Articolo 2 della Legge 8 maggio 1971, n. 313
Articolo 1Articolo 3
Versione
23 giugno 1971
Art. 2.
Il conguaglio di lire 83.000.000 risultante in favore del comune di Milano, per l'importo di lire 65.000.000 si intendera' compensato con quanto spettante all'Amministrazione finanziaria a titolo di indennizzo ex articolo 936 codice civile per il manufatto ex gruppo rionale fascista "Diaz" costruito dall'ex partito nazionale fascista su area di proprieta' comunale, mentre il residuo importo di lire 18.000.000 sara' contabilizzato in detrazione di quanto dovuto dal comune per l'occupazione dell'immobile ex gruppo rionale fascista "Baracca".
Entrata in vigore il 23 giugno 1971