Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 16/06/2025, n. 1621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1621 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. 9370/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Valeria Ardoino Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, come da procura in atti, dall'avv. Nicola Angiola,
Attore
nei confronti di
, C.F. nata a [...]-Mat (Albania) il 4.10.1989, CP_1 C.F._2
Convenuta contumace
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dell'attore: come da verbale di udienza del 26.5.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 21.10.2023.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.10.2023 ha adito questo Tribunale chiedendo che Parte_1
1
fossero altresì confermati i provvedimenti assunti in sede di separazione personale relativi all'assegnazione a sé della casa coniugale e all'affidamento dei figli minori della coppia,
e , in via condivisa a entrambi i genitori. Per_1 Per_2
All'udienza del 19.12.2024 il giudice delegato, rilevata la mancata costituzione in giudizio della convenuta, nonostante la ritualità della notifica degli atti introduttivi, ne ha dichiarato la contumacia.
Con sentenza non definitiva n. 3404/2024 del 31.12.2024 questo Tribunale ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto fra i coniugi e, con separata ordinanza, ha stabilito la prosecuzione del procedimento, disponendo farsi luogo all'ascolto dei minori e Per_1
. Per_2
Esaurita l'istruttoria, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione sulle rassegnate conclusioni, nei termini sopra indicati.
***
1. Alla stregua delle dichiarazioni rese dall'attore, nonché dai due minori in sede di ascolto in udienza, e in considerazione degli ulteriori elementi acquisiti nel corso del procedimento, reputa il collegio che debba essere confermato il regime di affidamento di e Per_1 Per_2
(nati rispettivamente il 18.5.2009 e il 24.12.2011) in via condivisa a entrambi i genitori, secondo quanto già previsto in forza della sentenza di separazione personale tra i coniugi, e conformemente peraltro alle richieste in questa sede formulate dall'attore.
Giova al riguardo evidenziare che l'istruttoria procedimentale non ha fatto emergere alcuna carenza o inidoneità ascrivibile alla madre, che valga a giustificare una deviazione rispetto al paradigma legale generale in ordine all'affidamento dei due figli minori.
2. Devono parimenti trovare conferma: i) la collocazione abitativa di e con il Per_1 Per_2
padre, presso il quale i minori vivono e hanno sempre vissuto;
nonché ii) l'assegnazione della casa già coniugale, sita in Genova, via Teglia n. 46/1, all'attore, perché vi continui ad abitare con i figli, a fronte del disposto regime di domiciliazione dei minori e in forza della previsione di cui all'art. 337 sexies c.c.
3. In ordine alle frequentazioni della odierna convenuta con i due figli, tenuto conto delle dichiarazioni dell'attore e dei minori, nonché del regime statuito in sede di separazione, si
2 ritiene di dover disporre che la madre possa vedere (ormai sedicenne) liberamente Per_1
accordandosi con lui;
e che la sig.ra possa frequentare e tenere con sé sulla Pt_1 Per_2
base degli accordi che ella previamente raggiunga con l'ex marito, accordi che i due genitori avranno nondimeno cura di assumere e modulare tenendo conto dell'età e delle fragilità del minore, e in ogni caso nel suo preminente interesse.
4. Quanto ai provvedimenti di carattere economico, l'attore ha rappresentato di lavorare come operaio asfaltista e di guadagnare, in media, “all'incirca 1600 euro al mese”.
Occorre altresì prendere atto della disponibilità manifestata dal sig. a farsi carico Pt_1
interamente del mantenimento ordinario e straordinario dei minori.
Ora, a fronte dei pregressi rilievi, e facendo applicazione dei poteri accordati a questo collegio a tutela dei minori dall'art. 473 bis.2 c.p.c., si reputa congruo, nondimeno, porre a carico dell'odierna convenuta l'obbligo di concorrere in via indiretta al mantenimento ordinario dei figli, versando una somma mensile all'ex marito (con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza); somma che, tenuto conto dell'età dei minori e valutati gli ulteriori elementi acquisiti, si ritiene di dover fissare nell'importo di euro 200,00 al mese (euro 100,00 per ciascun figlio).
Reputa il collegio altresì congruo, alla luce delle risultanze procedimentali, disporre che l'assegno unico per i due figli sia interamente percepito dal padre e che le spese straordinarie relative ai due ragazzi siano suddivise tra i genitori nella misura del 75% a carico del padre e del 25% a carico della madre.
5. Per quanto concerne le spese di lite, a fronte della natura della causa, nonché della mancata opposizione della convenuta – rimasta contumace –, si ritiene che le predette spese debbano rimanere a carico dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente statuendo,
- affida i minori , nato a [...] il [...], e , nato a [...] Persona_3 Persona_4
il 24.12.2011, in via condivisa ad entrambi i genitori e;
Parte_1 CP_1
- dispone la collocazione abitativa dei minori e con il padre, ; Per_1 Per_2 Parte_1
3 - assegna l'immobile sito in Genova, via Teglia n. 46/1, a , con ogni arredo e Parte_1
pertinenza;
- dispone che la madre, , possa frequentare i figli e secondo le CP_1 Per_1 Per_2
indicazioni di cui alla motivazione;
- pone a carico di di versare, con decorrenza dalla pubblicazione della CP_1
presente sentenza, a , a titolo di contributo indiretto al mantenimento Parte_1
ordinario dei figli e , la somma mensile di euro 200,00 (euro 100,00 per Per_1 Per_2
ciascun figlio), da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT;
- dispone che l'assegno unico per i due figli e sia interamente percepito dal Per_1 Per_2
padre ; Parte_1
- pone a carico dei genitori, e , il pagamento delle spese Parte_1 CP_1
straordinarie per i figli e (per la cui individuazione si rinvia al verbale della Per_1 Per_2
riunione ex art. 47 quater ORD. GIUD. del 15.9.2016 della IV Sezione di questo Tribunale), suddivise al 75% a carico del padre e al 25% a carico della madre.
Spese di lite irripetibili.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 30.5.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
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