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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/09/2025, n. 9231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9231 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
nella persona del giudice dott.ssa Paola Crisanti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di primo grado iscritta al 27733 del ruolo generale per l'anno 2024 trattenuta in decisione all'udienza del 23 settembre 2024 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in ANZIO (RM) VIA XX Parte_1
SETTEMBRE N.4, presso lo studio dell'avv. Debora Milizia che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE-OPPONENTE
E
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
Roma presso l'Ufficio Legale Distrettuale in via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'avv. Clotilde Mazza per procura generale alle liti rep. n.
37590, racc. n.713 a rogito Notaio in Fiumicino (RM), del Persona_1
23/01/2023;
RESISTENTE OPPOSTO NONCHE'
Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
[...]
Roccapiemonte (Sa), Via Calvanese n.102, presso lo studio dell'avv. Carolina
Barone, giusta procura in atti.
RESISTENTE OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione avverso preavviso di fermo amministrativo;
CONCLUSIONI: come in atti;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18 luglio 2024 e regolarmente notificato, parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso il preavviso di fermo n.09780202200057338000 sul motoveicolo tg.EB77635 Ducati B2 00 AA, a lui notificato dall “per omesso versamento dei Controparte_2
contributi IVS fissi/percentuale e somme aggiuntive relative all'anno 2014 per euro
1.455,59 in forza dell'avviso di addebito n.39720150005925684000 notificato il
28.11.2015; avviso di addebito n.39720160003344820000 notificato il 13.06.2016 per contributi IVS fissi/percentuale e somme aggiuntive (anno 2015) euro 1400,90; avviso di addebito n.3972016001933040900 notificato il 16.12.2016 per contributi
IVS fissi/percentuale e somme aggiuntive (anno 2015) euro 1342,99;avviso di addebito n.39720170004850284000 notificato il 28.09.2017 (anno 2016) per euro
4.958,70”. A fondamento dell'opposizione ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali, nonché delle sanzioni e interessi.
Chiedeva, pertanto, al tribunale di Roma, quale giudice del lavoro, di: “1) in accoglimento del presente ricorso accertare e dichiarare non dovuti perché prescritti i contributi previdenziali portati dall'avviso di addebito n.39720150005925684000 notificato il 28.11.2015, avviso di addebito n.39720160003344820000 notificato il 13.06.2016 , avviso di addebito n.3972016001933040900 notificato il
16.12.2016,avviso di addebito n.39720170004850284000 notificato il 28.09.2017 e per l'effetto dichiarare la parziale nullità, annullabilità, invalidità del preavviso di fermo n. n.09780202200057338000, con parziale annullamento e/o riduzione dello stesso;
in mero subordine 2) accertare e dichiarare il minor importo dovuto con applicazione della riduzione di legge. Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite da liquidarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario.”
Instaurato il contraddittorio tra le parti, l' si costituiva in giudizio eccependo CP_1
l'inammissibilità del ricorso poiché tardivo e, nel merito, evidenziava la sua infondatezza. Si costituiva in giudizio l chiedendo Controparte_2
dichiararsi il difetto di legittimazione passiva in ordine alla eccepita inesistenza della notifica degli avvisi di addebito;
nel merito, precisava che successivamente alla notifica degli avvisi di addebito vi erano stati numerosi atti interruttivi della prescrizione rispetto ai crediti previdenziali di cui agli avvisi di addebito;
eccepiva, infine, la tardività dell'opposizione sia con riguardo agli avvisi di addebito, in considerazione della loro regolare notifica, sia con riguardo al preavviso di fermo amministrativo oggetto di giudizio, essendo stato notificato tale atto in data 13/12/2022 mentre il riscorso risultava depositato il 18.7.2024.
Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso. Istruita la causa in via documentale, la stessa era decisa all'odierna udienza con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile poiché proposto oltre il termine normativamente previsto. Infatti, in nessun modo la parte ricorrente può agire senza limiti di tempo perché, per quanto concerne il merito, avrebbe dovuto tempestivamente impugnare il preavviso di fermo amministrativo nei 40 giorni dalla sua notifica. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo (Cass.
N. 4506/2007) e perché la stessa parte ricorrente, sotto ogni altro profilo, avrebbe comunque dovuto attivarsi nel termine perentorio di 20 giorni. I principi generali della materia sono stati ben sintetizzati, tra le altre, dalla sentenza numero 12583 del 22 maggio 2013: “Occorre premettere che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs.
n. 46 del 1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata
(art. 615 c.p.c., comma 2, e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. 14 marzo
2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1). Tanto si ricava sia dalla formulazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 6, secondo cui “il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti al merito della pretesa contributiva è regolato dall'art. 442 c.p.c. e segg.”, sia dal medesimo D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 29, comma 2. Tale ultima disposizione, infatti, prevede che “alle entrate indicate nel comma 1, cioè, tra l'altro, quelle non tributarie non si applica la disposizione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 57, comma 1, come sostituito dall'art. 16, del presente decreto e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”. Il citato D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57, nel testo ora vigente, in relazione alla procedura di riscossione delle entrate tributarie, non consente le opposizioni regolate dall'art. 615 c.p.c., fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni;
nè le opposizioni regolate dall'art. 617
c.p.c., relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo. Quindi, per quanto riguarda la riscossione dei crediti contributivi, il debitore ben può proporre l'opposizione agli atti esecutivi secondo la disciplina del codice di rito e, in particolare, secondo gli artt. 618 bis e 617 (cfr. Cass. 18 novembre 2004 ed in senso conforme Cass. 8 luglio 2008, n. 18691 secondo cui: “Nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, l'opposizione agli atti esecutivi – con la quale si fanno valere i vizi di forma del titolo esecutivo, ivi compresa la carenza di motivazione dell'atto – è prevista dall'art. 29, comma 2, che per la relativa regolamentazione rinvia alle “forme ordinarie”, e non dall'art. 24 dello stesso D.Lgs., che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione”). In riferimento alle tipologie di opposizione di cui ai sopra indicati punti a) e b), unico soggetto legittimato passivo
è l'Ente impositore (nonchè, per quanto riguarda i crediti contributivi dell' CP_1
anche la ai sensi della L. n. 448 del 1998, art. 13, comma 8, che indica CP_3
quale litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione il cessionario dei crediti dell' , in quanto, mentre la formulazione originaria del citato D.Lgs. n. 46 del CP_1
1999, art. 24, comma 5, disponeva che il ricorso di opposizione alla iscrizione al ruolo dovesse essere notificato “anche al concessionario”, tale specifica previsione è stata successivamente soppressa dal D.L. 24 settembre 2002, n. 209, art. 4, comma 2 ter, convertito con modificazioni in L. 22 novembre 2002, n. 265. Il concessionario del servizio di riscossione è invece legittimato passivamente in giudizio rispetto all'opposizione agli atti esecutivi, laddove appunto venga contestata, in generale, la regolarità degli atti esecutivi o del titolo ovvero del precetto (che, nel caso dell'esecuzione mediante ruolo, è costituito proprio dalla cartella di pagamento: a norma del D.P.R. 602 del 1973, art. 25, quest'ultima deve infatti contenere l'intimazione di pagamento entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella stessa con avvertimento che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata).
Questa Corte ha precisato che all'opposizione alla cartella esattoriale per questioni meramente formali relative alla validità del titolo si applica il termine perentorio di venti giorni (prima cinque) dalla notifica, di cui all'art. 617 c.p.c., la cui inosservanza comporta l'inammissibilità dell'opposizione, rilevabile d'ufficio, anche in sede di legittimità, a prescindere dalla tardiva costituzione del convenuto, inammissibilità che preclude ogni questione sulla irritualità della notifica della cartella di pagamento (cfr.
Cass. 11 maggio 2010, n. 11338; id. 12 novembre 2008, n. 27019).”
Quindi, a seconda dei casi, l'opposizione va depositata nel termine perentorio di 40 o
20 giorni decorrente dalla notifica delle cartelle, dei ruoli, o degli avvisi di addebito, dell'intimazione di pagamento o, come nel caso di specie, del preavviso di fermo amministrativo e, comunque, dal momento in cui l'opponente ne è venuto a conoscenza. Nel caso in controversia, l'opposizione è stata proposta oltre i predetti termini ed è pertanto maturata la decadenza, rilevabile anche d'ufficio. Va infatti considerato che il preavviso di fermo amministrativo è stata notificato in data
13/12/2022 mentre il riscorso risulta depositato il 18.7.2024, ben oltre i quaranta giorni previsti a pena di decadenza sopra richiamati.
L'opposizione va pertanto dichiarata inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara inammissibile l'opposizione; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti resistenti, che liquida in complessivi euro 2.700,00, per ciascuna di esse oltre accessori di legge.
Roma 23 settembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Paola Crisanti
nella persona del giudice dott.ssa Paola Crisanti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di primo grado iscritta al 27733 del ruolo generale per l'anno 2024 trattenuta in decisione all'udienza del 23 settembre 2024 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in ANZIO (RM) VIA XX Parte_1
SETTEMBRE N.4, presso lo studio dell'avv. Debora Milizia che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE-OPPONENTE
E
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
Roma presso l'Ufficio Legale Distrettuale in via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'avv. Clotilde Mazza per procura generale alle liti rep. n.
37590, racc. n.713 a rogito Notaio in Fiumicino (RM), del Persona_1
23/01/2023;
RESISTENTE OPPOSTO NONCHE'
Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
[...]
Roccapiemonte (Sa), Via Calvanese n.102, presso lo studio dell'avv. Carolina
Barone, giusta procura in atti.
RESISTENTE OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione avverso preavviso di fermo amministrativo;
CONCLUSIONI: come in atti;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18 luglio 2024 e regolarmente notificato, parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso il preavviso di fermo n.09780202200057338000 sul motoveicolo tg.EB77635 Ducati B2 00 AA, a lui notificato dall “per omesso versamento dei Controparte_2
contributi IVS fissi/percentuale e somme aggiuntive relative all'anno 2014 per euro
1.455,59 in forza dell'avviso di addebito n.39720150005925684000 notificato il
28.11.2015; avviso di addebito n.39720160003344820000 notificato il 13.06.2016 per contributi IVS fissi/percentuale e somme aggiuntive (anno 2015) euro 1400,90; avviso di addebito n.3972016001933040900 notificato il 16.12.2016 per contributi
IVS fissi/percentuale e somme aggiuntive (anno 2015) euro 1342,99;avviso di addebito n.39720170004850284000 notificato il 28.09.2017 (anno 2016) per euro
4.958,70”. A fondamento dell'opposizione ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali, nonché delle sanzioni e interessi.
Chiedeva, pertanto, al tribunale di Roma, quale giudice del lavoro, di: “1) in accoglimento del presente ricorso accertare e dichiarare non dovuti perché prescritti i contributi previdenziali portati dall'avviso di addebito n.39720150005925684000 notificato il 28.11.2015, avviso di addebito n.39720160003344820000 notificato il 13.06.2016 , avviso di addebito n.3972016001933040900 notificato il
16.12.2016,avviso di addebito n.39720170004850284000 notificato il 28.09.2017 e per l'effetto dichiarare la parziale nullità, annullabilità, invalidità del preavviso di fermo n. n.09780202200057338000, con parziale annullamento e/o riduzione dello stesso;
in mero subordine 2) accertare e dichiarare il minor importo dovuto con applicazione della riduzione di legge. Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite da liquidarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario.”
Instaurato il contraddittorio tra le parti, l' si costituiva in giudizio eccependo CP_1
l'inammissibilità del ricorso poiché tardivo e, nel merito, evidenziava la sua infondatezza. Si costituiva in giudizio l chiedendo Controparte_2
dichiararsi il difetto di legittimazione passiva in ordine alla eccepita inesistenza della notifica degli avvisi di addebito;
nel merito, precisava che successivamente alla notifica degli avvisi di addebito vi erano stati numerosi atti interruttivi della prescrizione rispetto ai crediti previdenziali di cui agli avvisi di addebito;
eccepiva, infine, la tardività dell'opposizione sia con riguardo agli avvisi di addebito, in considerazione della loro regolare notifica, sia con riguardo al preavviso di fermo amministrativo oggetto di giudizio, essendo stato notificato tale atto in data 13/12/2022 mentre il riscorso risultava depositato il 18.7.2024.
Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso. Istruita la causa in via documentale, la stessa era decisa all'odierna udienza con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile poiché proposto oltre il termine normativamente previsto. Infatti, in nessun modo la parte ricorrente può agire senza limiti di tempo perché, per quanto concerne il merito, avrebbe dovuto tempestivamente impugnare il preavviso di fermo amministrativo nei 40 giorni dalla sua notifica. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo (Cass.
N. 4506/2007) e perché la stessa parte ricorrente, sotto ogni altro profilo, avrebbe comunque dovuto attivarsi nel termine perentorio di 20 giorni. I principi generali della materia sono stati ben sintetizzati, tra le altre, dalla sentenza numero 12583 del 22 maggio 2013: “Occorre premettere che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs.
n. 46 del 1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata
(art. 615 c.p.c., comma 2, e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. 14 marzo
2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1). Tanto si ricava sia dalla formulazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 6, secondo cui “il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti al merito della pretesa contributiva è regolato dall'art. 442 c.p.c. e segg.”, sia dal medesimo D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 29, comma 2. Tale ultima disposizione, infatti, prevede che “alle entrate indicate nel comma 1, cioè, tra l'altro, quelle non tributarie non si applica la disposizione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 57, comma 1, come sostituito dall'art. 16, del presente decreto e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”. Il citato D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57, nel testo ora vigente, in relazione alla procedura di riscossione delle entrate tributarie, non consente le opposizioni regolate dall'art. 615 c.p.c., fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni;
nè le opposizioni regolate dall'art. 617
c.p.c., relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo. Quindi, per quanto riguarda la riscossione dei crediti contributivi, il debitore ben può proporre l'opposizione agli atti esecutivi secondo la disciplina del codice di rito e, in particolare, secondo gli artt. 618 bis e 617 (cfr. Cass. 18 novembre 2004 ed in senso conforme Cass. 8 luglio 2008, n. 18691 secondo cui: “Nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, l'opposizione agli atti esecutivi – con la quale si fanno valere i vizi di forma del titolo esecutivo, ivi compresa la carenza di motivazione dell'atto – è prevista dall'art. 29, comma 2, che per la relativa regolamentazione rinvia alle “forme ordinarie”, e non dall'art. 24 dello stesso D.Lgs., che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione”). In riferimento alle tipologie di opposizione di cui ai sopra indicati punti a) e b), unico soggetto legittimato passivo
è l'Ente impositore (nonchè, per quanto riguarda i crediti contributivi dell' CP_1
anche la ai sensi della L. n. 448 del 1998, art. 13, comma 8, che indica CP_3
quale litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione il cessionario dei crediti dell' , in quanto, mentre la formulazione originaria del citato D.Lgs. n. 46 del CP_1
1999, art. 24, comma 5, disponeva che il ricorso di opposizione alla iscrizione al ruolo dovesse essere notificato “anche al concessionario”, tale specifica previsione è stata successivamente soppressa dal D.L. 24 settembre 2002, n. 209, art. 4, comma 2 ter, convertito con modificazioni in L. 22 novembre 2002, n. 265. Il concessionario del servizio di riscossione è invece legittimato passivamente in giudizio rispetto all'opposizione agli atti esecutivi, laddove appunto venga contestata, in generale, la regolarità degli atti esecutivi o del titolo ovvero del precetto (che, nel caso dell'esecuzione mediante ruolo, è costituito proprio dalla cartella di pagamento: a norma del D.P.R. 602 del 1973, art. 25, quest'ultima deve infatti contenere l'intimazione di pagamento entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella stessa con avvertimento che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata).
Questa Corte ha precisato che all'opposizione alla cartella esattoriale per questioni meramente formali relative alla validità del titolo si applica il termine perentorio di venti giorni (prima cinque) dalla notifica, di cui all'art. 617 c.p.c., la cui inosservanza comporta l'inammissibilità dell'opposizione, rilevabile d'ufficio, anche in sede di legittimità, a prescindere dalla tardiva costituzione del convenuto, inammissibilità che preclude ogni questione sulla irritualità della notifica della cartella di pagamento (cfr.
Cass. 11 maggio 2010, n. 11338; id. 12 novembre 2008, n. 27019).”
Quindi, a seconda dei casi, l'opposizione va depositata nel termine perentorio di 40 o
20 giorni decorrente dalla notifica delle cartelle, dei ruoli, o degli avvisi di addebito, dell'intimazione di pagamento o, come nel caso di specie, del preavviso di fermo amministrativo e, comunque, dal momento in cui l'opponente ne è venuto a conoscenza. Nel caso in controversia, l'opposizione è stata proposta oltre i predetti termini ed è pertanto maturata la decadenza, rilevabile anche d'ufficio. Va infatti considerato che il preavviso di fermo amministrativo è stata notificato in data
13/12/2022 mentre il riscorso risulta depositato il 18.7.2024, ben oltre i quaranta giorni previsti a pena di decadenza sopra richiamati.
L'opposizione va pertanto dichiarata inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara inammissibile l'opposizione; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti resistenti, che liquida in complessivi euro 2.700,00, per ciascuna di esse oltre accessori di legge.
Roma 23 settembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Paola Crisanti