Decreto cautelare 18 settembre 2025
Ordinanza cautelare 9 ottobre 2025
Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 06/03/2026, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00096/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00283/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 283 del 2025, proposto dalla società Packaging To Polymers S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Ivano Langellotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
AL - Agenzia Nazionale per L’Attrazione degli Investimenti e Lo Sviluppo D’Impresa S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giorgio Fraccastoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
la Regione Molise, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
per l'annullamento
1) della Comunicazione di adozione del provvedimento di concessione parziale di agevolazioni di cui alla “ Istanza di Contratto di Sviluppo “PACKAGING TO POLYMERS SRL ” (prot. CDS001098), trasmessa a mezzo pec in data 17.06.2025, nella parte in cui subordina l’emissione della determina e delle successive erogazioni delle agevolazioni: (i) all’assenza di contenziosi tra il Gruppo AL e gli azionisti P2P, nonché società dei rispettivi gruppi; (ii) all’impegno posto a carico della proponente di non concedere in garanzia gli immobili derivanti dall’operazione di acquisizione della società Menarini S.p.A. (ex Industria Italiana Autobus S.p.A.);
2) della medesima Comunicazione di adozione del provvedimento di concessione parziale di agevolazioni di cui all’ “Istanza di Contratto di Sviluppo “PACKAGING TO POLYMERS SRL” (prot. CDS001098), trasmessa a mezzo pec in data 17.06.2025, nella parte in cui AL ha modificato la misura dell’agevolazione concedibile, riducendola di circa € 2.000.000,00 rispetto a quella prevista dal piano finanziario presentato da P2P e condiviso da AL al termine della negoziazione ex artt. 8 e 9 D.M. 9 dicembre 2014;
3) per quanto occorrer possa, dell’allegato tecnico contenuto nella nota pec del 17.06.2025, nella parte in cui non contempla il riconoscimento integrale delle agevolazioni negoziate;
4) dello stralcio del verbale della riunione del Consiglio di amministrazione di AL del 30.05.2025, nella parte in cui subordina l’emissione della determina e delle successive erogazioni: (i) all’assenza di contenziosi tra il Gruppo AL e gli azionisti P2P; (ii) all’impegno posto a carico della proponente di non concedere in garanzia gli immobili derivanti dall’operazione di acquisizione della società Menarini S.p.A. (ex Industria Italiana Autobus S.p.A.);
5) della relazione istruttoria, denominata “Proposta di contratto di sviluppo – Relazione Tecnica”, nella parte in cui evidenzia la necessità, appunto, de i) l’assenza di contenziosi tra il Gruppo AL e gli azionisti P2P, (ii) l’esclusione della possibilità di P2P di concedere in garanzia gli immobili derivanti dall’operazione di acquisizione della società Menarini S.p.A. (ex Industria Italiana Autobus S.p.A.);
6) delle altre relazioni istruttorie e dei pareri resi nel corso del procedimento;
7) dei fogli di calcolo dell’Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL);
8) di ogni altro atto o provvedimento presupposto, preliminare, preordinato, connesso, conseguente e/o attuativo dei precedenti;
nonché per la declaratoria
del diritto della ricorrente ad ottenere il bene della vita originato dalla domanda prot.CDS001098 presentata a AL in data 1° giugno 2022, anche per quanto ingiustamente negato con gli atti impugnati, con obbligo della p.a. resistente di rinnovare, in parte qua, la valutazione di ammissibilità all’agevolazione della domanda presentata dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Vista la nota del 22.1.2026, notificata il 21.1.2026, con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. IO NE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la società ricorrente ha impugnato: 1) la Comunicazione di adozione del provvedimento di concessione parziale di agevolazioni di cui alla “ Istanza di Contratto di Sviluppo “PACKAGING TO POLYMERS SRL ” (prot. CDS001098), trasmessa a mezzo pec in data 17.06.2025, nella parte in cui subordina l’emissione della determina e delle successive erogazioni delle agevolazioni: (i) all’assenza di contenziosi tra il Gruppo AL e gli azionisti P2P, nonché società dei rispettivi gruppi; (ii) all’impegno posto a carico della proponente di non concedere in garanzia gli immobili derivanti dall’operazione di acquisizione della società Menarini S.p.A. (ex Industria Italiana Autobus S.p.A.); 2) la medesima Comunicazione di adozione del provvedimento di concessione parziale di agevolazioni di cui all’ “Istanza di Contratto di Sviluppo “PACKAGING TO POLYMERS SRL” (prot. CDS001098), trasmessa a mezzo pec in data 17.06.2025, nella parte in cui AL ha modificato la misura dell’agevolazione concedibile, riducendola di circa € 2.000.000,00 rispetto a quella prevista dal piano finanziario presentato da P2P e condiviso da AL al termine della negoziazione ex artt. 8 e 9 D.M. 9 dicembre 2014. L’impugnativa giurisdizionale investe altresì gli altri atti, in epigrafe meglio indicati, connessi alla su indicata “ Comunicazione di adozione del provvedimento di concessione parziale ” delle agevolazioni in discorso.
L’interessata ha infine chiesto al Tribunale di dichiarare il diritto di essa ricorrente ad ottenere il bene della vita originato dalla domanda prot.CDS001098 presentata a AL in data 1° giugno 2022, anche per quanto ingiustamente negato con gli atti impugnati, con obbligo dell’Amministrazione resistente di rinnovare, in parte qua , la valutazione di ammissibilità all’agevolazione della domanda presentata dalla ricorrente.
Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di censura:
1) VIOLAZIONE ART. 97 COST.; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELL’ORDINAMENTO COMUNITARIO, FRA I QUALI, PRIMA DI TUTTI, LA TUTELA DELL’AFFIDAMENTO, LA PROPORZIONALITÀ; LA RAGIONEVOLEZZA; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI SUL GIUSTO PROCEDIMENTO; VIOLAZIONE DEL CONTRADDITTORIO PROCEDIMENTALE; VIOLAZIONE ART. 1 L. 241/90: IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA, COLLABORAZIONE E BUONA FEDE; VIOLAZIONE DELL’ ART. 6 DELL’ACCORDO DI SVILUPPO; VIOLAZIONE ARTT. 8 e 9 D.M. 9 DICEMBRE 2014 RECANTE LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI SVILUPPO; SVIAMENTO DI POTERE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE; IRRAZIONALITA’; ARBITRARIETÀ MANIFESTA INGIUSTIZIA;
2) VIOLAZIONE ART. 97 COST.; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELL’ORDINAMENTO COMUNITARIO, FRA I QUALI, PRIMA DI TUTTI, LA TUTELA DELL’AFFIDAMENTO, LA PROPORZIONALITÀ; LA RAGIONEVOLEZZA; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI SUL GIUSTO PROCEDIMENTO; VIOLAZIONE DEL CONTRADDITTORIO PROCEDIMENTALE; VIOLAZIONE ART. 1 L. 241/90: IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA, COLLABORAZIONE E BUONA FEDE; VIOLAZION ART. 6 DELL’ACCORDO DI SVILUPPO; VIOLAZIONE ART. 9 D.M. 9 DICEMBRE 2014 RECANTE LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI SVILUPPO; SVIAMENTO DI POTERE; CONTRADDITTORIETA’ DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE; IRRAZIONALITA’; ARBITRARIETÀ MANIFESTA INGIUSTIZIA;VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 16 CDFUE e 107 TFUE;
3) VIOLAZIONE ART. 97 COST.; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELL’ORDINAMENTO COMUNITARIO, FRA I QUALI, PRIMA DI TUTTI, LA TUTELA DELL’AFFIDAMENTO, LA PROPORZIONALITÀ; LA RAGIONEVOLEZZA; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI SUL GIUSTO PROCEDIMENTO; VIOLAZIONE DEL CONTRADDITTORIO PROCEDIMENTALE; VIOLAZIONE ART. 1 L. 241/90: IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA, COLLABORAZIONE E BUONA FEDE; VIOLAZION ART. 6 DELL’ACCORDO DI SVILUPPO; VIOLAZIONE ART. 9 D.M. 9 DICEMBRE 2014 RECANTE LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI SVILUPPO; SVIAMENTO DI POTERE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE; CONTRADDITTORIETA’, IRRAZIONALITA’, ARBITRARIETÀ E MANIFESTA INGIUSTIZIA
2. Nell’interesse della Regione Molise e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, la quale, evidenziando che l’odierno ricorso “ è promosso essenzialmente contro AL, di cui vengono contestate talune prescrizioni e condotte, peraltro a rilievo palesemente endoprocedimentale e non ancora tradottesi in attività provvedimentale e contrattuale definitiva ” ( cfr. memoria erariale depositata in data 3.10.2025, pag. 2), ha chiesto l’estromissione dal giudizio della Regione e del Ministero intimato.
3. Si è altresì costituita in giudizio AL S.p.a. che, in via preliminare, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso in ragione dell’incompetenza territoriale di questo Tribunale, affermando la competenza, sulla presente controversia, del TAR Lazio; nel merito, AL ha dedotto l’infondatezza del gravame.
4. All’esito della camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 il Tribunale, con ordinanza n. 111/2025 ha: a) accolto parzialmente l’istanza cautelare articolata nel ricorso, disponendo la sospensione dell’efficacia del gravato provvedimento nella parte in cui la prima delle clausole contestate con il primo mezzo di gravame “ ai fini del riconoscimento dell’agevolazione de qua, estenderebbe la propria portata applicativa anche all’assenza di contenziosi tra il Gruppo AL e le società dei rispettivi gruppi degli azionisti della soc. P2P ”; b) ordinato ad AL di adempiere agli incombenti istruttori indicati nella parte motiva della suddetta ordinanza, assegnando per la loro esecuzione il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa del provvedimento cautelare, o dalla sua notifica se precedente; c) fissato per la trattazione del merito della controversia l’udienza pubblica del 25.2.2026.
5. Con nota depositata in data 22.1.2026, notificata ad AL in data 21.1.2026, la ricorrente ha rappresentato che “ nelle more del giudizio e dei disposti incombenti istruttori le parti hanno raggiunto un accordo destinato alla composizione bonaria della lite ”, ed ha pertanto dichiarato di rinunciare al ricorso ai sensi dell’art. 84 comma 1 cod. proc. amm., domandando al Collegio di dare atto dell’estinzione del relativo giudizio con compensazione delle spese tra le parti.
6. Con nota depositata in data 23.1.2026 AL ha dichiarato di aderire all’atto di rinuncia depositato dalla ricorrente (notificato, come detto, alla resistente in data 21.1.2026), anche quanto alla compensazione delle spese di lite.
7. All’udienza pubblica del 25.2.2026 la causa è stata infine trattenuta in decisione.
8. Preliminarmente, il Collegio deve esaminare l’eccezione di incompetenza sollevata da AL.
L’eccezione è priva di pregio.
Ed infatti, come già osservato in sede cautelare, il Collegio ritiene che la competenza sia stata correttamente individuata presso questo Tribunale, alla luce del condivisibile orientamento espresso, circa la competenza territoriale relativa all’impugnativa di provvedimenti della medesima natura di quello in epigrafe, con l’ordinanza n. 7457/2021 della IV Sezione del Consiglio di Stato.
9. Sempre in via preliminare, in accoglimento della richiesta della difesa pubblica, il Collegio deve estromettere dal presente giudizio la Regione Molise e il Ministero delle Imprese e del made in Italy.
Come si evince dagli atti di causa, non emerge difatti alcuna particolare censura avverso atti o comportamenti a questi ascrivibili, sicché i medesimi risultano carenti di legittimazione passiva rispetto al processo.
10. Ciò posto, il Collegio rileva che, sussistendone i relativi presupposti, il giudizio deve essere dichiarato estinto - per intervenuta rinuncia - ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c) del cod. proc. amm..
Al Tribunale, infatti, non resta che prendere atto:
- della nota depositata in data 22.1.2026, e notificata ad AL in data 21.1.2026, con la quale la ricorrente ha rappresentato che “ nelle more del giudizio e dei disposti incombenti istruttori le parti hanno raggiunto un accordo destinato alla composizione bonaria della lite ”, ed ha di conseguenza dichiarato di rinunciare al ricorso ai sensi dell’art. 84 comma 1 cod. proc. amm., domandando al Collegio di dare atto dell’estinzione del relativo giudizio con compensazione delle spese tra le parti;
- della nota depositata in data 23.1.2026 con la quale AL ha dichiarato di aderire all’atto di rinuncia depositato dalla ricorrente, anche quanto alla compensazione delle spese di lite.
Onde la conseguenziale estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c) del cod. proc. amm..
11. Le spese processuali possono essere integralmente compensate tra le parti costituite ai sensi dell’art. 84, comma 2, cod. proc. amm., anche alla luce della richiesta in tal senso formulata dalla ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa estromissione dal giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e della Regione Molise, dà atto della rinuncia e dichiara l’avvenuta estinzione del giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI LA, Presidente FF
IO NE, Referendario, Estensore
Costanza Cappelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO NE | GI LA |
IL SEGRETARIO