Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza 20/02/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00122/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00591/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di TI (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 591 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto dai sigg.ri EG RA, UC RA e EB AC, rappresentati e difesi dall’avv.ssa Chiara De Simone, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
la Provincia di TI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Giulio Tatarelli, con domicilio fisico eletto presso la propria Avvocatura in TI, alla via Costa 1;
il Comune di TI, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
della E-Distribuzione s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l’accertamento
del diritto di accesso dei ricorrenti ai documenti richiesti con l’istanza dell’8 agosto 2024 alla Provincia di TI e al Comune di TI, nonché
A) quanto al ricorso principale
per la declaratoria dell’illegittimità delle note della Provincia di TI del 21 agosto 2024 in ordine alla predetta istanza ostensiva;
B) quanto ai motivi aggiunti
per la declaratoria dell’illegittimità della nota della Provincia di TI del 21 ottobre 2024, avente ad oggetto “Istanza di accesso documentale ai sensi dell’art. 22 della L. 241 del 1990 e ss.mm.ii.; Richiedente: EG RA, UC RA e EB AC - Comunicazione di Incompetenza e Conclusione del Procedimento ai sensi dell’art. 2 della L. 241/1990” ;
nonché per l’adozione nei confronti delle intimate Amministrazioni, ciascuna per quanto di competenza, di ogni provvedimento opportuno e utile a garantire il soddisfacimento dell’esigenza conoscitiva dei ricorrenti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti, le memorie e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio del Provincia di TI, le memorie e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2025 il dott. Massimiliano Scalise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Con l’atto introduttivo del presente giudizio, i ricorrenti hanno agito, ai sensi dell’art. 116 del cod.proc.amm., per conseguire l’ostensione, da parte della Provincia di TI e del Comune di TI, degli atti relativi al procedimento di rifacimento dell’elettrodotto RTN 150 kv “ TI TLF-S. Michele ”, allo scopo di valutarne l’eventuale interferenza sui beni di loro proprietà.
2 - Nel dettaglio, l’istanza ostensiva ha avuto ad oggetto:
1) domanda di autorizzazione relativa alla linea in oggetto, diretta alla Provincia di TI e presentata sull’apposito modello (modello 1), nonché piano tecnico delle opere da costruire costituito da corografia su scala non inferiore a 1:25.000 e relazione tecnica illustrativa delle caratteristiche degli impianti, secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 1, del Regolamento Elettrodotti della Provincia di TI;
2) documentazione relativa alla trasmissione di copia della domanda e del piano tecnico delle opere da costruire al Comune di TI, nel cui territorio l’opera deve essere realizzata, secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 2, del citato Regolamento provinciale;
3) documentazione afferente l’affissione dell’avviso di presentazione della domanda nell’Albo pretorio del Comune di TI, secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 4, del citato Regolamento;
4) tenuto conto dell’ipotesi di cui all’art. 6 del citato Regolamento, documentazione ulteriore ed elaborati previsti dal predetto art. 6 (comprensivi di: codice identificativo della linea e caratteristiche tecniche dei conduttori e dei sostegni; programma di esercizio della linea o dell’impianto; rilevamento di tutte le situazioni insediative che comportino una prolungata permanenza umana entro la fascia di cui al comma 3 dell’art. 6, con specifica indicazione di edifici o spazi dedicati all’infanzia; calcolo ed indicazione grafica dei livelli medi di irradiamento elettrico e magnetico lungo la linea o all’intorno
dell’impianto nei più significativi valori d’esercizio, complessivamente intesi entro la suddetta fascia);
5) documentazione relativa alla presentazione dell’istanza autorizzativa e ulteriore documentazione richiamata dall’art. 7 del citato Regolamento (comprensiva di: titolo di convenzione con il Gestore della Rete ovvero titolo di concessione di distribuzione; preventivo parere conforme del Gestore di Trasmissione nazionale; richiesta di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’opera; specificazione del termine per l’inizio e il completamento dei lavori; attestazione dell’avvenuto pagamento degli oneri istruttori; necessari concerti, autorizzazioni, nulla osta, pareri ed altri atti di assenso non di competenza della Provincia);
6) progetto firmato dal tecnico, secondo quanto previsto dall’art. 7 del citato Regolamento costituito da elaborati descrittivi delle motivazioni dell’intervento, delle scelte localizzative di tracciato (con comparazione tra fondi attigui), delle caratteristiche costruttive e tecnologiche dell’opera e degli effetti indotti sulle caratteristiche naturali ed antropiche del territorio interessato;
7) elaborati di progetto eseguiti su cartografia aggiornata, secondo quanto previsto dall’art. 7 del citato Regolamento costituiti da: corografia di identificazione della rete oggetto d’intervento a grande scala; andamento e localizzazione planimetrica della linea, anche con rappresentazione altimetrica; corografia 1/25.000 con indicazione orientativa degli impianti di derivazione o di destinazione; localizzazione dei sostegni; localizzazione planimetrica; localizzazione delle situazioni insediative o di attività che comportano una prolungata permanenza umana;
8) tabella di picchettazione con riferimento alla localizzazione dei sostegni, piano particellare delle proprietà interessate da occupazione o da servitù provvisoria o definitiva, relazione geomorfologica, eventuale relazione geotecnica, dichiarazione di conformità della linea o dell’impianto, secondo quanto previsto dall’art. 7 del citato Regolamento;
9) prospetto allegato alla cartellina della richiesta di autorizzazione (modello 2) e documentazione attestante i conseguenti adempimenti, ivi compresa la pubblicazione della comunicazione di richiesta di autorizzazione sul sito internet e sull’Albo pretorio della Provincia, secondo quanto previsto dall’art. 8 del citato Regolamento;
10) richiesta di autorizzazione provvisoria (modello 3) e autorizzazione provvisoria, nonché documentazione attestante l’invio all’ARPA Lazio, al Servizio Igiene Pubblica (SIP) dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL) e agli altri Enti competenti, ivi compreso il Comune di TI, secondo quanto previsto dall’art. 8 del citato Regolamento;
11) programmi di monitoraggio prescritti ed ulteriore documentazione prevista dall’art. 9 del citato Regolamento;
12) dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere prevista dall’art. 10 del citato Regolamento;
13) richiesta di autorizzazione definitiva (modello 4) e autorizzazione definitiva, corredata degli adempimenti previsti dall’art. 14 del citato Regolamento;
14) ogni altro documento presente nel fascicolo relativo all’intervento in oggetto e comunque afferente allo stesso, nonché ogni altro documento comunque previsto dalla vigente normativa di settore.
La predetta istanza è stata proposta ai sensi degli artt. 22 ss. della l.n. 241/1990 (accesso difensivo) e dell’art. 5, comma 1, d.lgs n. 33/2013 (accesso civico) e dell’art. 5, comma 2, d.lgs n. 33/2013 (accesso generalizzato).
2 - A fronte della predetta istanza, mentre il Comune di TI è rimasto inerte, la Provincia di TI, dopo aver interpellato la controinteressata E-Distribuzione s.p.a., ha proceduto ad ostendere la documentazione soggetta a pubblicazione, peraltro senza allegati, relativa a un diverso intervento, cioè al potenziamento della Cabina Primaria esistente 150/20 KV denominata “San Michele” nel Comune di TI.
3 – La ricorrente è quindi insorta con gravame volto a censurare da un lato l’inerzia del Comune e dall’altro l’illegittimità del riscontro parziale e lacunoso fornito dalla Provincia all’istanza di accesso (cfr. nota del 21 agosto 2024): sono stati, infatti, forniti soltanto pochi documenti rispetto a quanto richiesto, privi degli allegati e senza gli estremi della pubblicazione.
4 – Successivamente, il 21 ottobre 2024 è intervenuta una nuova nota della Provincia di TI con cui quest’ultima, fra l’altro:
- ha rappresentato di aver inviato documentazione (relativa al potenziamento della Cabina) non pertinente rispetto all’istanza di accesso (avente ad oggetto, invece, il rifacimento dell’elettrodotto);
- ha precisato che: i) quanto al rifacimento dell’elettrodotto, esistono due procedimenti di tipo VIA e AU (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale) di cui all’art. 27- bis del d.lgs n. 152/2006, di competenza della Regione; ii) l’ente provinciale è intervenuto nell’ambito della relativa conferenza di servizi;
- ha spiegato di non essere titolare della gestione dei relativi procedimenti e di non detenere la relativa documentazione;
- ha puntualizzato che tutti gli atti inerenti ai suddetti procedimenti sono consultabili nell’ambito dei box telematici dedicati, resi disponibili per ciascun procedimento dalla Regione e accessibili mediante link fornito dal medesimo ente;
- ha declinato la sua competenza, concludendo il procedimento di valutazione dell’istanza ostensiva.
5 - Avverso tale nuova nota, i ricorrenti sono insorti con motivi aggiunti, con cui hanno dedotto: i) l’imputabilità alla Provincia dell’errore nell’individuazione del procedimento i cui atti erano stati richiesti (motivi I e II); ii) la competenza della Provincia in materia e il deferimento alla stessa di determinate funzioni che giustificano la detenzione di documenti non ostensi (motivo III); iii) la scorrettezza della Provincia nella gestione dei tempi per fornire il riscontro gravato e il suo dovere di trasmettere immediatamente alla Regione l’istanza ostensiva (motivo IV).
Gli stessi ricorrenti hanno, infine, chiesto la condanna del Comune di TI, rimasto silente, all’ostensione dei documenti dallo stesso detenuti.
6 - La Provincia si è costituita in resistenza al ricorso e con memoria ha evidenziato che l’errore nell’identificazione del procedimento i cui atti erano richiesti è stata indotta dalla genericità dell’istanza di accesso proposta e ha chiesto la declaratoria della sopravvenuta carenza di interesse in considerazione del contenuto della nota del 21 ottobre 2024, con cui la valutazione dell’istanza di accesso si sarebbe conclusa.
7 – In vista dell’udienza, le parti hanno ribadito e articolato le rispettive tesi.
8 – All’udienza camerale dell’11 febbraio 2025, uditi gli avvocati come da verbale, la causa è stata assunta in decisione.
9 – Introduttivamente, il Collegio è dell’avviso che le censure condensate nel terzo mezzo dei motivi aggiunti, pur essendo formalmente volte a contestare la parte della nota del 21 ottobre 2024 relativa all’affermata incompetenza della Provincia sul procedimento amministrativo interessato dall’istanza ostensiva, disvelino in realtà una censura di illegittimità della predetta nota consistente nella violazione del Regolamento Provinciale Elettrodotti nonché della l.r. Lazio n. 14/1999, da trattarsi col rito ordinario.
Nella fattispecie all’esame, dunque, si ravvisa la sussistenza del cumulo fra la domanda ostensiva e quella annullatoria in parte qua della nota provinciale del 21 ottobre 2024.
Cionondimeno, il Collegio, pur consapevole del disposto dell’art. 32, comma 1, secondo periodo del cod.proc.amm., tenuto conto: i) della presenza di elementi sufficienti a pronunciarsi in questa sede sulla domanda di accesso; ii) della non indispensabilità, a tal fine, di risolvere previamente la questione giuridica sottesa alla domanda annullatoria; iii) della pienezza del contradditorio già esplicatosi sulla prima domanda, ritiene, in omaggio ad esigenze di effettività e di concentrazione dei tempi della tutela giurisdizionale, di pronunciarsi immediatamente sulla domanda di accesso e di riservarsi di disporre la conversione del rito in ordinario per la successiva e separata trattazione della domanda annullatoria.
Oltre tutto, considerato che la trattazione della domanda sull’accesso implica anche in via previa lo scrutinio della legittimità della nota provinciale del 21 ottobre 2024, l’accoglimento delle censure afferenti a tale ambito e il conseguente suo annullamento, potrebbe avere impatti sulla successiva procedibilità della domanda di annullamento.
10 – Passando all’esame della domanda in materia di accesso, in via preliminare va respinta l’eccezione, sollevata dalla Provincia di TI, di parziale improcedibilità del ricorso originario, in quanto la nota provinciale del 21 ottobre 2024 avrebbe segnato la conclusione del procedimento di valutazione dell’istanza ostensiva dei ricorrenti.
Difatti, è sufficiente rilevare che detta nota sopravvenuta non si è affatto sovrapposta e sostituita al precedente riscontro del 21 agosto 2024 ma si è giustapposta a quest’ultimo, arricchendo il quadro lesivo della pretesa ostensiva del ricorrente.
Per tale motivo, nessuna causa di improcedibilità del gravame originario può profilarsi, atteso che è rimasto immutato l’interesse dei ricorrenti a censurare entrambe le note della Provincia, che hanno concorso in pari misura a frustrare la loro pretesa conoscitiva e per questo sono state entrambe ritualmente impugnate.
11 – Nel merito, il Collegio intende precisare che procederà alla trattazione unitaria del ricorso originario e dei motivi aggiunti, focalizzandosi - per ovvie ragioni di pregiudizialità logica e in assenza di una graduazione dei mezzi - sulle censure volte a qualificare la pretesa sostanziale dei ricorrenti all’accesso, atteso che quelle afferenti al comportamento della Provincia nella gestione dell’istanza d’accesso interessano profili rilevanti ai soli fini della regolazione del regime delle spese di lite.
12 – Il ricorso e i motivi aggiunti vanno accolti, in quanto sono fondati nei limiti di quanto di seguito spiegato.
La pretesa ostensiva del ricorrente agli atti di competenza della Provincia di TI e del Comune di TI in relazione al progetto di potenziamento della linea RTN 150 kV, tratta da “CP LATINA TLF a CP SAN MICHELE”, così come formalizzata nell’istanza dell’8 agosto 2024 in modo adeguatamente analitico quanto ai contenuti e al titolo della pretesa, è fondata sia ai sensi degli artt. 22 ss. della l.n. 241/1990 (accesso difensivo) che ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs n. 33/2013 (accesso generalizzato).
Ora, a fronte dell’analiticità di tale istanza, il Comune di TI è rimasto totalmente inerte mentre la Provincia di TI inizialmente, soltanto il 21 ottobre 2024: i) ha trasmesso un riscontro parziale e incompleto, inidoneo a soddisfare la pretesa ostensiva azionata; ii) ha ripiegato sull’affermazione della sua estraneità al procedimento interessato dalla richiesta di accesso; iii) ha fatto riferimento al carattere endoprocedimentale degli atti detenuti, che sarebbero confluiti nella conferenza di servizi svoltasi in sede regionale.
Le predette argomentazioni, con specifico riferimento a tutta la documentazione identificata nell’istanza ostensiva formata dalla Provincia e dal Comune, non reggono il vaglio di legittimità.
12.1 - Quanto all’accesso difensivo, nella fattispecie all’esame, va osservato che:
- sussiste in capo ai ricorrenti un interesse qualificato, concreto, diretto, attuale e strumentale ad accedere alla documentazione da essi richiesta, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. b), e dell’art. 24, comma 7, della l. n. 241/1990, tenuto conto della loro qualità di proprietari incisi dal summenzionato progetto di potenziamento e della correlativa necessità di visionare i documenti relativi a quest’ultimo per curare la loro sfera giuridica sia in sede giudiziale che stragiudiziale;
- il loro interesse all’accesso è poi concreto, siccome finalizzato all’acquisizione di documenti la cui disponibilità è suscettibile di rivestire sicura rilevanza nella loro sfera giuridica;
- sussiste, altresì, l’attualità dell’interesse ostensivo, in quanto l’acquisizione della documentazione richiesta è funzionale a consentire l’esercizio del loro diritto di difesa;
- l’interesse ostensivo è, infine, strumentale: e questo sia sul piano soggettivo, essendo evidente la sua correlazione con situazioni soggettive meritevoli di protezione alla luce dei vigenti valori ordinamentali, sia sul piano oggettivo, stante la sua specifica connessione con documenti materialmente idonei a veicolare informazioni utili per gli istanti.
12.2 – Va poi puntualizzato che – contrariamente a quanto ritenuto dalla Provincia - non assumono nel presente giudizio rilevanza ai fini della valutazione della pretesa ostensiva azionata: i) né il dato afferente all’Amministrazione deputata a sovrintendere il procedimento per la realizzazione del potenziamento della linea RTN 150 kV, tratta da CP LATINA TLF a CP SAN MICHELE; ii) né il rilievo relativo alla natura endoprocedimentale degli atti formati dalla Provincia e dal Comune.
Difatti, dalla documentazione in atti emerge con chiarezza che:
- i ricorrenti hanno chiesto l’ostensione degli atti detenuti o formati da tali enti in relazione al menzionato progetto;
- anche se gli atti richiesti sono confluiti in procedimenti di competenza regionale (i due procedimenti di tipo VIA e AU di cui all’art. 27- bis del d.lgs n. 152/2006) e sono stati sottoposti alle forme di pubblicazione per questi ultimi previsti, rimane il dato ineludibile che gli stessi sono stati formati dai ridetti enti e risultano nella loro sfera di disponibilità; e del resto la difesa della Provincia, a puntuale richiesta del Collegio di precisare formalmente se l’ente non disponesse degli atti richiesti dai ricorrenti, non risulta aver rilasciato alcuna attestazione in tal senso.
Al riguardo, risulta comunque dirimente soffermarsi su quanto emerge dalla lettura congiunta degli artt. 22, comma 1 lett. d) e 25, comma 2, l.n. 241/1990.
Il tenore di tali disposizioni depone chiaramente nel senso che, ai fini dell’individuazione dell’Amministrazione tenuta ad ostendere i documenti, è essenziale il dato della loro formazione, al di là di quello della loro detenzione stabile e della loro utilizzazione, aventi valenza secondaria e sussidiaria.
Come condivisibilmente rilevato in giurisprudenza: i) “ ai fini dell'individuazione dell'Amministrazione obbligata all'esibizione dei documenti richiesti ai sensi dell'art. 25 della l. n. 241/1990, il criterio della formazione del documento è quello principale e generale, mentre quello della detenzione dello stesso assume un rilievo secondario e sussidiario. Segue da detta premessa, come corollario obbligato, che legittimata passiva deve intendersi (e presumersi) l'Amministrazione che ha confezionato l'atto e, solo nell'ipotesi di successiva trasmissione della detenzione dello stesso a quella che lo detiene stabilmente, l'istanza di accesso può essere legittimamente rivolta anche a quest'ultima… ” (cfr. ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, III, n.11378/2023 e in senso analogo Cons. St., sez. VI, n. 3764/2011; T.A.R. Lazio, Roma, III- ter , n. 2353/2011); ii) “ l'ente destinatario dell'esercizio del diritto di accesso va individuato nel soggetto pubblico o privato che, in relazione alla propria attività amministrativa di pubblico interesse detiene - o comunque è tenuta a detenere - i documenti amministrativi che ineriscono alle predette attività ad essa riconducibili ” (cfr. ex multis , T.A.R. Lazio, Roma, II, n. 5429/2016 e in senso conforme Cons. St., VI, n. 1835/2013; id., n. 116/2011).
A tale stregua, correttamente la ricorrente ha rivolto la propria richiesta ostensiva alla Provincia e al Comune per i documenti da loro formati, certamente esistenti (se non altro perché confluiti nella conferenza di servizi regionale per l’esame del progetto di potenziamento) e individuati con sufficiente precisione nell’istanza.
12.3 - Quanto alla natura degli atti formati, è sufficiente richiamare il chiaro e inequivoco disposto dell’art. 22, comma 1, lett. d) della l.n. 241/1990, nella parte in cui reca la definizione di documento amministrativo rilevante in materia di accesso agli atti, richiamando espressamente gli atti “ anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse… ”, con ciò ricomprendendo in tale novero anche gli atti endoprocedimentali (cfr. in tal senso ex multis , T.A.R. Lazio, Roma, II, n.18678/2024; id., IV, n.13262/2022; T.A.R. Lombardia, Milano, II, n.1890 /2021).
A tale stregua, l’affermazione della Provincia, volta a negare l’ostensione degli atti richiesti sulla base della loro natura endoprocedimentale non risulta conducente.
12.4 - Né tanto meno può assumere valenza ostativa all’accesso la circostanza per cui il procedimento di valutazione del progetto in discorso sia ancora in corso di svolgimento. Sul punto, in giurisprudenza è stato condivisibilmente osservato che “ l’art. 22 l. n. 241/1990 prevede la definizione di documento amministrativo in termini ampi, e ciò comporta che nel suo ambito siano compresi anche degli atti "interni", senza che l'accesso sia subordinato alla circostanza che si tratti di procedimento già definito, sicché l'avvenuta formazione del documento e la sua possibilità di impiego in sede amministrativa sono di per sé sufficienti a consentirne l'accesso a chi abbia titolo a visionarlo ed estrarne copia, a prescindere dall'essere ancora in corso, o meno, il procedimento amministrativo in cui quel documento confluisce, purché già di per sé utilizzato o utilizzabile dall'amministrazione. Il che porta ad escludere che l'accesso possa essere differito, per gli atti endoprocedimentali, sino alla conclusione del procedimento, allorquando gli atti richiesti possano avere un'immediata utilizzazione ” (cfr. in tal senso ex multis , T.A.R. Lazio, Roma, III, n.2860/2023).
12.5 – Il ricorso e i motivi aggiunti, poi, vanno accolti anche nella parte in cui la Provincia e il Comune hanno omesso la valutazione dei requisiti per la concessione dell’accesso civico generalizzato, nonché nella misura in cui non hanno concesso l’ostensione degli atti richiesti in una fattispecie in cui detti requisiti risultavano senza dubbio sussistenti, tenuto conto che il progetto di potenziamento, oltre ai possibili effetti sul diritto dominicale dei ricorrenti, può avere impatti sull’assetto territoriale della zona e sulla salute dei relativi abitanti, comportando anche la spendita di danaro pubblico.
Sul punto, è ormai consolidato l’orientamento giurisprudenziale, secondo cui se l'istanza di accesso è stata formulata in modo generico o cumulativo (come nella specie) dal richiedente, l’Amministrazione ha il potere-dovere di esaminare l'istanza medesima anche alla stregua della normativa dell'accesso civico generalizzato (cfr. ex multis , T.A.R. Trentino-Alto Adige, Trento, I, n. 87/2022).
13 – Viceversa non può trovare accoglimento la richiesta dei ricorrenti volti ad ottenere la pubblicazione degli avvisi concernenti la procedura relativa al progetto di potenziamento sul sito istituzionale della Provincia e del Comune, in applicazione della normativa recata dall’art. 5, comma 1 del d.lgs n. 33/2013 in tema di c. d. accesso civico semplice.
Al riguardo, la Provincia ha comprovato di aver assolto ai predetti obblighi di pubblicazione nei modi e nelle forme previsti dall’art. 11 del d.P.R. n. 327/2001 e ha fatto riferimento alle forme di pubblicità integrale on line degli atti previsti per il procedimento in corso in sede regionale.
Il Collegio ritiene che la normativa e le modalità di pubblicità utilizzate nella specie, che realizzano le medesime garanzie di trasparenza e accessibilità sottese all’accesso civico semplice, in virtù della loro specialità per materia, trovino qui esclusiva applicazione.
14 – In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti vanno accolti, in quanto sono fondati nei limiti di quanto fin qui illustrato.
Per l’effetto, il Tribunale deve:
- dichiarare illegittima l’inerzia del Comune di TI sull’istanza di accesso dei ricorrenti e annullare le note della Provincia del 21 agosto 2024 e del 21 ottobre 2024;
- accertare il diritto dei ricorrenti ad accedere: i) alla documentazione, in forma integrale e corredata dei relativi allegati anche tecnici, individuata dalla istanza ostensiva dell’8 agosto 2024 che risultano essere stati formati o sono comunque detenuti dal Comune di TI e dalla Provincia di TI in relazione al procedimento per la realizzazione del potenziamento della linea RTN 150 kV, tratta da “CP LATINA TLF a CP SAN MICHELE”; e ciò a prescindere dal fatto che essi siano confluiti in un procedimento di competenza di altra Amministrazione; ii) alla corrispondenza intercorsa fra la Provincia di TI e la controinteressata E-Distribuzione s.p.a. nell’ambito della trattazione dell’istanza di accesso.
Ne consegue, alla luce degli artt. 22 e ss. della l.n. 241/1990 e dell’art. 5, comma 2, d.lgs n. 33/2013, l’ordine alla Provincia di TI e al Comune di TI di consentire alla ricorrente l’accesso a tale documentazione, in forma integrale e completa dei relativi allegati.
L’accesso dovrà avvenire mediante estrazione di copia, con oneri di segreteria a carico della richiedente, in via cartacea o telematica, nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
15 – E la caducazione già disposta della nota della Provincia di TI del 21 ottobre 2024 induce il Collegio a dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse dei ricorrenti all’esame della domanda di annullamento della nota stessa, contenuta nel terzo mezzo dei motivi aggiunti (cfr. quanto precisato al par. 9) e a soprassedere quindi dal disporre la conversione del rito, con passaggio dal rito dell’accesso al rito ordinario.
16 - In applicazione del criterio della soccombenza, il Comune di TI e la Provincia di TI devono essere condannate al pagamento delle spese di lite, liquidate nel dispositivo.
In particolare, quanto alla Provincia, si tiene anche conto, in accoglimento delle censure dedotte nei motivi aggiunti: i) dell’atteggiamento non immune da censure della stessa nella gestione dei tempi e dei modi della trattazione dell’istanza ostensiva, avuto riguardo all’agevole identificabilità del procedimento oggetto di quest’ultima e alla tempistica dei riscontri forniti; ii) della mancata tempestiva trasmissione dell’istanza stessa alla Regione Lazio (in tesi, competente per il procedimento di realizzazione del potenziamento), come previsto dall’art. 6 del d.P.R. n. 184/2006 nonché dall’art. 8, comma 5, del Regolamento provinciale sull’Accesso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Staccata di TI (Sezione Seconda), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato da motivi aggiunti, così dispone:
- accoglie il ricorso e i motivi aggiunti nei sensi e nei limiti di cui in motivazione;
- per l’effetto: i) dichiara illegittima l’inerzia del Comune di TI sull’istanza di accesso dei ricorrenti e annulla le note della Provincia di TI del 21 agosto 2024 e del 21 ottobre 2024;
- dichiara l’obbligo della Provincia di TI e del Comune di TI di consentire alla parte ricorrente di prendere visione e di estrarre copia, previo rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura, della documentazione richiesta con l’istanza di accesso dell’8 agosto 2024 e non ancora ostesa (documentazione individuata nel paragr. 14), nel termine di giorni trenta decorrente dalla comunicazione o, se a questa anteriore, dalla notificazione della presente decisione;
- dichiara la sopravvenuta carenza di interesse alla domanda di annullamento della nota della Provincia di TI del 21 ottobre 2024, come identificata ai paragr. 9 e 15.
Condanna la Provincia di TI e il Comune di TI al pagamento delle spese legali in favore della società ricorrente, che si liquidano, quanto alla prima, in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre ad accessori come per legge e quanto al secondo, in euro 1.000 (mille/00), oltre ad accessori come per legge. Condanna in solido la Provincia di TI e il Comune di TI al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in TI nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ines Simona Immacolata Pisano, Presidente
Roberto Maria Bucchi, Consigliere
Massimiliano Scalise, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimiliano Scalise | Ines Simona Immacolata Pisano |
IL SEGRETARIO