Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/04/2025, n. 1373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1373 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2590/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio
nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso
- Presidente -
2) Dott.ssa Luigia Franzese
- Giudice -
3) Dott.ssa Rossella Di Palo
- Giudice relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2590 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021,
avente ad oggetto: divorzio contenzioso tra
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to MARRONCELLI Parte 1
ROSA;
RICORRENTE
e rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to VIGLIOTTA Controparte 1
,
MARIA;
RESISTENTE
nonché
il Controparte_2 presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.03.2021, il ricorrente, premesso di essere sposato con la resistente, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Santa Maria a Vico (CE) il 25/07/1998 con parte
Per resistente, dalla cui unione sono nati i figli OL (il 4.01.2001) e (il 3.10.2006).
A sostegno della domanda deduceva che fra i coniugi era intervenuta separazione fin dall'epoca in cui i medesimi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione giudiziale conclusosi con sentenza sullo status n. 3182/2018 del 31.10.2018 e sentenza di separazione sulle condizioni accessorie n.650/2021 dell'11.03.2021 e che dal momento in cui i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente era cessata l'effettiva convivenza,
perdurando tuttora lo stato di separazione.
Pertanto, il ricorrente chiedeva pronunciarsi ex art. 3 co. n. 2 lett. B) e 4 co. 9 L. 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
disporre l'affido condiviso del figlio minore con collocazione presso la madre;
nulla in merito all'assegnazione della casa coniugale;
regolamentarsi il diritto di visita del padre;
disporre a carico del padre un assegno di mantenimento in favore dei figli di euro
800,00 mensili (euro 400,00 per ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente secondo gli Indici Istat
oltre al 50% delle spese straordinarie;
nulla per l'assegno divorzile.
Si costituiva parte resistente che non si opponeva alle richieste di controparte ma chiedeva disporsi a carico del padre un assegno di mantenimento in favore dei figli di euro 1100,00 mensili (euro
550,00 per ciascun figlio).
All'udienza presidenziale del 06.07.2021 il Presidente si riservava e con successiva ordinanza, preso atto del fallito tentativo di conciliazione, confermava in via provvisoria la disciplina della separazione.
All'udienza cartolare del 18.04.2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e il giudice,
atteso che la causa era matura per la decisione, si riservava di riferire al Collegio.
Il Collegio, udito il relatore e ritenuta la propria competenza, sentiti i coniugi, ritiene che la domanda sia fondata e meriti accoglimento.
Infatti, appaiono sussistenti le condizioni di legge per il divorzio, essendo decorso il termine previsto dalla legge dalla comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nel procedimento di separazione giudiziale definito con sentenza, ed in mancanza di eccezione sul punto deve presumersi che la separazione sia perdurata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente.
In ordine alle statuizioni accessorie, le parti hanno concordato i seguenti patti:
-I coniugi continueranno a vivere separati nel reciproco rispetto.
-Il SI. MA verserà per entrambi i figli la somma complessiva di €.
900,00, di cui €. 450,00 per ciascun figlio, nelle modalità di seguito indicate;
nel corso del processo il figlio OL ha raggiunto la maggiore età ed ha lavorato con contratto a tempo determinato al quale a breve seguirà l'assunzione a tempo indeterminato;
i genitori hanno concordato che, fino al momento dell'assunzione, l'assegno di mantenimento 'dii €.
450,00 previsto per OL sarà versato in forma diretta al ragazzo sul conto corrente del quale il padre ha già avuto le coordinate.
I genitori hanno concordato che il SI. MA verserà nella forma della corresponsione diretta anche l'assegno di mantenimento di €. 450,00 per il figlio LU, maggiorenne ma non ancora autosufficiente
economicamente, sul suo conto corrente, fino alla sua indipendenza economica.
-La somma sarà rivalutata secondo gli indici ISTAT e sarà versata entro il giorno 5 di ogni mese con bonifico. -Nessun assegno divorzile sarà versato tra i coniugi in quanto entrambi economicamente autosufficienti.
-I genitori contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie per i figli, fino alla loro indipendenza economica, così come indicate nella Linee Guida del Protocollo del Tribunale di S. Maria C.V..
-Compensate le spese tra le parti e con rinuncia al vincolo di solidarietà
ai sensi della Legge Professionale.
Ritiene il Tribunale di poter recepire tali accordi perché non contrari a norme imperative.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti,
ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Accoglie la domanda principale e per l'effetto pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Santa Maria a Vico (CE) il 25.07.1998 da Parte 1 nato
Controparte_1 nata a [...] il in Santa Maria a Vico (CE) il 12.12.1968 e
30.04.1971, alle condizioni sopra richiamate;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Santa Maria a Vico (CE) per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile atto n.42, Parte II, Seria A, Anno 1998);
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 18/04/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott.ssa Giovanna Caso