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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 13/11/2025, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 930/2023 R.G. promossa
DA
Parte_1
A FAVORE
[...] Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. VINCENZO D'ISIDORO
Appellante
CONTRO
), rappresentata e difesa, giusta CP_1 CodiceFiscale_1
procura in atti, dall'avv. MARIO ZAPPALA'
Appellata
AVENTE AD OGGETTO: appello – opposizione a decreto ingiuntivo – contributi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1907/2023 del 09.05.2023 il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando sull'opposizione proposta da CP_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 880/2019 del 15.4.2019, notificato in data
18/4/2019 - con cui il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, aveva ingiunto all'opponente il pagamento della somma € 94.596,29, di cui €
68.173,84 a titolo di contributi previdenziali e assistenziali insoluti dall'anno 1997 sino al 31/12/2016, € 28.302,45 a titolo di interessi di mora e sanzioni ex art. 15 del Regolamento ed € 1.120,00 a titolo di sanzioni ex art. 14 del Regolamento – revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava a pagare in CP_1
favore della i contributi, gli interessi di mora e le sanzioni ex art. 15 del Pt_1
Regolamento relativi agli anni 2013, limitatamente alle rate a decorrere dal 15 ottobre di tale anno, 2015 e 2016, nonché al pagamento delle sanzioni ex art. 14 del Regolamento relative agli anni 2014, 2015 e 2016, compensando interamente le spese processuali.
Avverso la sentenza interponeva appello , con atto depositato Pt_1
l'8.11.2023; resisteva al gravame. CP_1
La causa era decisa all'udienza del 16.10.2025, fissata ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con l'unico articolato motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado deducendo l'erronea applicazione delle norme relative all'idoneità delle diffide di pagamento a interrompere il termine prescrizionale. Lamenta in particolare che il giudice di prime cure ha ritenuto non provata la ricezione delle diffide antecedenti quella del 21.9.18 quali atti interruttivi della prescrizione. Assume a tal fine che dalle lettere di diffida del 22.12.13 e dell'8.8.08 sarebbe scaturita l'interruzione dei termini di prescrizione per i contributi dovuti e non versati. La diffida del
22.12.2013 era stata notificata a mezzo pec, di cui aveva prodotto la Pt_1
ricevuta di avvenuta consegna, certificata dal gestore come previsto dalla legge
(art. 4 co. 6, 8 DPR 68/2005), da equiparare all'avviso di ricevimento della spedizione postale al fine della presunzione relativa di conoscenza dell'atto di cui all'art. 1335 c.c. Assume, per quanto concerne la diffida dell'8.8.08, che Pt_1 avrebbe regolarmente fornito prova dell'avvenuta consegna mediante deposito del relativo avviso di ricevimento recante regolare sottoscrizione del ricevente, nonché data di consegna e richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in ragione della presunzione di recepimento fondata sull'arrivo della raccomandata nell'indirizzo del destinatario, è quest'ultimo a dover provare di non averne avuta conoscenza senza sua colpa (richiamando Cass. n. 10058/2010)
o a dover provare di avere ricevuto un atto diverso da quello allegato ai fini interruttivi. Deduce, in conclusione, che nel caso di specie sia stata validamente offerta in giudizio, da parte della , la prova della ritualità della notifica Pt_1
relativa alle diffide prodotte in giudizio e della loro efficacia interruttiva del decorso del termine di prescrizione. In relazione alle annualità contributive dal
1997 al 2002, rappresenta che l'opponente, in data 22.3.06 aveva sottoscritto una transazione con la quale si impegnava a pagare ratealmente il proprio debito contributivo relativo alle annualità dal 1997 al 2003 e che detta transazione non era mai stata onorata dall'iscritto. Assume pertanto che tale atto di transazione costituirebbe a tutti gli effetti un riconoscimento del debito stesso, idoneo ad interrompere la prescrizione.
2. L'appello è parzialmente fondato.
Il tribunale, con statuizione non impugnata dall'odierna parte appellata, ha ritenuto provata la notifica a mezzo pec della diffida di pagamento del 21.9.2018
– attinente all'intero credito oggetto di causa, pari a € 95.286,04 per contributi non versati, sanzioni ex artt. 14 e 15 del Regolamento, interessi di mora e spese - avendo prodotto, anche se solo su sollecitazione del giudice, la relativa Pt_1
ricevuta di avvenuta consegna in formato “.eml”; ha conseguentemente ritenuto dimostrato il compimento di un valido atto interruttivo della prescrizione equiparando il valore legale della certificazione della posta elettronica certificata a quello della raccomandata postale con ricevuta di ritorno;
non ha invece ritenuto prova idonea della notifica dell'atto interruttivo del 22.12.2013, spedito sempre a mezzo pec, in relazione al quale ha prodotto la ricevuta di avvenuta Pt_1 consegna unicamente in formato “.xml”, dalla quale , a suo dire, non potrebbe ritenersi dimostrata la riferibilità alla diffida interruttiva suindicata. Da ciò ha tratto la conclusione della prescrizione dei contributi maturati e non versati prima del 20.9.2013 (spettando le rate a decorrere dal 15 ottobre dello stesso anno, oltre a quelli richiesti per gli anni 2015 e 2016, oltre alle sanzioni ex art. 14 del
Regolamento relative agli anni 2014, 2015 e 2016).
3.Vanno richiamati, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., i precedenti dell'Ufficio (sentt. n. 339/2024 e n. 726/2025), nei quali questa Corte, dopo una breve premessa sulla normativa applicabile in tema di notifica telematica e dopo avere chiarito che la ricevuta di avvenuta consegna può essere data sia in formato
“.eml”, sia in forma sintetica e formato “.xml”, ha attribuito valore di prova della valida notifica degli atti di costituzione in mora a mezzo pec anche alla RAC prodotta in formato sintetico, sulla base di un'equiparazione della certificazione del gestore di posta elettronica, benché non dotata – evidentemente - di pubblica fede, all'attestazione apposta dall'ufficiale postale sull'avviso di ricevimento e della conseguente presunzione relativa di conoscenza prevista per gli atti recettizi dall'art. 1335 c.c., presunzione che il destinatario è onerato di vincere mediante la prova di non avere ricevuto alcun atto o di avere ricevuto un atto diverso da quello indicato come allegato.
“…La prova della notifica telematica è data dalle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna e … quest'ultima, la cosiddetta RAC, attestando che il messaggio è stato ricevuto nella casella del destinatario, genera la presunzione di conoscenza del suo contenuto da parte del medesimo.
L'art. 6 del D.P.R. 68/2005 (rubricato “Ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna”) stabilisce che: «1. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente fornisce al mittente stesso la ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata.
2. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario fornisce al mittente, all'indirizzo elettronico del mittente, la ricevuta di avvenuta consegna.
3. La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione.».
L'art. 9 del D.P.R. cit. (rubricato “Firma elettronica delle ricevute e della busta di trasporto”) prevede: «1. Le ricevute rilasciate dai gestori di posta elettronica certificata sono sottoscritte dai medesimi mediante una firma elettronica avanzata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, generata automaticamente dal sistema di posta elettronica e basata su chiavi asimmetriche
a coppia, una pubblica e una privata, che consente di rendere manifesta la provenienza, assicurare l'integrità e l'autenticità delle ricevute stesse secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17. 2. La busta di trasporto è sottoscritta con una firma elettronica di cui al comma 1 che garantisce la provenienza, l'integrità e l'autenticità del messaggio di posta elettronica certificata secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'articolo
17».
La differenza [tra RAC in forma completa e RAC in forma sintetica] si rinviene nel fatto che la ricevuta completa è costituita dal file “postacert.eml”, contenente il messaggio originale completo di testo ed eventuali allegati e il file
“daticert.xml” con tutte le informazioni relative all'invio, ovvero mittente, gestore del mittente, destinatari, oggetto, data e ora dell'invio e codice identificativo del messaggio;
invece la forma sintetica è costituita solo dal file
“daticert.xml”, contenente esclusivamente i dati di certificazione sopra indicati.
In entrambi i casi, però, si tratta di ricevute di consegna con valore legale, ovvero di prove “piene” che, pur non avendo il carattere della pubblica fede, trattandosi di certificazioni provenienti da soggetto privato, sono comunque equiparate alla notifica a mezzo posta [rectius, raccomandata postale con avviso di ricevimento]: l'art. 48, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 82 del 2005 dispone: «2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.
3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1.»
Il sistema di notifica telematica, quindi, garantisce l'autenticità delle ricevute
e con esse la certezza della provenienza e della ricezione.
Nel caso in esame, avendo le pec ad oggetto atti di diffida e messa in mora e non trattandosi, quindi, di notifica di atti giudiziari la RAC rileva in sé e per sé, non richiedendosi la sua produzione in forma completa.
5.Le ricevute sintetiche danno certezza e sono quindi idonee a dimostrare fino
a prova contraria, per le ragioni dette, che le diffide prodotte in atti dalla Pt_1
sono pervenute nella casella pec [del destinatario ivi indicato] nel giorno e alle ore certificate… (v. sull'idoneità certificativa delle ricevute generate dal gestore della posta elettronica, Cass. n. 26773/2016, 30532/2018).
Per il principio di vicinanza della prova poi, una volta certa la conoscibilità dell'atto nel giorno e nell'ora indicati nella RAC in forza delle garanzie dalla stessa offerte, si ribalta sul destinatario l'onere di dare la prova di non avere ricevuto il messaggio (riportato nella ricevuta sintetica solo tramite un codice identificativo) o che allo stesso fossero allegati atti diversi dalle diffide prodotte agli atti di causa, estendendo, anche in virtù dell'equiparazione della notifica telematica a quella a mezzo posta (ai sensi del richiamato art. 48, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 82 del 2005) i principi consolidati elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alle notifiche con raccomandata postale delle cartelle di pagamento (vd. per tutte Cass. 10630/2015, 24149/2018, 964/2025). 4.Dalla ricevuta di avvenuta consegna in formato “.xml” prodotta dalla Pt_1
appellante si evince che il giorno 22.12.2013 alle ore 03.06.20 è stato consegnato nella casella di posta elettronica della destinataria t un Email_1
messaggio proveniente dal mittente e Email_2
avente un preciso codice identificativo
( . CodiceFiscale_2
L'ente allega di avere trasmesso con detta pec la lettera di pari data
(22.12.2013) indirizzata all'odierna appellata, con la quale chiedeva alla stessa il pagamento della somma complessiva di € 67.744,82 a titolo di contributi dovuti per gli anni compresi tra il 1997 e il 2012 analiticamente indicati nel prospetto allegato.
La debitrice appellata non ha provato che alla pec ricevuta il giorno 22.12.2013 alle ore 03.06.20, proveniente da e avente ad oggetto l'iscrizione di Pt_1
contributi non era allegata la nota di pari data contenente la richiesta di pagamento dei contributi e avente natura di atto interruttivo della prescrizione.
Ne consegue che devono ritenersi non prescritti i contributi da versare a partire da gennaio 2009 e per gli interi anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015 e 2016, oltre interessi e sanzioni.
Sono invece prescritti quelli precedentemente maturati, posto che nell'intervallo di tempo tra la lettera di diffida dell'8.8.2008 ricevuta, come ammesso da parte appellata, il 29.8.2008 e la data del successivo atto interruttivo
(22.12.2013) è decorso il termine di prescrizione quinquennale.
5.Quanto alle sanzioni dovute per omessa comunicazione dei dati reddituali ai sensi dell'art. 14 del Regolamento, sulla base della produzione delle RAC sintetiche (“.xml”) del 18.12.2015 e del 29.7.2017 e in forza delle medesime argomentazioni sopra riportate in ordine al loro valore di prova presuntiva di avvenuta conoscenza o conoscibilità dell'atto consegnato nella casella del destinatario a mezzo posta elettronica certificata, devono ritenersi non prescritte quelle richieste per gli anni 2010 e 2012, oltre a quelle relative agli anni 2014, 2015 e 2016 già riconosciute con la sentenza impugnata.(prescritte invece quelle degli anni 2007-2009 cui afferisce la RAC sintetica del 19.11.2011), essendo il termine di prescrizione poi interrotto con la notifica del decreto ingiuntivo il
18.4.2019.
6.L'appello pertanto può essere parzialmente accolto e per l'effetto la sentenza impugnata, ferma restando la revoca del decreto ingiuntivo n. 880/2018, deve essere riformata come da dispositivo.
L'accoglimento parziale della domanda giustifica la compensazione delle spese processuali dei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello e parziale riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo n.
880/2018 e condanna a pagare in favore dell CP_1 [...]
i contributi Parte_3
dovuti per gli anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015 e 2016 oltre interessi e sanzioni, nonché le somme richieste per sanzioni da mancata comunicazione dei dati reddituali per gli anni 2010 e 2012.
Compensa le spese processuali dei due gradi di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio all'esito dell'udienza del 16 ottobre 2025.
Il Consigliere rel. La Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Dott.ssa Graziella Parisi