Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/05/2025, n. 2426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2426 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.18442/2024 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. MARSALA FANARA FULVIA)
- ricorrente -
CONTRO
CP_1
- resistente -
Avente ad oggetto: alte controversie in materia di assistenza obbligatoria
A seguito dell'udienza del 21/05/2025, per la quale si dà atto che la ricorrente ha tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- dichiara il diritto della ricorrente alla fornitura dei dispositivi indicati nella prescrizione dell'8.7.2024, con obbligo della convenuta di provvedervi;
- condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 1.452,50, oltre IVA,
CPA e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore della procuratrice della ricorrente, dichiaratasi antistataria.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che con ricorso depositato in data 17.12.2024, contenente istanza cautelare, la ricorrente indicata in epigrafe ha chiesto “In via cautelare, possibilmente inaudita altera parte, viste le particolari
[...]
: Parte_1
- deambulatore scorrevole con quattro ruote e freno a mano, cod. 120609009;
- sedile imbottito e rivestito, cod. 120609106;
- telaio pieghevole o smontabile, cod. 120609130;
- ruote con rotazione frizionata, cod. 120609133;
- manubrio regolabile, cod. 120609142.
Per l'effetto condannare l' a consegnare immediatamente detti dispositivi alla ricorrente.
2. Nel CP_2 merito: Autorizzare la fornitura dei seguenti dispositivi alla sig.ra : Parte_1
- deambulatore scorrevole con quattro ruote e freno a mano, cod. 120609009;
- sedile imbottito e rivestito, cod. 120609106;
- telaio pieghevole o smontabile, cod. 120609130;
- ruote con rotazione frizionata, cod. 120609133;
- manubrio regolabile, cod. 120609142.
Per l'effetto condannare l' a consegnare immediatamente detti dispositivi alla ricorrente”, col CP_2 favore delle spese;
premesso che , seppur ritualmente citata, non si è costituita in giudizio;
CP_2 premesso che, avendo la ricorrente rinunciato all'istanza cautelare, disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza;
rilevato che, l'art. 8 sexies, comma 7, del d. lgs 30 dicembre1992 n. 502 prevede che “le modalità di erogazione e di remunerazione dell'assistenza protesica sono disciplinate dal Ministero della Sanità, con proprio decreto, anche prevedendo il ricorso all'assistenza in forma indiretta”; che il D. M. del 27 agosto 1999, n. 332 all'art. 4, rubricato “modalità di erogazione”, al comma 5 stabilisce che “5. L'autorizzazione alla fornitura del dispositivo protesico, dell'ortesi o dell'ausilio prescritto è rilasciata dall'azienda Usl di residenza dell'assistito previa verifica dello stato di avente diritto del richiedente, della corrispondenza tra la prescrizione medica ed i dispositivi codificati del nomenclatore, nonché, nel caso di forniture successive alla prima, del rispetto delle modalità e dei tempi di rinnovo. La azienda Usl si pronuncia sulla richiesta di autorizzazione tempestivamente e comunque;
in caso di prima fornitura, entro venti giorni dalla richiesta. In caso di silenzio della Usl, trascorso tale termine, l'autorizzazione alla prima fornitura si intende concessa. All'atto dell'autorizzazione, sulla prescrizione è riportato il corrispettivo riconosciuto dalla azienda Usl al fornitore a fronte dell'erogazione del dispositivo prescritto. In caso di autorizzazione tacita il corrispettivo riconosciuto al fornitore è pari alla tariffa applicata o al prezzo determinato dalla stessa azienda di residenza dell'assistito.”; che l'art. 10 dell'allegato 12 del DPCM del 12/1/2017 dispone inoltre che “L'erogazione della prestazione è autorizzata dall'azienda sanitaria locale di residenza dell'assistito, previa verifica amministrativa della titolarità del diritto dell'assistito, della presenza del piano riabilitativo-assistenziale individuale e della completezza della prescrizione”
e l'art. 11 che “La prestazione di assistenza protesica è erogata dai soggetti di cui agli articoli 2 e 3 entro il tempo massimo fissato dalla regione”; l'allegato tecnico al D.A. della Regione Sicilia n. 780/2021, all'art. 7, stabilisce che “L'azienda sanitaria provinciale di competenza rilascia l'autorizzazione alla fornitura, entro il tempo massimo di venti giorni lavorativi dalla richiesta”; Cont rilevato che risulta documentalmente che la ricorrente ha inviato all' di l'apposita CP_2 richiesta corredata dalla relativa documentazione, senza tuttavia aver ricevuto alcun riscontro ed ha anche messo in mora l convenuta, la quale, non costituendosi in giudizio, non ha sollevato CP_3 alcuna osservazione sulla regolarità dell'iter seguito dalla ricorrente;
ritenuto pertanto che la ricorrente abbia diritto alla fornitura dei dispositivi indicati nella prescrizione dell'8.7.2024, con conseguente obbligo della convenuta di provvedervi;
ritenuto che
il ricorso debba trovare accoglimento con condanna della convenuta al pagamento delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo, disponendone la distrazione in favore della procuratrice, dichiaratasi antistataria;
P.Q.M.
decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 21/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno