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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 10/11/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Sezione Controversie di Lavoro e Previdenza
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, Dott.ssa Maria
Pia De Benedictis, all'udienza del 10.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 198 R.G.A.C. dell'anno 2022, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio FORMICONI ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Cisterna di Latina (LT), Via Dante
Alighieri, 27, in virtù di procura in calce
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma Via CP_1
Ciro Il Grande, 21
RESISTENTE CONTUMACE , rappresentata e difesa dall'Avv.to Pietro Controparte_2
Rosano giusta procura in calce ed elett.te domiciliata presso il suo studio in in Vibo
Valentia, Viale Giacomo Matteotti n. 55
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.02.2022 l'istante in epigrafe indicato ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 3972021 0012151120000 notificato in data
27.12.2021 per la somma complessiva di € 3.309,36 relativo ad asseriti contributi accertati a titolo di Gestione Commercianti nel periodo decorrente dal 01/2019 sino al 12/2019.
A fondamento del ricorso, parte ricorrente ha contestato la sussistenza dei requisiti di legge per l'iscrizione d'ufficio presso la Gestione Commercianti considerato che dall'anno 2012 sino al 2019 è stato dipendente part-time della Ditta del padre Per_1
come risulta dall'estratto contributivo allegato:
Successivamente, assume il ricorrente di essere divenuto amministratore insieme ad altri due soci amministratori della Società BELLA ITALIA TOUR OPERATOR SRL e, dal mese di febbraio 2020 sino a marzo 2021 è stato dipendente part-time della stessa.
Per tale motivo il ricorrente in data 22.01.2022 richiedeva, con pratica protocollo
M2212M0209, la cancellazione della sua iscrizione dalla Gestione Commercianti in quanto risultava già titolare di posizione dipendente n. 7048623303/12 dal 02/04/2012,
ottenendo l'evasione della stessa. Instaurato regolarmente il contraddittorio, è rimasto contumace, mentre CP_1
si costituiva in giudizio eccependo il proprio Controparte_2
difetto di legittimazione passiva sul presupposto che tutte le eccezioni sollevate dal ricorrente fossero riferibili alle attività dell'Ente Impositore.
Acquisiti i documenti allegati, lette le note di trattazione scritta, all'odierna udienza il giudice ha deciso depositando telematicamente contestuale motivazione.
La domanda è fondata e va accolta.
Dalla documentazione prodotta da parte ricorrente emerge in modo inconfutabile la mancanza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per l'iscrizione d'ufficio del ricorrente
CP_ presso la Gestione Commercianti
Il Sig. nel periodo oggetto di contestazione è stato dipendente part-time della Pt_1
Ditta del padre come risulta dall'estratto contributivo allegato. Per_1
Successivamente, risulta essere divenuto amministratore insieme ad altri due soci amministratori della Società BELLA ITALIA TOUR OPERATOR SRL e, dal mese di febbraio 2020 sino a marzo 2021 ne è stato dipendente part-time.
L'iscrizione alla gestione commercianti, come noto, è obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 1, cc. 202 e 203,
legge n. 662/1996 ovvero : “A decorrere dal 1 gennaio 1997 l'assicurazione obbligatoria per l'
invalidita', la vecchiaia ed i superstiti di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive
modificazioni ed integrazioni, e' estesa ai soggetti che esercitino in qualita' di lavoratori autonomi
le attivita' di cui all'articolo 49, comma 1, lettera d), della legge 9 marzo 1989, n. 88, con esclusione dei professionisti ed artisti”.
"L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attivita' commerciali di cui alla
legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che
siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano
organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi
compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al
punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilita' dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla
sua gestione. Tale requisito non e' richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita
nonche' per i soci di societa' a responsabilita' limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualita' e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano
iscritti in albi, registri o ruoli".
Quindi l'obbligo di iscrizione sorge nel caso di svolgimento di attività commerciale in qualità di titolare o gestore di imprese che siano dirette e/od organizzate prevalentemente con il lavoro proprio o di componenti familiari e partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di prevalenza e abitualità.
CP_ Ebbene, all'esito dell'istruttoria, è emerso che l cui spettava l'onere di dimostrare la sussistenza dei richiamati presupposti idonei a far sorgere l'obbligo contributivo, quale creditore sostanziale, secondo le regole generali in tema di ripartizione dell'onere della prova, rimanendo contumace, non vi ha adempiuto. Il complesso delle considerazioni che precedono comporta, quindi,
l'accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento dell'avviso di addebito impugnato.
Le spese di lite seguono come di regola la soccombenza e sono liquidate in dispositivo da porsi a carico dell' sulla base dei parametri del D.M. n. 55 del CP_1
2014 (così come modificato dal DM 147/2022) con riguardo allo scaglione di riferimento. Come previsto dall'art. 4 D.M. cit. si fa riferimento ai valori medi di cui alle tabelle allegate al decreto, ridotti del 50% in considerazione della non complessità della controversia, con esclusione della fase istruttoria stante l'assenza di alcuna attività istruttoria ulteriore alla produzione di documenti (cfr.
Cass. 16 aprile 2021, n. 10206). Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Devono invece compensarsi le spese di lite con riferimento ad
[...]
, nei confronti della quale il presente ricorso risulta notificato Controparte_2
ai soli fini della denuntiatio litis.
Come più volte rilevato dalla Suprema Corte di Cassazione: “ In tema di riscossione
dei crediti previdenziali, l'incaricato della riscossione è carente di legittimazione passiva
nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale - così come nell'opposizione ad avviso di
addebito di cui all'art. 30 d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010 -
per motivi inerenti al merito della pretesa contributiva e la notifica dell'opposizione nei
suoi confronti ha il solo valore di litis denuntiatio, sicché non è configurabile la soccombenza dell'opponente nei confronti dell'agente della riscossione (Sez. L - ,
Ordinanza n. 19985 del 19/07/2024).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara che il ricorrente non è tenuto al pagamento dei contributi richiesti da con CP_1
l'avviso di addebito n. 397 2021 00121511 20 000 e per l'effetto lo annulla;
2) condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese del presente giudizio, CP_1
che liquida in € 886,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
3) compensa le spese di lite tra parte ricorrente ed Controparte_2
.
[...]
Così deciso in Civitavecchia, 10.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Pia De Benedictis