Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/01/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 12495-21
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 3 gennaio 2025, il Giudice Adriana Pandolfo, aperto il verbale relativo alla causa iscritta al n. 12495/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per la quale con provvedimento del 20 dicembre 2024 è
stata disposta ex art. 127 ter c.p.c. la sostituzione dell'udienza con il de-
posito di note scritte, dà atto che entrambe le parti hanno provveduto, nel termine assegnato al deposito delle rispettive note scritte con le quali ri-
portandosi al contenuto dei rispettivi scritti difensivi, ed in particolare delle note conclusive, hanno chiesto che la causa venga decisa.
L'avv. TE ha altresì chiesto la distrazione delle spese in proprio favore ex art. 93 c.p.c., dichiarandosi antistataria.
IL GIUDICE
viste le note depositate dalle parti ed esaminate le relative istanze, si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il G.O.T.
Adriana Pandolfo
IL GIUDICE
definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 14:15, così provvede come da sentenza che allega al presente verbale.
Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice Adriana Pan-
dolfo, ha emesso ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12495/2021 del Ruolo Generale degli Affari
civili contenziosi vertente
TRA
Parte_1
( ), in persona del suo amministratore pro tempore, rappre- P.IVA_1
sentato e difeso dall'avv. Francesca Tuzzolino (
[...]
per procura allegata all'atto di ci- Email_1
tazione in opposizione;
- opponente -
E
( ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Elisa-
betta TE ( per procura allegata alla Email_2
comparsa di costituzione e risposta;
- opposta -
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
❖❖❖
Il Tribunale,
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Sezione Terza Civile
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, ecce-
zione e difesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta dal Parte_2
di e conferma il decreto ingiuntivo n.
[...] Pt_1
3303/2021 del Tribunale di Palermo depositato il 16 luglio 2021;
2) dichiara esecutivo il suddetto decreto ingiuntivo;
3) condanna il , n. 37-65 di Parte_1 CP_2
in persona dell'Amministratore pro tempore, al pagamento delle
[...]
spese di lite sostenute dall'opposta Controparte_3
[... con riferimento al giudizio di opposizione, che si distraggono in favore dell'avv. Elisabetta TE e si liquidano in complessivi €
2.540,00 per compenso professionale, oltre I.V.A. e C.P.A. nella mi-
sura legalmente dovuta;
4) lascia a carico dell'opponente le spese del giudizio monitorio.
❖❖❖
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia – introdotta con atto di citazione ritualmente notificato – verte sull'opposizione proposta dal Parte_1
di avverso il decreto ingiuntivo n. 3303/2021 di
[...] Pt_1
questo Tribunale (emesso in data 16 luglio 2021 e notificato in pari data),
con cui si è ingiunto al predetto il pagamento, in favore dell'
[...]
, della somma di € 16.172,93 a titolo di saldo di alcune Controparte_1
fatture (n. 74/2018; n. 1/2021 e n. 86/2018) per l'esecuzione dei lavori
“di ristrutturazione dei cornicioni ed del vano ascensore oltre che la messa
in sicurezza prodromica all'esecuzione di altre opere, che [il si Parte_1
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riservava di effettuare”, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
❖❖❖
Tanto premesso, va evidenziato che – in base ad un orientamento giu-
risprudenziale ormai consolidato (ex plurimis, Cass. civ., SS.UU., n.
13533/2001) – al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito,
laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, sicché il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, men-
tre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto in-
giuntivo, che – come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (ex
plurimis, Cass. civ. n. 22123/2009, n. 8718/2000 e n. 11417/1997) – si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione,
nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Nel caso in esame, la sussistenza del rapporto di appalto inter partes
non è stata mai oggetto di contestazione, risultando, peraltro, confermata e provata oltre che dalle dichiarazioni rese dello stesso Condominio oppo-
nente (“il condominio opponente intende corrispondere all'Impresa appalta-
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trice quanto correttamente dovuto in forza del contratto di appalto”) anche sulla scorta della documentazione versata in atti (computo metrico, fattu-
re) nonché dalle dichiarazioni testimoniali rese sia dall'ing. CP_4
, il quale ha affermato di essere “stato Direttore dei lavori effettuati nel
[...]
tra il 2017 e il 2018 … Il Condominio ha certa- Parte_1
mente commissionato all' i lavori di ristrutturazione dei Controparte_1
cornicioni e di rifacimento del vano ascensore per i quali, come detto, sono
stato Direttore dei lavori. Per la messa in sicurezza non posso dire se siano
stati commissionati … tutta la parte contabile è stata eseguita da me. Ho
verificato le lavorazioni eseguite dall'Impresa e conseguenzialmente ho
emesso i relativi SAL … l'importo complessivo dei lavori eseguiti
dall' e da me verificati è pari, al netto del ribasso d'asta Controparte_1
offerto, ad € 42.440,91 oltre IVA come risultante dal SAL finale del
8/10/2018” [cfr. verbale di udienza del 7 aprile 2023] che da Testimone_1
che ha confermato di lavorare “per l' dal 2016, con la Controparte_1
mansione di muratore [precisando, in particolare, di avere lavorato] Nel
2018 … nel cantiere allestito dalla , presso Condo- Controparte_1
minio di ” [cfr. verbale di udienza del 9 dicembre 2022]. Parte_1
A fronte di ciò, e dell'allegazione di un corrispettivo dovuto pari ad €
16.172,93, di cui alle citate fatture [cfr. produzione parte opposta], l'odierno op-
ponente – lungi dal provare l'intervento di alcun fatto estintivo del debito
– ha sollevato eccezioni che non colgono nel segno.
Con la prima doglianza l'opponente ha genericamente eccepito un (pre-
sunto) inadempimento contrattuale dell'Impresa opposta precisando che
“l'Impresa appaltatrice sì è resa innanzitutto inadempiente rispetto ai lavori
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da eseguire oltre ai danni procurati ai condomini causati da tale inadem-
pienza [e che] A fine di pervenire … al pagamento del saldo dovuto,
l'odierna opposta, nel rispetto degli obblighi contrattuali, dovrà eseguire tut-
te le lavorazioni mancanti, eliminare i danni riscontrati in condominio o che
sono conseguenza delle lavorazioni non eseguite a regola d'arte nonché ve-
rificare se sono state eseguite minuziosamente le direttive impartite dal D.L.
ing. ” [cfr. atto di citazione in opposizione, pag. 2]. Persona_1
Orbene deve innanzitutto rilevarsi che, secondo un orientamento or-
mai consolidato, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente non può limitarsi a formulare contestazioni generiche, ma deve supporta-
re la domanda di revoca del decreto allegando (in maniera specifica) fatti estintivi, impeditivi e modificativi del credito. Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, è un giudizio ordinario in cui l'attore opponente
– in qualità di debitore – è tenuto a contestare attivamente il decreto.
Nella fattispecie, invece, parte opponente ha genericamente lamentato un presunto inadempimento contrattuale senza alcun concreto riferimen-
to alle lamentate lavorazioni non eseguite e/o non eseguite a regola d'arte né ai danni subiti dai condomini, limitandosi a chiedere (al fine di una lo-
ro eventuale individuazione) l'ammissione di una C.T.U. volta “a determi-
nare in relazione alle opere eseguite la loro regolarità, la perfetta corrispon-
denza dei lavori a regola d'arte ed a quantificare i danni causati in relazio-
ne alle lavorazioni effettuate ed a quelle ritardate nell'esecuzione” [cfr. me-
moria ex art. 183, n. 2, comma 6, c.p.c.]. Istanza quest'ultima, peraltro, poi non coltivata [cfr. verbale di udienza del 7 aprile 2023].
Genericità che non è stata neppure superata dal deposito della rela-
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zione tecnica di parte a firma del geom. dal momen- Controparte_5
to che nella stessa non si rinviene alcuno elemento utile a verificare l'esistenza dei lamentati danni agli appartamenti dei condomini conse-
guenti ai lavori eseguiti dall' o la man- Controparte_1
cata esecuzione e/o l'esecuzione non a regola d'arte di alcun intervento eseguito dall'opposta. La relazione, infatti, non contiene (oltre ad alcune fotografie che raffigurano il dall'esterno) rilievi grafici o foto- Parte_1
grafici raffiguranti i vizi lamentati e neppure una mera elencazione dei danni e delle lavorazioni presuntivamente non eseguite e/o non eseguite a regola d'arte.
L'eccezione, peraltro, è stata smentita anche dalla documentazione in atti e dalle risultanze istruttorie dalle quali è emerso che in realtà i lavori commissionati all'opposta riguardavano esclusivamente (oltre alla ristrut-
turazione dei cornicioni e al rifacimento del vano ascensore) la messa in sicurezza delle parti ammalorate dell'edificio e che i fenomeni infiltrativi all'interno degli appartamenti erano preesistenti all'inizio dei lavori da parte dell' . Circostanze che hanno trova- Controparte_1
to conferma oltre che nei rilievi fotografici in atti anche nelle dichiarazioni rese dai testi. ha infatti precisato che “prima di iniziare i Testimone_1
lavori abbiamo eseguito, come sempre un sopralluogo. Preciso infatti che è
nostra abitudine effettuare un controllo di tutto (e documentare con fotogra-
fie) perché purtroppo spesso accade che alcuni, volendone approfittare, la-
mentino infiltrazioni nei propri appartamenti addebitandoli ai nostri inter-
venti. In quell'occasione quindi ho constatato che in diversi appartamenti vi
erano fenomeni infiltrativi che provenivano dalla parte esterna … Riconosco
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lo stato dei luoghi precedente ai nostri interventi, come quello raffigurato
nelle fotografie che mi vengono esibite (cfr. doc. n. 3, allegate alla comparsa
di costituzione)” [cfr. verbale di udienza cit.]. E anche il teste Persona_1
ha confermato “Durante l'esecuzione dei lavori da me diretti (rifacimento
torrini ascensore e cornicioni), l'amministratore del Condominio mi chiese di
fare un sopralluogo per verificare lo stato dell'edificio l'impresa CP_1
perché dovevano essere commissionati all'Impresa anche i lavori di messa
in sicurezza delle parti esterne dell'edificio (di cui io però non mi sono occu-
pato). In quell'occasione ho verificato che negli appartamenti (ricordo di es-
sere entrato in tre unità immobiliari) del penultimo piano vi erano segni di
umidità e qualche lesione, come riportato nella dichiarazione a mia firma
che mi viene esibita e che riconosco … Riconosco lo stato dei luoghi al mo-
mento del mio sopralluogo come quello raffigurato nelle fotografie che mi
vengono esibite” [cfr. verbale di udienza cit.].
Non è pertanto emerso alcun inadempimento da parte dell'opposta alla quale, pertanto, non può essere imputata alcuna responsabilità. Al con-
trario, il teste ha confermato l'esatto adempimento dei lavori ese- Per_1
guiti dall'Impresa opposta, precisando che “Per quanto riguarda … le lavo-
razioni non v'è stato alcun problema … Ho verificato le lavorazioni eseguite
dall'Impresa e conseguenzialmente ho emesso i relativi SAL” [cfr. verbale di udienza cit.].
Né tale (presunto) inadempimento è neppure emerso dalla relazione tecnica del geom. prodotta dall'opponente a sostegno delle CP_5
proprie argomentazioni atteso che nella stessa si afferma che “Le infiltra-
zioni d'acqua, che si evidenziano nel soffitto e parete dei vani interni, sono
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causati dall'azione dell'acqua infiltratasi e dall'attacco di sostanze fungine
verificatosi dalla parete esterna (prospetto) … E' chiaro che le cause dei
dissesti all'interno delle unità immobiliari, sono dovute alla non più tenuta
impermeabilizzazione dell'intonaco di prospetto … A completamento
dell'esame, vista la situazione di umidità diffusa nelle pareti e soffitti dei
vani, che danno sul prospetto principale, l'unica ipotesi attendibile che si
può formulare in questa sede sulla scorta dei dati di fatto rilevati e sulla
base dell'interpretazione degli stessi (si evidenzia come i danni visibili pos-
sono fornire utili indicazioni circa le cause dell'invasione umida) è quella
che si tratti di umidità localizzate proveniente dal prospetto su " Parte_1
[cfr. relazione tecnica geom. produzione parte opponente]. Controparte_5
In buona sostanza, i lamentati (ma non identificati) danni derivano dal prospetto (e dal suo cattivo stato di manutenzione) non oggetto di inter-
vento da parte dell'opposta, come confermato dal teste che ha Tes_1
precisato “Si doveva mettere in sicurezza l'edificio mediante l'eliminazione
delle parti ammalorate, passare l'antiruggine sui ferri e coprirli con cemento
emaco. Non dovevamo ripristinare il prospetto”) [cfr. verbale di udienza cit.].
Infondata è altresì la seconda doglianza con cui parte opponente ha lamentato la carenza di esigibilità del credito azionato, che discenderebbe dal (presunto) inadempimento dell'opposta e che, ai sensi degli artt. 633 e
634 c.c., è richiesta ai fini dell'emissione di un decreto ingiuntivo.
L'eccezione, oltre ad essere infondata (avendo - come detto - parte oppo-
sta fornito sia documentalmente che con la deposizione dei testi escussi la prova del credito), è sostanzialmente priva di rilevanza nell'ambito del presente giudizio di opposizione, ove si consideri che l'opposizione a de-
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creto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice deve non già stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittima-
mente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (ex plurimis, Cass. Civ. n.
22489/2006, n. 16911/2005, n. 15186/2004 e n. 1657/2004), sicché, se il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi pro-
batori alla stregua dei quali l'ingiunzione è stata emessa, rimanendo irri-
levanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monito-
ria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale pro-
cedura, mentre l'eventuale assenza delle condizioni legittimanti l'emanazione del procedimento monitorio può spiegare rilevanza, al più,
sul regolamento delle spese della fase monitoria (Cass. civ. n. 419/2006).
Oggetto della presente causa, dunque, non è stabilire se il decreto in-
giuntivo n. 3303/2021 sia stato (o meno) emesso in presenza dei presup-
posti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c., bensì verificare la fondatezza nel merito del credito azionato in via monitoria dall'odierna opposta.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, non avendo l'opponente dato prova della verificazione di alcun fenomeno estintivo del credito,
vanno pertanto affermate l'inconsistenza dell'opposizione proposta dal di , le cui domande Parte_1 Pt_1
devono essere rigettate, non avendo lo stesso ottemperato all'onere proba-
torio relativo ai fatti costitutivi delle proprie pretese, e la fondatezza della pretesa avanzata in sede monitoria.
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Deve, pertanto, ritenersi legittimo il decreto ingiuntivo n. 3303/2021 di questo Tribunale.
Conseguentemente, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo de-
ve essere confermato e dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
❖❖❖
In base al principio della soccombenza – da applicare, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, tenendo conto che nel procedimento per ingiunzione l'atto introduttivo del giudizio conseguente all'opposizione dell'ingiunto è costituito dalla richiesta del creditore intesa a ottenere l'emanazione del decreto ingiuntivo, ed è in relazione a tale domanda che va determinato chi è vittorioso e chi è soccombente (cfr. Cass. civ. n.
1977/1983) – l'opponente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali sostenute da parte opposta che devono essere distratte in favore del procuratore costituito che ne ha fatto richiesta.
La liquidazione del compenso al difensore – per la quale si rimanda al dispositivo – viene integralmente effettuata sulla base dei parametri intro-
dotti dal D.M. Giustizia 55/2014, come aggiornato dal D.M. Giustizia
147/2022, applicando in relazione al valore della causa (scaglione da €
5.201 a € 26.000) i parametri minimi in considerazione del grado di com-
plessità della controversia.
Va inoltre mantenuta ferma la condanna della parte ingiunta – poi op-
ponente – al pagamento delle spese (già liquidate) della fase monitoria.
❖❖❖
Così deciso in Palermo il 3 gennaio 2025
IL G.O.T.
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Adriana Pandolfo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudi-
ce Adriana Pandolfo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/09, n.
193, conv. con mod. dalla L. 22/2/10, n. 24, e del D.Lgs. 7/3/05, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle
regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/11, n. 44.
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