Articolo 2 della Legge 25 ottobre 1978, n. 767
Articolo 1
Versione
19 dicembre 1978
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 12 dell'accordo stesso.

Entrata in vigore il 19 dicembre 1978