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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIV, sentenza 26/01/2026, n. 1163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1163 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1163/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
IACOBELLIS GIUSEPPE, Presidente
AMURA CE, EL
DONNARUMMA RAFFAELE, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11901/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara - Via Rio Sparto 21 65129 Pescara PE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi N. 31 80059 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via G. Oberdan 1/3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COMP PREV ISCRI n. 0717620250000665000 IRPEF-ALTRO 2017
- COMP PREV ISCRI n. 0717620250000665000 REGISTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 382/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Resistente/Appellato: si riportano
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Napoli avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 0717620250000665000, notificata dall'Agenzia delle
Entrate-Riscossione il 31 marzo 2025, per un importo complessivo di € 87.473,42.
Tale provvedimento è fondato su una serie di cartelle di pagamento e avvisi di accertamento relativi a imposte di registro e IRPEF, tra cui:
Cartelle di pagamento: n. 07120180072085225000 (imposta di registro 2015), n. 07120190029623731000
(registro 2017), n. 07120190130878689000 (registro 2018), n. 07120210060699037000 (IRPEF 2017), n.
07120210082496217000 (IRPEF 2016), n. 07120220118705544001 (registro 2017), n. 07120220172427192000
e n. 07120220172427200000 (registro 2019), n. 07120230005118256000 (registro 2021), n.
07120230057250016000 (IRPEF 2019), n. 07120230127747450000 (registro 2021), n. 07120230127747551000
e n. 07120240037747790000 (registro 2022), n. 07120240045333661000 (IRPEF 2020).
Avvisi di accertamento: n. 250TETM001872 (IRPEF 2012), n. 250TETM001689 (IRPEF 2013), n.
250TETM002626 (IRPEF 2014), n. 250TETM001229 (IRPEF 2015), n. 250TETM003199 (IRPEF 2018).
La contribuente ha eccepito l'inesistenza della notifica dell'atto impugnato e dei provvedimenti presupposti, denunciando la violazione degli artt. 25 e 26 DPR 602/73 e dell'art. 60 DPR 600/73, nonché degli artt. 138
e seguenti c.p.c.
Ha contestato il difetto di motivazione della comunicazione ipotecaria, la mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi e delle spese, e la sproporzione della misura cautelare rispetto al credito.
Ha lamentato l'omessa notifica dell'intimazione di pagamento ex art. 50 DPR 602/73, la nullità del credito per inesistenza legale delle notifiche, la violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente e, infine, ha sollevato eccezione di prescrizione, quinquennale e decennale per le annualità dal 2012 al 2019, sostenendo che non vi siano stati atti interruttivi validi. Ha chiesto l'annullamento della comunicazione ipotecaria e delle cartelle e avvisi sottesi, la sospensione cautelare e la condanna alle spese.
L'Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara, nelle proprie controdeduzioni, ha ricostruito la posizione fiscale della contribuente, evidenziando che per gli anni 2012-2018 sono stati notificati gli avvisi di accertamento sopra indicati per omessa dichiarazione dei canoni di locazione, divenuti definitivi per mancata impugnazione. Ha sottolineato che la sig.ra Ricorrente_1 ha persino aderito alla definizione agevolata per gli anni 2012 e 2013, versando la prima rata, salvo poi risultare inadempiente. L'Ufficio ha sostenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 19 e 21 del D.lgs. 546/92, poiché la comunicazione ipotecaria è impugnabile solo per vizi propri e non per rimettere in discussione atti ormai definitivi.
Ha richiamato consolidata giurisprudenza di Cassazione sul punto e ha ribadito la regolarità delle notifiche degli avvisi di accertamento, la non maturazione di alcuna decadenza ex art. 43 DPR 600/73 e l'insussistenza della prescrizione, che per i tributi erariali è decennale.
Ha inoltre evidenziato che i termini sono stati sospesi per effetto della normativa emergenziale COVID-19
e che la contribuente non ha fornito alcuna prova contraria. Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
La Direzione Provinciale I di Napoli, a sua volta, si è costituita limitatamente alla cartella di pagamento n.
07120220118705544001 (imposta di registro 2017, € 207,35), affermando che tutti i vizi dedotti riguardano la notifica degli atti, questione di competenza dell'Agente della Riscossione.
Ha ribadito che la cartella è stata notificata il 27 novembre 2023 e che, pertanto, non è maturata alcuna prescrizione, essendo il termine decennale ancora pendente. Ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
In sintesi, la contribuente ha contestato la legittimità dell'iscrizione ipotecaria e delle pretese sottese per vizi di notifica, difetto di motivazione e prescrizione, mentre l'Agenzia delle Entrate ha sostenuto la regolarità degli atti, la definitività delle pretese e l'inammissibilità del ricorso, chiedendone il rigetto con condanna alle spese.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, nella memoria difensiva, ha contestato integralmente il ricorso della sig.ra Ricorrente_1.
L'Agente ha sostenuto che la notifica dell'atto impugnato è stata regolare, potendo avvenire direttamente senza messo notificatore ai sensi dell'art. 26 DPR 602/73, e che la ricorrente, avendo impugnato nel merito la comunicazione, ne ha dimostrato la ricezione.
Ha affermato che le cartelle di pagamento e le intimazioni di pagamento intermedie sono state tutte regolarmente notificate, producendo le relative relate, e che la mancata impugnazione nei termini le ha rese definitive.
Ha richiamato la giurisprudenza di Cassazione (ord. n. 3005/2020 e sent. n. 6436/2025) sul principio per cui gli atti successivi sono impugnabili solo per vizi propri, non per contestare atti ormai consolidati.
Ha inoltre eccepito la genericità delle doglianze su prescrizione e decadenza, ribadendo che gli atti notificati e le intimazioni hanno interrotto i termini e che la sospensione COVID ha ulteriormente impedito la maturazione della prescrizione.
Ha chiesto il rigetto del ricorso e dell'istanza di sospensione, non motivata, e in subordine la dichiarazione di carenza di legittimazione passiva per gli atti di competenza degli enti impositori. Ha concluso per l'inammissibilità e infondatezza del ricorso, con condanna alle spese.
Parallelamente, la Direzione Provinciale II di Napoli si è costituita in relazione alle cartelle di pagamento di propria competenza, tra cui: n. 07120180072085225000 (registro 2015), n. 07120190029623731000
(registro 2017), n. 07120190130878689000 (registro 2018), n. 07120210060699037000 (IRPEF 2017), n.
07120210082496217000 (IRPEF 2016), n. 071202220172427192000 e n. 071202220172427200000
(registro 2019), n. 07120230005118256000 (registro 2021), n. 07120230057250016000 (IRPEF 2019), n.
07120230127747450000 (registro 2021), n. 07120230127747551000 e n. 07120240037747790000
(registro 2022), n. 07120240045333661000 (IRPEF 2020), oltre agli avvisi di accertamento esecutivi nn.
250TETM001872 (IRPEF 2012), 250TETM001689 (2013), 250TETM002626 (2014), 250TETM001229
(2015), 250TETM003199 (2018).
Ha ribadito che tutte le cartelle sono state notificate nei termini di cui all'art. 25 DPR 602/73 e che gli avvisi di accertamento sono stati notificati entro i termini di decadenza ex art. 43 DPR 600/73.
Ha spiegato la natura dell'accertamento esecutivo introdotto dal D.L. 78/2010, che costituisce titolo esecutivo senza necessità di cartella, e ha escluso qualsiasi decadenza o prescrizione, richiamando la sospensione dei termini per emergenza COVID e il termine decennale applicabile ai tributi erariali (art. 2946 c.c. e art. 78 DPR 131/1986). Ha concluso per il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Ader, nel costituirsi in giudizio, ha documentato non solo la rituale notifica della cartelle presupposte richiamate nell'atto impugnate (laddove avente ad oggetto debiti tributari), ma ha prodotto altresì intimazioni di pagamento successivamente notificate contenenti l'espresso richiamo non sole alla predette cartelle, ma anche agli avvisi di accertamento richiamati ed emessi dall'Agenzia delle Entrate.
La rituale notifica degli atti presupposti rende l'opposizione infondata, anche avuto riguardo alle sollevate eccezioni di decadenza dall'accertamento (precluse) e di prescrizione (infondate tenuto conto delle date di notifica dei predetti atti).
Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore di ADE e di ADER, che si liquida per ciascuna parte in euro 3.000,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15%, oneri ed accessori di legge.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
IACOBELLIS GIUSEPPE, Presidente
AMURA CE, EL
DONNARUMMA RAFFAELE, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11901/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara - Via Rio Sparto 21 65129 Pescara PE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi N. 31 80059 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via G. Oberdan 1/3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COMP PREV ISCRI n. 0717620250000665000 IRPEF-ALTRO 2017
- COMP PREV ISCRI n. 0717620250000665000 REGISTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 382/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Resistente/Appellato: si riportano
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Napoli avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 0717620250000665000, notificata dall'Agenzia delle
Entrate-Riscossione il 31 marzo 2025, per un importo complessivo di € 87.473,42.
Tale provvedimento è fondato su una serie di cartelle di pagamento e avvisi di accertamento relativi a imposte di registro e IRPEF, tra cui:
Cartelle di pagamento: n. 07120180072085225000 (imposta di registro 2015), n. 07120190029623731000
(registro 2017), n. 07120190130878689000 (registro 2018), n. 07120210060699037000 (IRPEF 2017), n.
07120210082496217000 (IRPEF 2016), n. 07120220118705544001 (registro 2017), n. 07120220172427192000
e n. 07120220172427200000 (registro 2019), n. 07120230005118256000 (registro 2021), n.
07120230057250016000 (IRPEF 2019), n. 07120230127747450000 (registro 2021), n. 07120230127747551000
e n. 07120240037747790000 (registro 2022), n. 07120240045333661000 (IRPEF 2020).
Avvisi di accertamento: n. 250TETM001872 (IRPEF 2012), n. 250TETM001689 (IRPEF 2013), n.
250TETM002626 (IRPEF 2014), n. 250TETM001229 (IRPEF 2015), n. 250TETM003199 (IRPEF 2018).
La contribuente ha eccepito l'inesistenza della notifica dell'atto impugnato e dei provvedimenti presupposti, denunciando la violazione degli artt. 25 e 26 DPR 602/73 e dell'art. 60 DPR 600/73, nonché degli artt. 138
e seguenti c.p.c.
Ha contestato il difetto di motivazione della comunicazione ipotecaria, la mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi e delle spese, e la sproporzione della misura cautelare rispetto al credito.
Ha lamentato l'omessa notifica dell'intimazione di pagamento ex art. 50 DPR 602/73, la nullità del credito per inesistenza legale delle notifiche, la violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente e, infine, ha sollevato eccezione di prescrizione, quinquennale e decennale per le annualità dal 2012 al 2019, sostenendo che non vi siano stati atti interruttivi validi. Ha chiesto l'annullamento della comunicazione ipotecaria e delle cartelle e avvisi sottesi, la sospensione cautelare e la condanna alle spese.
L'Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara, nelle proprie controdeduzioni, ha ricostruito la posizione fiscale della contribuente, evidenziando che per gli anni 2012-2018 sono stati notificati gli avvisi di accertamento sopra indicati per omessa dichiarazione dei canoni di locazione, divenuti definitivi per mancata impugnazione. Ha sottolineato che la sig.ra Ricorrente_1 ha persino aderito alla definizione agevolata per gli anni 2012 e 2013, versando la prima rata, salvo poi risultare inadempiente. L'Ufficio ha sostenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 19 e 21 del D.lgs. 546/92, poiché la comunicazione ipotecaria è impugnabile solo per vizi propri e non per rimettere in discussione atti ormai definitivi.
Ha richiamato consolidata giurisprudenza di Cassazione sul punto e ha ribadito la regolarità delle notifiche degli avvisi di accertamento, la non maturazione di alcuna decadenza ex art. 43 DPR 600/73 e l'insussistenza della prescrizione, che per i tributi erariali è decennale.
Ha inoltre evidenziato che i termini sono stati sospesi per effetto della normativa emergenziale COVID-19
e che la contribuente non ha fornito alcuna prova contraria. Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
La Direzione Provinciale I di Napoli, a sua volta, si è costituita limitatamente alla cartella di pagamento n.
07120220118705544001 (imposta di registro 2017, € 207,35), affermando che tutti i vizi dedotti riguardano la notifica degli atti, questione di competenza dell'Agente della Riscossione.
Ha ribadito che la cartella è stata notificata il 27 novembre 2023 e che, pertanto, non è maturata alcuna prescrizione, essendo il termine decennale ancora pendente. Ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
In sintesi, la contribuente ha contestato la legittimità dell'iscrizione ipotecaria e delle pretese sottese per vizi di notifica, difetto di motivazione e prescrizione, mentre l'Agenzia delle Entrate ha sostenuto la regolarità degli atti, la definitività delle pretese e l'inammissibilità del ricorso, chiedendone il rigetto con condanna alle spese.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, nella memoria difensiva, ha contestato integralmente il ricorso della sig.ra Ricorrente_1.
L'Agente ha sostenuto che la notifica dell'atto impugnato è stata regolare, potendo avvenire direttamente senza messo notificatore ai sensi dell'art. 26 DPR 602/73, e che la ricorrente, avendo impugnato nel merito la comunicazione, ne ha dimostrato la ricezione.
Ha affermato che le cartelle di pagamento e le intimazioni di pagamento intermedie sono state tutte regolarmente notificate, producendo le relative relate, e che la mancata impugnazione nei termini le ha rese definitive.
Ha richiamato la giurisprudenza di Cassazione (ord. n. 3005/2020 e sent. n. 6436/2025) sul principio per cui gli atti successivi sono impugnabili solo per vizi propri, non per contestare atti ormai consolidati.
Ha inoltre eccepito la genericità delle doglianze su prescrizione e decadenza, ribadendo che gli atti notificati e le intimazioni hanno interrotto i termini e che la sospensione COVID ha ulteriormente impedito la maturazione della prescrizione.
Ha chiesto il rigetto del ricorso e dell'istanza di sospensione, non motivata, e in subordine la dichiarazione di carenza di legittimazione passiva per gli atti di competenza degli enti impositori. Ha concluso per l'inammissibilità e infondatezza del ricorso, con condanna alle spese.
Parallelamente, la Direzione Provinciale II di Napoli si è costituita in relazione alle cartelle di pagamento di propria competenza, tra cui: n. 07120180072085225000 (registro 2015), n. 07120190029623731000
(registro 2017), n. 07120190130878689000 (registro 2018), n. 07120210060699037000 (IRPEF 2017), n.
07120210082496217000 (IRPEF 2016), n. 071202220172427192000 e n. 071202220172427200000
(registro 2019), n. 07120230005118256000 (registro 2021), n. 07120230057250016000 (IRPEF 2019), n.
07120230127747450000 (registro 2021), n. 07120230127747551000 e n. 07120240037747790000
(registro 2022), n. 07120240045333661000 (IRPEF 2020), oltre agli avvisi di accertamento esecutivi nn.
250TETM001872 (IRPEF 2012), 250TETM001689 (2013), 250TETM002626 (2014), 250TETM001229
(2015), 250TETM003199 (2018).
Ha ribadito che tutte le cartelle sono state notificate nei termini di cui all'art. 25 DPR 602/73 e che gli avvisi di accertamento sono stati notificati entro i termini di decadenza ex art. 43 DPR 600/73.
Ha spiegato la natura dell'accertamento esecutivo introdotto dal D.L. 78/2010, che costituisce titolo esecutivo senza necessità di cartella, e ha escluso qualsiasi decadenza o prescrizione, richiamando la sospensione dei termini per emergenza COVID e il termine decennale applicabile ai tributi erariali (art. 2946 c.c. e art. 78 DPR 131/1986). Ha concluso per il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Ader, nel costituirsi in giudizio, ha documentato non solo la rituale notifica della cartelle presupposte richiamate nell'atto impugnate (laddove avente ad oggetto debiti tributari), ma ha prodotto altresì intimazioni di pagamento successivamente notificate contenenti l'espresso richiamo non sole alla predette cartelle, ma anche agli avvisi di accertamento richiamati ed emessi dall'Agenzia delle Entrate.
La rituale notifica degli atti presupposti rende l'opposizione infondata, anche avuto riguardo alle sollevate eccezioni di decadenza dall'accertamento (precluse) e di prescrizione (infondate tenuto conto delle date di notifica dei predetti atti).
Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore di ADE e di ADER, che si liquida per ciascuna parte in euro 3.000,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15%, oneri ed accessori di legge.