Ordinanza collegiale 25 settembre 2025
Sentenza breve 11 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza breve 11/04/2026, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00395/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00725/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 725 del 2025, proposto da
LB LI, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Maria Scavolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Latina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
del provvedimento del Prefetto di Latina, prot. n. 0037770 del 26 maggio 2025, con cui è stato respinto il ricorso gerarchico avverso il provvedimento del Comune di Fondi del 15 aprile 2025 con il quale è stata respinta la domanda di immigrazione anagrafica presso il medesimo Comune;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo Latina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa FR OM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- dopo rinnovazione della notifica, disposta con ordinanza collegiale n. 758/2025, si è costituita in giudizio la resistente amministrazione eccependo, in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice adito;
- il ricorrente ha depositato in data 7 gennaio 2026 una memoria in cui contesta l’eccezione di difetto di giurisdizione affermando che nella fattispecie in esame la posizione giudica lesa sarebbe quella di interesse legittimo di fronte all’esercizio del potere amministrativo;
- alla camera di consiglio del 14 gennaio 2026 è stato dato avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Ritenuto di dover dichiarare il ricorso inammissibile;
Ritenuto, infatti, come già affermato da questa stessa Sezione (Tar Latina, I, 2 ottobre 2024, n. 596), che le Sezioni Unite della Cassazione Civile con ord. 01/04/2020, n. 7637, resa sul regolamento preventivo di giurisdizione sollevato dalla ricorrente che aveva adito il g.o. per impugnare il rigetto da parte del Prefetto di Gorizia di due ricorsi gerarchici impropri D.P.R. n. 223 del 1989, ex art. 36, aventi ad oggetto l'accertamento dell'erroneità e la richiesta di correzione della indicazione del luogo di nascita su due certificati di residenza rilasciati alla ricorrente dal Comune di Monfalcone, ha affermato che:
“ Deve dichiararsi la giurisdizione del Giudice ordinario ribadendo che, come già affermato dalle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione (S.U. n. 449 del 19.6.2000), le controversie in materia di iscrizione e cancellazione nei registri anagrafici della popolazione coinvolgono situazioni di diritto soggettivo, e non di mero interesse legittimo, attesa la natura vincolata dell'attività amministrativa ad essa inerente, con la conseguenza che la cognizione delle stesse è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario ”.
Ritenuto, quindi, che la giurisdizione ordinaria non sussiste nel solo caso in cui sia impugnato l’atto di cancellazione o di diniego di iscrizione dell’ente comunale, appartenendo le controversie aventi ad oggetto l’iscrizione e la cancellazione dai registri anagrafici della popolazione alla cognizione del giudice ordinario, in quanto concernenti posizioni di diritto soggettivo (cfr., T.A.R. Lombardia, Milano, 4.9.2017, n.1779; T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, 9.4.2015, n.253; T.A.R. Lazio, Roma, 19.5.2009, n.5172; Tribunale Ferrara, ordinanza 24.9.2019; Tribunale Padova, 19.6.2020; cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 22 marzo 2022, n. 3276), rispetto al quale le norme disciplinanti l’attività dell’ufficiale d’anagrafe sono stabilite senza attribuire alcuna discrezionalità alla p.a. procedente, predefinendo in modo rigido, attraverso norme di relazione, i presupposti per le iscrizioni e le cancellazioni, ma anche, come affermato dalle sopra citate sentenze delle Sezioni Unite, nel caso in cui oggetto dell’impugnativa sia il decreto del Prefetto che abbia deciso il ricorso gerarchico avverso gli atti dell’amministrazione comunale in materia di variazione anagrafica, come avvenuto nel caso di specie, trattandosi pur sempre di attività amministrativa di natura vincolata ancorché svolta nell’esercizio dei poteri di vigilanza propri del Prefetto;
Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, spettando la stessa al giudice ordinario dinanzi al quale la causa può essere riproposta entro il termine e con gli effetti di cui all’art. 11, comma 2, c.p.a.;
Ravvisati infine giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA SC, Presidente
FR OM, Consigliere, Estensore
Valerio Torano, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FR OM | NA SC |
IL SEGRETARIO