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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 06/11/2025, n. 2993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2993 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 246/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Adriana Cassano Cicuto Presidente
Dott. Maria Carla Rossi Consigliere
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 20 gennaio 2025 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.
8398/2024, pubblicata il 27/09/2024,
[...]
(CF ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Valerio e dall'avv. Elvezio Santarelli e con elezione di domicilio presso il loro indirizzo p.e.c, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ), in persona dell'Amministratore Delegato e Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante dott. (munito dei necessari poteri come da verbale del Controparte_2
C.d.A. di del 30 aprile 2019), rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Controparte_1
Patron e dall'avv. Elisabetta Fantini e con elezione di domicilio presso lo studio del primo in
Milano, Galleria del Corso n.1, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
-APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 8398/2024, pubblicata il
27/09/2024, in materia di “Somministrazione”.
CONCLUSIONI:
Per Parte_1 pagina 1 di 6 “Voglia l'Onorevole Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, accogliere il presente atto di citazione in appello e, conseguentemente: riformare la sentenza n. 8398/2024 emessa in data 27.09.2024 e pubblicata in pari data, nella causa civile di primo grado iscritta al n° RG 38823/2023 del Tribunale Ordinario di Milano –
Sez. Undicesima Civile - in persona del Giudice Dott. Vincenzo Barbuto, e per l'effetto accogliere le conclusioni proposte dall'appellante nel senso di:
• accertare e dichiarare che il pagamento del ribaltamento delle addizionali alle accise sull'energia elettrica effettuato dalla Società ricorrente per il periodo di fornitura 2010/2011
a favore del fornitore, non era dovuto per i motivi espressi in atto e per l'effetto
• condannare parte resistente al pagamento verso la società in p. del l.r.p.t., Parte_1 della somma di € 6.750,97 indebitamente percepita, maggiorata degli interessi legali e moratori ex art. 1284, 2033 cc e D. Lgs 231//02;
• condannare la parte appellata al pagamento delle spese, compensi oltre ad I.V.A. e C.P.A. di entrambi i giudizi di primo e secondo grado”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così giudicare:
- rigettare l'appello di in quanto infondato in fatto e in diritto;
Parte_1
- comunque rigettare ogni domanda proposta da contro in quanto Pt_1 Controparte_1
infondata in fatto, comunque prescritta, e in diritto;
comunque con la miglior formula dire che nulla è dovuto da a per i titoli dedotti in giudizio. CP_1 Pt_1
Con vittoria di spese e compensi di lite, spese generali, c.p.a. e IVA come per legge”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ha adito il Tribunale di Milano al Parte_1
fine di ottenere la condanna di alla corresponsione, a titolo di indebito Controparte_1
oggettivo, dell'importo complessivo di euro 6.750,97, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
A sostegno della pretesa, ha evidenziato di avere corrisposto il suddetto importo Parte_1
a a titolo di addizionali provinciali, in relazione al contratto di Controparte_1
somministrazione stipulato per la fornitura di energia elettrica per il periodo 2010/2012. Ha quindi dedotto l'illegittimità dell'addebito delle addizionali provinciali da parte di CP_1
pagina 2 di 6 facendo rilevare come la relativa norma impositiva (i.e. l'art. 6, comma 2, del CP_1
D.L. n. 511/1988) dovesse essere disapplicata, in ossequio al principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla CGUE è immediatamente applicabile nel diritto interno e impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, anche all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa. si è costituita nel giudizio di primo grado e, senza contestare Controparte_1
l'entità della somma imputata da al rimborso delle addizionali provinciali, ha Parte_1
chiesto il rigetto delle domande avversarie, eccependo in via preliminare la prescrizione del credito restitutorio, nonché sostenendo l'inefficacia nei rapporti fra privati delle direttive non trasposte o non correttamente trasposte ed escludendo, in ogni caso, di essere tenuta al pagamento degli interessi di cui all'art. 1284 comma 4 c.c.
Il Tribunale, con la sentenza n. 8398/2024, pubblicata il 27 settembre 2024, ha rigettato le domande proposte da facendo rilevare che, in applicazione di quanto stabilito Parte_1
dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza dell'11 aprile 2024, relativa alla causa C-316/22, “costituisce importante innovazione nel diritto “indipendentemente dalla condizione soggettiva del fornitore, l'indebita corresponsione di addizionali in via di rivalsa al fornitore costituisce presupposto perché il consumatore finale possa ottenere soddisfazione -nei limiti della prescrizione ordinaria -del proprio diritto a vedersi manlevato dall' delle CP_3 imposte indebitamente corrisposte in applicazione del principio di effettività”, e “costituisce anche titolo per procedere nei confronti dell'ente impositore (ADM) con azione di ripetizione di indebito oggettivo”. ha impugnato la sentenza di primo grado, deducendone la erroneità per Parte_1 non avere ritenuto possibile la disapplicazione dell'art. 6 del D.L. n. 511/1988 per incompatibilità con i principi del diritto unionale, così come interpretati dalla CGUE. si è costituita nel giudizio di appello e ha chiesto la conferma della Controparte_1
sentenza di primo grado, ribadendo le argomentazioni già precedentemente svolte e richiamando in particolare l'eccezione di prescrizione della azione restitutoria.
***
Va premesso che la questione della illegittimità dell'addizionale provinciale oggetto di causa per contrasto con la direttiva 2008/118/CE (che vieta di applicare sui prodotti sottoposti ad accisa delle ulteriori imposte indirette, quale si ipotizzava appunto fosse l'addizionale, prive di “finalità specifica”) e della possibilità per il consumatore di chiederne la restituzione al produttore (soggetto passivo dell'imposta che si rivale, appunto, sul consumatore finale pagina 3 di 6 addebitandogli l'importo economico dell'imposta stessa) deve ritenersi risolta alla luce del fatto che l'art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007 (sostitutivo dell'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, come convertito, con modificazioni, nella legge n. 20/1989) - già abrogato dal legislatore italiano nel
2012 - è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale, per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE, con la recente sentenza n. 43/2025 del 15 aprile 2025.
Tuttavia, nella fattispecie di causa, anche in applicazione del criterio della ragione più liquida, assume rilievo dirimente l'eccezione di prescrizione formulata da Controparte_1
A tale riguardo, va rammentato innanzitutto che “la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale in relazione alle proprie domande o eccezioni non accolte (perché superate
o non esaminate in quanto assorbite) ma deve solo riproporle espressamente nel giudizio di impugnazione, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un contegno omissivo, non essendo a tal fine sufficiente, peraltro, un generico richiamo alle "eccezioni" contenute nelle difese del precedente grado di giudizio, siccome inidoneo a manifestare in modo specifico la volontà di riproporre una determinata domanda o eccezione” (Cass. n. 33649/2023; da ultimo, v. anche Cass. n. 19755/2025).
nella comparsa di costituzione depositata nel presente giudizio di Controparte_1 appello, ha espressamente richiamato l'eccezione di prescrizione ritualmente formulata innanzi al Tribunale e rimasta assorbita nella statuizione di rigetto della domanda di Parte_1
Conseguentemente, non è incorsa in alcuna decadenza. Controparte_1
Nel merito della eccezione in esame, si fa rilevare che ha dedotto Controparte_1
l'inefficacia, ai fini della interruzione della prescrizione, della intimazione inviata via pec da parte di all'indirizzo di posta elettronica in quanto non Parte_1 Email_1
corrispondente al proprio domicilio digitale, ma a quello di una diversa società ( . CP_1
La suddetta circostanza non è stata specificamente contestata da la quale ha Parte_1
invece incentrato le proprie difese sul termine di decorrenza della prescrizione, sostenendo che
“il diritto alla ripetizione è divenuto concretamente esercitabile solo a seguito degli interventi chiarificatori della giurisprudenza che hanno sancito l'illegittimità dell'addizionale e il dovere di
disapplicazione della norma interna” (pag. 4 della comparsa conclusionale dell'appellante).
L'intimazione inviata a un indirizzo pec diverso da quello facente capo al debitore della prestazione restitutoria non costituisce atto idoneo ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 comma 4 c.c., in quanto la dichiarazione recettizia, secondo quanto previsto dall'art. 1335 c.c.,
pagina 4 di 6 si presume conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, da intendersi come luogo che, per collegamento ordinario o per normale frequentazione per l'esplicazione della propria attività lavorativa, o per preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso (v. Cass. n. 27412/2021).
Quanto invece al tema della decorrenza del termine di prescrizione, si fa rilevare che il dies a quo coincide con quello di ciascuno dei pagamenti indebiti eseguiti da Controparte_4
Il contrasto della normativa nazionale con la legislazione europea posto a fondamento della pretesa avanzata da poteva infatti essere fatto valere ai sensi dell'art. 2935 c.c. Parte_1
indipendentemente dal ritardato o mancato adeguamento delle norme interne alla disciplina unionale.
Per quanto argomentato, dato atto che alla fattispecie è pacificamente applicabile il termine di prescrizione ordinario decennale e considerato che i pagamenti della cui restituzione si discute sono stati eseguiti nel periodo compreso tra il 31 maggio 2010 e il 29 ottobre 2010 e che la domanda introduttiva del presente giudizio è stata notificata a il 14 Controparte_1
dicembre 2023, il diritto di credito vantato da deve essere dichiarato prescritto. Parte_1
L'appello va quindi rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata, sebbene con diversa motivazione.
In ossequio al criterio della soccombenza, è tenuta a rifondere in favore di Parte_1
le spese del presente grado di appello, le quali sono liquiate avendo Controparte_1
riguardo al valore della causa ed applicando i parametri medi di cui al D.M. 147/2022 per le fasi introduttiva, di studio e decisionale e i parametri minimi per la fase di mera trattazione.
Va infine dato atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR
115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 8398/2024, pubblicata il Parte_1
27/09/2024, così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna a rifondere in favore di le spese della Parte_1 Controparte_1
fase di appello, che si liquidano in euro 4.888,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi;
pagina 5 di 6 3) Dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR
115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 20 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Silvia Maria Russo Dott. Adriana Cassano Cicuto
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Adriana Cassano Cicuto Presidente
Dott. Maria Carla Rossi Consigliere
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 20 gennaio 2025 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.
8398/2024, pubblicata il 27/09/2024,
[...]
(CF ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Valerio e dall'avv. Elvezio Santarelli e con elezione di domicilio presso il loro indirizzo p.e.c, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ), in persona dell'Amministratore Delegato e Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante dott. (munito dei necessari poteri come da verbale del Controparte_2
C.d.A. di del 30 aprile 2019), rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Controparte_1
Patron e dall'avv. Elisabetta Fantini e con elezione di domicilio presso lo studio del primo in
Milano, Galleria del Corso n.1, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
-APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 8398/2024, pubblicata il
27/09/2024, in materia di “Somministrazione”.
CONCLUSIONI:
Per Parte_1 pagina 1 di 6 “Voglia l'Onorevole Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, accogliere il presente atto di citazione in appello e, conseguentemente: riformare la sentenza n. 8398/2024 emessa in data 27.09.2024 e pubblicata in pari data, nella causa civile di primo grado iscritta al n° RG 38823/2023 del Tribunale Ordinario di Milano –
Sez. Undicesima Civile - in persona del Giudice Dott. Vincenzo Barbuto, e per l'effetto accogliere le conclusioni proposte dall'appellante nel senso di:
• accertare e dichiarare che il pagamento del ribaltamento delle addizionali alle accise sull'energia elettrica effettuato dalla Società ricorrente per il periodo di fornitura 2010/2011
a favore del fornitore, non era dovuto per i motivi espressi in atto e per l'effetto
• condannare parte resistente al pagamento verso la società in p. del l.r.p.t., Parte_1 della somma di € 6.750,97 indebitamente percepita, maggiorata degli interessi legali e moratori ex art. 1284, 2033 cc e D. Lgs 231//02;
• condannare la parte appellata al pagamento delle spese, compensi oltre ad I.V.A. e C.P.A. di entrambi i giudizi di primo e secondo grado”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così giudicare:
- rigettare l'appello di in quanto infondato in fatto e in diritto;
Parte_1
- comunque rigettare ogni domanda proposta da contro in quanto Pt_1 Controparte_1
infondata in fatto, comunque prescritta, e in diritto;
comunque con la miglior formula dire che nulla è dovuto da a per i titoli dedotti in giudizio. CP_1 Pt_1
Con vittoria di spese e compensi di lite, spese generali, c.p.a. e IVA come per legge”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ha adito il Tribunale di Milano al Parte_1
fine di ottenere la condanna di alla corresponsione, a titolo di indebito Controparte_1
oggettivo, dell'importo complessivo di euro 6.750,97, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
A sostegno della pretesa, ha evidenziato di avere corrisposto il suddetto importo Parte_1
a a titolo di addizionali provinciali, in relazione al contratto di Controparte_1
somministrazione stipulato per la fornitura di energia elettrica per il periodo 2010/2012. Ha quindi dedotto l'illegittimità dell'addebito delle addizionali provinciali da parte di CP_1
pagina 2 di 6 facendo rilevare come la relativa norma impositiva (i.e. l'art. 6, comma 2, del CP_1
D.L. n. 511/1988) dovesse essere disapplicata, in ossequio al principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla CGUE è immediatamente applicabile nel diritto interno e impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, anche all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa. si è costituita nel giudizio di primo grado e, senza contestare Controparte_1
l'entità della somma imputata da al rimborso delle addizionali provinciali, ha Parte_1
chiesto il rigetto delle domande avversarie, eccependo in via preliminare la prescrizione del credito restitutorio, nonché sostenendo l'inefficacia nei rapporti fra privati delle direttive non trasposte o non correttamente trasposte ed escludendo, in ogni caso, di essere tenuta al pagamento degli interessi di cui all'art. 1284 comma 4 c.c.
Il Tribunale, con la sentenza n. 8398/2024, pubblicata il 27 settembre 2024, ha rigettato le domande proposte da facendo rilevare che, in applicazione di quanto stabilito Parte_1
dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza dell'11 aprile 2024, relativa alla causa C-316/22, “costituisce importante innovazione nel diritto “indipendentemente dalla condizione soggettiva del fornitore, l'indebita corresponsione di addizionali in via di rivalsa al fornitore costituisce presupposto perché il consumatore finale possa ottenere soddisfazione -nei limiti della prescrizione ordinaria -del proprio diritto a vedersi manlevato dall' delle CP_3 imposte indebitamente corrisposte in applicazione del principio di effettività”, e “costituisce anche titolo per procedere nei confronti dell'ente impositore (ADM) con azione di ripetizione di indebito oggettivo”. ha impugnato la sentenza di primo grado, deducendone la erroneità per Parte_1 non avere ritenuto possibile la disapplicazione dell'art. 6 del D.L. n. 511/1988 per incompatibilità con i principi del diritto unionale, così come interpretati dalla CGUE. si è costituita nel giudizio di appello e ha chiesto la conferma della Controparte_1
sentenza di primo grado, ribadendo le argomentazioni già precedentemente svolte e richiamando in particolare l'eccezione di prescrizione della azione restitutoria.
***
Va premesso che la questione della illegittimità dell'addizionale provinciale oggetto di causa per contrasto con la direttiva 2008/118/CE (che vieta di applicare sui prodotti sottoposti ad accisa delle ulteriori imposte indirette, quale si ipotizzava appunto fosse l'addizionale, prive di “finalità specifica”) e della possibilità per il consumatore di chiederne la restituzione al produttore (soggetto passivo dell'imposta che si rivale, appunto, sul consumatore finale pagina 3 di 6 addebitandogli l'importo economico dell'imposta stessa) deve ritenersi risolta alla luce del fatto che l'art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007 (sostitutivo dell'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, come convertito, con modificazioni, nella legge n. 20/1989) - già abrogato dal legislatore italiano nel
2012 - è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale, per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE, con la recente sentenza n. 43/2025 del 15 aprile 2025.
Tuttavia, nella fattispecie di causa, anche in applicazione del criterio della ragione più liquida, assume rilievo dirimente l'eccezione di prescrizione formulata da Controparte_1
A tale riguardo, va rammentato innanzitutto che “la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale in relazione alle proprie domande o eccezioni non accolte (perché superate
o non esaminate in quanto assorbite) ma deve solo riproporle espressamente nel giudizio di impugnazione, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un contegno omissivo, non essendo a tal fine sufficiente, peraltro, un generico richiamo alle "eccezioni" contenute nelle difese del precedente grado di giudizio, siccome inidoneo a manifestare in modo specifico la volontà di riproporre una determinata domanda o eccezione” (Cass. n. 33649/2023; da ultimo, v. anche Cass. n. 19755/2025).
nella comparsa di costituzione depositata nel presente giudizio di Controparte_1 appello, ha espressamente richiamato l'eccezione di prescrizione ritualmente formulata innanzi al Tribunale e rimasta assorbita nella statuizione di rigetto della domanda di Parte_1
Conseguentemente, non è incorsa in alcuna decadenza. Controparte_1
Nel merito della eccezione in esame, si fa rilevare che ha dedotto Controparte_1
l'inefficacia, ai fini della interruzione della prescrizione, della intimazione inviata via pec da parte di all'indirizzo di posta elettronica in quanto non Parte_1 Email_1
corrispondente al proprio domicilio digitale, ma a quello di una diversa società ( . CP_1
La suddetta circostanza non è stata specificamente contestata da la quale ha Parte_1
invece incentrato le proprie difese sul termine di decorrenza della prescrizione, sostenendo che
“il diritto alla ripetizione è divenuto concretamente esercitabile solo a seguito degli interventi chiarificatori della giurisprudenza che hanno sancito l'illegittimità dell'addizionale e il dovere di
disapplicazione della norma interna” (pag. 4 della comparsa conclusionale dell'appellante).
L'intimazione inviata a un indirizzo pec diverso da quello facente capo al debitore della prestazione restitutoria non costituisce atto idoneo ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 comma 4 c.c., in quanto la dichiarazione recettizia, secondo quanto previsto dall'art. 1335 c.c.,
pagina 4 di 6 si presume conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, da intendersi come luogo che, per collegamento ordinario o per normale frequentazione per l'esplicazione della propria attività lavorativa, o per preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso (v. Cass. n. 27412/2021).
Quanto invece al tema della decorrenza del termine di prescrizione, si fa rilevare che il dies a quo coincide con quello di ciascuno dei pagamenti indebiti eseguiti da Controparte_4
Il contrasto della normativa nazionale con la legislazione europea posto a fondamento della pretesa avanzata da poteva infatti essere fatto valere ai sensi dell'art. 2935 c.c. Parte_1
indipendentemente dal ritardato o mancato adeguamento delle norme interne alla disciplina unionale.
Per quanto argomentato, dato atto che alla fattispecie è pacificamente applicabile il termine di prescrizione ordinario decennale e considerato che i pagamenti della cui restituzione si discute sono stati eseguiti nel periodo compreso tra il 31 maggio 2010 e il 29 ottobre 2010 e che la domanda introduttiva del presente giudizio è stata notificata a il 14 Controparte_1
dicembre 2023, il diritto di credito vantato da deve essere dichiarato prescritto. Parte_1
L'appello va quindi rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata, sebbene con diversa motivazione.
In ossequio al criterio della soccombenza, è tenuta a rifondere in favore di Parte_1
le spese del presente grado di appello, le quali sono liquiate avendo Controparte_1
riguardo al valore della causa ed applicando i parametri medi di cui al D.M. 147/2022 per le fasi introduttiva, di studio e decisionale e i parametri minimi per la fase di mera trattazione.
Va infine dato atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR
115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 8398/2024, pubblicata il Parte_1
27/09/2024, così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna a rifondere in favore di le spese della Parte_1 Controparte_1
fase di appello, che si liquidano in euro 4.888,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi;
pagina 5 di 6 3) Dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR
115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 20 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Silvia Maria Russo Dott. Adriana Cassano Cicuto
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