Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 05/06/2025, n. 11060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11060 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 11060/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04506/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4506 del 2025, proposto da
-OMISSIS-i, che si difende in proprio ai sensi dell’art. 23 c.p.a. indicando quale domicilio digitale la PEC -OMISSIS-;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento notificato a mezzo p.e.c. in data 28/02/2025, nonché di ogni altro atto o provvedimento preordinato, presupposto, consequenziale o comunque connesso o collegato, mediante cui il Consolato Generale d'Italia per Scozia e Irlanda del Nord ha negato parzialmente l'accesso documentale chiesto dal ricorrente ai sensi della l. n. 241 del 90 e ss.mm.ii.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 il dott. Giovanni Petroni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
(i) il ricorrente ha agito in giudizio domandando: (a) l’accertamento del diritto di accedere ai documenti richiesti al Consolato Generale d’Italia per Scozia e Irlanda del Nord con PEC del 17 gennaio 2025, ossia le comunicazioni intercorse tra la predetta Sede diplomatica e il legale Ian Tweedie, difensore d’ufficio del ricorrente medesimo in un giudizio penale svoltosi dinanzi all’Autorità giudiziaria scozzese, nel contesto del quale il -OMISSIS- era sottoposto a detenzione in carcere dal 3 novembre 2023 fino all’estate del 2024; (b) l’annullamento dell’atto del 28 febbraio 2025, con cui la predetta Sede diplomatica si pronunciava sulla richiesta, ostendendo, a dire del ricorrente in modo parziale, dieci email scambiate con il citato avvocato;
(ii) per sostenere la fondatezza della sua domanda, il ricorrente ha evidenziato che il periodo temporale coperto da queste email si arrestava alla primavera del 2024, sebbene il periodo trascorso in regime detenzione si era protratto fino all’estate 2024; da ciò deduceva che la documentazione trasmessagli non era completa;
(iii) costituitasi in giudizio, l’Amministrazione resistente ha chiesto il rigetto del ricorso; ha inoltre depositato una relazione, trasmessa all’avvocatura dello Stato dal Capo del Servizio Affari giuridici del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ove si legge che la Sede diplomatica ha «fornito all’istante ogni atto nella propria disponibilità e riconducibile alla sua posizione»;
(iv) il ragionamento logico del ricorrente, secondo cui lo scambio di corrispondenza tra la Sede diplomatica ed il difensore avrebbe dovuto “coprire” l’intero periodo di detenzione, è dunque smentito dalla suddetta relazione, ove si attesta chiaramente l’avvenuta ostensione di tutta la documentazione nella disponibilità della Sede diplomatica e dunque, implicitamente, l’inesistenza di ulteriori documenti;
(v) per costante giurisprudenza, allorquando l'Amministrazione dichiara di non detenere i documenti richiesti assumendosi la responsabilità della veridicità della sua affermazione, è evidente che l'interesse dell'istante è, comunque, stato soddisfatto, anche se in 'forma negativa'; al cospetto di una dichiarazione espressa dell'Amministrazione di inesistenza di un determinato atto, non vi sono margini per ordinare l'accesso, rischiandosi altrimenti una statuizione impossibile da eseguire per mancanza del suo oggetto, che si profilerebbe, dunque, come inutiliter data (così da ultimo T.A.R. Napoli, sez. VI, 03/06/2024, n.3536);
Ritenuto conseguentemente di dover respingere il ricorso e che le spese del giudizio, considerate le peculiarità della fattispecie, possano essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Giovanni Petroni, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Petroni | Francesco Arzillo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.