Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 17/06/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio,
nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI - Presidente rel.
Patrizia NIGRI - Giudice
Enrica DI TURSI - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1879 - 2024 r.g. v.g.
a domanda congiunta di
– rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
GIROLAMO ELISABETTA
E
– rappresentato e difeso dall'avv. GIROLAMO Controparte_1
ELISABETTA
con l'intervento del
P.M. in sede
-INTERVENTORE EX LEGE-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso cumulativo ai sensi dell'art. 473 bis 49/51 cpc depositato congiuntamente il 12/06/2024 le parti indicate in epigrafe, esponevano che:
- il giorno 06/09/2013 avevano contratto matrimonio in Martina FR (TA);
08/11/2016;
- l'unione era naufragata ed era loro intenzione addivenire ad una separazione consensuale ed in seguito a pronuncia di divorzio decorso il termine di legge,alle condizioni che indicavano.
Era quindi pronunciata separazione personale con. sentenza non definitiva n.
550/2024 pubblicata il 11/11/2024;
Decorso il periodo necessario ex art.3 comma 4 l.898-1970 per il divorzio dal momento della comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nell'ambito del giudizio di separazione, i coniugi chiedevano che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'atto di ricorso.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che all'udienza in presenza del 12/06/2025, le parti comparse personalmente hanno confermato il contenuto del ricorso e delle successive note depositate in atti ed insistito per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione consensuale pronunciata con sentenza non definitiva n. 550/2024 dal Tribunale di Taranto il 11/11/2024. È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, e per un tempo maggiore di
2 quello prescritto ex art.3 comma 4 l.898-1970, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.n.
898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché
dall'art. 1 della Legge 6 maggio 2015 n.55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va rilevato, inoltre, che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali, nonché quelli concernenti l'affidamento ed il mantenimento della prole, secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso introduttivo di questo giudizio. Tale accordo, considerando la situazione complessiva delle parti,
soddisfa le esigenze della prole. La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede,
come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato congiuntamente il 12/06/2024 da Parte_1
e così provvede:
[...] Controparte_1
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno
06/09/2013 nel Comune di Martina FR da Parte_1
nata a [...] il [...] e
[...] Controparte_1
nato a [...] il [...], trascritto negli atti dello stato
[...]
civile del Comune di Martina FR dell'anno 2013 , parte 2, serie A,
numero 129 ; 3 2. DISPONE che i rapporti economici tra le parti e le questioni concernenti l'affidamento ed il mantenimento della prole siano disciplinati secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso;
3.ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Martina
FR per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 L.n.898/'70 ed agli artt. 133 n.2 e 88 n.7 ord. stato civile;
4.COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 16/06/2025
IL PRESIDENTE rel.
(dott. Marcello Maggi)
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