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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 30/05/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R.P.U. 25-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SIENA
Sezione Civile e Concorsuale
Il Tribunale di Siena riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
- dott. Gianmarco Marinai Presidente
- dott.ssa Valentina Lisi Giudice
- dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice relatrice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento unitario n. 25/2025 promosso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale da:
(C.F.: ), in persona dell'amministratore unico dott. Parte_1 P.IVA_1 [...]
e per essa (C.F: ), in persona della procuratrice CP_1 Controparte_2 P.IVA_2 speciale dott.ssa rappresentata e difesa dall'avv. Giacinto Di Donato del foro di Parte_2
Roma ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via di San Nicola da Tolentino n.
67, come da procura allegata al ricorso;
creditrice ricorrente nei confronti di
C.F. e P.IVA: ), con sede in OG (SI), Controparte_3 P.IVA_3 viale Marconi n. 66; debitrice non costituita
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso iscritto a ruolo in data 31.3.2025 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza alla società debitrice, e, per essa, la mandataria Parte_1
Pag. 1 di 6 premesso che, con contratto di cessione ex art. 58 d.lgs. 385/1993 e artt. Controparte_4
1 e 4 l. 130/1999, ha ceduto pro soluto ad i crediti pecuniari identificabili Controparte_5 CP_6 secondo i criteri di cui alla Gazzetta Ufficiale del 7.7.2022, parte II n. 78, come da dichiarazione rilasciata dalla e che con successivo contratto di cessione la ha ceduto Controparte_5 CP_6
a alcuni crediti individuati sulla base dei criteri identificativi specificati in Parte_1
Gazzetta Ufficiale, parte II n. 25 del 29.2.2024, come da dichiarazione rilasciata dalla cedente CP_6
- ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società
[...] rappresentando di vantare un credito di € 75.407,89, oltre Controparte_3 spese legali, in virtù del decreto ingiuntivo n. 80/2025 (R.G. 209/2025) emesso dal Tribunale di
Siena in data 3.2.2025.
A sostegno della propria domanda e, in particolare, a dimostrazione della sussistenza dello stato di insolvenza, l'istante ha dedotto il mancato pagamento del rilevante debito nei suoi confronti, molto superiore a € 30.000,00, e la mancanza di titolarità di diritti mobiliari e immobiliari a garanzia del credito vantato.
La società debitrice, cui sono stati ritualmente notificati il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e il decreto di convocazione sottoscritto dalla giudice delegata (notifica effettuata a cura della cancelleria all'indirizzo PEC risultante dalla visura camerale e perfezionatasi in data 8.4.2025), non si è costituita in giudizio e non è comparsa all'udienza del 15.5.2025, né alla successiva udienza del 29.5.2025 dinanzi alla giudice delegata.
La cancelleria ha provveduto ad acquisire le informative previste dagli artt. 42 e 367 CCII.
All'udienza svoltasi in data 15.5.2025 dinanzi alla giudice delegata nessuno è comparso ed è stato disposto un rinvio dell'udienza al fine di verificare il persistente interesse della ricorrente alla prosecuzione del giudizio ovvero la volontà della medesima ricorrente di desistere dalla domanda.
Alla successiva udienza del 29.5.2025 il procuratore della creditrice ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso e la giudice delegata ha, pertanto, riservato di riferire al collegio per la decisione.
2. Deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società ricorrendone tutti i presupposti. Controparte_3
Anzitutto, sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, lett.
c), CCII, atteso che il centro degli interessi principali della società debitrice – che si presume coincidente con la sede legale risultante dal registro delle imprese – è sito in OG (SI).
Pag. 2 di 6 Deve, altresì, ritenersi sussistente la legittimazione attiva della ricorrente, il cui credito risulta dal decreto ingiuntivo n. 80/2025 (R.G. 209/2025) emesso dal Tribunale di Siena in data 3.2.2025 (v. doc. 1 fasc. ricorrente).
Quanto ai presupposti soggettivi, sussiste la qualità di imprenditore commerciale in capo alla società debitrice, ai sensi dell'art. 121 CCII, avendo la stessa ad oggetto, tra le altre attività, l'attività di
“Produzione e vendita di mobili, arredamenti, complementi di arredo in legno su misura per abitazioni e comunità.
Produzione e vendita di giocattoli in legno. […]” (v. visura camerale storica in atti).
Inoltre, la società debitrice, non costituendosi, non ha allegato, né dunque dimostrato, il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCII. Invero, l'onere della prova del mancato superamento dei limiti dimensionali dell'impresa minore grava sull'imprenditore stesso (v. sul tema dell'onere probatorio in capo al debitore con riferimento all'analoga disposizione di cui all'art. 1, co. 2 l.f., tra le molte Cass. 8769/2012, Cass. 13643/2013 e Cass. 25188/2017) e, nel caso di specie, la società debitrice non ha prodotto la documentazione di cui all'art. 41, co. 4 CCII, né documentazione equipollente e ha, inoltre, omesso il deposito presso il Registro delle Imprese dei bilanci di esercizio successivi al 2014 (v. visura camerale in atti, aggiornata al 9.4.2025).
Quanto alla sussistenza dello stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. b), CCII, tale deve intendersi “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” e, quindi, quale situazione d'impotenza strutturale e irreversibile (e dunque non soltanto transitoria) a soddisfare con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività (v. da ultimo, con riferimento alla legge fallimentare, ma con principio applicabile anche alla presente fattispecie, Cass. 7087/2022 e Cass. 32280/2022; conf. Cass.
29913/2018).
Ebbene, dalla documentazione in atti emerge lo stato di insolvenza della debitrice, reso manifesto non soltanto dall'inadempimento nei confronti della ricorrente per un credito di rilevante entità portato da titolo giudiziale, ma anche dall'inadempimento delle obbligazioni verso l'amministrazione finanziaria e verso gli enti previdenziali e, in particolare, dalla considerevole esposizione debitoria risultante dai carichi già affidati all' per Controparte_7 complessivi € 335.167,80 (v. informative acquisite d'ufficio). A ciò si aggiunga il mancato deposito dei bilanci successivi all'esercizio 2014 (v. visura camerale in atti, aggiornata al 9.4.2025).
Pag. 3 di 6 Pertanto, dalla documentazione in atti e dalle circostanze emerse, si evince la sussistenza dello stato di insolvenza della società debitrice, come manifestata dagli indici sintomatici sopra richiamati e unitariamente considerati.
Infine, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ad oggi risultante dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore alla soglia di € 30.000,00 stabilita dall'art. 49, co. 5, CCII, come comprovato dalla documentazione in atti e sopra richiamata anche conseguente alle informative richieste.
Alla luce di quanto sopra esposto, sussistono dunque i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società debitrice.
Quanto alla nomina del curatore, il collegio ritiene di dover nominare, tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 125, 356 e 358 CCII, la rag. , la quale allo stato appare in possesso Parte_3 di una struttura organizzativa e di risorse adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'articolo
213 CCII e alla data odierna risulta iscritta all'albo di cui all'art. 356 CCII.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 40, 41, 42, 49, 121 CCII;
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società Controparte_3
(C.F. e P.IVA: , con sede in OG (SI), viale Marconi n. 66;
[...] P.IVA_3
nomina
giudice delegata alla procedura la dott.ssa Marta Dell'Unto;
nomina
curatrice la rag. , invitandola a procedere all'accettazione della nomina entro i due Parte_3 giorni successivi al ricevimento della sua comunicazione, ai sensi dell'art. 126 CCII e a rendere le dichiarazioni di cui all'art. 125 CCII;
ordina
alla società debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215- bis del c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti,
Pag. 4 di 6 nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, ove già non eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
stabilisce
tenuto conto del periodo di sospensione feriale, che l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avrà luogo il giorno 23 ottobre 2025 alle ore 10:00, dinanzi alla predetta giudice delegata;
assegna
ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima della suddetta udienza per la presentazione delle domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
segnala
al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
autorizza
il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
Pag. 5 di 6 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
dispone
la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e l'immediato pagamento delle medesime spese non appena vi sia liquidità;
autorizza
il curatore nominato:
- a munirsi, entro l'accettazione del presente incarico, di un redattore e/o di un gestionale di atti telematici, che non comporti oneri per l'Erario, per depositare tramite esso ogni atto di procedura, ivi incluse le relazioni periodiche e i rapporti riepilogativi;
- a comunicare al fornitore del redattore e/o gestionale di cui sopra se l'attivo della procedura abbia sopravanzato o non abbia sopravanzato la soglia di € 5.000,00;
- a depositare la fattura che verrà emessa dal fornitore del redattore e/o gestionale, quale spesa prededucibile;
dispone
che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Siena, nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2025.
La giudice est. Il Presidente
dott.ssa Marta Dell'Unto dott. Gianmarco Marinai
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SIENA
Sezione Civile e Concorsuale
Il Tribunale di Siena riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
- dott. Gianmarco Marinai Presidente
- dott.ssa Valentina Lisi Giudice
- dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice relatrice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento unitario n. 25/2025 promosso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale da:
(C.F.: ), in persona dell'amministratore unico dott. Parte_1 P.IVA_1 [...]
e per essa (C.F: ), in persona della procuratrice CP_1 Controparte_2 P.IVA_2 speciale dott.ssa rappresentata e difesa dall'avv. Giacinto Di Donato del foro di Parte_2
Roma ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via di San Nicola da Tolentino n.
67, come da procura allegata al ricorso;
creditrice ricorrente nei confronti di
C.F. e P.IVA: ), con sede in OG (SI), Controparte_3 P.IVA_3 viale Marconi n. 66; debitrice non costituita
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso iscritto a ruolo in data 31.3.2025 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza alla società debitrice, e, per essa, la mandataria Parte_1
Pag. 1 di 6 premesso che, con contratto di cessione ex art. 58 d.lgs. 385/1993 e artt. Controparte_4
1 e 4 l. 130/1999, ha ceduto pro soluto ad i crediti pecuniari identificabili Controparte_5 CP_6 secondo i criteri di cui alla Gazzetta Ufficiale del 7.7.2022, parte II n. 78, come da dichiarazione rilasciata dalla e che con successivo contratto di cessione la ha ceduto Controparte_5 CP_6
a alcuni crediti individuati sulla base dei criteri identificativi specificati in Parte_1
Gazzetta Ufficiale, parte II n. 25 del 29.2.2024, come da dichiarazione rilasciata dalla cedente CP_6
- ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società
[...] rappresentando di vantare un credito di € 75.407,89, oltre Controparte_3 spese legali, in virtù del decreto ingiuntivo n. 80/2025 (R.G. 209/2025) emesso dal Tribunale di
Siena in data 3.2.2025.
A sostegno della propria domanda e, in particolare, a dimostrazione della sussistenza dello stato di insolvenza, l'istante ha dedotto il mancato pagamento del rilevante debito nei suoi confronti, molto superiore a € 30.000,00, e la mancanza di titolarità di diritti mobiliari e immobiliari a garanzia del credito vantato.
La società debitrice, cui sono stati ritualmente notificati il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e il decreto di convocazione sottoscritto dalla giudice delegata (notifica effettuata a cura della cancelleria all'indirizzo PEC risultante dalla visura camerale e perfezionatasi in data 8.4.2025), non si è costituita in giudizio e non è comparsa all'udienza del 15.5.2025, né alla successiva udienza del 29.5.2025 dinanzi alla giudice delegata.
La cancelleria ha provveduto ad acquisire le informative previste dagli artt. 42 e 367 CCII.
All'udienza svoltasi in data 15.5.2025 dinanzi alla giudice delegata nessuno è comparso ed è stato disposto un rinvio dell'udienza al fine di verificare il persistente interesse della ricorrente alla prosecuzione del giudizio ovvero la volontà della medesima ricorrente di desistere dalla domanda.
Alla successiva udienza del 29.5.2025 il procuratore della creditrice ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso e la giudice delegata ha, pertanto, riservato di riferire al collegio per la decisione.
2. Deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società ricorrendone tutti i presupposti. Controparte_3
Anzitutto, sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, lett.
c), CCII, atteso che il centro degli interessi principali della società debitrice – che si presume coincidente con la sede legale risultante dal registro delle imprese – è sito in OG (SI).
Pag. 2 di 6 Deve, altresì, ritenersi sussistente la legittimazione attiva della ricorrente, il cui credito risulta dal decreto ingiuntivo n. 80/2025 (R.G. 209/2025) emesso dal Tribunale di Siena in data 3.2.2025 (v. doc. 1 fasc. ricorrente).
Quanto ai presupposti soggettivi, sussiste la qualità di imprenditore commerciale in capo alla società debitrice, ai sensi dell'art. 121 CCII, avendo la stessa ad oggetto, tra le altre attività, l'attività di
“Produzione e vendita di mobili, arredamenti, complementi di arredo in legno su misura per abitazioni e comunità.
Produzione e vendita di giocattoli in legno. […]” (v. visura camerale storica in atti).
Inoltre, la società debitrice, non costituendosi, non ha allegato, né dunque dimostrato, il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCII. Invero, l'onere della prova del mancato superamento dei limiti dimensionali dell'impresa minore grava sull'imprenditore stesso (v. sul tema dell'onere probatorio in capo al debitore con riferimento all'analoga disposizione di cui all'art. 1, co. 2 l.f., tra le molte Cass. 8769/2012, Cass. 13643/2013 e Cass. 25188/2017) e, nel caso di specie, la società debitrice non ha prodotto la documentazione di cui all'art. 41, co. 4 CCII, né documentazione equipollente e ha, inoltre, omesso il deposito presso il Registro delle Imprese dei bilanci di esercizio successivi al 2014 (v. visura camerale in atti, aggiornata al 9.4.2025).
Quanto alla sussistenza dello stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. b), CCII, tale deve intendersi “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” e, quindi, quale situazione d'impotenza strutturale e irreversibile (e dunque non soltanto transitoria) a soddisfare con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività (v. da ultimo, con riferimento alla legge fallimentare, ma con principio applicabile anche alla presente fattispecie, Cass. 7087/2022 e Cass. 32280/2022; conf. Cass.
29913/2018).
Ebbene, dalla documentazione in atti emerge lo stato di insolvenza della debitrice, reso manifesto non soltanto dall'inadempimento nei confronti della ricorrente per un credito di rilevante entità portato da titolo giudiziale, ma anche dall'inadempimento delle obbligazioni verso l'amministrazione finanziaria e verso gli enti previdenziali e, in particolare, dalla considerevole esposizione debitoria risultante dai carichi già affidati all' per Controparte_7 complessivi € 335.167,80 (v. informative acquisite d'ufficio). A ciò si aggiunga il mancato deposito dei bilanci successivi all'esercizio 2014 (v. visura camerale in atti, aggiornata al 9.4.2025).
Pag. 3 di 6 Pertanto, dalla documentazione in atti e dalle circostanze emerse, si evince la sussistenza dello stato di insolvenza della società debitrice, come manifestata dagli indici sintomatici sopra richiamati e unitariamente considerati.
Infine, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ad oggi risultante dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore alla soglia di € 30.000,00 stabilita dall'art. 49, co. 5, CCII, come comprovato dalla documentazione in atti e sopra richiamata anche conseguente alle informative richieste.
Alla luce di quanto sopra esposto, sussistono dunque i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società debitrice.
Quanto alla nomina del curatore, il collegio ritiene di dover nominare, tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 125, 356 e 358 CCII, la rag. , la quale allo stato appare in possesso Parte_3 di una struttura organizzativa e di risorse adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'articolo
213 CCII e alla data odierna risulta iscritta all'albo di cui all'art. 356 CCII.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 40, 41, 42, 49, 121 CCII;
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società Controparte_3
(C.F. e P.IVA: , con sede in OG (SI), viale Marconi n. 66;
[...] P.IVA_3
nomina
giudice delegata alla procedura la dott.ssa Marta Dell'Unto;
nomina
curatrice la rag. , invitandola a procedere all'accettazione della nomina entro i due Parte_3 giorni successivi al ricevimento della sua comunicazione, ai sensi dell'art. 126 CCII e a rendere le dichiarazioni di cui all'art. 125 CCII;
ordina
alla società debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215- bis del c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti,
Pag. 4 di 6 nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, ove già non eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
stabilisce
tenuto conto del periodo di sospensione feriale, che l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avrà luogo il giorno 23 ottobre 2025 alle ore 10:00, dinanzi alla predetta giudice delegata;
assegna
ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima della suddetta udienza per la presentazione delle domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
segnala
al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
autorizza
il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
Pag. 5 di 6 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
dispone
la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e l'immediato pagamento delle medesime spese non appena vi sia liquidità;
autorizza
il curatore nominato:
- a munirsi, entro l'accettazione del presente incarico, di un redattore e/o di un gestionale di atti telematici, che non comporti oneri per l'Erario, per depositare tramite esso ogni atto di procedura, ivi incluse le relazioni periodiche e i rapporti riepilogativi;
- a comunicare al fornitore del redattore e/o gestionale di cui sopra se l'attivo della procedura abbia sopravanzato o non abbia sopravanzato la soglia di € 5.000,00;
- a depositare la fattura che verrà emessa dal fornitore del redattore e/o gestionale, quale spesa prededucibile;
dispone
che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Siena, nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2025.
La giudice est. Il Presidente
dott.ssa Marta Dell'Unto dott. Gianmarco Marinai
Pag. 6 di 6