CASS
Sentenza 23 ottobre 2024
Sentenza 23 ottobre 2024
Massime • 1
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il diritto di proporre la domanda, e la connessa decorrenza del termine biennale di decadenza, sorgono nel momento in cui le condizioni indicate all'art. 315, comma 1, cod. proc. pen. (irrevocabilità della sentenza di proscioglimento o condanna, inoppugnabilità della sentenza di non luogo a procedere, intervenuta notifica del decreto di archiviazione) si determinano con riguardo ai delitti per i quali è stata disposta la custodia cautelare, a nulla rilevando che il procedimento eventualmente prosegua in riferimento a reati ulteriori, per i quali l'interessato non sia stato assoggettato a restrizione detentiva della libertà. (Vedi: Sez. U, n. 1 del 1991, Rv. 191147-01)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/10/2024, n. 41714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41714 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MI EP nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 41714 Anno 2024 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: CALAFIORE DANIELA Data Udienza: 23/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Roma ha dichiarato inammissibile la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione presentata in data 15 settembre 2023 nell'interesse di PP IL, il quale era stato sottoposto a custodia cautelare nell'ambito di un procedimento penale che lo vedeva indagato per più ipotesi di reato ( artt. 628 e 629 cod. pen.). Il Tribunale di Viterbo, con sentenza del 23 maggio 2013 confermata dalla Corte di appello di Roma con sentenza irrevocabile in data 8 marzo 2017, lo aveva assolto. La Corte di appello ha ritenuto la decadenza della domanda, essendo trascorso il biennio previsto dall'art. 315 cod.proc.pen. dalla data in cui era divenuta irrevocabile la sentenza di assoluzione. 2. PP IL ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, formulando un motivo, con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla affermata analogia della fattispecie in esame con quella oggetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 109 del 1999, con la quale era stata dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 314, primo comma, cod.proc.pen., nella parte in cui non prevede(va) che chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non avere commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la detenzione subita a causa di arresto in flagranza o di fermo di indiziato di delitto, entro gli stessi limiti stabiliti per la custodia cautelare. Nel caso di specie, doveva ritenersi incostituzionale l'art. 314, comma 2, cod.proc.pen., nella parte in cui non prevede una equa riparazione per il prosciolto per qualsiasi causa o il condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto ad arresto in flagranza o a fermo di indiziato di delitto quando, con decisione irrevocabile, siano risultate insussistenti le condizioni per la convalida. 3. Il Ministero dell'Economia e delle finanze, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, ha depositato memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. La Procura Generale, in persona del Sostituto Procuratore Generale Lidia GI ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 1 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 2. Il giudice della riparazione correttamente ha ritenuto inammissibile la domanda per decorso del termine di decadenza biennale, previsto dall'art. 315 cod.proc.pen. Va, infatti, ricordato che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il diritto di proporre la domanda e la connessa decorrenza del termine biennale di decadenza sorgono nel momento in cui le condizioni indicate all'art. 315 cod.proc.pen., comma 1 (irrevocabilità della sentenza di proscioglimento o condanna, inoppugnabilità della sentenza di non luogo a procedere, intervenuta notifica del decreto di archiviazione) si determinano con riguardo ai reati per i quali è stata disposta la custodia cautelare, a nulla rilevando che il procedimento eventualmente prosegua in riferimento a reati ulteriori, per i quali l'interessato non sia stato assoggettato a restrizione detentiva della libertà (cfr. sez. 43 n. 38597 del 06/10/2010, Rv. 248835; n. 12607 del 24/01/2005, Rv. 231250; n. 31185 del 28/05/2003, Rv. 227717). 3. E pacifico, nel caso di specie, che i reati posti a base della misura cautelare subita, che l'ordinanza impugnata riferisce non essere stata adeguatamente indicata dall'istante, siano stati oggetto, riqualificati i reati originariamente contestati, di declaratoria di improcedibilità per difetto di querela e che la relativa pronuncia è divenuta irrevocabile in data 8 marzo 2017. 4. La previsione del termine biennale di decadenza da parte dell'art. 315 cod.proc.pen. deriva dalla natura della riparazione per l'ingiusta detenzione, che la giurisprudenza della Corte di cassazione riconduce pacificamente alla categoria del diritto soggettivo riconosciuto dalla legge a chi abbia subito ingiustamente una misura cautelare coercitiva, cui corrisponde un obbligo da parte dello Stato •di adempiere ad un'obbligazione di carattere pubblicistico, consistente nel pagamento di una somma di denaro in favore dell'istante. (Sez. 7, n. 23241 del 19 gennaio 2009). 5. Si tratta di una obbligazione di diritto pubblico, nascente da responsabilità derivante da atto legittimo di carattere autoritativo (Sez. 4, n. 1894 del 9/05/2000 n. 1894), e la giurisprudenza di legittimità è stata costante nell'escludere la sua natura risarcitoria, affermandone invece quella indennitaria sin da Sez. U. n. 1 del 2 6.3.1992, come obbligazione espressione di un principio di solidarietà verso la vittima dell'indebita custodia cautelare. Il carattere pubblicistico trova giustificazione nella circostanza che l'illegittima detenzione non trae origine da un fatto illecito, che possa determinare una responsabilità ex art. 2043 c.c., quanto da un atto autoritativo statale. Ne discende che, nell'ambito del procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, l'oggetto del giudizio è inerente al solo diritto all'indennizzo e non, invece, il diritto al risarcimento del danno collegato alla restrizione della libertà che sia stato fonte di danno. Corollario della natura di obbligazione pubblica in cui si sostanzia il diritto in esame è la correlata previsione del termine di decadenza. 4. Risulta del tutto eccentrico, dunque, rispetto alla presente fattispecie, il ragionamento posto a fondamento del motivo, che attiene alla estensione alla fattispecie in esame della sentenza della Corte Costituzionale n. 109 del 1999, che ha ampliato l'ambito oggettivo della riparabilità della detenzione ingiusta con riferimento ad ipotesi di restrizione per effetto di arresto in flagranza o di fermo di indiziato. Il tema della fattispecie in esame è quello della decadenza biennale prevista dall'art. 315 cod.proc.pen., come si è detto correlato alla natura del diritto alla riparazione, ed è anche l'unica ragione su cui l'ordinanza impugnata ha fondato la pronuncia di inammissibilità dell'istanza, per cui il ricorso è inammissibile in quanto non è correlato alla decisione impugnata e non è idoneo ad intaccarne la motivazione. 5. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000). La dichiarazione di inammissibilità determina anche la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore del Ministero resistente nella misura liquidata in dispositivo. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente liquidate in euro mille. Così deciso il 23 ottobre 2024.
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 41714 Anno 2024 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: CALAFIORE DANIELA Data Udienza: 23/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Roma ha dichiarato inammissibile la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione presentata in data 15 settembre 2023 nell'interesse di PP IL, il quale era stato sottoposto a custodia cautelare nell'ambito di un procedimento penale che lo vedeva indagato per più ipotesi di reato ( artt. 628 e 629 cod. pen.). Il Tribunale di Viterbo, con sentenza del 23 maggio 2013 confermata dalla Corte di appello di Roma con sentenza irrevocabile in data 8 marzo 2017, lo aveva assolto. La Corte di appello ha ritenuto la decadenza della domanda, essendo trascorso il biennio previsto dall'art. 315 cod.proc.pen. dalla data in cui era divenuta irrevocabile la sentenza di assoluzione. 2. PP IL ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, formulando un motivo, con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla affermata analogia della fattispecie in esame con quella oggetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 109 del 1999, con la quale era stata dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 314, primo comma, cod.proc.pen., nella parte in cui non prevede(va) che chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non avere commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la detenzione subita a causa di arresto in flagranza o di fermo di indiziato di delitto, entro gli stessi limiti stabiliti per la custodia cautelare. Nel caso di specie, doveva ritenersi incostituzionale l'art. 314, comma 2, cod.proc.pen., nella parte in cui non prevede una equa riparazione per il prosciolto per qualsiasi causa o il condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto ad arresto in flagranza o a fermo di indiziato di delitto quando, con decisione irrevocabile, siano risultate insussistenti le condizioni per la convalida. 3. Il Ministero dell'Economia e delle finanze, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, ha depositato memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. La Procura Generale, in persona del Sostituto Procuratore Generale Lidia GI ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 1 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 2. Il giudice della riparazione correttamente ha ritenuto inammissibile la domanda per decorso del termine di decadenza biennale, previsto dall'art. 315 cod.proc.pen. Va, infatti, ricordato che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il diritto di proporre la domanda e la connessa decorrenza del termine biennale di decadenza sorgono nel momento in cui le condizioni indicate all'art. 315 cod.proc.pen., comma 1 (irrevocabilità della sentenza di proscioglimento o condanna, inoppugnabilità della sentenza di non luogo a procedere, intervenuta notifica del decreto di archiviazione) si determinano con riguardo ai reati per i quali è stata disposta la custodia cautelare, a nulla rilevando che il procedimento eventualmente prosegua in riferimento a reati ulteriori, per i quali l'interessato non sia stato assoggettato a restrizione detentiva della libertà (cfr. sez. 43 n. 38597 del 06/10/2010, Rv. 248835; n. 12607 del 24/01/2005, Rv. 231250; n. 31185 del 28/05/2003, Rv. 227717). 3. E pacifico, nel caso di specie, che i reati posti a base della misura cautelare subita, che l'ordinanza impugnata riferisce non essere stata adeguatamente indicata dall'istante, siano stati oggetto, riqualificati i reati originariamente contestati, di declaratoria di improcedibilità per difetto di querela e che la relativa pronuncia è divenuta irrevocabile in data 8 marzo 2017. 4. La previsione del termine biennale di decadenza da parte dell'art. 315 cod.proc.pen. deriva dalla natura della riparazione per l'ingiusta detenzione, che la giurisprudenza della Corte di cassazione riconduce pacificamente alla categoria del diritto soggettivo riconosciuto dalla legge a chi abbia subito ingiustamente una misura cautelare coercitiva, cui corrisponde un obbligo da parte dello Stato •di adempiere ad un'obbligazione di carattere pubblicistico, consistente nel pagamento di una somma di denaro in favore dell'istante. (Sez. 7, n. 23241 del 19 gennaio 2009). 5. Si tratta di una obbligazione di diritto pubblico, nascente da responsabilità derivante da atto legittimo di carattere autoritativo (Sez. 4, n. 1894 del 9/05/2000 n. 1894), e la giurisprudenza di legittimità è stata costante nell'escludere la sua natura risarcitoria, affermandone invece quella indennitaria sin da Sez. U. n. 1 del 2 6.3.1992, come obbligazione espressione di un principio di solidarietà verso la vittima dell'indebita custodia cautelare. Il carattere pubblicistico trova giustificazione nella circostanza che l'illegittima detenzione non trae origine da un fatto illecito, che possa determinare una responsabilità ex art. 2043 c.c., quanto da un atto autoritativo statale. Ne discende che, nell'ambito del procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, l'oggetto del giudizio è inerente al solo diritto all'indennizzo e non, invece, il diritto al risarcimento del danno collegato alla restrizione della libertà che sia stato fonte di danno. Corollario della natura di obbligazione pubblica in cui si sostanzia il diritto in esame è la correlata previsione del termine di decadenza. 4. Risulta del tutto eccentrico, dunque, rispetto alla presente fattispecie, il ragionamento posto a fondamento del motivo, che attiene alla estensione alla fattispecie in esame della sentenza della Corte Costituzionale n. 109 del 1999, che ha ampliato l'ambito oggettivo della riparabilità della detenzione ingiusta con riferimento ad ipotesi di restrizione per effetto di arresto in flagranza o di fermo di indiziato. Il tema della fattispecie in esame è quello della decadenza biennale prevista dall'art. 315 cod.proc.pen., come si è detto correlato alla natura del diritto alla riparazione, ed è anche l'unica ragione su cui l'ordinanza impugnata ha fondato la pronuncia di inammissibilità dell'istanza, per cui il ricorso è inammissibile in quanto non è correlato alla decisione impugnata e non è idoneo ad intaccarne la motivazione. 5. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000). La dichiarazione di inammissibilità determina anche la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore del Ministero resistente nella misura liquidata in dispositivo. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente liquidate in euro mille. Così deciso il 23 ottobre 2024.