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Sentenza 7 ottobre 2024
Sentenza 7 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 07/10/2024, n. 1398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1398 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Antonio Napoli Presidente
dr. Maria Margiotta Giudice
dr. Francesca Incandela Giudice est.
dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 1178/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...] (Avv. Parte_1
VALLONE VALERIA);
E
, nato a [...], in data [...] CP_1
(Avv. SANFILIPPO LINO);
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Visto il proprio decreto con il quale è stato disposto che l'udienza di prima comparizione delle parti innanzi al Giudice Delegato, venisse sostituita dallo scambio e il deposito in telematico di sintetiche note scritte, contenenti le conclusioni nonché le dichiarazioni delle parti di non volersi riconciliare ed è
stato assegnato alle parti termine del 27/09/2024 per il deposito telematico delle predette note scritte;
Lette le conclusioni e le dichiarazioni formulate dalle parti costituite con le note tempestivamente depositate - giusta precedente decreto di trattazione scritta, reso ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., si osserva quanto segue.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione consensuale tra le parti è intervenuta con convenzione di negoziazione assistita, di cui all'art. 6 del D.L. 11 settembre 2014 n. 132,
convertito con modificazioni dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162,
autorizzato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Termini
Imerese in data 04.01.2022, nell'ambito del procedimento civile iscritto al n. 65/2021 R.G.;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, da ritenere in questa sede integralmente richiamate.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in LERCARA FRIDDI (PA), in data
01.09.1998, da , nata a PALERMO (PA) in [...] Parte_1
14/02/1973 e da , nato a LERCARA FRIDDI (PA) in [...] CP_1
26/11/1968, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 28,
parte II, serie A dell'anno 1998, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio della Sezione
Civile del Tribunale, il 30/09/2024.
Il Presidente
Antonio Napoli
Il Giudice est.
Francesca Incandela
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Antonio Napoli Presidente
dr. Maria Margiotta Giudice
dr. Francesca Incandela Giudice est.
dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 1178/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...] (Avv. Parte_1
VALLONE VALERIA);
E
, nato a [...], in data [...] CP_1
(Avv. SANFILIPPO LINO);
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Visto il proprio decreto con il quale è stato disposto che l'udienza di prima comparizione delle parti innanzi al Giudice Delegato, venisse sostituita dallo scambio e il deposito in telematico di sintetiche note scritte, contenenti le conclusioni nonché le dichiarazioni delle parti di non volersi riconciliare ed è
stato assegnato alle parti termine del 27/09/2024 per il deposito telematico delle predette note scritte;
Lette le conclusioni e le dichiarazioni formulate dalle parti costituite con le note tempestivamente depositate - giusta precedente decreto di trattazione scritta, reso ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., si osserva quanto segue.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione consensuale tra le parti è intervenuta con convenzione di negoziazione assistita, di cui all'art. 6 del D.L. 11 settembre 2014 n. 132,
convertito con modificazioni dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162,
autorizzato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Termini
Imerese in data 04.01.2022, nell'ambito del procedimento civile iscritto al n. 65/2021 R.G.;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, da ritenere in questa sede integralmente richiamate.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in LERCARA FRIDDI (PA), in data
01.09.1998, da , nata a PALERMO (PA) in [...] Parte_1
14/02/1973 e da , nato a LERCARA FRIDDI (PA) in [...] CP_1
26/11/1968, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 28,
parte II, serie A dell'anno 1998, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio della Sezione
Civile del Tribunale, il 30/09/2024.
Il Presidente
Antonio Napoli
Il Giudice est.
Francesca Incandela
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.