Sentenza breve 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 02/03/2026, n. 3815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3815 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03815/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00924/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 924 del 2026, proposto da
RI TT DI, rappresentata e difesa dagli Avvocati Simona Fell e Francesco Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Roma, lungotevere Marzio n. 3;
contro
Commissione Esaminatrice del Concorso, non costituita in giudizio;
Commissione Interministeriale Ripam, Ministero della Giustizia, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica e Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
- dell'elenco degli esiti della prova scritta del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia», Codice 02, nella parte in cui l'odierna ricorrente ha ottenuto il punteggio di 19,75 punti, viziato dalla presenza di alcuni quesiti errati nel proprio questionario;
- dell'avviso del 28 ottobre 2025, con cui la p.a. ha comunicato gli esiti della prova scritta del concorso de quo , nella parte in cui è stato attribuito all'odierna ricorrente un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza, nel suo questionario prova, di alcuni quesiti errati e/o fuorvianti;
- del provvedimento con cui è stato comunicato alla ricorrente il mancato superamento della prova scritta, con conseguente sua esclusione dal concorso de quo ;
- dell'elenco dei candidati idonei alla prova scritta (sebbene allo stato non pubblicato e non conosciuto), per la parte in cui non ricomprende la ricorrente;
- dell'esito della prova scritta sostenuta da parte ricorrente, conosciuto dalla stessa in data 28 ottobre 2025, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza, nel suo questionario prova, di alcuni quesiti errati e/o fuorvianti;
- del punteggio riportato da parte ricorrente all'esito della prova scritta pari a 19,75 punti, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza di alcuni quesiti errati e/o fuorvianti all'interno del proprio questionario;
- del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta del concorso de quo , con particolare riferimento ai quesiti nn. 3 e 6;
- dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta del concorso de quo , e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 3 e 6, del questionario della prova scritta di parte ricorrente;
- del bando di concorso de quo , nella parte in cui dovesse interpretarsi lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente;
- dei verbali di correzione della prova scritta della ricorrente, sebbene allo stato non conosciuti;
- ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso de quo ;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, di estremi e contenuto non conosciuto, con riserva di proporre successivi motivi aggiunti, nella parte in cui siano potenzialmente lesivi degli interessi dell'odierna parte ricorrente;
per l'adozione di idonee misure cautelari
volte a disporre la rettifica in aumento del punteggio assegnato all'odierna parte ricorrente nella prova scritta del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia», Codice 02, con riconoscimento del punteggio legittimamente spettante a e/o l'adozione di ogni altra misura idonea a consentirle di poter essere inclusa nella graduatoria finale di merito del concorso de quo , tra i candidati idonei;
nonché per l'accertamento
dell'interesse di parte ricorrente alla rettifica in aumento del punteggio della prova scritta sostenuta, con relativa inclusione nella graduatoria finale del concorso, tra i candidati idonei;
e per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle amministrazioni intimate
al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica in aumento del punteggio conseguito da parte ricorrente per la prova scritta e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua , ai fini della relativa inclusione nella graduatoria, tra i candidati idonei.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Commissione Interministeriale Ripam, del Ministero della Giustizia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica e di Formez Pa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 il Presidente IT RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Dato atto che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la sussistenza dei presupposti di cui al richiamato articolo e l’espletamento delle formalità ivi previste;
Rilevato che:
- la ricorrente ha impugnato gli esiti della prova scritta del concorso in epigrafe indicato, nel quale è risultata non idonea, avendo conseguito il punteggio di 19,75/30, inferiore a quello minimo stabilito di 21/30, contestando i quesiti n. 3 [così formulato: “Individuare, tra i seguenti, un sinonimo di “propedeutico”” : con le seguenti opzioni: Scolastico; Introduttivo (risposta indicata come esatta dall’Amministrazione); Preliminare (risposta indicata dalla ricorrente)] e n. 6 [ “Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione verbale? Titanic: X = Italia: Y” ; a) X = Celine Dion, Y = MA (risposta data dalla ricorrente); X = nave, Y = dirigibile (risposta indicata come corretta dall’Amministrazione); c) X = film, Y = commedia] alla stessa somministrati il 21 ottobre 2025;
- le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio, eccependo il difetto di legittimazione del Ministero della Giustizia, rilevando l’intervento in autotutela rispetto al quesito n. 3, con attribuzione di 1 punto, giusta verbale del 23 dicembre 2025, versato in atti, e per il resto concludendo per l’infondatezza del ricorso;
- all’udienza in camera di consiglio del 17 febbraio 2026, previo avviso alle parti della possibile definizione della controversia ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta per la decisione;
Ritenuto preliminarmente che l’eccezione di rito formulata dalla difesa erariale sia da disattendere, in quanto il Ministero della Giustizia è l’Ente con il quale i vincitori sono destinati ad instaurare il rapporto di servizio e, come tale, non può ritenersi estraneo al procedimento, indipendentemente dall’imputazione degli effetti degli atti censurati;
Ritenuto nel merito che il ricorso sia infondato e da respingere;
Considerato che:
- quanto al quesito n. 6, il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi da quanto già statuito da questa Sezione con sentenze nn. 1774, 1776, 1800, 1813 e 2530 del 2026, qui richiamate con valore di precedente conforme ai sensi degli artt. 74, comma 1, e 88, comma 2, lett. d), c.p.a.: “va premesso che una proporzione verbale è un esercizio di logica che stabilisce una relazione analoga tra due coppie di termini, ove il legame tra i primi due deve essere identico a quello dei termini che seguono (causalità; continenza ecc.);
- per tale ragione, la risposta sub a), fornita dalla candidata, è sicuramente invalida, giacché non vi è alcuna relazione di omogeneità tra l’esecutore della colonna sonora di un lungometraggio e l’autore di un canto risorgimentale;
- diversamente, ammettendo che il termine Italia non si riferisca allo Stato italiano, la risposta indicata come corretta dall’amministrazione (quella sub b) soddisfa le condizioni di validità della proporzione verbale, essendo le due coppie concettuali evidentemente riferite ad incidenti che hanno coinvolto il transatlantico Titanic nel 1912, da un lato, e il dirigibile Italia nel 1928, dall’altro, entrambi mezzi di trasporto;” ;
- a fronte della correttezza della risposta data dall’Amministrazione al quesito sopra esaminato, non risulta superata la prova di resistenza, non potendo in ogni caso la ricorrente raggiungere il punteggio minimo di 21/30 necessario per conseguire l’idoneità, anche a seguito dell’attribuzione di 1 punto aggiuntivo con riguardo al quesito n. 3, dal momento che il punteggio inizialmente ottenuto dalla stessa è di 19,75/30;
Ritenuto che:
- in conclusione il ricorso sia infondato e da rigettare;
- le spese di giudizio seguano la soccombenza e debbano liquidarsi come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando:
- respinge il ricorso, come in epigrafe proposto;
- condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre oneri di legge, in favore delle Amministrazioni resistenti, in solido tra loro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei Magistrati:
IT RI, Presidente, Estensore
Luca Biffaro, Primo Referendario
Valerio Bello, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IT RI |
IL SEGRETARIO