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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/04/2025, n. 1270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1270 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
Il Collegio, riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti magistrati:
Dott. Roberto Monteverde Presidente
Dott.ssa Barbara Fabbrini Giudice
Dott. Massimiliano Sturiale Giudice Relatore nella causa iscritta a n. r.g. 13028/2023
PROMOSSA DA:
, (C.F , rappresentato e difeso dall'avv. Crecchi Parte_1 C.F._1
Brunella del foro di Pisa
RICORRENTE
CONTRO
, Questura di Pisa Controparte_1
RESISTENTE
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO Ex lege
all'esito della camera di consiglio del 09.04.2025 ha pronunciato il seguente
SENTENZA
ex artt. 281terdecies c.p.c.
1 avente per OGGETTO: Impugnazione avverso diniego di rilascio permesso di soggiorno
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato il 14/11/2023 ha Parte_1
impugnato il decreto del Questore di Pisa del 11.05.2023 e notificato il 15/10/2023 con cui è stata rigettata l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19 comma 1.2. d.lgs 286/1998, come modificato dalla L. 173/2020.
Il provvedimento di rigetto emesso dal Questore ha richiamato il parere negativo della
Commissione Territoriale di Livorno la quale ha evidenziato che “non sono emersi né sono stati forniti dall'istante elementi tali da far ritenere che, in caso di rimpatrio, lo stesso possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, o corra il rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti umani e degradanti ovvero possa essere sottoposto a violazioni sistematiche e gravi di diritti umani
”.
Inoltre, nel provvedimento viene anche riportato che “al netto dell'attività lavorativa, dalla documentazione non emergono attività di altro genere (scuola/studio, formazione professionale, volontariato), né è emerso alcun elemento che faccia pensare ad uno sradicamento dal Paese di origine;
inoltre, non rileva alcun altro indice di significativo ed effettivo inserimento socio-culturale sul territorio nazionale utile a corroborare il consolidamento in Italia di un quadro di relazioni personali, sociali, economiche e culturali tali da far apprezzare, nel loro complesso, l'esistenza di una “vita privata” meritevole di tutela ai sensi dell'art. 8 CEDU, né emergono ulteriori elementi riconducibili a profili di particolare vulnerabilità dell'istante che possano comportare, in caso di allontanamento, una violazione degli obblighi costituzionali dello Stato italiano ”
Per questo la Commissione ha espresso parere non favorevole e il questore ha ordinato il rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
A fondamento dell'impugnazione il ricorrente ha allegato:
2 • Comunicazione di ospitalità;
• Iscrizione a corso di lingua italiana;
• Dichiarazione di disponibilità all'assunzione;
L'Avvocatura Distrettuale dello Stato non si è costituita.
All'udienza del 12/09/2024 dinanzi al giudice relatore, il sig. , dichiarava: Parte_1
“Sono , Parte_1
D. Da quanto tempo è in Italia?
R. sono in Italia dal 2017;
D: Sta lavorANo?
R. non avendo la possibilità di essere assicurato ho sempre lavorato ma nessuno mi ha regolarizzato.
D: Che lavoro fa?
R. In Agricoltura, per lo più
D. QuANo lavori non hai mezzi di sicurezza?
R. nulla.
D. ha famiglia in Italia?
R. no.
D. La sua famiglia d'origine da chi è composta?.
R. in Albania, ci sono mia madre mio padre e mio nonno. E ho una sorella che sta in
Germania stabilmente con il permesso di soggiorno e tutto. Mia sorella è ANata in Germania in Lavoro.
D. Vuole aggiungere qualcosa
R: io ho provato a regolarizzare la mia posizione con l'emersione con il decreto flussi, ma non ci sono mai riuscito.
D. Perché non vuole tornare in Albania.
R. per la povertà.
3 D. Dove vive?
R. Vivo in affitto con un mio amico.”
Il Giudice, rilevato l'emergere di indici di sfruttamento lavorativo dal colloquio, ed in attuazione del dovere di cooperazione istruttoria, informava il ricorrente della possibilità di poter svolgere un colloquio con gli operatori dello sportello per il contrasto allo sfruttamento lavorativo istituto presso i locali del Tribunale
Fissava presso il suddetto sportello sito in Tribunale piano V l'incontro per il 27/09/2024 ore 09:00, rinviava l'udienza al 24.10.2024 ore 13.00 per la conclusione del giudizio e richiedeva al pm in sede di inviare il casellario giudiziario e carichi pendenti del ricorrente da acquisire nel presente giudizio.;
All'udienza del 24.10.2024 compariva per il ricorrente, l'avv. CRECCHI BRUNELLA nonché la quale evidenziava che la posizione lavorativa del ricorrente era in Parte_1
corso di regolarizzazione e chiedeva un rinvio.
Nessuno compariva per l'amministrazione resistente
Il Giudice, preso atto di quanto sopra, rinviava la causa al 06.02.2025 ore 10.30, successivamente differita al 03.04.2025.
In data 21.10.2024 lo sportello per il contrasto allo sfruttamento lavorativo depositava la relazione redatta in seguito al colloquio con il Sig. secondo la quale, con riferimento Pt_1 alle condizioni alloggiative e stato di bisogno “Quanto alle condizioni alloggiative, il sig.
vive attualmente a Capannole (PI) in via San Rocco 29, con una regolare Pt_1 dichiarazione di ospitalità, rappresentANo di avere difficoltà nell'iscrizione alla residenza.
Con riguardo allo stato di bisogno, l'utente riferisce di dover provvedere alla propria sopravvivenza e anche al sostentamento dei propri genitori e dunque per questo ha cercato di avere sempre un'occupazione, ma di voler essere aiutato a regolarizzare la sua condizione di lavoro per sentirsi più tranquillo. All'esito del colloquio, sulla scorta delle dichiarazioni dell'utente, non si ritengono sussistenti sufficienti elementi per identificare una condizione di sfruttamento lavorativo attuale, ma irregolarità nel passato aggravate sicuramente da un approfittamento della sua condizione di “irregolare” sul territorio. Inoltre, all'esito delle informazioni raccolte e dei bisogni sociali manifestati dall'utente (mancata iscrizione anagrafica da parte del Comune, difficoltà nell'apertura del conto corrente bancario stante 4 l'opposizione – illegittima - dell'istituto postale, rifiuto di apertura della P.IVA per l'assenza di un titolo di soggiorno anche cartaceo), abbiamo offerto all'utente, compatibilmente con le azioni che vorrà compiere con il supporto del suo legale, presente al colloquio, la disponibilità a fornire indicazioni sempre nell'ambito del progetto S.O.L.E.I.L.”
All'udienza del 03.04.2025 compariva per il ricorrente, l'avv. CRECCHI BRUNELLA nonché la quale si riportava ai documenti depositati preliminarmente, Parte_1 rinunciava ai termini di cui all'art. 275 bis c.p.c. ed all'udienza di discussione orale avanti al collegio, chiedendo la rimessione della causa al collegio per la decisione. Precisava le conclusioni come da ricorso. Nessuno compariva per l'amministrazione resistente .
IL Giudice, preso atto di quanto sopra, riservava di riferire al collegio per la decisione.
Occorre osservare preliminarmente che la domANa di protezione internazionale è stata presentata da parte ricorrente dopo l'entrata in vigore del D.L. 113/2018 cioè dopo il 5 ottobre
2018.
Ne consegue che essa deve essere scrutinata alla luce della disciplina del D.L. 113/2018, convertito nella L. 132/2018, così come novellata dal D.L. 130/2020. In particolare, il D.L.
113/2018 ha comportato la sostanziale abolizione della protezione umanitaria previgente:
l'art. 1 co. 1 ha difatti abrogato l'art. 5 co. 6 del d.lgs. 286/1998 e ha escluso ogni riferimento al permesso di soggiorno per motivi umanitari limitANone la concessione ad una serie di ipotesi rigorosamente tipizzate, il c.d. permesso di soggiorno per “casi speciali”.
Il successivo D.L. 130/2020, convertito in L. 173/2020, ha invece risposto all'esigenza di superare alcuni profili problematici derivanti dall'incompatibilità del D.L. 113/2018 con il diritto d'asilo costituzionale e ne ha modificato la disciplina, reintroducendo nell'art. 5 co. 6 del d.lgs. 286/1998 il riferimento testuale agli obblighi costituzionali e internazionali dello
Stato italiano ed estendendo le ipotesi di permessi per casi speciali.
Il D.L. 130/2020 ha, inoltre inciso sull'art. 19 del d.lgs. 286/1998, il cui comma 1.1 è così formulato: “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche 5 dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute […]. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine.”
Alla luce di ciò, il Collegio rileva che la normativa di cui al D.L. 130/2020 non ha ripristinato il permesso di soggiorno per motivi umanitari e ha mantenuto l'istituto della
“protezione speciale” ampliANo i presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione speciale e dANo espresso rilievo ad elementi - quali il richiamo agli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato - comunemente considerati rilevanti dalla giurisprudenza consolidata ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria.
In particolare, nell'art. 19 del d.lgs. 286/1998: a) sono state allargate le ipotesi di divieto di respingimento del comma 1.1 all'ipotesi in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti (che sono equiparati alla tortura, in ciò allineANosi all'art. 3 CEDU) e a quelle in cui vi siano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8
CEDU), prevedendo a tal fine che si tenga conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo reinserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine (cfr. Cass. SS. UU. n. 29459/2019); b) sono stati leggermente modificati i presupposti che vietano l'espulsione dello straniero per ragioni di salute e che giustificano il rilascio del permesso per cure mediche.
Qualora ricorrano i presupposti di cui al co.
1.1 dell'art. 19 del d.lgs. 286/1998, tale disposizione contempla il rilascio di un permesso di soggiorno “per protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 co.
1.2. e 6 co.
1-bis) del d.lgs. 286/1998 e dell'art. 32 co. 3
6 del d.lgs. 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett.e ) e b) e 2 lett. e) del D.L.
130/2020.
Infine, va dato atto che l'art. 15 del D.L. 130/2020 nelle disposizioni transitorie prevede che la disciplina in questione si applichi direttamente ai procedimenti pendenti in sede amministrativa o giudiziaria di merito alla data di entrata in vigore (22/10/2020). Le Sezioni
Unite nell'applicare la predetta norma transitoria hanno affermato che le norme del D.L.
130/2020 relative al divieto di respingimento del richiedente asilo quANo esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, si applicano retroattivamente
– ex art. 15 dello stesso D.L. – ai procedimenti che, alla data di sua entrata in vigore, fossero pendenti davanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, ma non a quelli pendenti, alla stessa data, davanti al giudice di rinvio o alla Corte di cassazione (Cass. SS. UU. n. 24413/2021).
In altri termini, il nuovo testo degli artt. 5 co. 6, e 19 del d.lgs. 286/1998 si applica, nei procedimenti amministrativi dinanzi alla Commissione territoriale o al Questore e nei procedimenti giurisdizionali dinanzi al Tribunale, purché la domANa sia successiva al 5 ottobre 2018. Sul profilo fattuale, con la citata sentenza n. 29459/2019, le Sezioni Unite della
Cassazione hanno chiarito che “l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali, col sostegno dell'art. 8 della Cedu, promuove l'evoluzione della norma, elastica, sulla protezione umanitaria a clausola generale di sistema, capace di favorire i diritti umani e di radicarne l'attuazione. Va quindi condiviso l'approccio scelto dall'orientamento di questa Corte
(inaugurato da Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, seguita, tra varie, da Cass. 19 aprile 2019, n.
11110 e da Cass. n. 12082/19, cit., nonché, a quanto consta, dalla preponderante giurisprudenza di merito) che assegna rilievo centrale alla valutazione comparativa tra il grado d'integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale. Non può, peraltro, essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerANo, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, né il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione
7 al paese di provenienza (Cass. 28 giugno 2018, n. 17072). Si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sé inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. 3 aprile 2019, n. 9304)”. L'ordinanza di rimessione adottata da Cass. 28316/2020 sottolinea che “Le Sezioni Unite, in continuità con l'orientamento espresso da Cass.n.4455/2020, ribadiscono, dunque, che la norma sulla protezione umanitaria, anch'essa attuativa del diritto di asilo costituzionale ex art.10, comma terzo, Cost. è necessariamente collegata ai diritti fondamentali che l'alimentano, sì da assurgere, in via evolutiva e col sostegno dell'art.8 della CEDU, a clausola generale di sistema, capace di favorire i diritti umani e di radicarne l'attuazione”. Le stesse Sezioni Unite hanno poi precisato che “in presenza di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro
Paese – desumibile da indici socialmente rilevanti quali la titolarità di un rapporto di lavoro
(pur se a tempo determinato, costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento – saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore” e, viceversa, “situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia” (Cass. SS. UU. n.
24413/2021).
La nuova formulazione dell'art. 19 del d.lgs. 286/1998 permette, invece, al giudice di valutare se l'allontanamento dal territorio del paese ospitante comporti una lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare dello straniero - di cui può essere espressione l'integrazione sociale raggiunta nel paese ospitante - svincolANo tale giudizio dalla sussistenza di un rischio di compromissione dei diritti fondamentali della persona nel paese di origine.
Ne consegue che - al fine di comprendere quANo l'espulsione di uno straniero rappresenti una indebita ingerenza da parte degli Stati nella sua vita privata e familiare – è necessario chiarire due concetti: la nozione di “vita privata e familiare” e soprattutto quello di “ingerenza indebita”, per come elaborati dalla giurisprudenza della Corte EDU.
8 In primo luogo, è bene sin da subito specificare che “vita privata” e “vita familiare” non rappresentano un'endiadi ma esprimono due concetti distinti e separati. Infatti, mentre il concetto di “vita familiare” è di più facile comprensione dato che attiene – quantomeno in questa materia - alla tutela dell'unità familiare in senso ampio (cfr. V. Corte EDU Sentenza
IZ, LE AN BalkANali c. RegnoUnito, 21 ottobre 1997, e Sentenza LI c.
Francia), la “vita privata” è, invece, un concetto dalla portata più ampia ed è definibile come il complesso di legami e rapporti sociali che una persona intrattiene nel momento in cui si insedia stabilmente all'interno di una comunità, diversi da quelli familiari, e che – unitamente a questi ultimi – determinano la sua identità sociale (v. Corte EDU sentenza Üner c. Paesi
Bassi [GC], n. 46410/99).
Ciò porta a valorizzare – ed a qualificare come motivi ostativi all'espulsione nei termini in cui si dirà in seguito – tutti quegli indici, indipendenti dai legami familiari, che dimostrino un effettivo radicamento dello straniero nel tessuto sociale del paese di accoglienza. Il concetto di vita privata è quindi un concetto ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva, comprendente tanto l'integrità fisica e psicologica della persona, quanto, ad un certo rilievo, il diritto di stabilire e sviluppare relazioni con gli altri esseri umani. Da ciò deriva che lo stabile insediamento dello straniero anche richiedente asilo possa integrare il concetto di vita privata, anche in assenza di legami familiari.
Nell'ultimo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il legislatore detta, poi, i parametri in forza dei quali operare la valutazione della violazione del divieto di allontanamento mediante un bilanciamento tra la natura ed effettività dei vincoli familiari che lo straniero ha sul territorio nazionale, il suo concreto inserimento sociale e la durata del suo soggiorno in Italia da una
Per_ parte, e l'eventuale esistenza di “legami familiari culturali o sociali con il di origine”.
Accanto al divieto negativo di non ingerenza nella vita privata e/o familiare dello straniero -
a meno che tale misura non sia ragionevole e proporzionata rispetto al fine statuale perseguito
- quale linea direttrice per il Legislatore nella materia dell'immigrazione (vedasi Corte cost.
202 del 2013), si accompagna, nella materia dell'asilo, un obbligo positivo di intervento a carico dello Stato con il riconoscimento del diritto alla protezione speciale, quale attuazione, giustappunto, anche del diritto di asilo costituzionale ex art. 10, comma 3, Cost., sottoposto ad un giusto bilanciamento tra il diritto alla vita privata e/o familiare dello straniero e
9 l'interesse dello Stato alla tutela del bene giuridico della sicurezza nazionale, nonché di ordine e sicurezza pubblica e di protezione della salute.
In definitiva, ritiene il Collegio che il giudice, ai fini del riconoscimento del diritto del richiedente alla protezione speciale ex art. 19 comma 1.1. D.L. 130/2020 debba in primis accertare che questi abbia creato in Italia una propria vita privata e/o familiare, quindi valutare, sulla scorta dei criteri contenuti nella medesima disposizione, se l'allontanamento sia suscettibile di determinare una sproporzionata e non giustificata lesione della sua vita privata e/o familiare, in considerazione dell'integrazione e del radicamento raggiunto nel paese ospitante, cui si contrappone uno sradicamento o comunque un significativo affievolimento dei suoi legami sociali, familiari e culturali con il paese di origine, a prescindere dalla compromissione nella titolarità e/o nel godimento dei diritti fondamentali della persona a cui il medesimo potrebbe ANare incontro in ipotesi di rimpatrio.
Nel bilanciamento tra i due termini del rapporto, il Giudice dovrà valutare quANo il secondo possa essere preminente sul diritto alla vita privata e/o familiare, purché quest'ultimo risponda ad un bisogno sociale legittimo, proporzionale e non altrimenti perseguibile (Corte
EDU, Jeunesse c/Paesi Bassi 3/10/2014, GrANe Camera).
Ciò premesso, si può passare a compiere la suddetta valutazione nel caso di specie.
Orbene, il signor cittadino albanese, è giunto in Italia nel 2018 e nel corso Parte_1
degli anni di permanenza sul territorio internazionale ha sempre svolto regolare attività lavorativa. Il ricorrente, in corso di causa, ha documentato uno stabile inserimento lavorativo rappresentato dall'apertura di un'impresa agricola a nome suo e lo svolgimento di lavori di potatura olivi presso vari committenti.
Il ricorrente ha dimostrato un'integrazione sociale e lavorativa significativa, dANone prova nei documenti allegati al ricorso.
Pertanto, un eventuale rientro in patria porrebbe il ricorrente rappresenterebbe una indebita ingerenza nella vita privata del ricorrente interrompendo il percorso di integrazione avviato sul territorio nazionale.
Devono quindi ritenersi sussistenti fondate ragioni per il riconoscimento della protezione speciale al richiedente.
10 5. Sulle spese di lite
La liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa deve avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 DPR 115/2002 e il giudice del procedimento provvederà alla liquidazione con separato decreto.
Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite, si ritiene che sussistano gravi e circostanziate ragioni di compensazione delle spese di lite ( cfr. C. Cost Corte Costituzionale, sentenza 19/04/2018 n° 77) dato che i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale si sono verificati dopo il diniego amministrativo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione collegiale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
1) Accoglie il ricorso presentato da per le motivazioni disposte in Parte_1
parte narrativa;
2) Dispone che il Questore competente rilasci il permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 co.
1.2. e 6 co.
1-bis) del d.lgs. 286/1998 e dell'art. 32 co. 3 del d.lgs. 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett.e ) e b) e 2 lett. e) del D.L. 130/2020 convertibile per motivi di lavoro
3) Compensa le spese di lite;
4) provvede con separato decreto ai sensi dell'art. 82 e dell'art. 83, comma 3 bis,
d.p.r. 115/2002 alla liquidazione del compenso al difensore.
Si comunichi
Firenze, così deciso alla camera di consiglio del 09 aprile 2025
Il Relatore
Dott. Massimiliano Sturiale
Il Presidente
Dott. Roberto Monteverde
11
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
Il Collegio, riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti magistrati:
Dott. Roberto Monteverde Presidente
Dott.ssa Barbara Fabbrini Giudice
Dott. Massimiliano Sturiale Giudice Relatore nella causa iscritta a n. r.g. 13028/2023
PROMOSSA DA:
, (C.F , rappresentato e difeso dall'avv. Crecchi Parte_1 C.F._1
Brunella del foro di Pisa
RICORRENTE
CONTRO
, Questura di Pisa Controparte_1
RESISTENTE
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO Ex lege
all'esito della camera di consiglio del 09.04.2025 ha pronunciato il seguente
SENTENZA
ex artt. 281terdecies c.p.c.
1 avente per OGGETTO: Impugnazione avverso diniego di rilascio permesso di soggiorno
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato il 14/11/2023 ha Parte_1
impugnato il decreto del Questore di Pisa del 11.05.2023 e notificato il 15/10/2023 con cui è stata rigettata l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19 comma 1.2. d.lgs 286/1998, come modificato dalla L. 173/2020.
Il provvedimento di rigetto emesso dal Questore ha richiamato il parere negativo della
Commissione Territoriale di Livorno la quale ha evidenziato che “non sono emersi né sono stati forniti dall'istante elementi tali da far ritenere che, in caso di rimpatrio, lo stesso possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, o corra il rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti umani e degradanti ovvero possa essere sottoposto a violazioni sistematiche e gravi di diritti umani
”.
Inoltre, nel provvedimento viene anche riportato che “al netto dell'attività lavorativa, dalla documentazione non emergono attività di altro genere (scuola/studio, formazione professionale, volontariato), né è emerso alcun elemento che faccia pensare ad uno sradicamento dal Paese di origine;
inoltre, non rileva alcun altro indice di significativo ed effettivo inserimento socio-culturale sul territorio nazionale utile a corroborare il consolidamento in Italia di un quadro di relazioni personali, sociali, economiche e culturali tali da far apprezzare, nel loro complesso, l'esistenza di una “vita privata” meritevole di tutela ai sensi dell'art. 8 CEDU, né emergono ulteriori elementi riconducibili a profili di particolare vulnerabilità dell'istante che possano comportare, in caso di allontanamento, una violazione degli obblighi costituzionali dello Stato italiano ”
Per questo la Commissione ha espresso parere non favorevole e il questore ha ordinato il rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
A fondamento dell'impugnazione il ricorrente ha allegato:
2 • Comunicazione di ospitalità;
• Iscrizione a corso di lingua italiana;
• Dichiarazione di disponibilità all'assunzione;
L'Avvocatura Distrettuale dello Stato non si è costituita.
All'udienza del 12/09/2024 dinanzi al giudice relatore, il sig. , dichiarava: Parte_1
“Sono , Parte_1
D. Da quanto tempo è in Italia?
R. sono in Italia dal 2017;
D: Sta lavorANo?
R. non avendo la possibilità di essere assicurato ho sempre lavorato ma nessuno mi ha regolarizzato.
D: Che lavoro fa?
R. In Agricoltura, per lo più
D. QuANo lavori non hai mezzi di sicurezza?
R. nulla.
D. ha famiglia in Italia?
R. no.
D. La sua famiglia d'origine da chi è composta?.
R. in Albania, ci sono mia madre mio padre e mio nonno. E ho una sorella che sta in
Germania stabilmente con il permesso di soggiorno e tutto. Mia sorella è ANata in Germania in Lavoro.
D. Vuole aggiungere qualcosa
R: io ho provato a regolarizzare la mia posizione con l'emersione con il decreto flussi, ma non ci sono mai riuscito.
D. Perché non vuole tornare in Albania.
R. per la povertà.
3 D. Dove vive?
R. Vivo in affitto con un mio amico.”
Il Giudice, rilevato l'emergere di indici di sfruttamento lavorativo dal colloquio, ed in attuazione del dovere di cooperazione istruttoria, informava il ricorrente della possibilità di poter svolgere un colloquio con gli operatori dello sportello per il contrasto allo sfruttamento lavorativo istituto presso i locali del Tribunale
Fissava presso il suddetto sportello sito in Tribunale piano V l'incontro per il 27/09/2024 ore 09:00, rinviava l'udienza al 24.10.2024 ore 13.00 per la conclusione del giudizio e richiedeva al pm in sede di inviare il casellario giudiziario e carichi pendenti del ricorrente da acquisire nel presente giudizio.;
All'udienza del 24.10.2024 compariva per il ricorrente, l'avv. CRECCHI BRUNELLA nonché la quale evidenziava che la posizione lavorativa del ricorrente era in Parte_1
corso di regolarizzazione e chiedeva un rinvio.
Nessuno compariva per l'amministrazione resistente
Il Giudice, preso atto di quanto sopra, rinviava la causa al 06.02.2025 ore 10.30, successivamente differita al 03.04.2025.
In data 21.10.2024 lo sportello per il contrasto allo sfruttamento lavorativo depositava la relazione redatta in seguito al colloquio con il Sig. secondo la quale, con riferimento Pt_1 alle condizioni alloggiative e stato di bisogno “Quanto alle condizioni alloggiative, il sig.
vive attualmente a Capannole (PI) in via San Rocco 29, con una regolare Pt_1 dichiarazione di ospitalità, rappresentANo di avere difficoltà nell'iscrizione alla residenza.
Con riguardo allo stato di bisogno, l'utente riferisce di dover provvedere alla propria sopravvivenza e anche al sostentamento dei propri genitori e dunque per questo ha cercato di avere sempre un'occupazione, ma di voler essere aiutato a regolarizzare la sua condizione di lavoro per sentirsi più tranquillo. All'esito del colloquio, sulla scorta delle dichiarazioni dell'utente, non si ritengono sussistenti sufficienti elementi per identificare una condizione di sfruttamento lavorativo attuale, ma irregolarità nel passato aggravate sicuramente da un approfittamento della sua condizione di “irregolare” sul territorio. Inoltre, all'esito delle informazioni raccolte e dei bisogni sociali manifestati dall'utente (mancata iscrizione anagrafica da parte del Comune, difficoltà nell'apertura del conto corrente bancario stante 4 l'opposizione – illegittima - dell'istituto postale, rifiuto di apertura della P.IVA per l'assenza di un titolo di soggiorno anche cartaceo), abbiamo offerto all'utente, compatibilmente con le azioni che vorrà compiere con il supporto del suo legale, presente al colloquio, la disponibilità a fornire indicazioni sempre nell'ambito del progetto S.O.L.E.I.L.”
All'udienza del 03.04.2025 compariva per il ricorrente, l'avv. CRECCHI BRUNELLA nonché la quale si riportava ai documenti depositati preliminarmente, Parte_1 rinunciava ai termini di cui all'art. 275 bis c.p.c. ed all'udienza di discussione orale avanti al collegio, chiedendo la rimessione della causa al collegio per la decisione. Precisava le conclusioni come da ricorso. Nessuno compariva per l'amministrazione resistente .
IL Giudice, preso atto di quanto sopra, riservava di riferire al collegio per la decisione.
Occorre osservare preliminarmente che la domANa di protezione internazionale è stata presentata da parte ricorrente dopo l'entrata in vigore del D.L. 113/2018 cioè dopo il 5 ottobre
2018.
Ne consegue che essa deve essere scrutinata alla luce della disciplina del D.L. 113/2018, convertito nella L. 132/2018, così come novellata dal D.L. 130/2020. In particolare, il D.L.
113/2018 ha comportato la sostanziale abolizione della protezione umanitaria previgente:
l'art. 1 co. 1 ha difatti abrogato l'art. 5 co. 6 del d.lgs. 286/1998 e ha escluso ogni riferimento al permesso di soggiorno per motivi umanitari limitANone la concessione ad una serie di ipotesi rigorosamente tipizzate, il c.d. permesso di soggiorno per “casi speciali”.
Il successivo D.L. 130/2020, convertito in L. 173/2020, ha invece risposto all'esigenza di superare alcuni profili problematici derivanti dall'incompatibilità del D.L. 113/2018 con il diritto d'asilo costituzionale e ne ha modificato la disciplina, reintroducendo nell'art. 5 co. 6 del d.lgs. 286/1998 il riferimento testuale agli obblighi costituzionali e internazionali dello
Stato italiano ed estendendo le ipotesi di permessi per casi speciali.
Il D.L. 130/2020 ha, inoltre inciso sull'art. 19 del d.lgs. 286/1998, il cui comma 1.1 è così formulato: “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche 5 dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute […]. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine.”
Alla luce di ciò, il Collegio rileva che la normativa di cui al D.L. 130/2020 non ha ripristinato il permesso di soggiorno per motivi umanitari e ha mantenuto l'istituto della
“protezione speciale” ampliANo i presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione speciale e dANo espresso rilievo ad elementi - quali il richiamo agli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato - comunemente considerati rilevanti dalla giurisprudenza consolidata ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria.
In particolare, nell'art. 19 del d.lgs. 286/1998: a) sono state allargate le ipotesi di divieto di respingimento del comma 1.1 all'ipotesi in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti (che sono equiparati alla tortura, in ciò allineANosi all'art. 3 CEDU) e a quelle in cui vi siano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8
CEDU), prevedendo a tal fine che si tenga conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo reinserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine (cfr. Cass. SS. UU. n. 29459/2019); b) sono stati leggermente modificati i presupposti che vietano l'espulsione dello straniero per ragioni di salute e che giustificano il rilascio del permesso per cure mediche.
Qualora ricorrano i presupposti di cui al co.
1.1 dell'art. 19 del d.lgs. 286/1998, tale disposizione contempla il rilascio di un permesso di soggiorno “per protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 co.
1.2. e 6 co.
1-bis) del d.lgs. 286/1998 e dell'art. 32 co. 3
6 del d.lgs. 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett.e ) e b) e 2 lett. e) del D.L.
130/2020.
Infine, va dato atto che l'art. 15 del D.L. 130/2020 nelle disposizioni transitorie prevede che la disciplina in questione si applichi direttamente ai procedimenti pendenti in sede amministrativa o giudiziaria di merito alla data di entrata in vigore (22/10/2020). Le Sezioni
Unite nell'applicare la predetta norma transitoria hanno affermato che le norme del D.L.
130/2020 relative al divieto di respingimento del richiedente asilo quANo esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, si applicano retroattivamente
– ex art. 15 dello stesso D.L. – ai procedimenti che, alla data di sua entrata in vigore, fossero pendenti davanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, ma non a quelli pendenti, alla stessa data, davanti al giudice di rinvio o alla Corte di cassazione (Cass. SS. UU. n. 24413/2021).
In altri termini, il nuovo testo degli artt. 5 co. 6, e 19 del d.lgs. 286/1998 si applica, nei procedimenti amministrativi dinanzi alla Commissione territoriale o al Questore e nei procedimenti giurisdizionali dinanzi al Tribunale, purché la domANa sia successiva al 5 ottobre 2018. Sul profilo fattuale, con la citata sentenza n. 29459/2019, le Sezioni Unite della
Cassazione hanno chiarito che “l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali, col sostegno dell'art. 8 della Cedu, promuove l'evoluzione della norma, elastica, sulla protezione umanitaria a clausola generale di sistema, capace di favorire i diritti umani e di radicarne l'attuazione. Va quindi condiviso l'approccio scelto dall'orientamento di questa Corte
(inaugurato da Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, seguita, tra varie, da Cass. 19 aprile 2019, n.
11110 e da Cass. n. 12082/19, cit., nonché, a quanto consta, dalla preponderante giurisprudenza di merito) che assegna rilievo centrale alla valutazione comparativa tra il grado d'integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale. Non può, peraltro, essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerANo, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, né il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione
7 al paese di provenienza (Cass. 28 giugno 2018, n. 17072). Si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sé inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. 3 aprile 2019, n. 9304)”. L'ordinanza di rimessione adottata da Cass. 28316/2020 sottolinea che “Le Sezioni Unite, in continuità con l'orientamento espresso da Cass.n.4455/2020, ribadiscono, dunque, che la norma sulla protezione umanitaria, anch'essa attuativa del diritto di asilo costituzionale ex art.10, comma terzo, Cost. è necessariamente collegata ai diritti fondamentali che l'alimentano, sì da assurgere, in via evolutiva e col sostegno dell'art.8 della CEDU, a clausola generale di sistema, capace di favorire i diritti umani e di radicarne l'attuazione”. Le stesse Sezioni Unite hanno poi precisato che “in presenza di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro
Paese – desumibile da indici socialmente rilevanti quali la titolarità di un rapporto di lavoro
(pur se a tempo determinato, costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento – saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore” e, viceversa, “situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia” (Cass. SS. UU. n.
24413/2021).
La nuova formulazione dell'art. 19 del d.lgs. 286/1998 permette, invece, al giudice di valutare se l'allontanamento dal territorio del paese ospitante comporti una lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare dello straniero - di cui può essere espressione l'integrazione sociale raggiunta nel paese ospitante - svincolANo tale giudizio dalla sussistenza di un rischio di compromissione dei diritti fondamentali della persona nel paese di origine.
Ne consegue che - al fine di comprendere quANo l'espulsione di uno straniero rappresenti una indebita ingerenza da parte degli Stati nella sua vita privata e familiare – è necessario chiarire due concetti: la nozione di “vita privata e familiare” e soprattutto quello di “ingerenza indebita”, per come elaborati dalla giurisprudenza della Corte EDU.
8 In primo luogo, è bene sin da subito specificare che “vita privata” e “vita familiare” non rappresentano un'endiadi ma esprimono due concetti distinti e separati. Infatti, mentre il concetto di “vita familiare” è di più facile comprensione dato che attiene – quantomeno in questa materia - alla tutela dell'unità familiare in senso ampio (cfr. V. Corte EDU Sentenza
IZ, LE AN BalkANali c. RegnoUnito, 21 ottobre 1997, e Sentenza LI c.
Francia), la “vita privata” è, invece, un concetto dalla portata più ampia ed è definibile come il complesso di legami e rapporti sociali che una persona intrattiene nel momento in cui si insedia stabilmente all'interno di una comunità, diversi da quelli familiari, e che – unitamente a questi ultimi – determinano la sua identità sociale (v. Corte EDU sentenza Üner c. Paesi
Bassi [GC], n. 46410/99).
Ciò porta a valorizzare – ed a qualificare come motivi ostativi all'espulsione nei termini in cui si dirà in seguito – tutti quegli indici, indipendenti dai legami familiari, che dimostrino un effettivo radicamento dello straniero nel tessuto sociale del paese di accoglienza. Il concetto di vita privata è quindi un concetto ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva, comprendente tanto l'integrità fisica e psicologica della persona, quanto, ad un certo rilievo, il diritto di stabilire e sviluppare relazioni con gli altri esseri umani. Da ciò deriva che lo stabile insediamento dello straniero anche richiedente asilo possa integrare il concetto di vita privata, anche in assenza di legami familiari.
Nell'ultimo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il legislatore detta, poi, i parametri in forza dei quali operare la valutazione della violazione del divieto di allontanamento mediante un bilanciamento tra la natura ed effettività dei vincoli familiari che lo straniero ha sul territorio nazionale, il suo concreto inserimento sociale e la durata del suo soggiorno in Italia da una
Per_ parte, e l'eventuale esistenza di “legami familiari culturali o sociali con il di origine”.
Accanto al divieto negativo di non ingerenza nella vita privata e/o familiare dello straniero -
a meno che tale misura non sia ragionevole e proporzionata rispetto al fine statuale perseguito
- quale linea direttrice per il Legislatore nella materia dell'immigrazione (vedasi Corte cost.
202 del 2013), si accompagna, nella materia dell'asilo, un obbligo positivo di intervento a carico dello Stato con il riconoscimento del diritto alla protezione speciale, quale attuazione, giustappunto, anche del diritto di asilo costituzionale ex art. 10, comma 3, Cost., sottoposto ad un giusto bilanciamento tra il diritto alla vita privata e/o familiare dello straniero e
9 l'interesse dello Stato alla tutela del bene giuridico della sicurezza nazionale, nonché di ordine e sicurezza pubblica e di protezione della salute.
In definitiva, ritiene il Collegio che il giudice, ai fini del riconoscimento del diritto del richiedente alla protezione speciale ex art. 19 comma 1.1. D.L. 130/2020 debba in primis accertare che questi abbia creato in Italia una propria vita privata e/o familiare, quindi valutare, sulla scorta dei criteri contenuti nella medesima disposizione, se l'allontanamento sia suscettibile di determinare una sproporzionata e non giustificata lesione della sua vita privata e/o familiare, in considerazione dell'integrazione e del radicamento raggiunto nel paese ospitante, cui si contrappone uno sradicamento o comunque un significativo affievolimento dei suoi legami sociali, familiari e culturali con il paese di origine, a prescindere dalla compromissione nella titolarità e/o nel godimento dei diritti fondamentali della persona a cui il medesimo potrebbe ANare incontro in ipotesi di rimpatrio.
Nel bilanciamento tra i due termini del rapporto, il Giudice dovrà valutare quANo il secondo possa essere preminente sul diritto alla vita privata e/o familiare, purché quest'ultimo risponda ad un bisogno sociale legittimo, proporzionale e non altrimenti perseguibile (Corte
EDU, Jeunesse c/Paesi Bassi 3/10/2014, GrANe Camera).
Ciò premesso, si può passare a compiere la suddetta valutazione nel caso di specie.
Orbene, il signor cittadino albanese, è giunto in Italia nel 2018 e nel corso Parte_1
degli anni di permanenza sul territorio internazionale ha sempre svolto regolare attività lavorativa. Il ricorrente, in corso di causa, ha documentato uno stabile inserimento lavorativo rappresentato dall'apertura di un'impresa agricola a nome suo e lo svolgimento di lavori di potatura olivi presso vari committenti.
Il ricorrente ha dimostrato un'integrazione sociale e lavorativa significativa, dANone prova nei documenti allegati al ricorso.
Pertanto, un eventuale rientro in patria porrebbe il ricorrente rappresenterebbe una indebita ingerenza nella vita privata del ricorrente interrompendo il percorso di integrazione avviato sul territorio nazionale.
Devono quindi ritenersi sussistenti fondate ragioni per il riconoscimento della protezione speciale al richiedente.
10 5. Sulle spese di lite
La liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa deve avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 DPR 115/2002 e il giudice del procedimento provvederà alla liquidazione con separato decreto.
Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite, si ritiene che sussistano gravi e circostanziate ragioni di compensazione delle spese di lite ( cfr. C. Cost Corte Costituzionale, sentenza 19/04/2018 n° 77) dato che i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale si sono verificati dopo il diniego amministrativo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione collegiale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
1) Accoglie il ricorso presentato da per le motivazioni disposte in Parte_1
parte narrativa;
2) Dispone che il Questore competente rilasci il permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 co.
1.2. e 6 co.
1-bis) del d.lgs. 286/1998 e dell'art. 32 co. 3 del d.lgs. 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett.e ) e b) e 2 lett. e) del D.L. 130/2020 convertibile per motivi di lavoro
3) Compensa le spese di lite;
4) provvede con separato decreto ai sensi dell'art. 82 e dell'art. 83, comma 3 bis,
d.p.r. 115/2002 alla liquidazione del compenso al difensore.
Si comunichi
Firenze, così deciso alla camera di consiglio del 09 aprile 2025
Il Relatore
Dott. Massimiliano Sturiale
Il Presidente
Dott. Roberto Monteverde
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