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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 22/12/2025, n. 1160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1160 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1138/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
composto dai signori Magistrati: dott. AN PI Presidente dott.ssa LI Costantino Giudice dott.ssa LI RG Giudice rel ed est riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al numero 1138/2024 del registro generale, avente ad oggetto la regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio, vertente tra:
, C.F. , nata a [...] il 14 Parte_1 C.F._1 febbraio 1991 e residente in [...] via Giuseppe Garibaldi n.
208, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Nicotera ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, via Fili ppo Marchetti n. 2, giusta procura in atti
RICORRENTE
e
, C.F. , nato a [...] il 25 settembre Controparte_1 C.F._2
1983 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Silvana Bassani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Tivoli (RM), via Lago di Paola n . 57, giusta procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 27 marzo 2024, la sig.ra ha chiesto Parte_1 la regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore nato il [...] dalla relazione more uxorio Persona_1 intrattenuta con il sig. . Controparte_1
In particolare, il ricorrente ha chiesto di: disporre l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre;
regolamentare il diritto di visita del padre;
determinare nella misura di euro 350 l'assegno perequativo dovuto dal padre a titolo di contributo al mantenimento del figlio;
disporre il concorso paritario dei genitori nel pagamento delle spese straordinarie necessarie per il figlio.
Con comparsa depositata il 8 luglio 2025, si è costituita in giudizio il sig. CP_1 chiedendo di dichiarare l'estinzione del procedimento per inesistenza
[...] della notifica e, in subordine, di: disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del madre;
determinare nella misura di euro 200 l'assegno perequativo dovuto dal padre a titolo di contributo al mantenimento del figlio;
disporre il concorso paritario dei genitori nel pagamento delle spese straordinarie necessarie per il figlio;
riconoscere il diritto dei genitori di percepire in pari quota l'importo dell'assegno unico universale spettante per il minore. Il resistente ha altresì chiesto di: onerare la ricorrente del rendiconto annuale delle somme percepite dal minore a titolo di indennità; stabilire che la madre dovrà contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese di viaggio che il padre sosterrà per far visita al figlio;
dichiarare che l'asse gno di mantenimento non sarà dovuto nel mese estivo che il minore trascorrerà presso l'abitazione materna.
All'udienza del 14 luglio 2025, le parti hanno dichiarato di essere addivenute ad un accordo e hanno chiesto un rinvio della causa ad altra udienza ai fini della precisazione delle conclusioni.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione della causa ex art. 473 -bis.22 ult. comma c.p.c., con provvedimento del 22 ottobre 2025, la giudice delegata ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
2. L'accordo raggiunto dalle parti prevede quanto segue:
“- Il minore verrà affidato con modalità condivisa ad entrambi i genitori;
Per_1
2 - Il Sig. potrà andare dal figlio ogni volta che lo vorrà previo accordo CP_1 con la madre e nel rispetto degli impegni del minore;
durante l'anno il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio, a fine settimana alternati dal sabato alle 16:30 fino alle 19:00 della domenica punto tale modalità dovrà, comunque essere garantita è compatibile con le esigenze scolastiche virgola di svago, sportive, terapeutiche e di vita del minore.
3. Le vacanze di Natale vista la lontananza dalle abitazioni genitoriali il piccolo potrà stare 7 giorni consecutivi con il padre, alternando le festività del Per_1
Natale e il Capodanno e la Pasqua;
4. Durante le vacanze estive il figlio trascorrerà 30 giorni con il papà non consecutivi (15 e 15) da concordare entro il 30 maggio di ogni anno presso la sua residenza in Monterotondo (RM).
5. trascorrerà il giorno del proprio compleanno con l'uno e con l'altro Per_1 genitore ad anni alterni, o con entrambi se vorranno concordarlo;
il minore trascorrerà la festa del papà e della mamma nonché i relativi compleanni dei genitori con gli stessi a prescindere da quale sia il giorno di spettanza.
6. Il padre contribuirà al mantenimento del figlio versando alla Controparte_1 sig.ra entro il giorno 20 di ogni mese, la somma di euro 250 mensili, ma Pt_1 rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, individuate nel protocollo in materia di famiglia in vigore a Tivoli.
7. L'assegno unico sarà ripartito tra i due genitori nella misura del 50% ciascuno.
8. Primo genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente date e orari delle visite mediche pediatriche e specialistiche alle quali dovrà essere sottoposto il figlio alle quali parteciperanno nel rispetto dei propri impegni di lavoro.
9. Per l'anno 2025-2026 il Padre provvederà a iscrivere il minore abbia basket e
a sostenerne le relative spese”.
II) Le condizioni concordate dalle parti appaiono congrue, conformi a legge ed idonee a preservare l'interesse superiore del minore;
esse possono pertanto essere condivise da questo Collegio e poste a fondamento della decisione.
III) Il raggiungimento di un accordo giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
3 a) dispone che l'affidamento e il mantenimento del minore (nato Persona_1 il 29 agosto 2015) sia regolato alle condizioni concordate dalle parti, trascritte in motivazione;
b) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 16 dicembre 2025.
La Giudice Il Presidente
LI RG AN PI
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
composto dai signori Magistrati: dott. AN PI Presidente dott.ssa LI Costantino Giudice dott.ssa LI RG Giudice rel ed est riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al numero 1138/2024 del registro generale, avente ad oggetto la regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio, vertente tra:
, C.F. , nata a [...] il 14 Parte_1 C.F._1 febbraio 1991 e residente in [...] via Giuseppe Garibaldi n.
208, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Nicotera ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, via Fili ppo Marchetti n. 2, giusta procura in atti
RICORRENTE
e
, C.F. , nato a [...] il 25 settembre Controparte_1 C.F._2
1983 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Silvana Bassani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Tivoli (RM), via Lago di Paola n . 57, giusta procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 27 marzo 2024, la sig.ra ha chiesto Parte_1 la regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore nato il [...] dalla relazione more uxorio Persona_1 intrattenuta con il sig. . Controparte_1
In particolare, il ricorrente ha chiesto di: disporre l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre;
regolamentare il diritto di visita del padre;
determinare nella misura di euro 350 l'assegno perequativo dovuto dal padre a titolo di contributo al mantenimento del figlio;
disporre il concorso paritario dei genitori nel pagamento delle spese straordinarie necessarie per il figlio.
Con comparsa depositata il 8 luglio 2025, si è costituita in giudizio il sig. CP_1 chiedendo di dichiarare l'estinzione del procedimento per inesistenza
[...] della notifica e, in subordine, di: disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del madre;
determinare nella misura di euro 200 l'assegno perequativo dovuto dal padre a titolo di contributo al mantenimento del figlio;
disporre il concorso paritario dei genitori nel pagamento delle spese straordinarie necessarie per il figlio;
riconoscere il diritto dei genitori di percepire in pari quota l'importo dell'assegno unico universale spettante per il minore. Il resistente ha altresì chiesto di: onerare la ricorrente del rendiconto annuale delle somme percepite dal minore a titolo di indennità; stabilire che la madre dovrà contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese di viaggio che il padre sosterrà per far visita al figlio;
dichiarare che l'asse gno di mantenimento non sarà dovuto nel mese estivo che il minore trascorrerà presso l'abitazione materna.
All'udienza del 14 luglio 2025, le parti hanno dichiarato di essere addivenute ad un accordo e hanno chiesto un rinvio della causa ad altra udienza ai fini della precisazione delle conclusioni.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione della causa ex art. 473 -bis.22 ult. comma c.p.c., con provvedimento del 22 ottobre 2025, la giudice delegata ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
2. L'accordo raggiunto dalle parti prevede quanto segue:
“- Il minore verrà affidato con modalità condivisa ad entrambi i genitori;
Per_1
2 - Il Sig. potrà andare dal figlio ogni volta che lo vorrà previo accordo CP_1 con la madre e nel rispetto degli impegni del minore;
durante l'anno il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio, a fine settimana alternati dal sabato alle 16:30 fino alle 19:00 della domenica punto tale modalità dovrà, comunque essere garantita è compatibile con le esigenze scolastiche virgola di svago, sportive, terapeutiche e di vita del minore.
3. Le vacanze di Natale vista la lontananza dalle abitazioni genitoriali il piccolo potrà stare 7 giorni consecutivi con il padre, alternando le festività del Per_1
Natale e il Capodanno e la Pasqua;
4. Durante le vacanze estive il figlio trascorrerà 30 giorni con il papà non consecutivi (15 e 15) da concordare entro il 30 maggio di ogni anno presso la sua residenza in Monterotondo (RM).
5. trascorrerà il giorno del proprio compleanno con l'uno e con l'altro Per_1 genitore ad anni alterni, o con entrambi se vorranno concordarlo;
il minore trascorrerà la festa del papà e della mamma nonché i relativi compleanni dei genitori con gli stessi a prescindere da quale sia il giorno di spettanza.
6. Il padre contribuirà al mantenimento del figlio versando alla Controparte_1 sig.ra entro il giorno 20 di ogni mese, la somma di euro 250 mensili, ma Pt_1 rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, individuate nel protocollo in materia di famiglia in vigore a Tivoli.
7. L'assegno unico sarà ripartito tra i due genitori nella misura del 50% ciascuno.
8. Primo genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente date e orari delle visite mediche pediatriche e specialistiche alle quali dovrà essere sottoposto il figlio alle quali parteciperanno nel rispetto dei propri impegni di lavoro.
9. Per l'anno 2025-2026 il Padre provvederà a iscrivere il minore abbia basket e
a sostenerne le relative spese”.
II) Le condizioni concordate dalle parti appaiono congrue, conformi a legge ed idonee a preservare l'interesse superiore del minore;
esse possono pertanto essere condivise da questo Collegio e poste a fondamento della decisione.
III) Il raggiungimento di un accordo giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
3 a) dispone che l'affidamento e il mantenimento del minore (nato Persona_1 il 29 agosto 2015) sia regolato alle condizioni concordate dalle parti, trascritte in motivazione;
b) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 16 dicembre 2025.
La Giudice Il Presidente
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