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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 05/11/2024, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
RGL 3/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro
nella persona del Giudice dott. Andrea Ghio ha pronunziato all'udienza del 13.9.2024 mediante la lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3/2024 R.G.L.
promossa da
, cod. fisc. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Marta Lavanna, giusta procura in atti
RICORRENTE
contro p. iva , in persona del direttore COoparte_1 P.IVA_1 generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Antonietta Russo, giusta procura in atti
RESISTENTE
conclusioni delle parti
per parte ricorrente Pt_1
1. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente nei confronti della CP_2
a trattenere (a titolo di retribuzione, o risarcimento o indennizzo per arricchimento senza causa) la somma complessiva lorda di euro 30.315,60 percepita per prestazioni ADP rese a pazienti ospiti di strutture sanitarie residenziali negli anni 2010-2015;
2. accertare e dichiarare l'illegittimità delle trattenute per complessivi euro Cont 17.752,27 sinora effettuate dall' convenuta in relazione alle somme corrisposte al ricorrente a titolo di retribuzione per le visite ADP negli anni
2010-2015, per le ragioni esposte nel ricorso;
Cont 3. dichiarare tenuta e condannare la restituire al ricorrente le somme ad oggi trattenutegli dai cedolini paga pari ad euro 17.752,27 (da giugno 2022 a
Pag. 1 a 10 dicembre 2023) oltre alle ulteriori somme che saranno state trattenute nelle more del giudizio e fino alla pronuncia della sentenza, oltre interessi legali e rivalutazione.
4. In ogni caso dichiarare l'illegittimità delle seguenti trattenute effettuate dalla
in relazione a pazienti per i quali egli non ha percepito alcuna CP_2 retribuzione relativa ad ADR: € 1.757,70 per MO ed € 888,30 per (tot. € 2.646,00). Parte_2
Con vittoria di spese e competenze, nonché rimborso del contributo unificato.
per parte resistente CP_3
Rigettare il ricorso in quanto infondato, in fatto ed in diritto, per tutti i suesposti motivi e, per l'effetto, assolvere l da ogni domanda proposta da parte CP_3 ricorrente;
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda che precede, contenere l'eventuale condanna nei limiti del giusto e del provato, tenendo conto delle versate difese e dell'incontestata corresponsione del pieno CO trattamento stipendiale da parte della …
IN OGNI CASO
Con vittoria – o, in subordine, con compensazione - di spese, competenze ed onorari di giudizio.
* oggetto: medici medicina generale – prestazioni di ADP in favore di pazienti ricoverati in strutture sanitarie o sociali
*
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Parte ricorrente adiva il Tribunale di Ivrea allegando che:
a) è stato medico di medicina generale convenzionato con la CP_3
b) quale medico di famiglia, per alcuni dei suoi assistiti (per l'indicazione nominativa cfr. doc. 2 ricorrente) – che erano ospiti presso strutture socio-assistenziali, in particolare RAF (“Domenica Romana” in Castellamonte;
“Villa Sant'Anna” in Agliè) – aveva chiesto e ottenuto l'autorizzazione all'apertura del servizio di assistenza domiciliare programmata (ADP), servizio che aveva svolto in favore di tali assistiti nel periodo compreso tra il 2010 e il 2015;
c) le strutture sanitarie di cui sopra erano prive del “medico di nucleo”, ossia erano prive del medico che avrebbe dovuto prendere in carico i pazienti ivi ricoverati;
d) per ciascuna visita a ciascun assistito presso le strutture sanitarie l gli CP_3 aveva corrisposto € 18,90;
Pag. 2 a 10 e) in data 2.1.2020 riceveva comunicazione con cui l ritenuta non dovuta CP_3 la somma corrisposta per le prestazioni effettuate in regime di ADP (quantificata in complessivi € 30.315,60: doc. 6 ricorrente), ne richiedeva la restituzione;
CO f) diversamente da quanto indicato dall' non è mai stato Persona_1 paziente del ricorrente e è stata paziente del ricorrente fino al Persona_2
20.3.2013, dopodiché è stata ricoverata nella RSA Vernetti a Locana cambiando medico;
pertanto, il ricorrente non aveva effettuato alcuna prestazione in regime di ADP in favore di mentre era in strutture residenziali;
Parte_2
g) a partire da luglio 2022 l iniziava a operare delle trattenute sui compensi CP_3 ancora dovuti al ricorrente onde recuperare l'importo di € 30.315,60; in tal modo CO l tratteneva complessivamente € 17.752,27 al dicembre 2023.
Il ricorrente chiedeva, quindi, accertarsi il diritto a trattenere quanto corrispostogli per le prestazioni effettuate in servizio di ADP e, conseguentemente, la condanna dell' al pagamento di pari alla somma indebitamente trattenuta dalla CP_3 resistente.
2. Costituitasi in giudizio, la resistente chiedeva il rigetto del ricorso in CP_3 quanto la disciplina collettiva applicabile non prevedeva la possibilità di attivazione del servizio di ADP a favore di pazienti presso RSA e RAF.
3. La causa veniva discussa all'udienza del 13.9.2024 all'esito della quale veniva data lettura del dispositivo della presente sentenza.
*
4. In fatto, devono essere poste a fondamento della decisione le seguenti circostanze in quanto pacifiche:
i) il ricorrente ha svolto negli anni 2010-2015, a seguito della prevista autorizzazione, prestazioni in regime di ADP in favore dei pazienti indicati nel doc.
2 ricorrente presso le seguenti RAF (salvo quanto infra precisato): “Domenica Romana” in Castellamonte;
“Villa Sant'Anna” in Agliè in Bairo. Esse erano prive del “medico di nucleo”; CO ii) per ogni prestazione in regime di ADP l resistente ha corrisposto l'importo di
€ 18,90, per complessivi € 86.373; CO iii) il ricorrente ha subito trattenute sui compensi da parte dell' resistente per complessivi € 24.932,15 al 10.9.2024 (come indicato concordemente dalle parti all'udienza del 13.9.2024).
Ritiene questo giudice che, a fronte della negazione di parte ricorrente di aver mai avuto in carico nonché della negazione di aver mai effettuato Persona_1 prestazioni in regime di ADP in favore di , tanto basti per ritenere Persona_2 che egli non abbia svolto alcuna attività in regime di ADP in favore di MO e e che, conseguentemente, nessun corrispettivo abbia ricevuto a tale titolo. Parte_2
Pag. 3 a 10 Deve, infatti, evidenziarsi che tutte le azioni promosse da parte ricorrente
(adempimento contrattuale, indebito arricchimento, risarcimento del danno) comportano necessariamente l'allegazione del fatto costitutivo della pretesa, ossia aver svolto la prestazione: sulla base di tale allegazione, il ricorrente richiede l'accertamento del diritto al corrispettivo o, comunque, all'indennizzo o al risarcimento del danno. In assenza (o, addirittura, come nella specie, in presenza della negazione) del fatto costitutivo (di parte) della pretesa, ai fini del presente giudizio le prestazioni che lo stesso ricorrente indica come non svolte non possono che considerarsi tali, con la conseguenza che per le stesse – proprio in quanto non svolte – non spetta al ricorrente nessun compenso, indennizzo o risarcimento.
4.1. In ragione di quanto sopra esposto, l'azione di accertamento è fondata (per le ragioni di cui infra) limitatamente all'importo di € 27.669,60, ossia l'importo indicato dal doc. 2 prodotto dal ricorrente (€ 30.315,60) sottratti gli importi indicati dallo stesso ricorrente come per prestazioni eseguite in regime di ADP in favore di MO e
(complessivi € 2.646,00: cfr. ricorso pag. 3). Trattasi, inoltre, del medesimo Parte_2 importo indicato dalla resistente in memoria di costituzione (cfr. memoria CP_3 pag. 17).
5. Ciò premesso in fatto, oggetto della presente controversia è il diritto del medico di medicina generale ricorrente a trattenere i compensi ricevuti quale corrispettivo delle prestazioni di ADP rese nei confronti dei suoi assistiti in residenze sanitarie o sociali nonché il diritto dello stesso alla restituzione delle trattenute sui corrispettivi già CO effettuate dall'
Occorre richiamare la disciplina collettiva nazionale [Accordo Collettivo Nazionale
2005 (di seguito, ACN 2005)] e regionale [Accordo Integrativo Regionale 2006 (di seguito, AIR 2006) e i precedenti Accordi Integrativi Regionali a cui l'AIR 2006 rinvia]. CO
5.1. ACN 2005 (doc. 1 ricorrente;
doc. 1
Le prestazioni di Assistenza Domiciliare Programmata (ADP) sono disciplinate dall'art. 53 ACN 2005 e dal relativo allegato G). Di seguito vengono riportate le clausole utili alla soluzione della controversia.
CO L'art. 53 2005 prevede quanto segue:
ART. 53 - ASSISTENZA DOMICILIARE PROGRAMMATA.
1. L'assistenza domiciliare programmata, erogata anche secondo indirizzi e modalità operative definiti a livello regionale costituisce, come previsto dall'art. 32, comma 2, livello assistenziale da garantire al cittadino da parte del medico iscritto negli elenchi.
Le seguenti forme di assistenza domiciliare programmata, sono assicurate con interventi a domicilio di:
1.. assistenza domiciliare integrata (ADI);
2.. assistenza domiciliare programmata nei confronti dei pazienti non ambulabili (ADP);
3.. assistenza domiciliare nei confronti di pazienti ospiti in residenze protette e collettività (ADR).
Pag. 4 a 10
2. L'erogazione dell'assistenza nell'ambito degli istituti di cui al comma 1, lettere a) e b), è disciplinata dai protocolli allegati sotto le lettere G) e H) del presente Accordo e fino a che essi non siano sostituiti da protocolli definiti nell'ambito degli Accordi regionali, secondo il disposto del successivo comma 3.
L'istituto di cui lettera c) è disciplinato nell'ambito degli accordi rimessi alla trattativa regionale.
3. È demandata alla contrattazione regionale la definizione degli interventi, degli ulteriori contenuti e delle modalità di attuazione, secondo quanto disposto dall'art. 14 del presente Accordo. CO L'art. 3 dell'allegato G) 2005 prevede:
Art.
3 - Procedure per l'attivazione dell'assistenza
1. La segnalazione del caso abbisognevole di assistenza domiciliare può essere effettuata alla Azienda dal medico di assistenza primaria, dai competenti servizi sanitari e sociali o dalle famiglie.
2. Fermi restando gli obblighi in materia di visite domiciliari, la proposta motivata di attivazione dell'ADP deve essere formulata, in ogni caso, dal medico di assistenza primaria con precisazione del numero degli accessi, e inviata o presentata al distretto.
3. Nella stessa saranno indicate anche le esigenze assistenziali (di massima) di tipo socio- sanitario nonché le necessità di eventuali supporti di personale.
4. Al fine di fornire al medico della Azienda la possibilità di concordare sollecitamente il programma assistenziale proposto, è necessario che dalla richiesta del medico di famiglia emerga con chiarezza, oltre la diagnosi motivata, ogni altra eventuale indicazione utile a confermare la oggettiva impossibilità di accesso del paziente allo studio del medico.
5. L'esame del programma da parte del medico della Azienda deve avvenire entro 15 giorni dalla segnalazione effettuata, secondo le modalità di cui sopra, al distretto competente per territorio riferito alla residenza dell'assistito.
In caso di mancato riscontro entro il termine dinanzi indicato il programma, salvi eventuali successivi controlli, si intende a tutti gli effetti approvato.
6. In caso di discordanza sul programma da parte del medico dell' questi è tenuto CP_1
a darne motivata comunicazione scritta entro 15 giorni dalla segnalazione effettuata, al medico di libera scelta, al fine di apportare al programma medesimo le modifiche eventuali.
Apportate tali modifiche al programma, questo viene riproposto per l'approvazione entro 7 giorni.
7. Eventuali controversie in materia di assistenza domiciliare programmata sono affidate alla valutazione congiunta del Direttore del distretto e del medico di medicina generale membro di diritto dell'Ufficio di Coordinamento delle attività distrettuali.
8. In relazione a particolari difficoltà locali, l'Ufficio di Coordinamento delle Attività Distrettuali può definire specifiche modalità procedurali atte a superarle. CO L'art. 5 dell'allegato G) 2005 prevede quanto segue.
Art.
5 - Compenso economico
Pag. 5 a 10
1. Al medico di medicina generale oltre all'ordinario trattamento economico è corrisposto un compenso onnicomprensivo nella misura di regola ammontante a €. 18,90 per accesso dallo 01.01.2000.
2. Gli accessi devono essere effettivi e devono rispettare le cadenze previste dal programma concordato.
3. Il trattamento economico cessa immediatamente in caso di ricovero in strutture sanitarie o sociali, per cambio del medico, e il venir meno delle condizioni cliniche inizialmente valutate.
Premesso che le attività che deve compiere il medico verso ciascun paziente che goda dell'ADP sono indicate all'art. 1 allegato G) dalle clausole sopra CP_5 richiamate emerge che:
CO
- le prestazioni in ADP devono essere previamente autorizzate dall' (art. 3);
- per esse è previsto uno specifico compenso aggiuntivo rispetto a quello ordinario (art. 5, comma 1).
Da tali previsioni inequivocabilmente discende che l'assistenza in ADP è prestazione aggiuntiva rispetto a quelle che il medico di medicina generale (e, in particolare, il medico di assistenza primaria, ossia il cd. medico di famiglia) è tenuto a effettuare in CO forza del solo rapporto di convenzione con l' Inoltre, la non sovrapponibilità tra le prestazioni da effettuare in regime di ADP è quelle cui è tenuto ordinariamente il medico di assistenza primaria risulta dall'art. 3, comma 2, con cui sono fatti salvi “gli obblighi in materia di visite domiciliari”, obblighi, quindi, diversi rispetto a quelli nascenti dall'attivazione del servizio di ADP. In altri termini, il medico di assistenza primaria svolge le prestazioni di ADP (e ha diritto al compenso per esse) solo se è stato a ciò autorizzato, non essendo tenuto a svolgerle in assenza di autorizzazione.
5.2. AIR 2006 (approvato con deliberazione Giunta Regionale 24 aprile 2006, n. 28-
2690, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 20 del 18 /
05 / 2006, con conseguente applicazione del principio iura novit curia, sancito dalla
Corte di legittimità con riferimento ai contratti collettivi del pubblico impiego privatizzato, per tutte Cass. VI-L, 16 settembre 2014, n. 19507)
L'AIR 2006 disciplina l'attività di assistenza dei pazienti in strutture residenziali (R.S.A., R.A.F. e R.A.) confermando espressamente “i disposti di cui, alla D.G.R. n.
47-26252 del 9.12.1998, alla D.G.R n. 46-27840 del 19.7.1999, nonché quelli di cui alla D.G.R. 50-8410 del 10.2.2003, art. 11, dell'A.I.R. 2003-2005”
5.3. AIR 2003 (approvato con deliberazione della Giunta Regionale 10 febbraio
2003, n. 50-8410, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 11 del 13 / 03 / 2003, con conseguente applicazione del principio iura novit curia, sancito dalla Corte di legittimità con riferimento ai contratti collettivi del pubblico impiego privatizzato, per tutte Cass. VI-L, 16 settembre 2014, n. 19507)
L'art. 11 AIR 2003 prevede quanto segue:
Pag. 6 a 10 Art. 11 - Attività di assistenza agli ospiti in R.S.A., R.A.F e R.A.
1. In attuazione dell'Accordo di cui alla lettera b dell'art. 39 DPR 270/2000, si prende atto della D.G.R. n° 47-26252 del 9/12/1998 e successive modifiche e integrazioni di cui alla DRG n° 46-27840 del 19/7/99, relative all'assistenza nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) e nelle Residenze Assistenziali Flessibili (RAF). …
4. L'assistenza sanitaria agli anziani ospiti delle R.A. è garantita dai medici di famiglia di ciascun anziano ospite, nell'ambito del rapporto fiduciario. Il Distretto, in aggiunta alla normale assistenza prevista dal DPR 270/2000, organizza, in forme concordate con le OOSS firmatarie del presente Accordo, l'attività dei medici curanti degli ospiti di ciascuna R.A. in forme di assistenza d'iniziativa tali da assicurare una presenza settimanale concordata di un medico di famiglia in ciascuna R.A. per rispondere alle esigenze assistenziali emergenti da parte di tutti gli ospiti presenti. Tale modalità organizzativa di assistenza sanitaria non comporterà oneri economici aggiuntivi a carico della Regione o delle AA.SS.LL.
Nel caso in cui l'ospite presenti caratteristiche di non autosufficienza saranno da intendersi operative le norme valide per le RSA e le RAF o dovrà essere attivabile l'Assistenza Domiciliare Integrata in R.A.
5.4. AIR 1999 (approvato con deliberazione della Giunta Regionale 19 luglio 1999, n. CO 46 -27840; doc. 13 ricorrente;
doc. 2
L'art. 7 dell'AIR 1999 prevede che: “all'atto dell'ingresso del paziente in R.S.A. o R.A.F. viene congelata la scelta del Medico di Medicina Generale originario – se questi non opera nella R.S.A. o R.A.F. con ovvia sospensione della quota capitaria
… All'atto della eventuale dimissione il paziente tornerà automaticamente in carico al
Medico di Medicina Generale originario, con il riconoscimento della quota capitaria, anche in deroga al massimale individuale del medico stesso”.
6. La questione oggetto del presente giudizio è già stata affrontata da questo
Tribunale in due pronunce che hanno concluso per l'esclusione il fondamento Parte_ contrattuale della pretesa del ritenendo che il ricovero del paziente in struttura sanitaria o sociale comporti, di per sé, la perdita per il paziente dell'assistenza secondo il modello dell'ADP; in tali pronunce, tuttavia, è stata accolta la domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.
In particolare,
CP_
. Ivrea, sent. n. 266/2023 (in causa RGL 1436/2022) è stata resa con riferimento a pazienti ricoverati in regime di RSA;
-Trib. Ivrea, sent. n. 518/2023 (in causa RGL 841/2023) ha ribadito le conclusioni sopra indicate evidenziando l'irrilevanza ai fini della decisione del regime di ricovero
(RSA o RA) del paziente beneficiario del regime di ADP.
La sentenza n. 266/2023 è stata riformata dalla Corte di Appello di Torino che, in Parte_ accoglimento dell'appello incidentale proposto dal ha ritenuto che la pretesa del medico avesse fondamento contrattuale (App. Torino, sez. lavoro, sent. 241/2024 in causa RGL 62/2024).
Pag. 7 a 10 6.1. Ritiene, quindi, questo giudice di riconsiderare l'orientamento precedentemente espresso, conformandosi ai principi espressi dalla Corte territoriale, la cui pronuncia viene richiamata anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., di seguito sinteticamente ripresi.
CO La Corte torinese ha interpretato l'art. 5 dell'allegato G dell' 2005 nel senso che la cessazione del regime di ADP non avviene per il solo fatto del ricovero del paziente in una struttura sanitaria o sociale, bensì solo qualora, oltre al ricovero, Parte_ venga meno anche il rapporto con l'originario per essere questi sostituito da altro medico. Ciò in quanto la ratio del richiamato art. 5 è quella di evitare un'inutile CO duplicazione dei costi a carico dell'
Testualmente, la Corte di Appello di Torino ha ritenuto che:
2.2. In secondo luogo, l'art. 5, co. 3, all. G), cit. è chiaro nell'attestare … l'incompatibilità CO tra e RSA, espressamente e insuperabilmente stabilendo che il trattamento economico della prima debba cessare immediatamente in caso di ricovero dell'assistito in strutture sanitarie o sociali (tra cui sono comprese le RSA…).
Ora, quello che, forse, non è stato sufficientemente considerato nella pronuncia gravata è che, ai sensi della suddetta disposizione collettiva, «Il trattamento economico cessa immediatamente […] per cambio medico» (sottolineature dell'estensore), non, cioè, automaticamente per il solo ricovero presso la RSA, bensì a condizione che con esso avvenga anche l'avvicendamento del s'interrompa, di conseguenza, il rapporto Pt_4 assistenziale del paziente con l'originario medico di famiglia.
Da un lato, dunque, è corretta l'impostazione della prima sentenza là dove ha affermato la discontinuità tra ricovero e assistenza domiciliare, dovendo quest'ultima essere garantita, appunto, soltanto presso il domicilio del paziente, e non quando questi si trovi altrove;
dall'altro, è pure corretta l'obiezione di parte appellata, nel senso che a essere determinante non è che il paziente sia fisicamente trasferito dal suo domicilio in un Parte_ diverso luogo, ma che, in esito a ciò, venga meno il rapporto con il e questi sia sostituito con il medico strutturato – poiché la ratio dell'art. 5, co. 3, all. G), cit., evidentemente, è quella di scongiurare un'inutile e “doppia” spesa a carico dell in CP_2 ordine a una prestazione in ADP non necessaria.
Ora, in applicazione dei qui condivisi principi sopra esposti, la domanda di parte ricorrente deve essere integralmente accolta.
Infatti, deve evidenziarsi non è contestato che i pazienti assistiti in regime di ADP fossero ricoverati in RAF. Le RAF sono state successivamente inglobate in un'unica struttura denominata RSA a seguito di deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio CO 2012, n. 45-4248 (cfr. doc. 3 . È altresì pacifico che le strutture ove i pazienti assistiti dal ricorrente erano ricoverati fossero prive di medico ivi operante.
6.2. Ciò posto, l'art. 7 AIR 1999 (applicabile al caso di specie in quanto l'AIR 2006 richiama l'AIR 2003, il cui art. 11 richiama, per le RSA e le RAF, l'AIR 1999) prevede che «all'atto dell'ingresso del paziente in R.S.A. o R.A.F. viene “congelata” la scelta del Medico di Medicina Generale originario - se questi non opera nella R.S.A. o
R.A.F. stessa - con ovvia sospensione della quota capitaria. Il paziente provvede alla scelta di un medico di medicina Generale tra quelli operanti in quella R.S.A. o R.A.F.
Pag. 8 a 10 Tali scelte sono normate come previsto dal D.P.R. 484/96». Detto in altre parole: escluso, per ovvie ragioni, che i pazienti interessati rimangano privi di assistenza sanitaria, la cessazione (o, meglio, il “congelamento”) del rapporto con l'originario Parte_ dell'ospite della RSA (o RAF) si verifica non prima che quest'ultimo abbia Parte_ optato per il nuovo all'esito della specifica procedura formale prevista dalla legge.
CO Ebbene, l resistente non ha allegato (né tantomeno provato) né che i pazienti di parte ricorrente, una volta ricoverati, avessero provveduto ad attivare la procedura di Parte_
“cambio medico” né che il ricorrente operasse nella RSA o RAF in cui erano stati ricoverati i suoi pazienti assistiti in regime di ADP. Infatti, «grava su chi invoca la ripetizione dell'indebito - e cioè su colui il quale si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio e non attore - l'onere di dimostrare non solo l'esecuzione del pagamento, ma anche la mancanza di una causa che lo giustifichi, con l'ulteriore specificazione che tale prova può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni» (Cass. lav., 25 luglio 2023, n. 22399, in motivazione punto 9.1. a cui si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c.).
6.3. In ragione di quanto sopra, la domanda di parte ricorrente deve essere integralmente accolta. Deve, quindi, essere accertato il diritto di parte ricorrente alla corresponsione del compenso (complessivi € 27.669,60) per le prestazioni ADP rese presso le strutture sanitarie sopra indicate, con conseguente condanna della resistente alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto (€ CP_3
24.932,15), oltre rivalutazione e interessi legali dalle singole trattenute al saldo.
Deve, infine, precisarsi che del tutto irrilevante ai fini della decisione risulta la precisazione della domanda effettuata da parte ricorrente all'udienza, considerato che già nelle conclusioni del rassegnate con il ricorso introduttivo vi era l'espressa richiesta di “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a trattenere (a titolo di retribuzione, … ) la somma complessiva lorda di euro 86.373,00”; l'espresso riferimento alla retribuzione rende evidente che, fin dall'atto introduttivo, era stata proposta la qui accolta domanda di accertamento della spettanza della somma in forza di titolo contrattuale.
7. Le spese seguono la soccombenza e, quindi, vengono integralmente poste a carico della resistente Esse si liquidano sulla base del d.m. 55/2014 – CP_8 scaglione € 26.000-52.000 (valore del decisum con riferimento alla domanda di accertamento della spettanza del corrispettivo per le prestazioni rese in regime di
ADP), tabella cause di lavoro – con applicazione dei valori minimi per tutte le fasi, con esclusione della fase istruttoria non effettivamente svolta, tenuto conto della natura seriale della controversia, della significativa prossimità della valore della controversia all'estremo inferiore dello scaglione di riferimento nonché della condotta processuale dell' che, a seguito della pronuncia della Corte di Appello, ha CP_3 sospeso l'effettuazione delle trattenute.
P.Q.M.
Pag. 9 a 10 il Tribunale di Ivrea, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
1) accerta il diritto di nei confronti di alla corresponsione del Parte_1 CP_3 compenso per le prestazioni ADP nel periodo 2010-2015 per complessivi €
27.669,60;
2) condanna in persona del direttore generale COoparte_1 pro tempore, al pagamento in favore di della somma lorda di € Parte_1
24.932,15 oltre interessi legali sugli importi annualmente rivalutati di ciascuna delle trattenute effettuate sui compensi a partire da giugno 2022 fino al saldo;
3) condanna in persona del direttore generale COoparte_1 pro tempore, al pagamento in favore di delle spese di lite, liquidate in Parte_1 complessivi € 3.689,00, oltre rimborso forfettario 15%, Cpa e Iva di legge, contributo unificato (€ 259,00) e spese successive occorrende.
Fissa in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.
Così deciso in Ivrea il 13/09/2024
Il Giudice
Andrea Ghio
Pag. 10 a 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro
nella persona del Giudice dott. Andrea Ghio ha pronunziato all'udienza del 13.9.2024 mediante la lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3/2024 R.G.L.
promossa da
, cod. fisc. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Marta Lavanna, giusta procura in atti
RICORRENTE
contro p. iva , in persona del direttore COoparte_1 P.IVA_1 generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Antonietta Russo, giusta procura in atti
RESISTENTE
conclusioni delle parti
per parte ricorrente Pt_1
1. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente nei confronti della CP_2
a trattenere (a titolo di retribuzione, o risarcimento o indennizzo per arricchimento senza causa) la somma complessiva lorda di euro 30.315,60 percepita per prestazioni ADP rese a pazienti ospiti di strutture sanitarie residenziali negli anni 2010-2015;
2. accertare e dichiarare l'illegittimità delle trattenute per complessivi euro Cont 17.752,27 sinora effettuate dall' convenuta in relazione alle somme corrisposte al ricorrente a titolo di retribuzione per le visite ADP negli anni
2010-2015, per le ragioni esposte nel ricorso;
Cont 3. dichiarare tenuta e condannare la restituire al ricorrente le somme ad oggi trattenutegli dai cedolini paga pari ad euro 17.752,27 (da giugno 2022 a
Pag. 1 a 10 dicembre 2023) oltre alle ulteriori somme che saranno state trattenute nelle more del giudizio e fino alla pronuncia della sentenza, oltre interessi legali e rivalutazione.
4. In ogni caso dichiarare l'illegittimità delle seguenti trattenute effettuate dalla
in relazione a pazienti per i quali egli non ha percepito alcuna CP_2 retribuzione relativa ad ADR: € 1.757,70 per MO ed € 888,30 per (tot. € 2.646,00). Parte_2
Con vittoria di spese e competenze, nonché rimborso del contributo unificato.
per parte resistente CP_3
Rigettare il ricorso in quanto infondato, in fatto ed in diritto, per tutti i suesposti motivi e, per l'effetto, assolvere l da ogni domanda proposta da parte CP_3 ricorrente;
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda che precede, contenere l'eventuale condanna nei limiti del giusto e del provato, tenendo conto delle versate difese e dell'incontestata corresponsione del pieno CO trattamento stipendiale da parte della …
IN OGNI CASO
Con vittoria – o, in subordine, con compensazione - di spese, competenze ed onorari di giudizio.
* oggetto: medici medicina generale – prestazioni di ADP in favore di pazienti ricoverati in strutture sanitarie o sociali
*
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Parte ricorrente adiva il Tribunale di Ivrea allegando che:
a) è stato medico di medicina generale convenzionato con la CP_3
b) quale medico di famiglia, per alcuni dei suoi assistiti (per l'indicazione nominativa cfr. doc. 2 ricorrente) – che erano ospiti presso strutture socio-assistenziali, in particolare RAF (“Domenica Romana” in Castellamonte;
“Villa Sant'Anna” in Agliè) – aveva chiesto e ottenuto l'autorizzazione all'apertura del servizio di assistenza domiciliare programmata (ADP), servizio che aveva svolto in favore di tali assistiti nel periodo compreso tra il 2010 e il 2015;
c) le strutture sanitarie di cui sopra erano prive del “medico di nucleo”, ossia erano prive del medico che avrebbe dovuto prendere in carico i pazienti ivi ricoverati;
d) per ciascuna visita a ciascun assistito presso le strutture sanitarie l gli CP_3 aveva corrisposto € 18,90;
Pag. 2 a 10 e) in data 2.1.2020 riceveva comunicazione con cui l ritenuta non dovuta CP_3 la somma corrisposta per le prestazioni effettuate in regime di ADP (quantificata in complessivi € 30.315,60: doc. 6 ricorrente), ne richiedeva la restituzione;
CO f) diversamente da quanto indicato dall' non è mai stato Persona_1 paziente del ricorrente e è stata paziente del ricorrente fino al Persona_2
20.3.2013, dopodiché è stata ricoverata nella RSA Vernetti a Locana cambiando medico;
pertanto, il ricorrente non aveva effettuato alcuna prestazione in regime di ADP in favore di mentre era in strutture residenziali;
Parte_2
g) a partire da luglio 2022 l iniziava a operare delle trattenute sui compensi CP_3 ancora dovuti al ricorrente onde recuperare l'importo di € 30.315,60; in tal modo CO l tratteneva complessivamente € 17.752,27 al dicembre 2023.
Il ricorrente chiedeva, quindi, accertarsi il diritto a trattenere quanto corrispostogli per le prestazioni effettuate in servizio di ADP e, conseguentemente, la condanna dell' al pagamento di pari alla somma indebitamente trattenuta dalla CP_3 resistente.
2. Costituitasi in giudizio, la resistente chiedeva il rigetto del ricorso in CP_3 quanto la disciplina collettiva applicabile non prevedeva la possibilità di attivazione del servizio di ADP a favore di pazienti presso RSA e RAF.
3. La causa veniva discussa all'udienza del 13.9.2024 all'esito della quale veniva data lettura del dispositivo della presente sentenza.
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4. In fatto, devono essere poste a fondamento della decisione le seguenti circostanze in quanto pacifiche:
i) il ricorrente ha svolto negli anni 2010-2015, a seguito della prevista autorizzazione, prestazioni in regime di ADP in favore dei pazienti indicati nel doc.
2 ricorrente presso le seguenti RAF (salvo quanto infra precisato): “Domenica Romana” in Castellamonte;
“Villa Sant'Anna” in Agliè in Bairo. Esse erano prive del “medico di nucleo”; CO ii) per ogni prestazione in regime di ADP l resistente ha corrisposto l'importo di
€ 18,90, per complessivi € 86.373; CO iii) il ricorrente ha subito trattenute sui compensi da parte dell' resistente per complessivi € 24.932,15 al 10.9.2024 (come indicato concordemente dalle parti all'udienza del 13.9.2024).
Ritiene questo giudice che, a fronte della negazione di parte ricorrente di aver mai avuto in carico nonché della negazione di aver mai effettuato Persona_1 prestazioni in regime di ADP in favore di , tanto basti per ritenere Persona_2 che egli non abbia svolto alcuna attività in regime di ADP in favore di MO e e che, conseguentemente, nessun corrispettivo abbia ricevuto a tale titolo. Parte_2
Pag. 3 a 10 Deve, infatti, evidenziarsi che tutte le azioni promosse da parte ricorrente
(adempimento contrattuale, indebito arricchimento, risarcimento del danno) comportano necessariamente l'allegazione del fatto costitutivo della pretesa, ossia aver svolto la prestazione: sulla base di tale allegazione, il ricorrente richiede l'accertamento del diritto al corrispettivo o, comunque, all'indennizzo o al risarcimento del danno. In assenza (o, addirittura, come nella specie, in presenza della negazione) del fatto costitutivo (di parte) della pretesa, ai fini del presente giudizio le prestazioni che lo stesso ricorrente indica come non svolte non possono che considerarsi tali, con la conseguenza che per le stesse – proprio in quanto non svolte – non spetta al ricorrente nessun compenso, indennizzo o risarcimento.
4.1. In ragione di quanto sopra esposto, l'azione di accertamento è fondata (per le ragioni di cui infra) limitatamente all'importo di € 27.669,60, ossia l'importo indicato dal doc. 2 prodotto dal ricorrente (€ 30.315,60) sottratti gli importi indicati dallo stesso ricorrente come per prestazioni eseguite in regime di ADP in favore di MO e
(complessivi € 2.646,00: cfr. ricorso pag. 3). Trattasi, inoltre, del medesimo Parte_2 importo indicato dalla resistente in memoria di costituzione (cfr. memoria CP_3 pag. 17).
5. Ciò premesso in fatto, oggetto della presente controversia è il diritto del medico di medicina generale ricorrente a trattenere i compensi ricevuti quale corrispettivo delle prestazioni di ADP rese nei confronti dei suoi assistiti in residenze sanitarie o sociali nonché il diritto dello stesso alla restituzione delle trattenute sui corrispettivi già CO effettuate dall'
Occorre richiamare la disciplina collettiva nazionale [Accordo Collettivo Nazionale
2005 (di seguito, ACN 2005)] e regionale [Accordo Integrativo Regionale 2006 (di seguito, AIR 2006) e i precedenti Accordi Integrativi Regionali a cui l'AIR 2006 rinvia]. CO
5.1. ACN 2005 (doc. 1 ricorrente;
doc. 1
Le prestazioni di Assistenza Domiciliare Programmata (ADP) sono disciplinate dall'art. 53 ACN 2005 e dal relativo allegato G). Di seguito vengono riportate le clausole utili alla soluzione della controversia.
CO L'art. 53 2005 prevede quanto segue:
ART. 53 - ASSISTENZA DOMICILIARE PROGRAMMATA.
1. L'assistenza domiciliare programmata, erogata anche secondo indirizzi e modalità operative definiti a livello regionale costituisce, come previsto dall'art. 32, comma 2, livello assistenziale da garantire al cittadino da parte del medico iscritto negli elenchi.
Le seguenti forme di assistenza domiciliare programmata, sono assicurate con interventi a domicilio di:
1.. assistenza domiciliare integrata (ADI);
2.. assistenza domiciliare programmata nei confronti dei pazienti non ambulabili (ADP);
3.. assistenza domiciliare nei confronti di pazienti ospiti in residenze protette e collettività (ADR).
Pag. 4 a 10
2. L'erogazione dell'assistenza nell'ambito degli istituti di cui al comma 1, lettere a) e b), è disciplinata dai protocolli allegati sotto le lettere G) e H) del presente Accordo e fino a che essi non siano sostituiti da protocolli definiti nell'ambito degli Accordi regionali, secondo il disposto del successivo comma 3.
L'istituto di cui lettera c) è disciplinato nell'ambito degli accordi rimessi alla trattativa regionale.
3. È demandata alla contrattazione regionale la definizione degli interventi, degli ulteriori contenuti e delle modalità di attuazione, secondo quanto disposto dall'art. 14 del presente Accordo. CO L'art. 3 dell'allegato G) 2005 prevede:
Art.
3 - Procedure per l'attivazione dell'assistenza
1. La segnalazione del caso abbisognevole di assistenza domiciliare può essere effettuata alla Azienda dal medico di assistenza primaria, dai competenti servizi sanitari e sociali o dalle famiglie.
2. Fermi restando gli obblighi in materia di visite domiciliari, la proposta motivata di attivazione dell'ADP deve essere formulata, in ogni caso, dal medico di assistenza primaria con precisazione del numero degli accessi, e inviata o presentata al distretto.
3. Nella stessa saranno indicate anche le esigenze assistenziali (di massima) di tipo socio- sanitario nonché le necessità di eventuali supporti di personale.
4. Al fine di fornire al medico della Azienda la possibilità di concordare sollecitamente il programma assistenziale proposto, è necessario che dalla richiesta del medico di famiglia emerga con chiarezza, oltre la diagnosi motivata, ogni altra eventuale indicazione utile a confermare la oggettiva impossibilità di accesso del paziente allo studio del medico.
5. L'esame del programma da parte del medico della Azienda deve avvenire entro 15 giorni dalla segnalazione effettuata, secondo le modalità di cui sopra, al distretto competente per territorio riferito alla residenza dell'assistito.
In caso di mancato riscontro entro il termine dinanzi indicato il programma, salvi eventuali successivi controlli, si intende a tutti gli effetti approvato.
6. In caso di discordanza sul programma da parte del medico dell' questi è tenuto CP_1
a darne motivata comunicazione scritta entro 15 giorni dalla segnalazione effettuata, al medico di libera scelta, al fine di apportare al programma medesimo le modifiche eventuali.
Apportate tali modifiche al programma, questo viene riproposto per l'approvazione entro 7 giorni.
7. Eventuali controversie in materia di assistenza domiciliare programmata sono affidate alla valutazione congiunta del Direttore del distretto e del medico di medicina generale membro di diritto dell'Ufficio di Coordinamento delle attività distrettuali.
8. In relazione a particolari difficoltà locali, l'Ufficio di Coordinamento delle Attività Distrettuali può definire specifiche modalità procedurali atte a superarle. CO L'art. 5 dell'allegato G) 2005 prevede quanto segue.
Art.
5 - Compenso economico
Pag. 5 a 10
1. Al medico di medicina generale oltre all'ordinario trattamento economico è corrisposto un compenso onnicomprensivo nella misura di regola ammontante a €. 18,90 per accesso dallo 01.01.2000.
2. Gli accessi devono essere effettivi e devono rispettare le cadenze previste dal programma concordato.
3. Il trattamento economico cessa immediatamente in caso di ricovero in strutture sanitarie o sociali, per cambio del medico, e il venir meno delle condizioni cliniche inizialmente valutate.
Premesso che le attività che deve compiere il medico verso ciascun paziente che goda dell'ADP sono indicate all'art. 1 allegato G) dalle clausole sopra CP_5 richiamate emerge che:
CO
- le prestazioni in ADP devono essere previamente autorizzate dall' (art. 3);
- per esse è previsto uno specifico compenso aggiuntivo rispetto a quello ordinario (art. 5, comma 1).
Da tali previsioni inequivocabilmente discende che l'assistenza in ADP è prestazione aggiuntiva rispetto a quelle che il medico di medicina generale (e, in particolare, il medico di assistenza primaria, ossia il cd. medico di famiglia) è tenuto a effettuare in CO forza del solo rapporto di convenzione con l' Inoltre, la non sovrapponibilità tra le prestazioni da effettuare in regime di ADP è quelle cui è tenuto ordinariamente il medico di assistenza primaria risulta dall'art. 3, comma 2, con cui sono fatti salvi “gli obblighi in materia di visite domiciliari”, obblighi, quindi, diversi rispetto a quelli nascenti dall'attivazione del servizio di ADP. In altri termini, il medico di assistenza primaria svolge le prestazioni di ADP (e ha diritto al compenso per esse) solo se è stato a ciò autorizzato, non essendo tenuto a svolgerle in assenza di autorizzazione.
5.2. AIR 2006 (approvato con deliberazione Giunta Regionale 24 aprile 2006, n. 28-
2690, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 20 del 18 /
05 / 2006, con conseguente applicazione del principio iura novit curia, sancito dalla
Corte di legittimità con riferimento ai contratti collettivi del pubblico impiego privatizzato, per tutte Cass. VI-L, 16 settembre 2014, n. 19507)
L'AIR 2006 disciplina l'attività di assistenza dei pazienti in strutture residenziali (R.S.A., R.A.F. e R.A.) confermando espressamente “i disposti di cui, alla D.G.R. n.
47-26252 del 9.12.1998, alla D.G.R n. 46-27840 del 19.7.1999, nonché quelli di cui alla D.G.R. 50-8410 del 10.2.2003, art. 11, dell'A.I.R. 2003-2005”
5.3. AIR 2003 (approvato con deliberazione della Giunta Regionale 10 febbraio
2003, n. 50-8410, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 11 del 13 / 03 / 2003, con conseguente applicazione del principio iura novit curia, sancito dalla Corte di legittimità con riferimento ai contratti collettivi del pubblico impiego privatizzato, per tutte Cass. VI-L, 16 settembre 2014, n. 19507)
L'art. 11 AIR 2003 prevede quanto segue:
Pag. 6 a 10 Art. 11 - Attività di assistenza agli ospiti in R.S.A., R.A.F e R.A.
1. In attuazione dell'Accordo di cui alla lettera b dell'art. 39 DPR 270/2000, si prende atto della D.G.R. n° 47-26252 del 9/12/1998 e successive modifiche e integrazioni di cui alla DRG n° 46-27840 del 19/7/99, relative all'assistenza nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) e nelle Residenze Assistenziali Flessibili (RAF). …
4. L'assistenza sanitaria agli anziani ospiti delle R.A. è garantita dai medici di famiglia di ciascun anziano ospite, nell'ambito del rapporto fiduciario. Il Distretto, in aggiunta alla normale assistenza prevista dal DPR 270/2000, organizza, in forme concordate con le OOSS firmatarie del presente Accordo, l'attività dei medici curanti degli ospiti di ciascuna R.A. in forme di assistenza d'iniziativa tali da assicurare una presenza settimanale concordata di un medico di famiglia in ciascuna R.A. per rispondere alle esigenze assistenziali emergenti da parte di tutti gli ospiti presenti. Tale modalità organizzativa di assistenza sanitaria non comporterà oneri economici aggiuntivi a carico della Regione o delle AA.SS.LL.
Nel caso in cui l'ospite presenti caratteristiche di non autosufficienza saranno da intendersi operative le norme valide per le RSA e le RAF o dovrà essere attivabile l'Assistenza Domiciliare Integrata in R.A.
5.4. AIR 1999 (approvato con deliberazione della Giunta Regionale 19 luglio 1999, n. CO 46 -27840; doc. 13 ricorrente;
doc. 2
L'art. 7 dell'AIR 1999 prevede che: “all'atto dell'ingresso del paziente in R.S.A. o R.A.F. viene congelata la scelta del Medico di Medicina Generale originario – se questi non opera nella R.S.A. o R.A.F. con ovvia sospensione della quota capitaria
… All'atto della eventuale dimissione il paziente tornerà automaticamente in carico al
Medico di Medicina Generale originario, con il riconoscimento della quota capitaria, anche in deroga al massimale individuale del medico stesso”.
6. La questione oggetto del presente giudizio è già stata affrontata da questo
Tribunale in due pronunce che hanno concluso per l'esclusione il fondamento Parte_ contrattuale della pretesa del ritenendo che il ricovero del paziente in struttura sanitaria o sociale comporti, di per sé, la perdita per il paziente dell'assistenza secondo il modello dell'ADP; in tali pronunce, tuttavia, è stata accolta la domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.
In particolare,
CP_
. Ivrea, sent. n. 266/2023 (in causa RGL 1436/2022) è stata resa con riferimento a pazienti ricoverati in regime di RSA;
-Trib. Ivrea, sent. n. 518/2023 (in causa RGL 841/2023) ha ribadito le conclusioni sopra indicate evidenziando l'irrilevanza ai fini della decisione del regime di ricovero
(RSA o RA) del paziente beneficiario del regime di ADP.
La sentenza n. 266/2023 è stata riformata dalla Corte di Appello di Torino che, in Parte_ accoglimento dell'appello incidentale proposto dal ha ritenuto che la pretesa del medico avesse fondamento contrattuale (App. Torino, sez. lavoro, sent. 241/2024 in causa RGL 62/2024).
Pag. 7 a 10 6.1. Ritiene, quindi, questo giudice di riconsiderare l'orientamento precedentemente espresso, conformandosi ai principi espressi dalla Corte territoriale, la cui pronuncia viene richiamata anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., di seguito sinteticamente ripresi.
CO La Corte torinese ha interpretato l'art. 5 dell'allegato G dell' 2005 nel senso che la cessazione del regime di ADP non avviene per il solo fatto del ricovero del paziente in una struttura sanitaria o sociale, bensì solo qualora, oltre al ricovero, Parte_ venga meno anche il rapporto con l'originario per essere questi sostituito da altro medico. Ciò in quanto la ratio del richiamato art. 5 è quella di evitare un'inutile CO duplicazione dei costi a carico dell'
Testualmente, la Corte di Appello di Torino ha ritenuto che:
2.2. In secondo luogo, l'art. 5, co. 3, all. G), cit. è chiaro nell'attestare … l'incompatibilità CO tra e RSA, espressamente e insuperabilmente stabilendo che il trattamento economico della prima debba cessare immediatamente in caso di ricovero dell'assistito in strutture sanitarie o sociali (tra cui sono comprese le RSA…).
Ora, quello che, forse, non è stato sufficientemente considerato nella pronuncia gravata è che, ai sensi della suddetta disposizione collettiva, «Il trattamento economico cessa immediatamente […] per cambio medico» (sottolineature dell'estensore), non, cioè, automaticamente per il solo ricovero presso la RSA, bensì a condizione che con esso avvenga anche l'avvicendamento del s'interrompa, di conseguenza, il rapporto Pt_4 assistenziale del paziente con l'originario medico di famiglia.
Da un lato, dunque, è corretta l'impostazione della prima sentenza là dove ha affermato la discontinuità tra ricovero e assistenza domiciliare, dovendo quest'ultima essere garantita, appunto, soltanto presso il domicilio del paziente, e non quando questi si trovi altrove;
dall'altro, è pure corretta l'obiezione di parte appellata, nel senso che a essere determinante non è che il paziente sia fisicamente trasferito dal suo domicilio in un Parte_ diverso luogo, ma che, in esito a ciò, venga meno il rapporto con il e questi sia sostituito con il medico strutturato – poiché la ratio dell'art. 5, co. 3, all. G), cit., evidentemente, è quella di scongiurare un'inutile e “doppia” spesa a carico dell in CP_2 ordine a una prestazione in ADP non necessaria.
Ora, in applicazione dei qui condivisi principi sopra esposti, la domanda di parte ricorrente deve essere integralmente accolta.
Infatti, deve evidenziarsi non è contestato che i pazienti assistiti in regime di ADP fossero ricoverati in RAF. Le RAF sono state successivamente inglobate in un'unica struttura denominata RSA a seguito di deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio CO 2012, n. 45-4248 (cfr. doc. 3 . È altresì pacifico che le strutture ove i pazienti assistiti dal ricorrente erano ricoverati fossero prive di medico ivi operante.
6.2. Ciò posto, l'art. 7 AIR 1999 (applicabile al caso di specie in quanto l'AIR 2006 richiama l'AIR 2003, il cui art. 11 richiama, per le RSA e le RAF, l'AIR 1999) prevede che «all'atto dell'ingresso del paziente in R.S.A. o R.A.F. viene “congelata” la scelta del Medico di Medicina Generale originario - se questi non opera nella R.S.A. o
R.A.F. stessa - con ovvia sospensione della quota capitaria. Il paziente provvede alla scelta di un medico di medicina Generale tra quelli operanti in quella R.S.A. o R.A.F.
Pag. 8 a 10 Tali scelte sono normate come previsto dal D.P.R. 484/96». Detto in altre parole: escluso, per ovvie ragioni, che i pazienti interessati rimangano privi di assistenza sanitaria, la cessazione (o, meglio, il “congelamento”) del rapporto con l'originario Parte_ dell'ospite della RSA (o RAF) si verifica non prima che quest'ultimo abbia Parte_ optato per il nuovo all'esito della specifica procedura formale prevista dalla legge.
CO Ebbene, l resistente non ha allegato (né tantomeno provato) né che i pazienti di parte ricorrente, una volta ricoverati, avessero provveduto ad attivare la procedura di Parte_
“cambio medico” né che il ricorrente operasse nella RSA o RAF in cui erano stati ricoverati i suoi pazienti assistiti in regime di ADP. Infatti, «grava su chi invoca la ripetizione dell'indebito - e cioè su colui il quale si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio e non attore - l'onere di dimostrare non solo l'esecuzione del pagamento, ma anche la mancanza di una causa che lo giustifichi, con l'ulteriore specificazione che tale prova può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni» (Cass. lav., 25 luglio 2023, n. 22399, in motivazione punto 9.1. a cui si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c.).
6.3. In ragione di quanto sopra, la domanda di parte ricorrente deve essere integralmente accolta. Deve, quindi, essere accertato il diritto di parte ricorrente alla corresponsione del compenso (complessivi € 27.669,60) per le prestazioni ADP rese presso le strutture sanitarie sopra indicate, con conseguente condanna della resistente alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto (€ CP_3
24.932,15), oltre rivalutazione e interessi legali dalle singole trattenute al saldo.
Deve, infine, precisarsi che del tutto irrilevante ai fini della decisione risulta la precisazione della domanda effettuata da parte ricorrente all'udienza, considerato che già nelle conclusioni del rassegnate con il ricorso introduttivo vi era l'espressa richiesta di “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a trattenere (a titolo di retribuzione, … ) la somma complessiva lorda di euro 86.373,00”; l'espresso riferimento alla retribuzione rende evidente che, fin dall'atto introduttivo, era stata proposta la qui accolta domanda di accertamento della spettanza della somma in forza di titolo contrattuale.
7. Le spese seguono la soccombenza e, quindi, vengono integralmente poste a carico della resistente Esse si liquidano sulla base del d.m. 55/2014 – CP_8 scaglione € 26.000-52.000 (valore del decisum con riferimento alla domanda di accertamento della spettanza del corrispettivo per le prestazioni rese in regime di
ADP), tabella cause di lavoro – con applicazione dei valori minimi per tutte le fasi, con esclusione della fase istruttoria non effettivamente svolta, tenuto conto della natura seriale della controversia, della significativa prossimità della valore della controversia all'estremo inferiore dello scaglione di riferimento nonché della condotta processuale dell' che, a seguito della pronuncia della Corte di Appello, ha CP_3 sospeso l'effettuazione delle trattenute.
P.Q.M.
Pag. 9 a 10 il Tribunale di Ivrea, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
1) accerta il diritto di nei confronti di alla corresponsione del Parte_1 CP_3 compenso per le prestazioni ADP nel periodo 2010-2015 per complessivi €
27.669,60;
2) condanna in persona del direttore generale COoparte_1 pro tempore, al pagamento in favore di della somma lorda di € Parte_1
24.932,15 oltre interessi legali sugli importi annualmente rivalutati di ciascuna delle trattenute effettuate sui compensi a partire da giugno 2022 fino al saldo;
3) condanna in persona del direttore generale COoparte_1 pro tempore, al pagamento in favore di delle spese di lite, liquidate in Parte_1 complessivi € 3.689,00, oltre rimborso forfettario 15%, Cpa e Iva di legge, contributo unificato (€ 259,00) e spese successive occorrende.
Fissa in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.
Così deciso in Ivrea il 13/09/2024
Il Giudice
Andrea Ghio
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