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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 13/12/2024, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 777/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Michele Ruvolo Presidente
Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore estensore
Dott.ssa Carlo Salvatore Hamel Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 777/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Pollina Parte_1
Gaspare
Ricorrente
contro
e rappresentate Controparte_1 Controparte_2
e difese dall'Avv. Barone Tiziana
Resistenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero, Conclusioni: in adesione a proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. come all'udienza del giorno 5.11.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato in data 22.5.2024, rappresentava che, con accordo concluso il 23 gennaio Parte_1
2019 a seguito di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 6 del D.L.
12.9.2014 n. 132, convertito in Legge n. 162 del 10.11.2014, le parti avevano convenuto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto il 13.7.1993 in Trapani, trascritto nel
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Trapani dell'anno 1993,
n. 165, parte II, Serie A, Ufficio 1, alle condizioni di cui al ricorso.
Esponeva che, medio tempore, erano intervenuti elementi di novità tali da richiedere una modifica delle condizioni cristallizzate nell'accordo sopra menzionato.
Si costituivano e Controparte_1 Controparte_2
contestando le avverse deduzioni e rassegnando le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e alle memorie.
*****
All'udienza del 5.11.2024, dopo una interlocuzione, il giudice istruttore invitava le parti alla conciliazione e formulava la seguente proposta ex art. 185 bis c.p.c.:
- Interruzione del contributo di mantenimento per la figlia
a partire dal mese di dicembre dell'anno Controparte_2
2024;
- Elisione di ogni altra pretesa;
- Spese compensate.
Le parti personalmente comparse dichiaravano di aderire alla proposta conciliativa concordando, altresì, che il contributo per il mantenimento di potrà essere corrisposto direttamente al figlio. Per_1
Preso atto del raggiungimento dell'accordo come sopra delineato, la causa veniva avviata a decisione.
Le spese del giudizio devono ritenersi compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- modifica le condizioni statuite nell'accordo concluso il 23 gennaio 2019 dal Sig. e dalla Sig.ra Parte_1 CP_1
, come da accordo delle parti sopra riportato;
[...]
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio in data 11.12.24
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Michele Ruvolo Presidente
Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore estensore
Dott.ssa Carlo Salvatore Hamel Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 777/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Pollina Parte_1
Gaspare
Ricorrente
contro
e rappresentate Controparte_1 Controparte_2
e difese dall'Avv. Barone Tiziana
Resistenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero, Conclusioni: in adesione a proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. come all'udienza del giorno 5.11.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato in data 22.5.2024, rappresentava che, con accordo concluso il 23 gennaio Parte_1
2019 a seguito di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 6 del D.L.
12.9.2014 n. 132, convertito in Legge n. 162 del 10.11.2014, le parti avevano convenuto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto il 13.7.1993 in Trapani, trascritto nel
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Trapani dell'anno 1993,
n. 165, parte II, Serie A, Ufficio 1, alle condizioni di cui al ricorso.
Esponeva che, medio tempore, erano intervenuti elementi di novità tali da richiedere una modifica delle condizioni cristallizzate nell'accordo sopra menzionato.
Si costituivano e Controparte_1 Controparte_2
contestando le avverse deduzioni e rassegnando le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e alle memorie.
*****
All'udienza del 5.11.2024, dopo una interlocuzione, il giudice istruttore invitava le parti alla conciliazione e formulava la seguente proposta ex art. 185 bis c.p.c.:
- Interruzione del contributo di mantenimento per la figlia
a partire dal mese di dicembre dell'anno Controparte_2
2024;
- Elisione di ogni altra pretesa;
- Spese compensate.
Le parti personalmente comparse dichiaravano di aderire alla proposta conciliativa concordando, altresì, che il contributo per il mantenimento di potrà essere corrisposto direttamente al figlio. Per_1
Preso atto del raggiungimento dell'accordo come sopra delineato, la causa veniva avviata a decisione.
Le spese del giudizio devono ritenersi compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- modifica le condizioni statuite nell'accordo concluso il 23 gennaio 2019 dal Sig. e dalla Sig.ra Parte_1 CP_1
, come da accordo delle parti sopra riportato;
[...]
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio in data 11.12.24
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo