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Sentenza 7 maggio 2024
Sentenza 7 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 07/05/2024, n. 954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 954 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Il Tribunale di Catanzaro II sezione civile nella persona del giudice, Dr.ssa Alessia
Dattilo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4300 R.G.A.C. per l'anno 2018,
promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F: ),
[...] C.F._2 Parte_3
(C.F. ), E C.F._3 Parte_4
(C.F. ) iure proprio, elettivamente domiciliati in C.F._4
Bisignano, viale della Repubblica, n. 121, presso lo studio dell'avv.to Giuseppe
Camera, che li rappresenta e difende in forza di procura in calce all'atto di citazione.
-ATTORI-
(C.F. ) in persona del Ministro in CP_1 Parte_5 P.IVA_1
carica pro tempore, elettivamente domiciliato ex lege in Catanzaro, alla via
Giacchino da Fiore n.34, presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege.
-CONVENUTO -
Oggetto: risarcimento danni da emotrasfusioni.
Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1.Gli attori in epigrafe indicati hanno agito in giudizio affinché venga accertata l'esclusiva responsabilità del ministero convenuto nella causazione del decesso del de cuius , con conseguente condanna del ministero al risarcimento del Persona_1
danno da perdita del rapporto parentale quantificato nella somma di € 327.990,00 per ciascuno, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria. Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario che ne ha fatto richiesta.
A fondamento della domanda hanno dedotto che a seguito di ricorso, presentato da
(il de cuius) avverso l'originario provvedimento di diniego della Persona_1
i IN, l'ufficio medico legale competente presso il ministero convenuto Org_1
ha riconosciuto la sussistenza del nesso causale tra la trasfusione e l'infermità, ovvero l'epatite C da cui è risultato affetto.
In particolare hanno evidenziato che durante un ricovero in data 1.09.1992 presso l'università degli studi di Firenze clinica medica IV gli veniva diagnosticata l'epatite cronica con sclerogena HCV correlata a causa di tre emotrasfusioni effettuate durante il ricovero presso l'ospedale civile dell'Annunziata di Cosenza in data 14.09.1979.
Hanno dedotto che nel corso degli anni subiva continui ricoveri per cure mediche fino a quando in data 5.11.2010, dopo essere stato dimesso dal presidio ospedaliero Org_2
di Acri decedeva.
[...]
In diritto hanno rilevato l'esistenza di nesso causale tra la morte e le emotrasfusioni subite con responsabilità del convenuto per aver omesso l'attività di CP_1
controllo e vigilanza su di esso gravante, volta ad impedire che l'attività di emotrasfusione sia fonte di trasmissione di virus quali l'epatite o l'HIV.
Hanno pertanto chiesto il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale per aver perso il loro congiunto che al momento della morte aveva compiuto 68 anni.
Si è costituito il che ha eccepito la totale infondatezza della Controparte_2
pretesa risarcitoria in quanto non sussistono gli estremi per l'ascrivibilità della responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c.
2 Sul punto ha dedotto che facendosi questione di fatti accaduti prima che venisse scoperto il virus HCV, risalendo le emotrasfusioni al 1979, si deve affermare che la contrazione dello stesso si è verificata in un momento in cui la stessa comunità scientifica ne ignorava l'esistenza e le modalità di trasmissione sicché è qualificabile come un evento eccezionale, indipendente dalla volontà umana e quindi non anche evitabile con l'impiego di cautele superiori a quelle della normale diligenza.
Pertanto ha rilevato che non sussiste alcun nesso eziologico tra la contrazione del virus e le emotrasfusioni praticate sul de cuius.
Ha ulteriormente rilevato che il giudizio della C.M.O del centro di medicina legale di Catanzaro non è di per sé bastevole a sostenere la responsabilità, atteso che essa non acquista alcun valore confessorio in considerazione della circostanza dell'incapacità dell'organo tecnico di disporre del diritto in contesa, né può assumere lo stesso valore il giudizio della C.M.O. di IN che ha affermato esistente il nesso causale tra l'epatite del e l'evento morte che ne è derivato. Per_1
In ogni caso ha dedotto che la domanda risarcitoria muove dall'erronea configurazione dell'obbligo di vigilanza in relazione a ciascun prodotto farmaceutico da cui deriva l'obbligo di garanzia della buona riuscita di ogni trasfusione di plasma.
Sul punto ha specificato che da una ricognizione del quadro normativo concernente le attribuzioni del nel periodo dei fatti deve essere conferma la Organizzazione_3
tesi per cui gli erano riservate da tempo esclusivamente le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento, risultando tutte le altre trasferite alle regioni.
Sulla liquidazione del danno ha rilevato che deve essere scomputata la somma percepita a titolo di indennizzo ex lege 190/1992, in virtù del principio di alternatività tra quest'ultimo ed il risarcimento integrale sofferto in conseguenza del contagio, atteso che anche l'indennità stabilita dalla legge speciale per chi contrae una epatite post-trasfusionale è conseguenza del contagio, ovvero dell'illecito che si lamenta di avere subito.
3 Ha da ultimo contestato la cumulabilità del danno da relazione con il danno morale, trattandosi di ingiustificata duplicazione dell'unica voce di danno non patrimoniale.
Per tutti questi motivi ha chiesto il rigetto della domanda attorea e in subordine nella denegata ipotesi di accoglimento che venga affermato il divieto di cumulo sostanziale tra la domanda risarcitoria ed il diritto all'indennizzo ex lege n.210/92 e quindi scomputata dalle poste risarcitorie che in ipotesi dovessero essere riconosciute dovute all'attore all'esito del giudizio, la somma percepita dagli attori a titolo di indennizzo una tantum. Ha inoltre chiesto una riduzione del quantum e che venga statuito il divieto di corresponsione cumulativa di interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme che dovessero essere riconosciute a parte attrice a titolo risarcitorio. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
La causa è stata istruita dal mutato giudice istruttore con CTU medico legale.
Dopo una serie di sostituzione dei ctu nominati, depositato l'elaborato peritale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo due ulteriori rinvii disposti in ragione del carico di ruolo aggravato dall'emergenza Covid, questo giudicante all'udienza del 18.01.2024 ha trattenuto la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
2.Tanto premesso, la domanda deve innanzitutto essere rigettata nei confronti dell'attore in quanto l'istruttoria espletata ha escluso la sussistenza di Parte_3
nesso causale tra le emotrasfusioni subite da e la morte del medesimo. Persona_1
In particolare a pag. 7 della CTU si legge testualmente che dall'esame della documentazione sanitaria, dai dati clinico-anamnestici a disposizione emerge che il
Sig. era affetto da linfoma non Hodgkin a cellule T periferiche, cirrosi Persona_1
epatica HCV correlata, cardiopatia ipertensiva, ernia iatale, gastrite cronica, tiroidite cronica e ipertrofia prostatica. Il linfoma a cellule T periferiche appartiene
a un gruppo eterogeneo di linfomi a cellule T mature a sede nodale ed extranodale che si manifesta in soggetti adulti ed ha una prognosi pessima. Molti soggetti presentano interessamento linfonodale periferico ma, specie nelle fasi avanzate di
4 malattia, ci sono anche localizzazioni al midollo osseo, al fegato, alla milza e ad altri tessuti extralinfonodali. Queste neoplasie sono estremamente aggressive, presentano una scarsa risposta alla terapia e una bassa sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi (circa 20%). Si evince dalla documentazione in atti che gli ultimi mesi di vita del Sig. sono stati caratterizzati dalla comparsa di una patologia Per_1
neoplastica grave e particolarmente aggressiva che sin dal momento della diagnosi era in uno stadio 4 di malattia con certa prognosi infausta a breve termine. In tale contesto il Sig. presentava un quadro patologico preesistente compensato, Per_1
caratterizzato da cirrosi epatica HCV correlata e altre patologie minori già elencate.
Il CTU ha quindi concluso chiaramente affermando che Si intende per concausa
l'antecedente necessario ma di per sé non sufficiente nella produzione dell'effetto.
Quindi rapportando tali nozioni al caso del Sig. emerge che il linfoma a Per_1
cellule T periferiche è stato, per gravità ed estensione, causa diretta del decesso del
Sig. . In altri termini il substrato patologico preesistente, ovvero la cirrosi Per_1
epatica HCV correlata in associazione alle altre patologie, può tuttalpiù avere rappresentato una concausa che non è entrata in modo preponderante e/o determinante nella causazione del decesso.
Quindi ha definitivamente affermato che non sussiste nesso causale tra la cirrosi epatica HCV correlata e il decesso per sepsi generalizzata e porpora da grave leuco- piastrinopenia in soggetto affetto da linfoma non Hodgkin trattato con chemioterapia.
Alla luce delle conclusioni alle quali è pervenuto il CTU il linfoma non Hodgkin può essere considerata quale causa da sola sufficiente a determinare l'evento morte in base al disposto dell'art. 41 del codice penale.
In particolare in diritto giova evidenziare che l'orientamento tradizionalmente seguito in giurisprudenza afferma che il referente normativo delle causalità materiale è da individuarsi al di fuori dal sistema del codice civile, collocandosi nei principi generali delineati negli artt. 40 e 41 c.p.
5 In base al disposto dell'art. 41 c.p. per come applicato in ambito civilistico il potenziale danneggiante è responsabile dell'evento dannoso soltanto quando la sua condotta appaia la causa più probabile (che non) rispetto ai diversi possibili decorsi causali e risponderà allora soltanto delle conseguenze della propria condotta che non appaiano del tutto imprevedibili.
Ciò posto la CTU espletata ha espressamente escluso che la morte, secondo il criterio della preponderanza dell'evidenza sia derivata dall'epatite contratta a causa delle emotrasfusioni subite da de cuius, essendo stato il linfoma a determinare la morte del predetto.
Né può ritenersi che il verbale della Commissione medica di IN (allegato 15 del fascicolo di parte attorea) che aveva concluso in senso difforme alle risultanze della
CTU agli atti affermando che la patologia epatica HCV correlata e le sue severe complicazioni, è da ritenersi inequivocabilmente causa/concausa efficiente e determinante per il decesso dell'interessato, rendeva non necessaria la disposta CTU.
Ed invero le Sez. U. della Suprema Corte con sentenza n. 19129/2023 hanno chiaramente affermato che Nel giudizio risarcitorio promosso nei confronti del
per i danni derivanti dalla trasfusione di sangue infetto, il Controparte_2
verbale redatto dalla Commissione medica, di cui all'art. 4 della l. n. 210 del 1992, non ha valore confessorio e, al pari di ogni altro atto redatto da pubblico ufficiale, fa prova ex art. 2700 c.c. dei fatti che la Commissione attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati dalla stessa compiuti, mentre le diagnosi, le manifestazioni di scienza o di opinione costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice che, pertanto, può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può attribuire allo stesso il valore di prova legale.
Ne consegue che se si esclude la sussistenza di nesso causale, tra emotrasfusioni, epatite e decesso, deve automaticamente escludersi la responsabilità del ministero in relazione all'evento morte ed al conseguente danno da perdita del rapporto parentale azionato.
6 2.1. Deve invece essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento agli attori e Parte_1 Parte_4 Parte_2
Ed invero deve darsi atto che, dopo aver tenuto conto delle conclusioni alle quali era pervenuta la CMO di IN nel verbale summenzionato, il Ministero convenuto ha riconosciuto a titolo di equa riparazione a Parte_1
euro 33.333,33, a euro 22.222,23 e a euro 22.222,23 Parte_2 Parte_4
(vedi allegato alla memoria 183 VI comma secondo termine c.p.c.).
Cionondimeno il mutato giudice istruttore aveva ritenuto non sussistenti i presupposti per una dichiarazione di cessazione della materia del contendere sul rilievo che il ministero convenuto non avesse sollevato l'eccezione di transazione nella prima difesa utile, ovvero con la propria comparsa di risposta, richiamando la pronuncia della suprema Corte di Cassazione sez. III, 18 ottobre 2012, n. 17896.
In realtà secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità successiva
l'eccezione di intervenuta transazione è da configurare come eccezione in senso lato, come tale non soggetta a preclusioni processuali e, pertanto, legittimamente allegabile anche in sede di precisazione delle conclusioni….. E', invero, pacifica
l'affermazione del principio in base al quale l'intervenuta cessazione della materia del contendere o il sopravvenuto difetto di interesse della parte attrice (come, nella specie, per transazione intervenuta nel corso del giudizio di primo grado) non forma oggetto di un'eccezione in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata dal giudice
d'ufficio, anche in appello (in tal senso Cass. Civ. parte motiva ordinanza n.
15309/2020).
Ne consegue che trattasi di eccezione assolutamente rilevabile d'ufficio e non soggetta ad alcuna preclusione temporale.
In merito all'intervenuta transazione non coglie nel segno il rilievo contenuto nella comparsa conclusionale degli attori secondo il quale la cessazione della materia del contendere ha riguardato il diritto azionato dal de cuius quando era in vita e transatto dagli stessi iure hereditatis, mentre con l'odierno giudizio gli attori hanno agito per far valere iure proprio il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.
7 Ed invero il ministero convenuto ha dato atto (vedi documentazione summenzionata allegata con la memoria 183 VI comma secondo termine c.p.c.) che con l'atto transattivo per cui è causa gli attori hanno rinunciato non solo al giudizio originariamente instaurato dal de cuius, ma ad ogni pretesa risarcitoria nei confronti dello stato, quindi anche alla pretesa azionata con il presente giudizio.
Ne consegue che rispetto agli attori che hanno transatto non può che essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le diverse conclusioni alle quali sono pervenuti il CTU del presente giudizio e la
CMO di IN, ed il contrasto risolto dalle Sezioni Unite sulla rilevanza del verbale della Commissione medica ai fini del riconoscimento del nesso causale, con sentenza intervenuta solo nel corso del presente giudizio, costituiscono una di quelle eccezionali ragioni che legittimano la compensazione delle spese di lite, incluse quelle della disposta CTU già liquidata con separato decreto, alla luce di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 92 c.p.c.
PQM
il TRIBUNALE DI CATANZARO, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1) rigetta la domanda avanzata da per le ragioni chiarite in parte Parte_3
motiva;
2) dichiara cessata la materia del contendere nei confronti di Parte_1
e per le ragioni chiarite in parte motiva;
[...] Parte_4 Parte_2
3) compensa integralmente le spese di lite incluse quelle della disposta CTU, già liquidate con separato decreto, per le ragioni indicate in parte motiva.
Catanzaro, 7 maggio 2024
Il Giudice
Dr.ssa Alessia Dattilo
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