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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/06/2025, n. 6946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6946 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc.N.24351/2024 R. Gen
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Carlo Parte_1
Mirabello n.36,presso lo studio dell' Avv. Andrea Occhione che la rappresenta per procura allegata al ricorso
RICORRENTE E
in persona del Presidente e Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, con sede in via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Simonetta Zannini Quirini in virtù di procura generale alle liti per atti notaio del 22.03.2024 Rep. n. 37875, Persona_1
Racc. 7313, e con essa elettivamente domiciliato in Roma, Via C. Beccaria n. 29, presso gli Uffici dell'Avvocatura Metropolitana dell' CP_1
RESISTENTE
all'udienza del 12.6.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Dichiara che la ricorrente si trova nelle condizioni Parte_1 sanitarie ex art.3 comma 3 L. n.104/1992 (“persona in condizioni di disabilità con necessità di sostegno intensivo”) dal 20.12.2023 . Dichiara che la ricorrente è in condizioni di invalidità in Parte_1 misura pari al 59% ai fini dei congedi per cure dalla data della domanda amministrativa del 29.3.2022. Rigetta per il resto le domande avanzate da parte ricorrente.
Compensa integralmente le spese di lite del procedimento di ATP e del presente procedimento di opposizione ad ATP con esclusione delle spese di CTU della fase di ATP già liquidate dal giudice dell'ATP a carico di e CP_1 delle spese di CTU della presente fase di opposizione liquidate a carico di come da separato decreto. CP_1
Roma , 12.6.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO
Con ricorso ex art.445 bis c.p.c. depositato in data 15.11.2023 e ritualmente notificato la ricorrente indicata in epigrafe, premesso che si trovava nelle condizioni ex art.3 comma 1 e 3 L.104/1992 e in condizione di invalidità ai fini della contribuzione figurativa del congedo per cuore , della esenzione ticket sanitario, e ex art.12 L.118/1971 e ex art.1 L.18/1980 e che aveva presentato domanda amministrativa con esito negativo (domanda del 29.3.2022), conveniva in giudizio l' contestando l'accertamento della CP_1 commissione e chiedendo il riconoscimento della condizione ex art.3 CP_1 commi 1 e 3 L.104/1992 e della invalidità ex art.12 L.118/1971, ex art.1 L.18/1980 o in subordine della invalidità ai fini della contribuzione figurativa, ai fini dell'esenzione parziale ticket e ai fini del congedo per cure. L' si costituiva contestando la sussistenza dei requisiti sanitari. CP_1
Veniva disposta CTU e all'esito della stessa, il CTU depositava perizia che accertava la sussistenza delle condizioni di invalidità al 78% e delle condizioni ex art.3 comma 3 L.104/1992 dal 20.12.2023 e l'insussistenza dei requisiti ex art.1 L.18/1980 e ex art.12 L.118/1971. Con atto tempestivamente depositato in data 11.6.2024 parte ricorrente contestava parzialmente la CTU limitatamente al mancato riconoscimento dei requisiti ex art.1 L.18/1980 e ex art.12 L.118/1971 e chiedendo l'omologa parziale dell'accertamento in ordine agli altri requisiti sanitari richiesti e in data 24.6.2024 proponeva ricorso in opposizione ad ATP chiedendo l'accertamento dei requisiti sanitari ex art.1 L.18/1980 e ex art.12 L.118/1971 e in via subordinata l'accertamento delle condizioni di invalidità ai fini del congedo per cure, ai fini della contribuzione figurativa e ai fini dell'esenzione parziale ticket e delle condizioni dell'art.3 comma 3 L.104/1992 come accertato in sede di ATP. Il giudice dell'ATP con decreto dell'8.7.2024 non omologava l'ATP e disponeva l'archiviazione del procedimento. L' si costituiva nel giudizio di opposizione ad ATP eccependo CP_1
l'inammissibilità del ricorso e nel merito contestando lo stesso. Veniva disposta CTU medico legale in ordine all'accertamento dei requisiti sanitari ex art.1 L.18/1980n e ex art.12 L.118/1971 e all'esito della stessa, la causa è stata discussa alla udienza del 12.6.2025 . All'esito della camera di consiglio è stata pronunciata sentenza. DIRITTO
Infondata è l'eccezione di inammissibilità del ricorso avendo la parte ricorrente specificamente contestato le risultanze della CTU esperita in sede di procedimento ex art.445 bis C.P.C .
Tuttavia nel merito la domanda è solo parzialmente fondata. Al riguardo preliminarmente si richiamano i principi espressi dalla Corte di Cassazione in merito al procedimento di opposizione ad ATP. La Corte di Cassazione ha infatti precisato:”In tema di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis c.p.c., le contestazioni anche parziali alla CTU precludono l'emissione del decreto di omologa, con la conseguenza che al giudice adito a seguito di ricorso proposto ai sensi del comma 6 della citata disposizione è rimesso l'accertamento su tutte le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere e non solo sui motivi di opposizione.
( Cass. Ordinanza 3377/2019) Parte ricorrente ha contestato le risultanze della CTU solo limitatamente al mancato accertamento delle condizioni ex art.1 L.18/1980n e ex art.12 L.118/1971. Tuttavia il CTU nominato nel presente giudizio di opposizione ha accertato che la parte ricorrente si trova nella condizione di invalidità pari al 59% dalla data della domanda amministrativa del 29.3.2022 e tale accertamento, oltre che costituire un accertamento negativo delle condizioni ex art.12L.118/1971 e ex art.18/1980, costituisce anche un accertamento negativo anche delle altre domande avanzate da parte ricorrente con esclusione della invalidità ai fini del congedo per cure e della condizione ex art.3 comma 3 L.104/1982 accertate dal CTU nominato nel procedimento di ATP. Il CTU nominato nella presente fase del giudizio infatti ha richiamato tutta la documentazione medica allegata ivi compresa la CTU effettuata in sede di ATP ed ha fondato il suo accertamento sulla base dell'esame obiettivo che ha accertato: “Esame obiettivo: altezza 150 cm;
kg 75; cicatrice chirurgica fianco sinistro;
deambula con appoggio incostante a stampella a sinistra, senza alcun accenno a zoppia;
deambulazione e passaggi posturali autonomi;
non evidenti manifestazioni cutanee;
indossa bustino ortopedico morbido con streching;
indossa scarpe da ginnastica con plantari.
Cuore: azione cardiaca valida;
toni netti fc 80 pa 140/90
Torace: ndp
Addome: piano,, trattabile non dolente Apparato osteoarticolare: capo limitato di ½ nei movimenti di lateralità con spinalgie pressorie locali;
antiflessione del rachide al III inferiore pretibiale con discreta elasticità; spinalgie pressorie in sede lombare;
manovra di Laseguè negativa bilateralmente;
si solleva simmetricamente sulle punte e talloni;
lieve ipotrofia chirurgica coscia e polpaccio
a destra, senza apprezzabili deficit di forza;
movimenti delle spalle complessivamente conservati;
ginocchia con flessione conservata.
Sistema nervoso;
riflessi in ordine
Psiche: lucida, orientata T/S, collaborante, non deficiti cognitivi o mnesici apprezzabili, tono umore deflesso. La diagnosi del CTU è stata quindi la seguente: “Diagnosi medico-legale – Esiti di remota exeresi parziale di carcinoma renale sinistro senza ulteriori terapie. Sindrome depressiva endogena lieve. Esiti di plastica per ernia inguinale sinistra con modesta recidiva.
Sovrappeso ponderale (BMI 33,3). Ipotiroidismo da tiroidite autoimmune in ormonoterapia sostitutiva. Spondilodiscoartrosi del rachide a modesta incidenza funzionale. Tendinopatia della spalla destra in assenza di apprezzabile deficit funzionale.” Il CTU ha quindi precisato: “Considerazioni medico-legali: la perizianda è persona infracinquantenne che svolge attività di operaia pulitrice da quasi trent'anni. Nel 2008 le venne diagnosticato un carcinoma renale che, asportato tempestivamente con resezione parziale del rene, non ha richiesto alcuna chemioterapia né ha reliquato esiti apprezzabili.
La patologia endocrina della tiroide, comune in moltissime donne appare in buono controllo con terapia sostitutiva. E' stata diagnosticata la presenza di artrosi a carico del rachide e di altri distretti, con incidenza funzionale complessivamente moderata. Ritengo che, sulla base degli accertamenti espletati, la perizianda non sia nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore. Ritengo, altresì, che non abbia necessità di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita
VALUTAZIONE TABELLARE : la ricorrente è affetta dalle seguenti infermità, così valutabili ai sensi delle tabelle di cui al DM 5.2.92. Tra parentesi e in corsivo sono indicate le voce di riferimento delle Tabelle con il relativo punteggio. A mente dell'art.5 del D.L. 509/88 non sono considerate le minorazioni inferiori al 10%, a meno che concorrenti tra loro.
1) Esiti di remota exeresi parziale di carcinoma renale sinistro senza ulteriori terapie……………….………..11% (ascrivibile in “Patologie neoplastiche” alla voce “ Neoplasie a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale– 11%).
2) Spondilodiscoartrosi del rachide a modesta incidenza funzionale.………………………………………12% (ascrivibile in Tabella in ”Apparato locomotore - rachide” alla voce “Spondilolistesi”- 12%).
3) Ipotiroidismo da tiroidite autoimmune in ormonoterapia sostitutiva.……………………………..25% (ascrivibile in Tabella in ”Patologia immunitaria” alla voce “Gammopatia monoclonale benigna”- 24% ).
4) Sindrome depressiva endogena lieve………………30% (ascrivibile in Tabella in ”Patologia psichiatrica” alla voce “Sindrome depressiva endogena lieve”- 30% ). TOTALE……………….59% La valutazione complessiva, trattandosi di patologie coesistenti, è stata effettuata utilizzando la formula a scalare di Balthazard.
Il CTU ha quindi concluso accertando:
“la ricorrente è “Invalida ultra65enne con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 59%” a decorrere dal 29.3.2022, senza revisione. RISPOSTA AI QUESITI -
QUESITO A) non vi sono i requisiti per il riconoscimento alla ricorrente Signora
della pensione di inabilità ai sensi dell'art.12 L.118/71, a decorrere Parte_1 dalla domanda del 29.3.22 né in data successiva.
QUESITO B) non vi sono i requisiti per il riconoscimento alla ricorrente Signora
dell'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art.1 L.18/80, a Parte_1 decorrere dalla domanda del 29.3.22 né in data successiva.”
Le conclusioni formulate dal CTU nominato nel presente giudizio nell'elaborato peritale in atti - che conseguono ad opportuni ed approfonditi accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici e con iter logico ineccepibile - possono esser condivise e poste a base della decisione e alle stesse pertanto questo giudice si riporta integralmente. Del resto le conclusioni del CTU non sono state contestate. Deve quindi essere accolta la domanda di accertamento della invalidità ai fini del congedo per cure essendo stata accertata una invalidità pari al 59% dalla data della domanda del 29.3.2022 e deve essere accertata la sussistenza delle condizioni ex art.3 comma 3 L.104/1992 con la decorrenza accertata dal CTU della fase di ATP. Le altre domande devono invece essere rigettate. La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti con esclusione delle spese di CTU già liquidate dal giudice dell'ATP a carico dell' e delle spese di CTU della presente CP_1 fase di opposizione liquidate come da separato decreto a carico di . CP_1
P.Q.M.
Dichiara che la ricorrente si trova nelle condizioni Parte_1 sanitarie ex art.3 comma 3 L. n.104/1992 (“persona in condizioni di disabilità con necessità di sostegno intensivo”) dal 20.12.2023 . Dichiara che la ricorrente è in condizioni di invalidità in Parte_1 misura pari al 59% ai fini dei congedi per cure dalla data della domanda amministrativa del 29.3.2022. Rigetta per il resto le domande avanzate da parte ricorrente. Compensa integralmente le spese di lite del procedimento di ATP e del presente procedimento di opposizione ad ATP con esclusione delle spese di CTU della fase di ATP già liquidate dal giudice dell'ATP a carico di e CP_1 delle spese di CTU della presente fase di opposizione liquidate a carico di come da separato decreto. CP_1
Roma , 12.6.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso
IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc.N.24351/2024 R. Gen
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Carlo Parte_1
Mirabello n.36,presso lo studio dell' Avv. Andrea Occhione che la rappresenta per procura allegata al ricorso
RICORRENTE E
in persona del Presidente e Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, con sede in via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Simonetta Zannini Quirini in virtù di procura generale alle liti per atti notaio del 22.03.2024 Rep. n. 37875, Persona_1
Racc. 7313, e con essa elettivamente domiciliato in Roma, Via C. Beccaria n. 29, presso gli Uffici dell'Avvocatura Metropolitana dell' CP_1
RESISTENTE
all'udienza del 12.6.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Dichiara che la ricorrente si trova nelle condizioni Parte_1 sanitarie ex art.3 comma 3 L. n.104/1992 (“persona in condizioni di disabilità con necessità di sostegno intensivo”) dal 20.12.2023 . Dichiara che la ricorrente è in condizioni di invalidità in Parte_1 misura pari al 59% ai fini dei congedi per cure dalla data della domanda amministrativa del 29.3.2022. Rigetta per il resto le domande avanzate da parte ricorrente.
Compensa integralmente le spese di lite del procedimento di ATP e del presente procedimento di opposizione ad ATP con esclusione delle spese di CTU della fase di ATP già liquidate dal giudice dell'ATP a carico di e CP_1 delle spese di CTU della presente fase di opposizione liquidate a carico di come da separato decreto. CP_1
Roma , 12.6.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO
Con ricorso ex art.445 bis c.p.c. depositato in data 15.11.2023 e ritualmente notificato la ricorrente indicata in epigrafe, premesso che si trovava nelle condizioni ex art.3 comma 1 e 3 L.104/1992 e in condizione di invalidità ai fini della contribuzione figurativa del congedo per cuore , della esenzione ticket sanitario, e ex art.12 L.118/1971 e ex art.1 L.18/1980 e che aveva presentato domanda amministrativa con esito negativo (domanda del 29.3.2022), conveniva in giudizio l' contestando l'accertamento della CP_1 commissione e chiedendo il riconoscimento della condizione ex art.3 CP_1 commi 1 e 3 L.104/1992 e della invalidità ex art.12 L.118/1971, ex art.1 L.18/1980 o in subordine della invalidità ai fini della contribuzione figurativa, ai fini dell'esenzione parziale ticket e ai fini del congedo per cure. L' si costituiva contestando la sussistenza dei requisiti sanitari. CP_1
Veniva disposta CTU e all'esito della stessa, il CTU depositava perizia che accertava la sussistenza delle condizioni di invalidità al 78% e delle condizioni ex art.3 comma 3 L.104/1992 dal 20.12.2023 e l'insussistenza dei requisiti ex art.1 L.18/1980 e ex art.12 L.118/1971. Con atto tempestivamente depositato in data 11.6.2024 parte ricorrente contestava parzialmente la CTU limitatamente al mancato riconoscimento dei requisiti ex art.1 L.18/1980 e ex art.12 L.118/1971 e chiedendo l'omologa parziale dell'accertamento in ordine agli altri requisiti sanitari richiesti e in data 24.6.2024 proponeva ricorso in opposizione ad ATP chiedendo l'accertamento dei requisiti sanitari ex art.1 L.18/1980 e ex art.12 L.118/1971 e in via subordinata l'accertamento delle condizioni di invalidità ai fini del congedo per cure, ai fini della contribuzione figurativa e ai fini dell'esenzione parziale ticket e delle condizioni dell'art.3 comma 3 L.104/1992 come accertato in sede di ATP. Il giudice dell'ATP con decreto dell'8.7.2024 non omologava l'ATP e disponeva l'archiviazione del procedimento. L' si costituiva nel giudizio di opposizione ad ATP eccependo CP_1
l'inammissibilità del ricorso e nel merito contestando lo stesso. Veniva disposta CTU medico legale in ordine all'accertamento dei requisiti sanitari ex art.1 L.18/1980n e ex art.12 L.118/1971 e all'esito della stessa, la causa è stata discussa alla udienza del 12.6.2025 . All'esito della camera di consiglio è stata pronunciata sentenza. DIRITTO
Infondata è l'eccezione di inammissibilità del ricorso avendo la parte ricorrente specificamente contestato le risultanze della CTU esperita in sede di procedimento ex art.445 bis C.P.C .
Tuttavia nel merito la domanda è solo parzialmente fondata. Al riguardo preliminarmente si richiamano i principi espressi dalla Corte di Cassazione in merito al procedimento di opposizione ad ATP. La Corte di Cassazione ha infatti precisato:”In tema di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis c.p.c., le contestazioni anche parziali alla CTU precludono l'emissione del decreto di omologa, con la conseguenza che al giudice adito a seguito di ricorso proposto ai sensi del comma 6 della citata disposizione è rimesso l'accertamento su tutte le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere e non solo sui motivi di opposizione.
( Cass. Ordinanza 3377/2019) Parte ricorrente ha contestato le risultanze della CTU solo limitatamente al mancato accertamento delle condizioni ex art.1 L.18/1980n e ex art.12 L.118/1971. Tuttavia il CTU nominato nel presente giudizio di opposizione ha accertato che la parte ricorrente si trova nella condizione di invalidità pari al 59% dalla data della domanda amministrativa del 29.3.2022 e tale accertamento, oltre che costituire un accertamento negativo delle condizioni ex art.12L.118/1971 e ex art.18/1980, costituisce anche un accertamento negativo anche delle altre domande avanzate da parte ricorrente con esclusione della invalidità ai fini del congedo per cure e della condizione ex art.3 comma 3 L.104/1982 accertate dal CTU nominato nel procedimento di ATP. Il CTU nominato nella presente fase del giudizio infatti ha richiamato tutta la documentazione medica allegata ivi compresa la CTU effettuata in sede di ATP ed ha fondato il suo accertamento sulla base dell'esame obiettivo che ha accertato: “Esame obiettivo: altezza 150 cm;
kg 75; cicatrice chirurgica fianco sinistro;
deambula con appoggio incostante a stampella a sinistra, senza alcun accenno a zoppia;
deambulazione e passaggi posturali autonomi;
non evidenti manifestazioni cutanee;
indossa bustino ortopedico morbido con streching;
indossa scarpe da ginnastica con plantari.
Cuore: azione cardiaca valida;
toni netti fc 80 pa 140/90
Torace: ndp
Addome: piano,, trattabile non dolente Apparato osteoarticolare: capo limitato di ½ nei movimenti di lateralità con spinalgie pressorie locali;
antiflessione del rachide al III inferiore pretibiale con discreta elasticità; spinalgie pressorie in sede lombare;
manovra di Laseguè negativa bilateralmente;
si solleva simmetricamente sulle punte e talloni;
lieve ipotrofia chirurgica coscia e polpaccio
a destra, senza apprezzabili deficit di forza;
movimenti delle spalle complessivamente conservati;
ginocchia con flessione conservata.
Sistema nervoso;
riflessi in ordine
Psiche: lucida, orientata T/S, collaborante, non deficiti cognitivi o mnesici apprezzabili, tono umore deflesso. La diagnosi del CTU è stata quindi la seguente: “Diagnosi medico-legale – Esiti di remota exeresi parziale di carcinoma renale sinistro senza ulteriori terapie. Sindrome depressiva endogena lieve. Esiti di plastica per ernia inguinale sinistra con modesta recidiva.
Sovrappeso ponderale (BMI 33,3). Ipotiroidismo da tiroidite autoimmune in ormonoterapia sostitutiva. Spondilodiscoartrosi del rachide a modesta incidenza funzionale. Tendinopatia della spalla destra in assenza di apprezzabile deficit funzionale.” Il CTU ha quindi precisato: “Considerazioni medico-legali: la perizianda è persona infracinquantenne che svolge attività di operaia pulitrice da quasi trent'anni. Nel 2008 le venne diagnosticato un carcinoma renale che, asportato tempestivamente con resezione parziale del rene, non ha richiesto alcuna chemioterapia né ha reliquato esiti apprezzabili.
La patologia endocrina della tiroide, comune in moltissime donne appare in buono controllo con terapia sostitutiva. E' stata diagnosticata la presenza di artrosi a carico del rachide e di altri distretti, con incidenza funzionale complessivamente moderata. Ritengo che, sulla base degli accertamenti espletati, la perizianda non sia nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore. Ritengo, altresì, che non abbia necessità di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita
VALUTAZIONE TABELLARE : la ricorrente è affetta dalle seguenti infermità, così valutabili ai sensi delle tabelle di cui al DM 5.2.92. Tra parentesi e in corsivo sono indicate le voce di riferimento delle Tabelle con il relativo punteggio. A mente dell'art.5 del D.L. 509/88 non sono considerate le minorazioni inferiori al 10%, a meno che concorrenti tra loro.
1) Esiti di remota exeresi parziale di carcinoma renale sinistro senza ulteriori terapie……………….………..11% (ascrivibile in “Patologie neoplastiche” alla voce “ Neoplasie a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale– 11%).
2) Spondilodiscoartrosi del rachide a modesta incidenza funzionale.………………………………………12% (ascrivibile in Tabella in ”Apparato locomotore - rachide” alla voce “Spondilolistesi”- 12%).
3) Ipotiroidismo da tiroidite autoimmune in ormonoterapia sostitutiva.……………………………..25% (ascrivibile in Tabella in ”Patologia immunitaria” alla voce “Gammopatia monoclonale benigna”- 24% ).
4) Sindrome depressiva endogena lieve………………30% (ascrivibile in Tabella in ”Patologia psichiatrica” alla voce “Sindrome depressiva endogena lieve”- 30% ). TOTALE……………….59% La valutazione complessiva, trattandosi di patologie coesistenti, è stata effettuata utilizzando la formula a scalare di Balthazard.
Il CTU ha quindi concluso accertando:
“la ricorrente è “Invalida ultra65enne con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 59%” a decorrere dal 29.3.2022, senza revisione. RISPOSTA AI QUESITI -
QUESITO A) non vi sono i requisiti per il riconoscimento alla ricorrente Signora
della pensione di inabilità ai sensi dell'art.12 L.118/71, a decorrere Parte_1 dalla domanda del 29.3.22 né in data successiva.
QUESITO B) non vi sono i requisiti per il riconoscimento alla ricorrente Signora
dell'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art.1 L.18/80, a Parte_1 decorrere dalla domanda del 29.3.22 né in data successiva.”
Le conclusioni formulate dal CTU nominato nel presente giudizio nell'elaborato peritale in atti - che conseguono ad opportuni ed approfonditi accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici e con iter logico ineccepibile - possono esser condivise e poste a base della decisione e alle stesse pertanto questo giudice si riporta integralmente. Del resto le conclusioni del CTU non sono state contestate. Deve quindi essere accolta la domanda di accertamento della invalidità ai fini del congedo per cure essendo stata accertata una invalidità pari al 59% dalla data della domanda del 29.3.2022 e deve essere accertata la sussistenza delle condizioni ex art.3 comma 3 L.104/1992 con la decorrenza accertata dal CTU della fase di ATP. Le altre domande devono invece essere rigettate. La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti con esclusione delle spese di CTU già liquidate dal giudice dell'ATP a carico dell' e delle spese di CTU della presente CP_1 fase di opposizione liquidate come da separato decreto a carico di . CP_1
P.Q.M.
Dichiara che la ricorrente si trova nelle condizioni Parte_1 sanitarie ex art.3 comma 3 L. n.104/1992 (“persona in condizioni di disabilità con necessità di sostegno intensivo”) dal 20.12.2023 . Dichiara che la ricorrente è in condizioni di invalidità in Parte_1 misura pari al 59% ai fini dei congedi per cure dalla data della domanda amministrativa del 29.3.2022. Rigetta per il resto le domande avanzate da parte ricorrente. Compensa integralmente le spese di lite del procedimento di ATP e del presente procedimento di opposizione ad ATP con esclusione delle spese di CTU della fase di ATP già liquidate dal giudice dell'ATP a carico di e CP_1 delle spese di CTU della presente fase di opposizione liquidate a carico di come da separato decreto. CP_1
Roma , 12.6.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso