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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 22/04/2025, n. 1494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1494 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 2023/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. Caterina Caniato Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, con l'avv. Simioni Luca
Appellanti contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, con l'avv. Zanella Guido
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_3 tempore, con l'avv. Gangemi Marco
(C.F. ), CP_3 C.F._1 Controparte_4
(C.F. ) e
[...] C.F._2 Controparte_5
(C.F. ), con l'avv. Riccardo Gallese
[...] C.F._3
Appellati
Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. Appello avverso la sentenza n. 1953/23 pubblicata in data 11/10/2023 del Tribunale di Padova
CONCLUSIONI Per Parte_1
Nel merito In via principale
Previo rigetto di ogni contraria istanza e/o domanda e/o eccezione e/o conclusione, in totale riforma della sentenza del Giudice del Tribunale di Padova dott.ssa Elisa Rubbis
n. 1953/2023 del 11/10/2023, emessa a definizione della causa rubricata al n. 2348/2020
R.G. presso il predetto Tribunale:
1)revocarsi ex art. 2901 c.c. l'atto di compravendita stipulato tra la Controparte_1
e la in data 16/2/2017 (rogante notaio dott. - Controparte_6 Persona_1
repertorio n. 3.039 - raccolta n. 2.759), trascritto presso l'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di Padova - Ufficio Provinciale - Territorio - Servizio di
Pubblicità Immobiliare in data 24/2/2017 (registro generale n. 7.470 - registro particolare n. 4.879), avente ad oggetto il bene immobile sito in Conselve (PD), Via
Fratelli Polonio, ora catastalmente censito come segue al N.C.E.U. del predetto
Comune: Unità Negoziale N. 1 Immobile N. 1 Comune Conselve (Pd) Catasto fabbricati Foglio 5 -Particella 557 - Subalterno 5 Categoria A2 - abitazioni di tipo civile
Consistenza 8,5 vani Indirizzo via fratelli Polonio snc - Piano T - 1 – 2 il tutto per la quota di proprietà Di 1/1;
B Controparte_2 [...]
ed i sig.ri , e CP_6 CP_3 Controparte_4 Controparte_5
in data 18/5/2017 (rogante notaio dott. - repertorio n. 3.357
[...] Persona_1
– raccolta n. 3.053), trascritto presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di
Padova – Ufficio Provinciale - Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare in data
25/5/2017 (registro m generale n. 19.544 - registro particolare n. 12.407), avente ad oggetto il bene immobile sito in Conselve (PD), Via Fratelli Polonio, ora catastalmente censito come segue al N.C.E.U. del predetto Comune:
Unità Negoziale N. 1 Immobile N. 1Comune Conselve (Pd) Catasto fabbricati Foglio 5
-Particella 557 - Subalterno 5Categoria A2 - abitazioni di tipo civile Consistenza 8,5 vani Indirizzo via fratelli Polonio snc - Piano T - 1 – 2 il tutto per la quota di proprietà
Di 1/1;
3) dichiararsi, quindi, la nullità e/o inefficacia dei predetti atti nei confronti della con ogni consequenziale pronuncia;
Parte_1
pag. 2/15 4) ordinarsi le conseguenti trascrizioni alla competente Conservatoria dei Registri
Immobiliari, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità;
5) condannarsi la la ed i sig.ri , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
e , in solido tra loro, al Controparte_4 Controparte_5
risarcimento dei danni subiti dalla per le causali di cui in atti, che si Parte_1 quantificano nella somma di € 20.000,00, o nella diversa somma che risulterà in corso di causa e/o che sarà ritenuta di Giustizia, anche in via equitativa, oltre agli interessi previsti per legge e alla rivalutazione monetaria dal dovuto fino al saldo effettivo.
In via subordinata: previo rigetto di ogni contraria istanza e/o domanda e/o eccezione e/o conclusione, in totale riforma della sentenza del Giudice del Tribunale di Padova dott.ssa Elisa Rubbis n. 1953/2023 del 11/10/2023, emessa a definizione della causa rubricata al n. 2348/2020 R.G. presso il predetto Tribunale, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande di revocatoria ex art. 2901 c.c. ut supra:
1)accertarsi e/o dichiararsi la simulazione assoluta e, dunque, la nullità ex art. 1415 c.c. dell'atto di compravendita stipulato tra la e la Controparte_1 Controparte_2
in data 16/2/2017 (rogante notaio dott. - repertorio n. 3.039 - raccolta n. Persona_1
2.759), trascritto presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Padova –
Ufficio Provinciale - Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 24/2/2017
(registro generale n. 7.470 - registro particolare n. 4.879), avente ad oggetto il bene immobile sito in Conselve (PD), Via Fratelli Polonio, ora catastalmente censito come segue al N.C.E.U. del predetto Comune: Unità Negoziale N. 1 Immobile N. 1Comune
Conselve (Pd) Catasto fabbricati Foglio 5 -Particella 557 - Subalterno 5Categoria A2 - abitazioni di tipo civile Consistenza 8,5 vani Indirizzo via fratelli Polonio snc - Piano T
- 1 – 2 il tutto per la quota di proprietà Di 1/1;
2) accertarsi e/o dichiararsi, altresì, la simulazione assoluta e, dunque, la nullità ex art. 1415 c.c. dell'atto di compravendita stipulato tra la ed i sig.ri Controparte_6 [...]
, e in data CP_3 Controparte_4 Controparte_5
18/5/2017 (rogante notaio dott. - repertorio n. 3.357 - raccolta n. 3.053), Persona_1
trascritto presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Padova - Ufficio
Provinciale - Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 25/5/2017 (registro generale n. 19.544 – registro particolare n. 12.407), avente ad oggetto il bene immobile pag. 3/15 sito in Conselve (PD), Via Fratelli Polonio, ora catastalmente censito come segue al
N.C.E.U. del predetto Comune: Unità Negoziale N. 1 Immobile N. 1Comune Conselve
(Pd) Catasto fabbricati Foglio 5 -Particella 557 - Subalterno 5Categoria A2 - abitazioni di tipo civile Consistenza 8,5 vani Indirizzo via fratelli Polonio snc - Piano T - 1 – 2 il tutto per la quota di proprietà Di 1/1;
3) dichiararsi, quindi, la nullità e/o inefficacia dei predetti atti nei confronti della con ogni consequenziale pronuncia;
Parte_1
4) ordinarsi le conseguenti trascrizioni alla competente Conservatoria dei Registri
Immobiliari, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità;
5) condannarsi la la B e ed i sig.ri , Controparte_1 Controparte_6 CP_3
e , in solido tra loro, al Controparte_4 Controparte_5
risarcimento dei danni subiti dalla per le causali di cui in atti, che si Parte_1
quantificano prudenzialmente nella somma di € 20.000,00, o nella diversa somma che risulterà in corso di causa e/o che sarà ritenuta di Giustizia, anche in via equitativa, oltre agli interessi previsti per legge e alla rivalutazione monetaria dal dovuto fino al saldo effettivo.
In via ulteriormente subordinata: previo rigetto di ogni contraria istanza e/o domanda e/o eccezione e/o conclusione, in totale riforma della sentenza del Giudice del Tribunale di Padova dott.ssa Elisa Rubbis n. 1953/2023 del 11/10/2023, emessa a definizione della causa rubricata al n. 2348/2020 R.G. presso il predetto Tribunale, nella denegata e non creduta ipotesi in cui non dovessero trovare accoglimento le domande di revocatoria ex art. 2901 c.c. e simulazione assoluta formulate con riferimento alla compravendita stipulata tra la ed i sig.ri , Controparte_6 CP_3 Controparte_4
e in data 18/5/2017 (rogante notaio dott.
[...] Controparte_5 [...]
- repertorio n. 3.357 - raccolta n. 3.053), trascritto presso l'Agenzia delle Per_1
Entrate - Direzione Provinciale di Padova - Ufficio Provinciale - Territorio - Servizio di
Pubblicità Immobiliare in data 25/5/2017 (registro generale n. 19.544 – registro particolare n. 12.407), condannarsi, comunque, la alla restituzione Controparte_6
del corrispettivo percepito con riferimento a detta compravendita e, conseguentemente,
a pagare alla gli importi dovuti alla stessa fino alla concorrenza del Parte_1
predetto corrispettivo.
pag. 4/15 In ogni caso spese e compensi professionali di lite integralmente rifusi per entrambi i gradi di giudizio, anche di C.T.U. e C.T. di parte.
Per Controparte_1
In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità del presente appello in quanto in evidente violazione del dettato normativo di cui al novellato articolo 342 c.p.c.; in via principale di merito: respingere le domande tutte svolte in questa sede dall'attrice appellante in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni ed i motivi ampiamente esposti in narrativa della comparsa di costituzione e risposta depositata dallo scrivente legale, e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte, e dunque integralmente, l'impugnata sentenza nr. 1953/2023 del 11/10/2023 emessa dal Tribunale di Padova, Dott.ssa E. Rubbis, a definizione della causa rubricata al n. 2348/2020 R.G. del medesimo Tribunale.
Con vittoria di spese, oneri e competenze del presente procedimento d'appello, oltre alle spese, oneri e competenze relative al sub-procedimento attivato da parte attrice per la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, già respinto da questa Corte.
Per Controparte_6
In via preliminare Dichiararsi l'inammissibilità o la manifesta infondatezza dell'appello proposto;
nel merito rigettarsi l'appello e per l'effetto confermarsi la sentenza di primo grado.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio.
Per , e CP_3 Controparte_4 Controparte_5
In via preliminare: dichiararsi la inammissibilità dell'appello proposto per le ragioni espresse in narrativa della comparsa di costituzione e risposta.
Nel merito: respingersi l'appello e ogni domanda proposta, sia in via principale, sia in via subordinata, dell'attrice siccome infondati in fatto e in diritto, comunque inammissibile e difettando i presupposti di legge.
Con vittoria di spese e compensi difensivi secondo le tabelle ministeriali e con distrazione a favore dei difensori che si dichiarano antistatari.
MOTIVAZIONE
Giudizio di primo grado
pag. 5/15 Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e , e Controparte_1 Controparte_6 CP_3 Controparte_4
, chiedendo in via principale l'inefficacia ex art. 2901 c.c. Controparte_5 dell'atto di compravendita stipulato tra e in data Controparte_1 Controparte_6
16.02.2017 e del successivo atto di compravendita stipulato in data 18.05.2017 tra
[...]
e , e CP_6 CP_3 Controparte_4 Controparte_5
, in via subordinata l'accertamento della simulazione delle suddette
[...]
compravendite e in via ulteriormente subordinata la condanna di alla Controparte_6
restituzione del corrispettivo percepito. assumeva di vantare un credito nei confronti di di cui al Pt_1 Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 2752/2016 emesso dal Tribunale di Padova il 15.07.2016 per la somma di euro 22.939,80 oltre interessi e spese, decreto ingiuntivo confermato con sentenza del Tribunale di Padova dell'11.9.2019 n. 1494/2019 che rigettava l'opposizione proposta da con condanna all'ulteriore pagamento Controparte_1
delle spese di lite e che, successivamente al sorgere del credito, Controparte_1
aveva alienato le proprietà alla medesima intestate stipulando i seguenti atti di compravendita :
1. Contratto di compravendita stipulato in data 16.02.2017 notaio dott. – Persona_1
(repertorio n. 3.039 - raccolta n. 2.759), trascritto in data 24.2.2017 acquirente
[...]
CP_6
2. Contratto di compravendita stipulato in data 18.05.2017 notaio dott. – Persona_1
(repertorio n. 3.357 - raccolta n. 3.053), trascritto in data 25.5.2017 acquirenti
[...]
, e . CP_3 Controparte_4 Controparte_5
costituendosi chiedeva il rigetto delle domande attoree in quanto Controparte_1
infondate.
Si costituivano , e CP_3 Controparte_4 Controparte_5
chiedendo il rigetto delle domande attoree poiché infondate in fatto e diritto.
[...]
Si costituiva chiedendo la dichiarazione di improcedibilità e il rigetto delle CP_6
domande formulate da parte attrice.
La causa veniva istruita a mezzo prove testimoniali, ordini di esibizione ex art. 210
c.p.c. e consulenza tecnica.
pag. 6/15 Con la sentenza n. 1953/23 in data 11 ottobre 2023 il Tribunale di Padova rigettava tutte le domande attoree e condannava al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1
dei convenuti. Il Tribunale rilevava che l'immobile era già stato promesso in vendita ai fratelli nel giugno del 2016 e che la vendita tra e CP_3 Controparte_1 [...]
era avvenuta al giusto prezzo senza intenti fraudolenti. CP_6
Giudizio di appello
Contro la sentenza n. 1953/23 del Tribunale di Padova ha interposto tempestivo appello insistendo per l'accoglimento dei motivi di appello e la riforma della Parte_1
sentenza di primo grado.
Con comparsa di costituzione si è costituita eccependo Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e chiedendo il rigetto delle domande attoree. si è costituita con comparsa di costituzione eccependo Controparte_6
l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. e chiedendo il rigetto del gravame.
Si sono costituiti altresì , e CP_3 Controparte_4 [...]
eccependo l'inammissibilità dell'appello e chiedendo il rigetto Controparte_5 dell'appello poiché infondato.
All'udienza dell'8 aprile 2025 la causa è stata rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite.
Motivi d'appello
Con un unico motivo di appello lamenta l'erroneità della sentenza ove ha Parte_1
escluso la sussistenza del consilium fraudis e dell'eventus damni in relazione alla proposta domanda ex art.2901 cod. civ. sulla base di un'errata ricostruzione dei fatti oggetto di causa.
L'appellante ha evidenziato come il preliminare di compravendita era stato stipulato dai fratelli in data 18 giugno 2016, non con la debitrice ma con il precedente CP_3
proprietario, e allo stesso contratto non era stata data esecuzione essendo CP_7 intervenuto l'accordo tra e , società che CP_7 Controparte_1
successivamente affidava l'esecuzione dei lavori di completamento del cantiere con pag. 7/15 trasferimento della proprietà dell'immobile alla società che ha infine Controparte_6
ceduto il bene ai fratelli . CP_3
Secondo l'appellante - contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di primo grado - gli atti di compravendita non erano stati conclusi in adempimento di obblighi giuridici a conclusione del progetto avviato con la stipula del preliminare.
L'appellante contestava inoltre la rilevanza attribuita dal giudice di prime cure alla circostanza che il bene fosse gravato da mutuo ipotecario e l'affermazione secondo cui avrebbe potuto utilmente aggredire tramite un pignoramento la parte del Parte_1
prezzo che doveva corrispondere a Controparte_6 Controparte_1
In via subordinata l'appellante censura inoltre la declaratoria di inammissibilità delle domande di simulazione, ritenute dal giudice di prime cure non proponibili in via subordinata rispetto alla domanda revocatoria, e in ogni caso il loro rigetto sottolineando la mancata prova del pagamento del prezzo.
Ragioni della decisione
Parte appellata ha chiesto sia dichiarata l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
L'eccezione è infondata. L'atto di appello indica i passaggi della sentenza impugnata oggetto di contestazione, le divergenze rispetto alla decisione del primo giudice con riguardo alla ricostruzione del fatto, le violazioni di legge che ravvisa nella pronuncia censurata e la rilevanza di tali violazioni, connessa alla conseguente riforma che viene sollecitata.
Tanto premesso la domanda ex art.2901 cod.civ. nei confronti dei due atti dispositivi va accolta
Va in primo luogo rilevato, quanto alla sussistenza dell'eventus damni che risulta circostanza non contestata che – debitrice di si è spogliata CP_1 Parte_1
dell'unico bene immobile ad essa intestato.
In ordine al requisito oggettivo dell'eventus damni, va sottolineato come, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, per la sussistenza di tale presupposto non è necessario che sia divenuta impossibile la realizzazione del credito, ma è sufficiente un pericolo di danno, derivante da una minore aggredibilità dei beni del debitore o da una maggiore difficoltà o incertezza nell'esazione coattiva del credito, perché in tal modo viene frustrata la funzione di garanzia del patrimonio del debitore, secondo una pag. 8/15 valutazione da operarsi "ex ante", con riferimento alla data dell'atto dispositivo e non a quella futura dell'effettiva realizzazione del credito, avendo riguardo alla modificazione quantitativa o anche solo qualitativa della composizione del patrimonio (cfr. in senso conforme Cass. civ. n. 12901/2020; Cass. civ.n. 16986/2007).
La rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass.civ. n. 1902/2015).
Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure la mera alterazione qualitativa del patrimonio del debitore, determinata dalla sostituzione dell'immobile venduto con il denaro ricevuto in pagamento, costituisce di per sé un danno alle ragioni creditorie rilevante ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria, comportando tale variazione una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (Cass. n.
19207/18,; n. 16221/19) restando del tutto irrilevante l'ipotetico utile esperimento di un pignoramento presso terzi rispetto al residuo prezzo di vendita.
Va inoltre censurato il riferimento svolto dal giudice di prime cure all'esistenza dell'ipoteca ( “alcun pregiudizio può individuarsi e sussistere nel vendere un immobile già gravato da un ipoteca di I° grado iscritta a garanzia di un credito poco inferiore al valore del bene stesso, posto che, nel caso di un'esecuzione immobiliare, oggettivamente nulla sarebbe rimasto a soddisfazione di altro creditore di secondo grado”). L'interesse del creditore all'esercizio dell'azione revocatoria consiste nella ricostruzione della garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore e va valutato ex ante, non con riguardo al momento dell'effettiva realizzazione, risultando un simile interesse sussistente ogniqualvolta l'atto dispositivo renda maggiormente difficile e incerta l'esazione del suo credito. Come già osservato dalla
Suprema Corte l'esistenza di un'ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo - ancorché di entità tale da assorbirne, se fatta valere, l'intero valore - non esclude quindi la connotazione di quell'atto come eventus damni. Il giudice della revocatoria, infatti, è chiamato ad operare un giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria (Cass. civ. n. 20671/18,). Il credito del mutuante garantito da ipoteca volontaria si riduce nel pag. 9/15 tempo, man mano che il mutuo viene rimborsato, con la conseguenza che è ragionevole l'aspettativa dell'appellata - una volta che dovesse dare corso all'esecuzione forzosa a fronte del perdurare dell'inadempimento del debitore - di ottenere soddisfazione delle proprie ragioni anche facendo affidamento sul valore dell'immobile in questione. Ne consegue che l'esistenza su un bene di un'ipoteca, a prescindere dalla consistenza della garanzia ipotecaria e, dunque, anche qualora essa, in relazione al valore del bene, si presenti di entità tale da eventualmente, ove venga fatta valere, potenzialmente assorbirlo, non integra, qualora il bene venga alienato, una situazione tale da escludere la possibilità di una connotazione dell'alienazione come eventus damni legittimante un creditore dell'alienante all'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, atteso che la valutazione dell'idoneità dell'atto dispositivo ad integrare un eventus damni è naturalmente proiettata verso il futuro, cioè verso il momento in cui sul bene potrebbe essere fatta valere la garanzia patrimoniale, e, dunque, dev'essere in termini di potenzialità. Pertanto, essendo proiettata verso il futuro anche l'incidenza della causa di prelazione connessa all'ipoteca, cioè sempre verso il momento in cui il creditore ipotecario la farà valere, l'incertezza sia sull'an sia sul quantum in cui in concreto essa potrà incidere sul valore del bene naturaliter ricollegata alla circostanza che per le vicende del credito garantito la garanzia può venir meno o ridimensionarsi, evidenzia che l'atto dispositivo del bene ipotecato è comunque idoneo ad assumere a livello potenziale il carattere di eventus damni per il creditore non ipotecario (cfr. Cass. n.
16793/2015). Solo se si accertasse l'impossibilità a priori del soddisfacimento, anche soltanto parziale, del creditore revocante e, con ciò, l'utilità pratica dell'azione da questi proposta, dovrebbe escludersi, oltre che la sussistenza del requisito del pregiudizio del trasferimento per il creditore chirografario procedente ex art. 2901 cod. civ., l'interesse di questi a proporre tale azione. Nel caso di specie tale eventualità non si è avverata, non essendo mai stato prospettato che l'immobile ipotecato sia stato sottoposto ad esecuzione forzata. Va infine osservato come gli appellati non hanno allegato nè provato, come era loro onere, che il patrimonio residuo del debitore era tale da soddisfare ampiamente le ragioni di credito vantate da Parte_1
Ciò posto va inoltre disattesa la ricostruzione svolta nella sentenza impugnata rispetto all'affermazione che “ha proceduto alla vendita dell'immobile in Controparte_1
pag. 10/15 esecuzione di un progetto che nasce ben prima della vertenza iniziale con la società posto che gli acquirenti finali dell'abitazione, vale a dire i fratelli Parte_1 CP_3 erano tali in ragione di un contratto preliminare stipulato tra loro e l'originario proprietario sig. in data 18 giugno 2016.” CP_7
In proposito va preliminarmente evidenziato come il credito vantato da è Parte_1
riferito a lavori eseguiti in favore di antecedenti al 2012 ( Controparte_1
risultando il decreto ingiuntivo fondato sulle fatture n.10/12 del 25.5.2012 e n.14/12 del
16.6.2012) e dunque di molto antecedenti allo stesso preliminare.
E' dunque sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), la cui prova può essere fornita anche tramite presunzioni
(Cass. civ. n. 27546/2014), senza che assuma, invece, rilevanza l'intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore. Invero, come osservato dalla Suprema Corte “ove un'attribuzione patrimoniale si caratterizzi per i connotati dell'onerosità, ad esaurire il fattore della scientia fraudis ai fini dell'art. 2901
c.c. non si rende necessaria, da parte del terzo acquirente, anche la conoscenza specifica del debito facente carico all'alienante, e delle sue caratteristiche (Cass. civ. n. 5741/04
Cass. civ. n. 10623/10). Non è, invece, necessaria la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito (Cass.civ.
n. 16825/2013), nè la collusione tra terzo e debitore (Cass. civ. n.25614/2014), essendo sufficiente la generica consapevolezza del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori (in tema di fideiussione, tra le tante, Cass. civ. n. 762/2016). .Non si richiede la prova della collusione tra debitore e terzo, né occorre la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione (Cass. civ. n. 28423/2021). E la prova dell'elemento soggettivo del terzo può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale o un rapporto di convivenza tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass. civ. n. 10928/2020, Cass. civ. n. 1286/2019).
pag. 11/15 Quanto alla sussistenza della fattispecie di cui all'ultimo comma dell'articolo 2901 cod. civ. e all'esperibilità dell'azione revocatoria nei confronti dei subacquirenti del bene ( la dichiarazione di inefficacia dell'atto “non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda”) va ricordato come da tale previsione normativa si desume, a contrario che “il terzo (subacquirente, e dunque parte di un negozio di natura onerosa) potrà essere, dopo la dichiarazione di inefficacia dell'atto da cui non direttamente, ma a seguito di un ulteriore negozio, proviene il suo diritto sul bene che un tempo faceva parte del patrimonio del debitore, pregiudicato per l'accertamento pauliano se ricorrono alternativamente due presupposti: gli effetti della trascrizione della domanda del creditore - evidentemente proposta avverso il negozio primario di estrazione del bene dal patrimonio del debitore - oppure la prova della malafede del terzo quando si è reso subacquirente” (cfr. in motivazione di
Cass. 34214/2023).
In punto di fatto va sottolineato come nel caso di specie va sottolineato come il preliminare suindicato veniva stipulato non dalla debitrice ma da un CP_1 soggetto diverso, l'originario proprietario del bene con previsione di CP_7
stipula e consegna del bene ultimato al 30 novembre 2016 in favore dei fratelli . CP_3
In data 20 giugno 2016 veniva sottoscritta una integrazione nella quale Persona_2
e “unitamente e solidalmente garantiscono il buon fine del
[...] CP_6
preliminare del 18/6/2016 e della presente scrittura privata, con il trasferimento dell'immobile completato e agibile ai Sig.ri e ( doc. 1 Persona_3 CP_4 CP_8
fascicolo primo grado ). Tuttavia, a lavori pacificamente non conclusi, in CP_6
data 23 novembre 2016 l'immobile veniva ceduto dall'originario proprietario CP_7
a (l'appaltatrice dei lavori di costruzione sulla base del contratto di
[...] CP_1
appalto 25 maggio 2015) senza ulteriori accordi in merito al termine dei lavori o alla consegna agli originari promissari acquirenti in tal modo ponendo nel nulla i precedenti accordi che, diversamente da quanto opinato nella sentenza impugnata, non risultano pertanto valorizzabili rispetto alle legittime aspettative della creditrice sul patrimonio della debitrice CP_1
Va in proposito sottolineato come la compravendita tra le due società e CP_1
veniva stipulata solo venti giorni dopo il provvedimento del 28.01.2017 CP_6
pag. 12/15 con cui il Tribunale di Padova aveva concesso la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 2752/2016 del 15.07.2016 e che rivestiva la qualifica di Persona_4
legale rappresentante sia di che di ciò che consente di CP_1 CP_6
ritenere pienamente integrato il requisito del consilium fraudis .
Non solo. Rispetto alla successiva alienazione risulta comprovata anche la partecipatio fraudis tenuto conto che e CP_3 Controparte_4 [...]
sono figli conviventi di (come detto legale Controparte_5 Persona_4
rappresentante della disponente e sino al 12.5.2017 - sei giorni prima CP_1 dell'atto di cessione ai propri figli - anche della . Sul punto è sufficiente CP_6
richiamare la Suprema corte ove rileva che“in tema di azione revocatoria ordinaria la vicinanza determinata dalla convivenza e dal rapporto familiare tra il disponente e l'acquirente è elemento ex se sufficiente a fondare la prova presuntiva della partecipatio fraudis, laddove tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente” ( cfr. Cass.civ.
n.161/2021).
Al momento della stipula della originaria compravendita tra e CP_7 [...]
il debito della nei confronti della era Controparte_1 Controparte_1 Parte_1
già sorto in quanto riferito al pagamento del corrispettivo di prestazioni rese nel 2012. I successivi trasferimenti -prima alla e poi ai fratelli – Controparte_6 CP_3
costituiscono una distrazione patrimoniale in danno di Parte_1
Risultava comprovata la sussistenza del consilium fraudis e della scientia damni tenuto conto che era amministratore e legale rappresentante della Persona_4 [...]
e della oltre che padre convivente di , Controparte_1 Controparte_6 CP_3
e e della circostanza che la Controparte_4 Persona_5
compravendita tra le due società veniva stipulata venti giorni dopo il provvedimento del
28.01.2017 con cui il Tribunale di Padova aveva concesso la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 2752/2016 del 15.07.2016.
Va inoltre valorizzato quale elemento sintomatico, come evidenziato dall'appellante, che il prezzo della vendita tra e concordato in Controparte_1 Controparte_6
euro 180.000,00 da versarsi mediante accollo interno non privativo per l'importo di euro 140.000,00 e tramite 24 rate infruttifere di interessi per la parte restante, non pag. 13/15 risultava essere mai stato incassato dalla alienante che si privava dell'unico immobile di sua proprietà. La successiva vendita da in favore dei fratelli , Controparte_6 CP_3
veniva effettuata solo tre mesi dopo, e risultava esser stata stipulata per la somma di euro 350.0000,00 con estinzione del mutuo ipotecario oggetto di accollo e accensione di un nuovo mutuo per euro 450.000,00.
In riforma dell'impugnata sentenza vanno dunque accolte le domande ex art.2901 cod.civ. proposte dall'appellante, mentre va rigettata la domanda di condanna al risarcimento dei danni in assenza di allegazioni e prove sul punto, assorbite le domande proposte in via solo subordinata di accertamento della simulazione.
Ne consegue che in accoglimento dell'appello deve essere dichiarata l'inefficacia ex art.2901 cod. civ. nei confronti di degli atti di compravendita impugnati, Parte_1
con condanna degli appellati, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, per la cui liquidazione va tenuto presente che l'art. 5 del D.M. 55/2014 stabilisce che il valore della causa si determina sulla base non già dell'atto impugnato, bensì del credito per il quale si agisce (nel caso di specie per complessivi euro 55.949,79).
Le spese sostenute da vanno poste giusta soccombenza a carico degli Parte_1
appellati in solido tra loro e si liquidano secondo il dm n.55/2014 e vista la nota spese, secondo lo scaglione da euro 52.001,00 a euro 260.000,00, nei valori medi e con l'aumento del 30% per la difesa nei confronti di più parti, per il primo grado in euro
18.333,00 per compensi ed euro 786,00 per esborsi oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge e per il secondo grado in euro 18.612,10 per compensi, euro 1.165,50 per spese oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA L'aumento ex art.4 comma 2 dm 55/2014 risulta applicabile anche quando il difensore tuteli il proprio assistito rispetto a più controparti costituite separatamente (cfr. Cass. civ. n.7774/2023), come nel caso di specie.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando contrariis rejectis: in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza n. 1953/23 del Tribunale di
Padova pubblicata in data 11/10/2023
1) dichiara l'inefficacia ai sensi dell'art.2901 cod. civ. nei confronti di Pt_1
pag. 14/15 s.r.l. dell'atto di compravendita stipulato tra la e Controparte_1 CP_2
in data 16/2/2017 (rogante notaio dott. - repertorio n. 3.039 -
[...] Persona_1 raccolta n. 2.759), trascritto presso l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Padova - Ufficio Provinciale - Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare in data
24/2/2017 (registro generale n. 7.470 - registro particolare n. 4.879) e dell'atto di compravendita stipulato tra la e , Controparte_2 CP_3 Controparte_4
e in data 18/5/2017 (rogante notaio dott.
[...] Controparte_5
- repertorio n. 3.357 – raccolta n. 3.053), trascritto presso l'Agenzia Persona_1
delle Entrate - Direzione Provinciale di Padova – Ufficio Provinciale - Territorio -
Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 25/5/2017 (registro m generale n. 19.544 - registro particolare n. 12.407);
2) ordina le conseguenti trascrizioni alla competente Conservatoria dei Registri
Immobiliari, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità;
3) condanna gli appellati, in solido tra loro, a rifondere all'appellante le spese dei due gradi di giudizio, che si liquidano, ex DM 55/14, quanto al primo grado in euro
18.333,00 per compensi euro 786,00 per esborsi oltre spese generali, IVA e CPA come per legge e quanto al secondo grado, in euro 18.612,10 per compensi ed in euro
1.165,50 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 9 aprile 2025
Il Consigliere estensore
Martina Gasparini
Il Presidente
Caterina Passarelli
pag. 15/15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 2023/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. Caterina Caniato Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, con l'avv. Simioni Luca
Appellanti contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, con l'avv. Zanella Guido
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_3 tempore, con l'avv. Gangemi Marco
(C.F. ), CP_3 C.F._1 Controparte_4
(C.F. ) e
[...] C.F._2 Controparte_5
(C.F. ), con l'avv. Riccardo Gallese
[...] C.F._3
Appellati
Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. Appello avverso la sentenza n. 1953/23 pubblicata in data 11/10/2023 del Tribunale di Padova
CONCLUSIONI Per Parte_1
Nel merito In via principale
Previo rigetto di ogni contraria istanza e/o domanda e/o eccezione e/o conclusione, in totale riforma della sentenza del Giudice del Tribunale di Padova dott.ssa Elisa Rubbis
n. 1953/2023 del 11/10/2023, emessa a definizione della causa rubricata al n. 2348/2020
R.G. presso il predetto Tribunale:
1)revocarsi ex art. 2901 c.c. l'atto di compravendita stipulato tra la Controparte_1
e la in data 16/2/2017 (rogante notaio dott. - Controparte_6 Persona_1
repertorio n. 3.039 - raccolta n. 2.759), trascritto presso l'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di Padova - Ufficio Provinciale - Territorio - Servizio di
Pubblicità Immobiliare in data 24/2/2017 (registro generale n. 7.470 - registro particolare n. 4.879), avente ad oggetto il bene immobile sito in Conselve (PD), Via
Fratelli Polonio, ora catastalmente censito come segue al N.C.E.U. del predetto
Comune: Unità Negoziale N. 1 Immobile N. 1 Comune Conselve (Pd) Catasto fabbricati Foglio 5 -Particella 557 - Subalterno 5 Categoria A2 - abitazioni di tipo civile
Consistenza 8,5 vani Indirizzo via fratelli Polonio snc - Piano T - 1 – 2 il tutto per la quota di proprietà Di 1/1;
B Controparte_2 [...]
ed i sig.ri , e CP_6 CP_3 Controparte_4 Controparte_5
in data 18/5/2017 (rogante notaio dott. - repertorio n. 3.357
[...] Persona_1
– raccolta n. 3.053), trascritto presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di
Padova – Ufficio Provinciale - Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare in data
25/5/2017 (registro m generale n. 19.544 - registro particolare n. 12.407), avente ad oggetto il bene immobile sito in Conselve (PD), Via Fratelli Polonio, ora catastalmente censito come segue al N.C.E.U. del predetto Comune:
Unità Negoziale N. 1 Immobile N. 1Comune Conselve (Pd) Catasto fabbricati Foglio 5
-Particella 557 - Subalterno 5Categoria A2 - abitazioni di tipo civile Consistenza 8,5 vani Indirizzo via fratelli Polonio snc - Piano T - 1 – 2 il tutto per la quota di proprietà
Di 1/1;
3) dichiararsi, quindi, la nullità e/o inefficacia dei predetti atti nei confronti della con ogni consequenziale pronuncia;
Parte_1
pag. 2/15 4) ordinarsi le conseguenti trascrizioni alla competente Conservatoria dei Registri
Immobiliari, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità;
5) condannarsi la la ed i sig.ri , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
e , in solido tra loro, al Controparte_4 Controparte_5
risarcimento dei danni subiti dalla per le causali di cui in atti, che si Parte_1 quantificano nella somma di € 20.000,00, o nella diversa somma che risulterà in corso di causa e/o che sarà ritenuta di Giustizia, anche in via equitativa, oltre agli interessi previsti per legge e alla rivalutazione monetaria dal dovuto fino al saldo effettivo.
In via subordinata: previo rigetto di ogni contraria istanza e/o domanda e/o eccezione e/o conclusione, in totale riforma della sentenza del Giudice del Tribunale di Padova dott.ssa Elisa Rubbis n. 1953/2023 del 11/10/2023, emessa a definizione della causa rubricata al n. 2348/2020 R.G. presso il predetto Tribunale, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande di revocatoria ex art. 2901 c.c. ut supra:
1)accertarsi e/o dichiararsi la simulazione assoluta e, dunque, la nullità ex art. 1415 c.c. dell'atto di compravendita stipulato tra la e la Controparte_1 Controparte_2
in data 16/2/2017 (rogante notaio dott. - repertorio n. 3.039 - raccolta n. Persona_1
2.759), trascritto presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Padova –
Ufficio Provinciale - Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 24/2/2017
(registro generale n. 7.470 - registro particolare n. 4.879), avente ad oggetto il bene immobile sito in Conselve (PD), Via Fratelli Polonio, ora catastalmente censito come segue al N.C.E.U. del predetto Comune: Unità Negoziale N. 1 Immobile N. 1Comune
Conselve (Pd) Catasto fabbricati Foglio 5 -Particella 557 - Subalterno 5Categoria A2 - abitazioni di tipo civile Consistenza 8,5 vani Indirizzo via fratelli Polonio snc - Piano T
- 1 – 2 il tutto per la quota di proprietà Di 1/1;
2) accertarsi e/o dichiararsi, altresì, la simulazione assoluta e, dunque, la nullità ex art. 1415 c.c. dell'atto di compravendita stipulato tra la ed i sig.ri Controparte_6 [...]
, e in data CP_3 Controparte_4 Controparte_5
18/5/2017 (rogante notaio dott. - repertorio n. 3.357 - raccolta n. 3.053), Persona_1
trascritto presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Padova - Ufficio
Provinciale - Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 25/5/2017 (registro generale n. 19.544 – registro particolare n. 12.407), avente ad oggetto il bene immobile pag. 3/15 sito in Conselve (PD), Via Fratelli Polonio, ora catastalmente censito come segue al
N.C.E.U. del predetto Comune: Unità Negoziale N. 1 Immobile N. 1Comune Conselve
(Pd) Catasto fabbricati Foglio 5 -Particella 557 - Subalterno 5Categoria A2 - abitazioni di tipo civile Consistenza 8,5 vani Indirizzo via fratelli Polonio snc - Piano T - 1 – 2 il tutto per la quota di proprietà Di 1/1;
3) dichiararsi, quindi, la nullità e/o inefficacia dei predetti atti nei confronti della con ogni consequenziale pronuncia;
Parte_1
4) ordinarsi le conseguenti trascrizioni alla competente Conservatoria dei Registri
Immobiliari, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità;
5) condannarsi la la B e ed i sig.ri , Controparte_1 Controparte_6 CP_3
e , in solido tra loro, al Controparte_4 Controparte_5
risarcimento dei danni subiti dalla per le causali di cui in atti, che si Parte_1
quantificano prudenzialmente nella somma di € 20.000,00, o nella diversa somma che risulterà in corso di causa e/o che sarà ritenuta di Giustizia, anche in via equitativa, oltre agli interessi previsti per legge e alla rivalutazione monetaria dal dovuto fino al saldo effettivo.
In via ulteriormente subordinata: previo rigetto di ogni contraria istanza e/o domanda e/o eccezione e/o conclusione, in totale riforma della sentenza del Giudice del Tribunale di Padova dott.ssa Elisa Rubbis n. 1953/2023 del 11/10/2023, emessa a definizione della causa rubricata al n. 2348/2020 R.G. presso il predetto Tribunale, nella denegata e non creduta ipotesi in cui non dovessero trovare accoglimento le domande di revocatoria ex art. 2901 c.c. e simulazione assoluta formulate con riferimento alla compravendita stipulata tra la ed i sig.ri , Controparte_6 CP_3 Controparte_4
e in data 18/5/2017 (rogante notaio dott.
[...] Controparte_5 [...]
- repertorio n. 3.357 - raccolta n. 3.053), trascritto presso l'Agenzia delle Per_1
Entrate - Direzione Provinciale di Padova - Ufficio Provinciale - Territorio - Servizio di
Pubblicità Immobiliare in data 25/5/2017 (registro generale n. 19.544 – registro particolare n. 12.407), condannarsi, comunque, la alla restituzione Controparte_6
del corrispettivo percepito con riferimento a detta compravendita e, conseguentemente,
a pagare alla gli importi dovuti alla stessa fino alla concorrenza del Parte_1
predetto corrispettivo.
pag. 4/15 In ogni caso spese e compensi professionali di lite integralmente rifusi per entrambi i gradi di giudizio, anche di C.T.U. e C.T. di parte.
Per Controparte_1
In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità del presente appello in quanto in evidente violazione del dettato normativo di cui al novellato articolo 342 c.p.c.; in via principale di merito: respingere le domande tutte svolte in questa sede dall'attrice appellante in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni ed i motivi ampiamente esposti in narrativa della comparsa di costituzione e risposta depositata dallo scrivente legale, e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte, e dunque integralmente, l'impugnata sentenza nr. 1953/2023 del 11/10/2023 emessa dal Tribunale di Padova, Dott.ssa E. Rubbis, a definizione della causa rubricata al n. 2348/2020 R.G. del medesimo Tribunale.
Con vittoria di spese, oneri e competenze del presente procedimento d'appello, oltre alle spese, oneri e competenze relative al sub-procedimento attivato da parte attrice per la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, già respinto da questa Corte.
Per Controparte_6
In via preliminare Dichiararsi l'inammissibilità o la manifesta infondatezza dell'appello proposto;
nel merito rigettarsi l'appello e per l'effetto confermarsi la sentenza di primo grado.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio.
Per , e CP_3 Controparte_4 Controparte_5
In via preliminare: dichiararsi la inammissibilità dell'appello proposto per le ragioni espresse in narrativa della comparsa di costituzione e risposta.
Nel merito: respingersi l'appello e ogni domanda proposta, sia in via principale, sia in via subordinata, dell'attrice siccome infondati in fatto e in diritto, comunque inammissibile e difettando i presupposti di legge.
Con vittoria di spese e compensi difensivi secondo le tabelle ministeriali e con distrazione a favore dei difensori che si dichiarano antistatari.
MOTIVAZIONE
Giudizio di primo grado
pag. 5/15 Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e , e Controparte_1 Controparte_6 CP_3 Controparte_4
, chiedendo in via principale l'inefficacia ex art. 2901 c.c. Controparte_5 dell'atto di compravendita stipulato tra e in data Controparte_1 Controparte_6
16.02.2017 e del successivo atto di compravendita stipulato in data 18.05.2017 tra
[...]
e , e CP_6 CP_3 Controparte_4 Controparte_5
, in via subordinata l'accertamento della simulazione delle suddette
[...]
compravendite e in via ulteriormente subordinata la condanna di alla Controparte_6
restituzione del corrispettivo percepito. assumeva di vantare un credito nei confronti di di cui al Pt_1 Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 2752/2016 emesso dal Tribunale di Padova il 15.07.2016 per la somma di euro 22.939,80 oltre interessi e spese, decreto ingiuntivo confermato con sentenza del Tribunale di Padova dell'11.9.2019 n. 1494/2019 che rigettava l'opposizione proposta da con condanna all'ulteriore pagamento Controparte_1
delle spese di lite e che, successivamente al sorgere del credito, Controparte_1
aveva alienato le proprietà alla medesima intestate stipulando i seguenti atti di compravendita :
1. Contratto di compravendita stipulato in data 16.02.2017 notaio dott. – Persona_1
(repertorio n. 3.039 - raccolta n. 2.759), trascritto in data 24.2.2017 acquirente
[...]
CP_6
2. Contratto di compravendita stipulato in data 18.05.2017 notaio dott. – Persona_1
(repertorio n. 3.357 - raccolta n. 3.053), trascritto in data 25.5.2017 acquirenti
[...]
, e . CP_3 Controparte_4 Controparte_5
costituendosi chiedeva il rigetto delle domande attoree in quanto Controparte_1
infondate.
Si costituivano , e CP_3 Controparte_4 Controparte_5
chiedendo il rigetto delle domande attoree poiché infondate in fatto e diritto.
[...]
Si costituiva chiedendo la dichiarazione di improcedibilità e il rigetto delle CP_6
domande formulate da parte attrice.
La causa veniva istruita a mezzo prove testimoniali, ordini di esibizione ex art. 210
c.p.c. e consulenza tecnica.
pag. 6/15 Con la sentenza n. 1953/23 in data 11 ottobre 2023 il Tribunale di Padova rigettava tutte le domande attoree e condannava al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1
dei convenuti. Il Tribunale rilevava che l'immobile era già stato promesso in vendita ai fratelli nel giugno del 2016 e che la vendita tra e CP_3 Controparte_1 [...]
era avvenuta al giusto prezzo senza intenti fraudolenti. CP_6
Giudizio di appello
Contro la sentenza n. 1953/23 del Tribunale di Padova ha interposto tempestivo appello insistendo per l'accoglimento dei motivi di appello e la riforma della Parte_1
sentenza di primo grado.
Con comparsa di costituzione si è costituita eccependo Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e chiedendo il rigetto delle domande attoree. si è costituita con comparsa di costituzione eccependo Controparte_6
l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. e chiedendo il rigetto del gravame.
Si sono costituiti altresì , e CP_3 Controparte_4 [...]
eccependo l'inammissibilità dell'appello e chiedendo il rigetto Controparte_5 dell'appello poiché infondato.
All'udienza dell'8 aprile 2025 la causa è stata rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite.
Motivi d'appello
Con un unico motivo di appello lamenta l'erroneità della sentenza ove ha Parte_1
escluso la sussistenza del consilium fraudis e dell'eventus damni in relazione alla proposta domanda ex art.2901 cod. civ. sulla base di un'errata ricostruzione dei fatti oggetto di causa.
L'appellante ha evidenziato come il preliminare di compravendita era stato stipulato dai fratelli in data 18 giugno 2016, non con la debitrice ma con il precedente CP_3
proprietario, e allo stesso contratto non era stata data esecuzione essendo CP_7 intervenuto l'accordo tra e , società che CP_7 Controparte_1
successivamente affidava l'esecuzione dei lavori di completamento del cantiere con pag. 7/15 trasferimento della proprietà dell'immobile alla società che ha infine Controparte_6
ceduto il bene ai fratelli . CP_3
Secondo l'appellante - contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di primo grado - gli atti di compravendita non erano stati conclusi in adempimento di obblighi giuridici a conclusione del progetto avviato con la stipula del preliminare.
L'appellante contestava inoltre la rilevanza attribuita dal giudice di prime cure alla circostanza che il bene fosse gravato da mutuo ipotecario e l'affermazione secondo cui avrebbe potuto utilmente aggredire tramite un pignoramento la parte del Parte_1
prezzo che doveva corrispondere a Controparte_6 Controparte_1
In via subordinata l'appellante censura inoltre la declaratoria di inammissibilità delle domande di simulazione, ritenute dal giudice di prime cure non proponibili in via subordinata rispetto alla domanda revocatoria, e in ogni caso il loro rigetto sottolineando la mancata prova del pagamento del prezzo.
Ragioni della decisione
Parte appellata ha chiesto sia dichiarata l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
L'eccezione è infondata. L'atto di appello indica i passaggi della sentenza impugnata oggetto di contestazione, le divergenze rispetto alla decisione del primo giudice con riguardo alla ricostruzione del fatto, le violazioni di legge che ravvisa nella pronuncia censurata e la rilevanza di tali violazioni, connessa alla conseguente riforma che viene sollecitata.
Tanto premesso la domanda ex art.2901 cod.civ. nei confronti dei due atti dispositivi va accolta
Va in primo luogo rilevato, quanto alla sussistenza dell'eventus damni che risulta circostanza non contestata che – debitrice di si è spogliata CP_1 Parte_1
dell'unico bene immobile ad essa intestato.
In ordine al requisito oggettivo dell'eventus damni, va sottolineato come, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, per la sussistenza di tale presupposto non è necessario che sia divenuta impossibile la realizzazione del credito, ma è sufficiente un pericolo di danno, derivante da una minore aggredibilità dei beni del debitore o da una maggiore difficoltà o incertezza nell'esazione coattiva del credito, perché in tal modo viene frustrata la funzione di garanzia del patrimonio del debitore, secondo una pag. 8/15 valutazione da operarsi "ex ante", con riferimento alla data dell'atto dispositivo e non a quella futura dell'effettiva realizzazione del credito, avendo riguardo alla modificazione quantitativa o anche solo qualitativa della composizione del patrimonio (cfr. in senso conforme Cass. civ. n. 12901/2020; Cass. civ.n. 16986/2007).
La rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass.civ. n. 1902/2015).
Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure la mera alterazione qualitativa del patrimonio del debitore, determinata dalla sostituzione dell'immobile venduto con il denaro ricevuto in pagamento, costituisce di per sé un danno alle ragioni creditorie rilevante ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria, comportando tale variazione una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (Cass. n.
19207/18,; n. 16221/19) restando del tutto irrilevante l'ipotetico utile esperimento di un pignoramento presso terzi rispetto al residuo prezzo di vendita.
Va inoltre censurato il riferimento svolto dal giudice di prime cure all'esistenza dell'ipoteca ( “alcun pregiudizio può individuarsi e sussistere nel vendere un immobile già gravato da un ipoteca di I° grado iscritta a garanzia di un credito poco inferiore al valore del bene stesso, posto che, nel caso di un'esecuzione immobiliare, oggettivamente nulla sarebbe rimasto a soddisfazione di altro creditore di secondo grado”). L'interesse del creditore all'esercizio dell'azione revocatoria consiste nella ricostruzione della garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore e va valutato ex ante, non con riguardo al momento dell'effettiva realizzazione, risultando un simile interesse sussistente ogniqualvolta l'atto dispositivo renda maggiormente difficile e incerta l'esazione del suo credito. Come già osservato dalla
Suprema Corte l'esistenza di un'ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo - ancorché di entità tale da assorbirne, se fatta valere, l'intero valore - non esclude quindi la connotazione di quell'atto come eventus damni. Il giudice della revocatoria, infatti, è chiamato ad operare un giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria (Cass. civ. n. 20671/18,). Il credito del mutuante garantito da ipoteca volontaria si riduce nel pag. 9/15 tempo, man mano che il mutuo viene rimborsato, con la conseguenza che è ragionevole l'aspettativa dell'appellata - una volta che dovesse dare corso all'esecuzione forzosa a fronte del perdurare dell'inadempimento del debitore - di ottenere soddisfazione delle proprie ragioni anche facendo affidamento sul valore dell'immobile in questione. Ne consegue che l'esistenza su un bene di un'ipoteca, a prescindere dalla consistenza della garanzia ipotecaria e, dunque, anche qualora essa, in relazione al valore del bene, si presenti di entità tale da eventualmente, ove venga fatta valere, potenzialmente assorbirlo, non integra, qualora il bene venga alienato, una situazione tale da escludere la possibilità di una connotazione dell'alienazione come eventus damni legittimante un creditore dell'alienante all'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, atteso che la valutazione dell'idoneità dell'atto dispositivo ad integrare un eventus damni è naturalmente proiettata verso il futuro, cioè verso il momento in cui sul bene potrebbe essere fatta valere la garanzia patrimoniale, e, dunque, dev'essere in termini di potenzialità. Pertanto, essendo proiettata verso il futuro anche l'incidenza della causa di prelazione connessa all'ipoteca, cioè sempre verso il momento in cui il creditore ipotecario la farà valere, l'incertezza sia sull'an sia sul quantum in cui in concreto essa potrà incidere sul valore del bene naturaliter ricollegata alla circostanza che per le vicende del credito garantito la garanzia può venir meno o ridimensionarsi, evidenzia che l'atto dispositivo del bene ipotecato è comunque idoneo ad assumere a livello potenziale il carattere di eventus damni per il creditore non ipotecario (cfr. Cass. n.
16793/2015). Solo se si accertasse l'impossibilità a priori del soddisfacimento, anche soltanto parziale, del creditore revocante e, con ciò, l'utilità pratica dell'azione da questi proposta, dovrebbe escludersi, oltre che la sussistenza del requisito del pregiudizio del trasferimento per il creditore chirografario procedente ex art. 2901 cod. civ., l'interesse di questi a proporre tale azione. Nel caso di specie tale eventualità non si è avverata, non essendo mai stato prospettato che l'immobile ipotecato sia stato sottoposto ad esecuzione forzata. Va infine osservato come gli appellati non hanno allegato nè provato, come era loro onere, che il patrimonio residuo del debitore era tale da soddisfare ampiamente le ragioni di credito vantate da Parte_1
Ciò posto va inoltre disattesa la ricostruzione svolta nella sentenza impugnata rispetto all'affermazione che “ha proceduto alla vendita dell'immobile in Controparte_1
pag. 10/15 esecuzione di un progetto che nasce ben prima della vertenza iniziale con la società posto che gli acquirenti finali dell'abitazione, vale a dire i fratelli Parte_1 CP_3 erano tali in ragione di un contratto preliminare stipulato tra loro e l'originario proprietario sig. in data 18 giugno 2016.” CP_7
In proposito va preliminarmente evidenziato come il credito vantato da è Parte_1
riferito a lavori eseguiti in favore di antecedenti al 2012 ( Controparte_1
risultando il decreto ingiuntivo fondato sulle fatture n.10/12 del 25.5.2012 e n.14/12 del
16.6.2012) e dunque di molto antecedenti allo stesso preliminare.
E' dunque sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), la cui prova può essere fornita anche tramite presunzioni
(Cass. civ. n. 27546/2014), senza che assuma, invece, rilevanza l'intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore. Invero, come osservato dalla Suprema Corte “ove un'attribuzione patrimoniale si caratterizzi per i connotati dell'onerosità, ad esaurire il fattore della scientia fraudis ai fini dell'art. 2901
c.c. non si rende necessaria, da parte del terzo acquirente, anche la conoscenza specifica del debito facente carico all'alienante, e delle sue caratteristiche (Cass. civ. n. 5741/04
Cass. civ. n. 10623/10). Non è, invece, necessaria la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito (Cass.civ.
n. 16825/2013), nè la collusione tra terzo e debitore (Cass. civ. n.25614/2014), essendo sufficiente la generica consapevolezza del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori (in tema di fideiussione, tra le tante, Cass. civ. n. 762/2016). .Non si richiede la prova della collusione tra debitore e terzo, né occorre la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione (Cass. civ. n. 28423/2021). E la prova dell'elemento soggettivo del terzo può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale o un rapporto di convivenza tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass. civ. n. 10928/2020, Cass. civ. n. 1286/2019).
pag. 11/15 Quanto alla sussistenza della fattispecie di cui all'ultimo comma dell'articolo 2901 cod. civ. e all'esperibilità dell'azione revocatoria nei confronti dei subacquirenti del bene ( la dichiarazione di inefficacia dell'atto “non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda”) va ricordato come da tale previsione normativa si desume, a contrario che “il terzo (subacquirente, e dunque parte di un negozio di natura onerosa) potrà essere, dopo la dichiarazione di inefficacia dell'atto da cui non direttamente, ma a seguito di un ulteriore negozio, proviene il suo diritto sul bene che un tempo faceva parte del patrimonio del debitore, pregiudicato per l'accertamento pauliano se ricorrono alternativamente due presupposti: gli effetti della trascrizione della domanda del creditore - evidentemente proposta avverso il negozio primario di estrazione del bene dal patrimonio del debitore - oppure la prova della malafede del terzo quando si è reso subacquirente” (cfr. in motivazione di
Cass. 34214/2023).
In punto di fatto va sottolineato come nel caso di specie va sottolineato come il preliminare suindicato veniva stipulato non dalla debitrice ma da un CP_1 soggetto diverso, l'originario proprietario del bene con previsione di CP_7
stipula e consegna del bene ultimato al 30 novembre 2016 in favore dei fratelli . CP_3
In data 20 giugno 2016 veniva sottoscritta una integrazione nella quale Persona_2
e “unitamente e solidalmente garantiscono il buon fine del
[...] CP_6
preliminare del 18/6/2016 e della presente scrittura privata, con il trasferimento dell'immobile completato e agibile ai Sig.ri e ( doc. 1 Persona_3 CP_4 CP_8
fascicolo primo grado ). Tuttavia, a lavori pacificamente non conclusi, in CP_6
data 23 novembre 2016 l'immobile veniva ceduto dall'originario proprietario CP_7
a (l'appaltatrice dei lavori di costruzione sulla base del contratto di
[...] CP_1
appalto 25 maggio 2015) senza ulteriori accordi in merito al termine dei lavori o alla consegna agli originari promissari acquirenti in tal modo ponendo nel nulla i precedenti accordi che, diversamente da quanto opinato nella sentenza impugnata, non risultano pertanto valorizzabili rispetto alle legittime aspettative della creditrice sul patrimonio della debitrice CP_1
Va in proposito sottolineato come la compravendita tra le due società e CP_1
veniva stipulata solo venti giorni dopo il provvedimento del 28.01.2017 CP_6
pag. 12/15 con cui il Tribunale di Padova aveva concesso la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 2752/2016 del 15.07.2016 e che rivestiva la qualifica di Persona_4
legale rappresentante sia di che di ciò che consente di CP_1 CP_6
ritenere pienamente integrato il requisito del consilium fraudis .
Non solo. Rispetto alla successiva alienazione risulta comprovata anche la partecipatio fraudis tenuto conto che e CP_3 Controparte_4 [...]
sono figli conviventi di (come detto legale Controparte_5 Persona_4
rappresentante della disponente e sino al 12.5.2017 - sei giorni prima CP_1 dell'atto di cessione ai propri figli - anche della . Sul punto è sufficiente CP_6
richiamare la Suprema corte ove rileva che“in tema di azione revocatoria ordinaria la vicinanza determinata dalla convivenza e dal rapporto familiare tra il disponente e l'acquirente è elemento ex se sufficiente a fondare la prova presuntiva della partecipatio fraudis, laddove tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente” ( cfr. Cass.civ.
n.161/2021).
Al momento della stipula della originaria compravendita tra e CP_7 [...]
il debito della nei confronti della era Controparte_1 Controparte_1 Parte_1
già sorto in quanto riferito al pagamento del corrispettivo di prestazioni rese nel 2012. I successivi trasferimenti -prima alla e poi ai fratelli – Controparte_6 CP_3
costituiscono una distrazione patrimoniale in danno di Parte_1
Risultava comprovata la sussistenza del consilium fraudis e della scientia damni tenuto conto che era amministratore e legale rappresentante della Persona_4 [...]
e della oltre che padre convivente di , Controparte_1 Controparte_6 CP_3
e e della circostanza che la Controparte_4 Persona_5
compravendita tra le due società veniva stipulata venti giorni dopo il provvedimento del
28.01.2017 con cui il Tribunale di Padova aveva concesso la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 2752/2016 del 15.07.2016.
Va inoltre valorizzato quale elemento sintomatico, come evidenziato dall'appellante, che il prezzo della vendita tra e concordato in Controparte_1 Controparte_6
euro 180.000,00 da versarsi mediante accollo interno non privativo per l'importo di euro 140.000,00 e tramite 24 rate infruttifere di interessi per la parte restante, non pag. 13/15 risultava essere mai stato incassato dalla alienante che si privava dell'unico immobile di sua proprietà. La successiva vendita da in favore dei fratelli , Controparte_6 CP_3
veniva effettuata solo tre mesi dopo, e risultava esser stata stipulata per la somma di euro 350.0000,00 con estinzione del mutuo ipotecario oggetto di accollo e accensione di un nuovo mutuo per euro 450.000,00.
In riforma dell'impugnata sentenza vanno dunque accolte le domande ex art.2901 cod.civ. proposte dall'appellante, mentre va rigettata la domanda di condanna al risarcimento dei danni in assenza di allegazioni e prove sul punto, assorbite le domande proposte in via solo subordinata di accertamento della simulazione.
Ne consegue che in accoglimento dell'appello deve essere dichiarata l'inefficacia ex art.2901 cod. civ. nei confronti di degli atti di compravendita impugnati, Parte_1
con condanna degli appellati, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, per la cui liquidazione va tenuto presente che l'art. 5 del D.M. 55/2014 stabilisce che il valore della causa si determina sulla base non già dell'atto impugnato, bensì del credito per il quale si agisce (nel caso di specie per complessivi euro 55.949,79).
Le spese sostenute da vanno poste giusta soccombenza a carico degli Parte_1
appellati in solido tra loro e si liquidano secondo il dm n.55/2014 e vista la nota spese, secondo lo scaglione da euro 52.001,00 a euro 260.000,00, nei valori medi e con l'aumento del 30% per la difesa nei confronti di più parti, per il primo grado in euro
18.333,00 per compensi ed euro 786,00 per esborsi oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge e per il secondo grado in euro 18.612,10 per compensi, euro 1.165,50 per spese oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA L'aumento ex art.4 comma 2 dm 55/2014 risulta applicabile anche quando il difensore tuteli il proprio assistito rispetto a più controparti costituite separatamente (cfr. Cass. civ. n.7774/2023), come nel caso di specie.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando contrariis rejectis: in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza n. 1953/23 del Tribunale di
Padova pubblicata in data 11/10/2023
1) dichiara l'inefficacia ai sensi dell'art.2901 cod. civ. nei confronti di Pt_1
pag. 14/15 s.r.l. dell'atto di compravendita stipulato tra la e Controparte_1 CP_2
in data 16/2/2017 (rogante notaio dott. - repertorio n. 3.039 -
[...] Persona_1 raccolta n. 2.759), trascritto presso l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Padova - Ufficio Provinciale - Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare in data
24/2/2017 (registro generale n. 7.470 - registro particolare n. 4.879) e dell'atto di compravendita stipulato tra la e , Controparte_2 CP_3 Controparte_4
e in data 18/5/2017 (rogante notaio dott.
[...] Controparte_5
- repertorio n. 3.357 – raccolta n. 3.053), trascritto presso l'Agenzia Persona_1
delle Entrate - Direzione Provinciale di Padova – Ufficio Provinciale - Territorio -
Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 25/5/2017 (registro m generale n. 19.544 - registro particolare n. 12.407);
2) ordina le conseguenti trascrizioni alla competente Conservatoria dei Registri
Immobiliari, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità;
3) condanna gli appellati, in solido tra loro, a rifondere all'appellante le spese dei due gradi di giudizio, che si liquidano, ex DM 55/14, quanto al primo grado in euro
18.333,00 per compensi euro 786,00 per esborsi oltre spese generali, IVA e CPA come per legge e quanto al secondo grado, in euro 18.612,10 per compensi ed in euro
1.165,50 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 9 aprile 2025
Il Consigliere estensore
Martina Gasparini
Il Presidente
Caterina Passarelli
pag. 15/15