i figli maggiorenni della coppia, di anni 27 e di anni Per_1 Persona_2
22, sono privi di un'occupazione lavorativa, senza altro dedurre e provare in ordine all'eventuale percorso di studi da costoro intrapreso;
né, altresì, sono state allegate condizioni di oggettiva difficoltà nel reperimento di un'occupazione lavorativa.
Alla luce delle suddette considerazioni, in conformità con l'orientamento della
Suprema Corte, nulla va disposto a titolo di mantenimento per i figli e Per_1
che hanno fruito di un sufficiente arco temporale, Persona_2
successivamente al completamento del percorso di studi, per reperire un'occupazione lavorativa.
Quanto ai figli minorenni e , in assenza di elementi idonei per la Per_3 Per_4
ricostruzione della condizione economico-reddituale delle parti, va fissato in €
450,00 il contributo che deve versare, entro giorno 5 di Controparte_1
ogni mese, a per il mantenimento dei figli minori, oltre il 50% delle Parte_1
6 spese straordinarie.
Al riguardo si osserva che se è vero che la scelta di restare contumace implica, di fatto, una maggiore difficoltà di procedere alla ricognizione della situazione patrimoniale facente capo al resistente contumace, ciò nondimeno tale evenienza non potrebbe certo tradursi in una deflessione del primario interesse della prole a ricevere i necessari mezzi di sussistenza.
In conseguenza ritiene il Collegio di uniformarsi ai seguenti corollari:
1) qualora, a seguito della contumacia della parte obbligata alla contribuzione - nella specie il genitore nei confronti della prole - il Tribunale si trovi nella necessità di determinare il quantum dell'obbligo contributivo in contumacia della parte obbligata,
occorre riferirsi in primis alle informazioni, fornite dall'altra parte costituita, in merito alle condizioni patrimoniali del contumace, procedendo a un vaglio della loro attendibilità alla luce degli elementi istruttori disponibili.
2) qualora la parte costituita non sia in grado di fornire alcuna informazione,
nemmeno sub specie di allegazione mera - e suscettiva di essere verificata dal
Tribunale - l'obbligo contributivo dovrà comunque essere sancito e, nella specie,
determinato sulla scorta della capacità lavorativa generica rinvenibile in capo al genitore contumace, e quale risultante dai dati anagrafici a disposizione nonché alla luce delle eventuali informazioni integrative rese dalla parte costituita.
Occorre poi evidenziare che non può valere ad esimere il genitore dall'obbligo di contribuzione il suo eventuale e temporaneo stato di disoccupazione, per come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in punto di mantenimento "minimo", non derogabile e determinato alla stregua della generica capacità lavorativa del genitore,
anche se, per l'appunto, disoccupato.
7 Nel caso di specie, non vi sono motivi per escludere in capo al resistente contumace una concreta capacità lavorativa, sia in ragione della sua età, sia perché la ricorrente ha riferito che in costanza di matrimonio il marito prestava attività lavorativa.
In considerazione della contumacia di parte resistente, le spese processuali vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
03/04/1977, e nato a [...] l'[...]; Controparte_1
RIGETTA la domanda di addebito formulata da nei confronti del Parte_1
coniuge;
AFFIDA i figli minorenni della coppia ad entrambi i genitori con collocamento presso la ricorrente, cui va assegnata la casa coniugale;
REGOLAMENTA modalità e tempi di permanenza dei figli minorenni presso il padre come in parte motiva;
PONE a carico di l'obbligo di versare a Controparte_1 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di € 450,00, a titolo di contributo per il mantenimento di e , da rivalutare annualmente secondo gli indici Per_3 Per_4
ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie;
ORDINA all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Catania di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi, atto trascritto al n.
89, parte I, anno 1997, del registro degli atti di matrimonio del Comune predetto;
Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile Tribunale di Catania
8 del 6 dicembre 2024.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
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