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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 15/09/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione specializzata agraria, nelle persone dei magistrati
1) dott.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) dott. Michele Campanale Cons. relatore
3) dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere
4) dott. Vincenzo Di Canio Esperto
5) dott. Giovanni Mutinati Esperto nella pubblica udienza del 12.09.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile agraria iscritta al n. 440/2024 R.G. di appello avverso la sentenza n. 2438/2024 del Tribunale di Taranto sezione specializzata agraria, pendente tra
, domiciliato in Taranto presso l'avv. Giuseppe Semeraro dal quale è Parte_1 rappresentato e difeso;
appellante e
domiciliato in Taranto presso l'avv. Paolo Nicola Tarantini dal quale è Controparte_1 rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente all'avv. Giovanni Durante;
curatore dell'eredità giacente di , contumace;
Persona_1
appellati
All'udienza del 12.09.2025, sentiti i difensori delle parti costituite che si sono riportati ai propri scritti, la Corte decideva la causa sulle conclusioni delle parti costituite come da verbale di udienza a cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che è proprietario di un'azienda agricola con relativi fondi rustici sita in
Castellaneta (TA), contrada Specchia San Domenico, estesa Ha 101,46,88 e censita in catasto alla partita 437, foglio72, ptc.25, foglio 73 ptc.30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44,
45, 46, 66, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 87, 131, 164, 275, 276, 308, 320, 321, 324, 326,
327, 352, 353, 358, 359, 360, 361, 362, 363; che i detti fondi rustici sono stati condotti in affitto da e (quest'ultimo succeduto al padre Persona_1 Parte_1
), succeduti nell'affitto all'originario dante causa Persona_2 Parte_1
1 (padre di e nonno di odierno appellante), in virtù Persona_1 Parte_1 di contratto di affitto sottoscritto il 23.3.1960 con il concedente , deceduto Persona_3 il 15.11.1989, a cui è succeduto per rappresentazione del padre Controparte_1 [...]
(rinunciatario all'eredità di ) e in virtù di successivo atto di Persona_4 Persona_3 divisione;
che il contratto è scaduto il 10.11.2011; che in data 8.09.2010 con racc. a.r., ha intimato regolare e tempestiva disdetta agli affittuari, che vani sono stati i tentativi di conciliazione dinanzi all'IPA di Taranto svoltisi il 20 settembre 2011 ed il 20 dicembre 2011 non essendo gli affittuari comparsi;
che nelle more v'è stato il giudizio per il riconoscimento agli affittuari dell'indennità per miglioramenti definito con la sentenza della Corte d'Appello di Taranto n. 252 del 7 - 8.07.20217, che in detta sentenza è stato accertato il diritto di e alla ritenzione dei fondi dell'azienda agricola sita Persona_1 Parte_1 in Castellaneta, Contrada Specchia-San Domenico, sino al pagamento dell'indennità per miglioramenti ivi determinata in via residua in € 153.649,65 oltre interessi legali dallo
11.11.2011, per effetto e in conseguenza della cessazione del contratto agrario in data
10.11.2011 a seguito di tempestiva disdetta;
che la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 25765/2019 ha confermato la pronuncia determinandone il passaggio in giudicato;
che nelle more, in data 8.08.2018, è deceduto e si è Persona_1 nominato - su istanza del - un curatore (nella persona del dott. ) CP_1 Persona_5 dell'eredità stante la mancanza di accettazione dei chiamati all'eredità di Persona_1
e al fine di poter ottemperare al pagamento dell'indennità per miglioramenti, di
[...] inibire il diritto di ritenzione in capo agli ex affittuari e poter conseguentemente agire per il rilascio;
che ha provveduto al pagamento dell'indennità per miglioramenti liquidata nella richiamata sentenza n. 252/2017 della Corte d'Appello di Taranto in € 166.492,00, comprensivo di interessi legali al 23.02.2022, in ragione del 50% per ciascun beneficiario
(ad con bonifico bancario di € 83.246,00 eseguito in favore della Persona_1
Curatela Eredità presso Banca Popolare di Puglia e Parte_2
Basilicata, in data 31.03.2022 distinta n. 83250500454/001 n. ordine 00003586537; ad mediante compensazione con i seguenti crediti vantati da Parte_1 CP_1 nei confronti di : a) € 43.570,00 mediante pagamento al creditore
[...] Parte_1 pignorante in esecuzione di ordinanza di assegnazione del 30.01.2018 emessa nella procedura espropriativa presso terzi n. 2751/2017 R.G. Es. Tribunale di Taranto intrapresa dal creditore pignorante in danno di con pignoramento presso terzi Parte_1 notificato al debitore e al terzo pignorato b) € 2.150,00 Parte_1 Controparte_1 pagata al creditore pignorante a titolo di interessi sulla somma sub a come da ordinanza di
2 assegnazione, c) € 15.674,46, quota parte, pari al 50%, di € 31.348,92 per indennità di occupazione sine titulo ex art. 1591 CC relativa alle 4 annate agrarie 2014 - 2018, d) €
100,00, per interessi maturati al 28.02.2018 sui mancati pagamenti delle indennità sub c, e)
€ 15.674,46, per indennità di occupazione sine titulo, ex art. 1591 CC, relativa alle annate agrarie 2018 - 2019 e 2019-2020, f) € 7.837,23, per indennità di occupazione sine titulo, ex art. 1591 CC, relativa all'annata agraria 2020 – 2021); che ha pertanto soddisfatto il diritto degli affittuari all'indennità per i miglioramenti ed è perciò venuto meno il loro diritto di ritenzione, con ricorso depositato il 27.02.2023 ha agito dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Taranto sezione specializzata agraria per ottenere la condanna di Parte_1
e della curatela della eredità giacente di al rilascio del
[...] Persona_1 richiamato compendio agricolo. Costituitosi contestando la pretesa Parte_1 avversa e rimasta contumace la curatela dell'eredità giacente, con la sentenza n. 2438/2024 pubblicata il 15.10.2024 il Tribunale di Taranto sezione agraria ha accolto la domanda così statuendo: “1) Accoglie le domande proposte dal ricorrente e, per l'effetto, accerta e dichiara che il contratto di affitto in corso tra le parti in lite è scaduto alla data dell'11/11/2011, che il diritto di ritenzione a favore dei resistenti si è estinto per estinzione del loro credito relativo ad indennizzi per migliorie e condanna e Parte_1
l'eredità giacente di al rilascio dei fondi indicati nel contratto di affitto Persona_1 di cui all'allegato n. 1 al ricorso e nel ricorso stesso a favore di per la Controparte_1 data dell'11/11/2024; 2) Compensa integralmente le spese di lite tra il ricorrente e l'eredità giacente di;
3) Condanna alla rifusione delle spese Persona_1 Parte_1 di lite in favore di liquidate in euro 3809,00 per compensi, oltre IVA, CAP Controparte_1
e rimborso spese generali in misura di legge“.
Con ricorso depositato il 22.11.2024 ha proposto appello. Rimasta Parte_3 contumace la curatela dell'eredità di , si è costituito Persona_1 Controparte_1 contestando la fondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto.
Con il primo motivo di appello l' allega la falsa applicazione degli artt. 17 e 20 Parte_1
L 3.05.1982 n. 203 in cui sarebbe incorso il tribunale ritenendo (il tribunale) che con la sentenza n. 252/2017 di questa stessa Corte, essendo stato ivi riconosciuto il diritto alla indennità per i miglioramenti, sarebbe stata implicitamente accertata con efficacia di giudicato la cessazione del contratto di affitto in data 10.11.2011 poiché il riconoscimento del diritto a detta indennità, secondo il tribunale, postula come fatto costitutivo la cessazione del rapporto di affitto. A dire dell'appellante, tale assunto sarebbe errato poiché, potendo lo accertamento del diritto all'indennità suddetta esser chiesto in via anticipata o condizionata,
3 potendo tale indennità esser riconosciuta anche prima della cessazione del rapporto ex art. 17 L 3.05.1982 n. 203, la pronuncia della Corte con cui è stata riconosciuta la detta indennità non costituirebbe pronuncia implicita dell'avvenuta cessazione (scadenza) del rapporto di affitto.
Il motivo di appello non è condivisibile.
Esaminando gli atti del primo grado di giudizio, si rileva che l' non ha chiesto in Parte_1 via riconvenzionale nel giudizio concluso dalla sentenza n. 252/2017 di questa Corte un riconoscimento di “natura anticipatoria o condizionata” del diritto all'indennità per i miglioramenti, cioè una pronuncia di riconoscimento della detta indennità condizionata alla futura cessazione del rapporto, ma ha chiesto il riconoscimento della detta indennità alla attualità.
Si rileva altresì che in quel giudizio non era stata allegata dagli e non è stata Parte_1 accertata dalla Corte l'esistenza della clausola contrattuale per la corresponsione della indennità prima della cessazione del rapporto, clausola a cui l'art. 17 c. II ultimo periodo L
3.05.1982 n. 203 subordina in generale il pagamento dell'indennità prima della scadenza del contratto.
Consegue che la cessazione del rapporto era in effetti fatto costitutivo necessario per lo insorgere e per il riconoscimento all'attualità del diritto degli al pagamento Parte_1 dell'indennità suddetta, che il riconoscimento nella sentenza n. 252/2017 di questa Corte del diritto attuale degli al pagamento di tale indennità, in assenza della clausola Parte_1 contrattuale per la corresponsione dell'indennità prima della cessazione del rapporto, costituisce pertanto pronuncia implicita sulla cessazione dell'affitto agrario, ormai passata in giudicato non essendo contestato che la sentenza n. 252/2017 di questa Corte è stata confermata dalla Suprema Corte di Cassazione.
Peraltro, nel giudizio concluso con la sentenza n. 252/2017 di questa Corte, come risulta in modo inequivocabile da detta sentenza, lo stesso ha eccepito l'inammissibilità Parte_1 della pronuncia di risoluzione (ivi richiesta dal ) del rapporto agrario in quanto CP_1 questo già cessato di diritto alla sua scadenza. Ora, cadendo in evidente contraddizione,
afferma il contrario (cioè, che il rapporto non sarebbe cessato), pur di Parte_1 sottrarsi al rilascio del fondo.
L'esistenza del giudicato sul punto e l'ammissione dell' nel giudizio che ha Parte_1 portato al giudicato, della cessazione del rapporto induce a confermare la condanna dello
4 appellante al rilascio del fondo per cessazione del rapporto di affitto.
Con il secondo motivo di appello allega la violazione degli artt 1591 c.c. Parte_1
e 112 c.p.c. in cui sarebbe incorso il tribunale dichiarando la parziale estinzione della obbligazione indennitaria del (al cui soddisfacimento era subordinato il rilascio del CP_1 fondo) per compensazione del diritto all'indennità di con il diritto del Parte_1
al pagamento dei canoni ai sensi dell'art. 1591 c.c. A dire dell'appellante, il CP_1 tribunale non avrebbe potuto dichiarare tale compensazione (del diritto all'indennità con il diritto del ai canoni ex art. 1591 c.c.) perché il avrebbe opposto in CP_1 CP_1 compensazione non i canoni dovuti ex art. 1591 c.c. ma l'indennità per occupazione sine titulo, occupazione in realtà legittima e non sine titulo perché “giustificata” dal diritto alla ritenzione (art. 20 L. n. 203/1982) del fondo fino al pagamento dell'indennità.
Il motivo di appello non è condivisibile.
Il ha sollevato in primo grado l'eccezione di compensazione opponendo in CP_1 compensazione ad (v. ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, Parte_1 alla pag.3) con il diritto avverso all'indennità il suo diritto al pagamento della “indennità di occupazione sine titulo ex art.1591 c.c.”. Pur facendo riferimento all'indennità di occupazione sine titulo, pur ritenendosi in effetti il riferimento improprio e non corretto in quanto la ritenzione del fondo spettante ex art. 20 L. n. 203/1982 all'affittuario fino a che non gli venga pagata l'indennità esclude che la sua detenzione sia sine titulo e illecita, tuttavia, il richiamo all'art.1591 c.c., che impone al conduttore fino al rilascio dell'immobile di pagare il “corrispettivo convenuto”, induce a ritenere che il abbia in realtà voluto CP_1 riferirsi ai canoni dovuti nel periodo di ritenzione e opporre in compensazione tali canoni.
La diversa ed errata qualificazione giuridica (operata dal ) del suo credito opposto CP_1 in compensazione, in sostanza, non esclude che il abbia inteso comunque opporre CP_1 la compensazione proprio quel suo credito. Consegue che il tribunale, nel rispetto dell'art. 112 c.p.c., correttamente ha dichiarato estinto il diritto all'indennità di Parte_1 estinto parzialmente per compensazione con il diritto del al pagamento dei canoni CP_1 ex art. 1591 c.c.
Non s'ignora inoltre che, essendo quella invocata dal una compensazione CP_1
“impropria”, cioè un mero calcolo del saldo finale di dare ed avere derivante dallo stesso rapporto contrattuale, neppure sarebbe necessaria la eccezione di compensazione, potendo la compensazione impropria essere operata d'ufficio dal giudice, anche in appello (in tal senso, ex multis, Cass. civ. sez. II 13.03.2014 n. 6700).
5 Con il terzo motivo di appello allega la falsa applicazione degli artt. 91 e Parte_1
92 c.p.c. in cui sarebbe incorso il tribunale nel compensare le spese di lite tra il e la CP_1 curatela dell'eredità giacente di “per gravi ed eccezionale motivi” Persona_1 individuati dal tribunale nel fatto che la curatela avrebbe fatto sostanziale acquiescenza alla domanda attorea non costituendosi e nel fatto che, data l'opposizione di , Parte_1 la curatela non era in grado di rilasciare il fondo. A dire dell'appellante, la contumacia della curatela non escludeva l'applicazione dell'art. 91 c.p.c., né costituiva acquiescenza alla domanda attorea, essendo piuttosto la curatela passiva e non avendo la stessa manifestato, anche ai sensi dell'art. 1220 c.c., la seria volontà di rilasciare il fondo.
Il motivo di appello è condivisibile.
Premesso che la contumacia, in generale, non è espressione di acquiescenza né costituisce riconoscimento del diritto avverso, che la contumacia non esclude l'applicazione della regola della soccombenza (in tal senso ex multis Cass. civ. sez. II 11.12.2024 n. 31861, Cass. civ. sez. II 27.06.2024 n. 177459) e non esclude la soccombenza, la curatela, risultata soccombente, avrebbe dovuto essere condannata in solido con al Parte_1 rimborso delle spese di lite di primo grado in favore del . CP_1
Né risulta e neppure è stato allegato che la curatela abbia manifestato la volontà di rilasciare il fondo e di collaborare con il per il soddisfacimento del suo diritto, né di aver CP_1 offerto al il rilascio del fondo. Allo stesso modo, non vi è prova che sia stata nella CP_1 impossibilità di rilasciare il fondo per l'opposizione frapposta da . In Parte_1 sintesi, non sono provate la buona fede della curatela e il mancato rilascio del fondo da parte sua per causa (l'opposizione di ) ad essa non imputabile. Parte_1
Vanno pertanto esclusi i gravi ed eccezionali motivi che avrebbero potuto giustificare la compensazione delle spese di lite di primo grado tra il e la curatela va dunque CP_1 condannata al rimborso di dette spese in solido con , avente un interesse Parte_1 alla condanna in solido della curatela per la possibilità di dividere con essa l'obbligo di rimborso delle spese processuali.
Piuttosto è giustificata ex art. 92 c. II c.p.c. la compensazione delle spese di appello tra e la curatela perché l'appello è stato indotto dall'errata statuizione del Parte_1 tribunale e non dalla condotta della curatela che in primo grado è rimasta contumace.
, secondo soccombenza (art. 91 c.p.c.), va condannato al rimborso delle Parte_1
6 spese di lite di questo grado in favore del , nella misura dei parametri medi di cui al CP_1
DM 10.03.2014 n. 55.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n. 2438/2024 del
Tribunale di Taranto sezione specializzata agraria proposto da nei Parte_1 confronti di e della curatela dell'eredità giacente di Controparte_1 Persona_1 con ricorso depositato il 22.11.2024, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto nei confronti di Controparte_1
2) condanna a rimborsare a le spese di lite di appello Parte_1 Controparte_1 liquidate in € 9.991,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15%),
CAP ed IVA come per legge;
3) accoglie l'appello proposto nei confronti della curatela dell'eredità giacente di Persona_1
e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, condanna la curatela a
[...] rimborsare le spese di lite di primo grado, come liquidate nella sentenza appellata ed in favore di in solido con;
Controparte_1 Parte_1
4) compensa le spese di lite di appello tra l'appellante e la curatela dell'eredità giacente.
Taranto, 12.09.2025.
L'estensore Il Presidente
(dott. M. Campanale) (dott. A. M. Marra)
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione specializzata agraria, nelle persone dei magistrati
1) dott.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) dott. Michele Campanale Cons. relatore
3) dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere
4) dott. Vincenzo Di Canio Esperto
5) dott. Giovanni Mutinati Esperto nella pubblica udienza del 12.09.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile agraria iscritta al n. 440/2024 R.G. di appello avverso la sentenza n. 2438/2024 del Tribunale di Taranto sezione specializzata agraria, pendente tra
, domiciliato in Taranto presso l'avv. Giuseppe Semeraro dal quale è Parte_1 rappresentato e difeso;
appellante e
domiciliato in Taranto presso l'avv. Paolo Nicola Tarantini dal quale è Controparte_1 rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente all'avv. Giovanni Durante;
curatore dell'eredità giacente di , contumace;
Persona_1
appellati
All'udienza del 12.09.2025, sentiti i difensori delle parti costituite che si sono riportati ai propri scritti, la Corte decideva la causa sulle conclusioni delle parti costituite come da verbale di udienza a cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che è proprietario di un'azienda agricola con relativi fondi rustici sita in
Castellaneta (TA), contrada Specchia San Domenico, estesa Ha 101,46,88 e censita in catasto alla partita 437, foglio72, ptc.25, foglio 73 ptc.30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44,
45, 46, 66, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 87, 131, 164, 275, 276, 308, 320, 321, 324, 326,
327, 352, 353, 358, 359, 360, 361, 362, 363; che i detti fondi rustici sono stati condotti in affitto da e (quest'ultimo succeduto al padre Persona_1 Parte_1
), succeduti nell'affitto all'originario dante causa Persona_2 Parte_1
1 (padre di e nonno di odierno appellante), in virtù Persona_1 Parte_1 di contratto di affitto sottoscritto il 23.3.1960 con il concedente , deceduto Persona_3 il 15.11.1989, a cui è succeduto per rappresentazione del padre Controparte_1 [...]
(rinunciatario all'eredità di ) e in virtù di successivo atto di Persona_4 Persona_3 divisione;
che il contratto è scaduto il 10.11.2011; che in data 8.09.2010 con racc. a.r., ha intimato regolare e tempestiva disdetta agli affittuari, che vani sono stati i tentativi di conciliazione dinanzi all'IPA di Taranto svoltisi il 20 settembre 2011 ed il 20 dicembre 2011 non essendo gli affittuari comparsi;
che nelle more v'è stato il giudizio per il riconoscimento agli affittuari dell'indennità per miglioramenti definito con la sentenza della Corte d'Appello di Taranto n. 252 del 7 - 8.07.20217, che in detta sentenza è stato accertato il diritto di e alla ritenzione dei fondi dell'azienda agricola sita Persona_1 Parte_1 in Castellaneta, Contrada Specchia-San Domenico, sino al pagamento dell'indennità per miglioramenti ivi determinata in via residua in € 153.649,65 oltre interessi legali dallo
11.11.2011, per effetto e in conseguenza della cessazione del contratto agrario in data
10.11.2011 a seguito di tempestiva disdetta;
che la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 25765/2019 ha confermato la pronuncia determinandone il passaggio in giudicato;
che nelle more, in data 8.08.2018, è deceduto e si è Persona_1 nominato - su istanza del - un curatore (nella persona del dott. ) CP_1 Persona_5 dell'eredità stante la mancanza di accettazione dei chiamati all'eredità di Persona_1
e al fine di poter ottemperare al pagamento dell'indennità per miglioramenti, di
[...] inibire il diritto di ritenzione in capo agli ex affittuari e poter conseguentemente agire per il rilascio;
che ha provveduto al pagamento dell'indennità per miglioramenti liquidata nella richiamata sentenza n. 252/2017 della Corte d'Appello di Taranto in € 166.492,00, comprensivo di interessi legali al 23.02.2022, in ragione del 50% per ciascun beneficiario
(ad con bonifico bancario di € 83.246,00 eseguito in favore della Persona_1
Curatela Eredità presso Banca Popolare di Puglia e Parte_2
Basilicata, in data 31.03.2022 distinta n. 83250500454/001 n. ordine 00003586537; ad mediante compensazione con i seguenti crediti vantati da Parte_1 CP_1 nei confronti di : a) € 43.570,00 mediante pagamento al creditore
[...] Parte_1 pignorante in esecuzione di ordinanza di assegnazione del 30.01.2018 emessa nella procedura espropriativa presso terzi n. 2751/2017 R.G. Es. Tribunale di Taranto intrapresa dal creditore pignorante in danno di con pignoramento presso terzi Parte_1 notificato al debitore e al terzo pignorato b) € 2.150,00 Parte_1 Controparte_1 pagata al creditore pignorante a titolo di interessi sulla somma sub a come da ordinanza di
2 assegnazione, c) € 15.674,46, quota parte, pari al 50%, di € 31.348,92 per indennità di occupazione sine titulo ex art. 1591 CC relativa alle 4 annate agrarie 2014 - 2018, d) €
100,00, per interessi maturati al 28.02.2018 sui mancati pagamenti delle indennità sub c, e)
€ 15.674,46, per indennità di occupazione sine titulo, ex art. 1591 CC, relativa alle annate agrarie 2018 - 2019 e 2019-2020, f) € 7.837,23, per indennità di occupazione sine titulo, ex art. 1591 CC, relativa all'annata agraria 2020 – 2021); che ha pertanto soddisfatto il diritto degli affittuari all'indennità per i miglioramenti ed è perciò venuto meno il loro diritto di ritenzione, con ricorso depositato il 27.02.2023 ha agito dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Taranto sezione specializzata agraria per ottenere la condanna di Parte_1
e della curatela della eredità giacente di al rilascio del
[...] Persona_1 richiamato compendio agricolo. Costituitosi contestando la pretesa Parte_1 avversa e rimasta contumace la curatela dell'eredità giacente, con la sentenza n. 2438/2024 pubblicata il 15.10.2024 il Tribunale di Taranto sezione agraria ha accolto la domanda così statuendo: “1) Accoglie le domande proposte dal ricorrente e, per l'effetto, accerta e dichiara che il contratto di affitto in corso tra le parti in lite è scaduto alla data dell'11/11/2011, che il diritto di ritenzione a favore dei resistenti si è estinto per estinzione del loro credito relativo ad indennizzi per migliorie e condanna e Parte_1
l'eredità giacente di al rilascio dei fondi indicati nel contratto di affitto Persona_1 di cui all'allegato n. 1 al ricorso e nel ricorso stesso a favore di per la Controparte_1 data dell'11/11/2024; 2) Compensa integralmente le spese di lite tra il ricorrente e l'eredità giacente di;
3) Condanna alla rifusione delle spese Persona_1 Parte_1 di lite in favore di liquidate in euro 3809,00 per compensi, oltre IVA, CAP Controparte_1
e rimborso spese generali in misura di legge“.
Con ricorso depositato il 22.11.2024 ha proposto appello. Rimasta Parte_3 contumace la curatela dell'eredità di , si è costituito Persona_1 Controparte_1 contestando la fondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto.
Con il primo motivo di appello l' allega la falsa applicazione degli artt. 17 e 20 Parte_1
L 3.05.1982 n. 203 in cui sarebbe incorso il tribunale ritenendo (il tribunale) che con la sentenza n. 252/2017 di questa stessa Corte, essendo stato ivi riconosciuto il diritto alla indennità per i miglioramenti, sarebbe stata implicitamente accertata con efficacia di giudicato la cessazione del contratto di affitto in data 10.11.2011 poiché il riconoscimento del diritto a detta indennità, secondo il tribunale, postula come fatto costitutivo la cessazione del rapporto di affitto. A dire dell'appellante, tale assunto sarebbe errato poiché, potendo lo accertamento del diritto all'indennità suddetta esser chiesto in via anticipata o condizionata,
3 potendo tale indennità esser riconosciuta anche prima della cessazione del rapporto ex art. 17 L 3.05.1982 n. 203, la pronuncia della Corte con cui è stata riconosciuta la detta indennità non costituirebbe pronuncia implicita dell'avvenuta cessazione (scadenza) del rapporto di affitto.
Il motivo di appello non è condivisibile.
Esaminando gli atti del primo grado di giudizio, si rileva che l' non ha chiesto in Parte_1 via riconvenzionale nel giudizio concluso dalla sentenza n. 252/2017 di questa Corte un riconoscimento di “natura anticipatoria o condizionata” del diritto all'indennità per i miglioramenti, cioè una pronuncia di riconoscimento della detta indennità condizionata alla futura cessazione del rapporto, ma ha chiesto il riconoscimento della detta indennità alla attualità.
Si rileva altresì che in quel giudizio non era stata allegata dagli e non è stata Parte_1 accertata dalla Corte l'esistenza della clausola contrattuale per la corresponsione della indennità prima della cessazione del rapporto, clausola a cui l'art. 17 c. II ultimo periodo L
3.05.1982 n. 203 subordina in generale il pagamento dell'indennità prima della scadenza del contratto.
Consegue che la cessazione del rapporto era in effetti fatto costitutivo necessario per lo insorgere e per il riconoscimento all'attualità del diritto degli al pagamento Parte_1 dell'indennità suddetta, che il riconoscimento nella sentenza n. 252/2017 di questa Corte del diritto attuale degli al pagamento di tale indennità, in assenza della clausola Parte_1 contrattuale per la corresponsione dell'indennità prima della cessazione del rapporto, costituisce pertanto pronuncia implicita sulla cessazione dell'affitto agrario, ormai passata in giudicato non essendo contestato che la sentenza n. 252/2017 di questa Corte è stata confermata dalla Suprema Corte di Cassazione.
Peraltro, nel giudizio concluso con la sentenza n. 252/2017 di questa Corte, come risulta in modo inequivocabile da detta sentenza, lo stesso ha eccepito l'inammissibilità Parte_1 della pronuncia di risoluzione (ivi richiesta dal ) del rapporto agrario in quanto CP_1 questo già cessato di diritto alla sua scadenza. Ora, cadendo in evidente contraddizione,
afferma il contrario (cioè, che il rapporto non sarebbe cessato), pur di Parte_1 sottrarsi al rilascio del fondo.
L'esistenza del giudicato sul punto e l'ammissione dell' nel giudizio che ha Parte_1 portato al giudicato, della cessazione del rapporto induce a confermare la condanna dello
4 appellante al rilascio del fondo per cessazione del rapporto di affitto.
Con il secondo motivo di appello allega la violazione degli artt 1591 c.c. Parte_1
e 112 c.p.c. in cui sarebbe incorso il tribunale dichiarando la parziale estinzione della obbligazione indennitaria del (al cui soddisfacimento era subordinato il rilascio del CP_1 fondo) per compensazione del diritto all'indennità di con il diritto del Parte_1
al pagamento dei canoni ai sensi dell'art. 1591 c.c. A dire dell'appellante, il CP_1 tribunale non avrebbe potuto dichiarare tale compensazione (del diritto all'indennità con il diritto del ai canoni ex art. 1591 c.c.) perché il avrebbe opposto in CP_1 CP_1 compensazione non i canoni dovuti ex art. 1591 c.c. ma l'indennità per occupazione sine titulo, occupazione in realtà legittima e non sine titulo perché “giustificata” dal diritto alla ritenzione (art. 20 L. n. 203/1982) del fondo fino al pagamento dell'indennità.
Il motivo di appello non è condivisibile.
Il ha sollevato in primo grado l'eccezione di compensazione opponendo in CP_1 compensazione ad (v. ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, Parte_1 alla pag.3) con il diritto avverso all'indennità il suo diritto al pagamento della “indennità di occupazione sine titulo ex art.1591 c.c.”. Pur facendo riferimento all'indennità di occupazione sine titulo, pur ritenendosi in effetti il riferimento improprio e non corretto in quanto la ritenzione del fondo spettante ex art. 20 L. n. 203/1982 all'affittuario fino a che non gli venga pagata l'indennità esclude che la sua detenzione sia sine titulo e illecita, tuttavia, il richiamo all'art.1591 c.c., che impone al conduttore fino al rilascio dell'immobile di pagare il “corrispettivo convenuto”, induce a ritenere che il abbia in realtà voluto CP_1 riferirsi ai canoni dovuti nel periodo di ritenzione e opporre in compensazione tali canoni.
La diversa ed errata qualificazione giuridica (operata dal ) del suo credito opposto CP_1 in compensazione, in sostanza, non esclude che il abbia inteso comunque opporre CP_1 la compensazione proprio quel suo credito. Consegue che il tribunale, nel rispetto dell'art. 112 c.p.c., correttamente ha dichiarato estinto il diritto all'indennità di Parte_1 estinto parzialmente per compensazione con il diritto del al pagamento dei canoni CP_1 ex art. 1591 c.c.
Non s'ignora inoltre che, essendo quella invocata dal una compensazione CP_1
“impropria”, cioè un mero calcolo del saldo finale di dare ed avere derivante dallo stesso rapporto contrattuale, neppure sarebbe necessaria la eccezione di compensazione, potendo la compensazione impropria essere operata d'ufficio dal giudice, anche in appello (in tal senso, ex multis, Cass. civ. sez. II 13.03.2014 n. 6700).
5 Con il terzo motivo di appello allega la falsa applicazione degli artt. 91 e Parte_1
92 c.p.c. in cui sarebbe incorso il tribunale nel compensare le spese di lite tra il e la CP_1 curatela dell'eredità giacente di “per gravi ed eccezionale motivi” Persona_1 individuati dal tribunale nel fatto che la curatela avrebbe fatto sostanziale acquiescenza alla domanda attorea non costituendosi e nel fatto che, data l'opposizione di , Parte_1 la curatela non era in grado di rilasciare il fondo. A dire dell'appellante, la contumacia della curatela non escludeva l'applicazione dell'art. 91 c.p.c., né costituiva acquiescenza alla domanda attorea, essendo piuttosto la curatela passiva e non avendo la stessa manifestato, anche ai sensi dell'art. 1220 c.c., la seria volontà di rilasciare il fondo.
Il motivo di appello è condivisibile.
Premesso che la contumacia, in generale, non è espressione di acquiescenza né costituisce riconoscimento del diritto avverso, che la contumacia non esclude l'applicazione della regola della soccombenza (in tal senso ex multis Cass. civ. sez. II 11.12.2024 n. 31861, Cass. civ. sez. II 27.06.2024 n. 177459) e non esclude la soccombenza, la curatela, risultata soccombente, avrebbe dovuto essere condannata in solido con al Parte_1 rimborso delle spese di lite di primo grado in favore del . CP_1
Né risulta e neppure è stato allegato che la curatela abbia manifestato la volontà di rilasciare il fondo e di collaborare con il per il soddisfacimento del suo diritto, né di aver CP_1 offerto al il rilascio del fondo. Allo stesso modo, non vi è prova che sia stata nella CP_1 impossibilità di rilasciare il fondo per l'opposizione frapposta da . In Parte_1 sintesi, non sono provate la buona fede della curatela e il mancato rilascio del fondo da parte sua per causa (l'opposizione di ) ad essa non imputabile. Parte_1
Vanno pertanto esclusi i gravi ed eccezionali motivi che avrebbero potuto giustificare la compensazione delle spese di lite di primo grado tra il e la curatela va dunque CP_1 condannata al rimborso di dette spese in solido con , avente un interesse Parte_1 alla condanna in solido della curatela per la possibilità di dividere con essa l'obbligo di rimborso delle spese processuali.
Piuttosto è giustificata ex art. 92 c. II c.p.c. la compensazione delle spese di appello tra e la curatela perché l'appello è stato indotto dall'errata statuizione del Parte_1 tribunale e non dalla condotta della curatela che in primo grado è rimasta contumace.
, secondo soccombenza (art. 91 c.p.c.), va condannato al rimborso delle Parte_1
6 spese di lite di questo grado in favore del , nella misura dei parametri medi di cui al CP_1
DM 10.03.2014 n. 55.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n. 2438/2024 del
Tribunale di Taranto sezione specializzata agraria proposto da nei Parte_1 confronti di e della curatela dell'eredità giacente di Controparte_1 Persona_1 con ricorso depositato il 22.11.2024, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto nei confronti di Controparte_1
2) condanna a rimborsare a le spese di lite di appello Parte_1 Controparte_1 liquidate in € 9.991,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15%),
CAP ed IVA come per legge;
3) accoglie l'appello proposto nei confronti della curatela dell'eredità giacente di Persona_1
e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, condanna la curatela a
[...] rimborsare le spese di lite di primo grado, come liquidate nella sentenza appellata ed in favore di in solido con;
Controparte_1 Parte_1
4) compensa le spese di lite di appello tra l'appellante e la curatela dell'eredità giacente.
Taranto, 12.09.2025.
L'estensore Il Presidente
(dott. M. Campanale) (dott. A. M. Marra)
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