Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/01/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
1
Reg. gen. Sez. Lav. N. 1417/2023
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
V SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati: Giovanna Ciardi Presidente Elisabetta Palumbo Consigliere relatore Beatrice Marrani Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 10 gennaio 2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n.1417 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente TRA
con gli Avv.ti Monti Maria Paola e Zurolo Paolo;
Parte_1
Appellante E
Controparte_1
Appellato non costituito
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.1327 del 2022 pubblicata dal Tribunale di Velletri, sezione lavoro, in data 14.12.2022. Conclusioni: come in atti e verbale d'udienza.
Motivi in fatto e diritto
1. Con l'originario ricorso, depositato il 07.02.2022, chiedeva Parte_1 accertarsi il proprio diritto all'assegno ordinario di invalidità, con decorrenza dal 01.05.2019, e la conseguente condanna dell' al pagamento dei relativi ratei maturati CP_1 sino al 6.08.2021, stante l'erogazione della Naspi dal 07.08.2021.
2. L' non si costituiva. CP_1
3. A definizione, il Tribunale così decideva: “accertato il diritto della parte ricorrente all'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 della L. n. 222/1984 con decorrenza dal 1.05.2019 e fino al 6.08.2021, condanna la parte convenuta al pagamento, in CP_1
favore della parte ricorrente, degli arretrati della predetta prestazione, oltre accessori di legge;
- condanna la parte convenuta al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, che liquida, previa compensazione parziale, in euro 1.000,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi, ove richiesto, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.” Nella parte motiva della sentenza gravata, per quanto di interesse, si legge: “Tali spese vanno tuttavia parzialmente compensate, nella misura di ½, non avendo la parte ricorrente fornito la prova di avere comunicato alla parte. convenuta, in sede amministrativa, la propria opzione per la NASPI in luogo dell'assegno ordinario di invalidità ed avendo quindi la prima concorso in tal modo a determinare, in tutto o in parte, l'inadempimento della parte convenuta al pagamento della seconda prestazione.”
4. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, ha avanzato appello Parte_1 impugnando il solo capo delle spese di lite e rassegnando le seguenti conclusioni: condannare “l' a rifondere integralmente alla ricorrente le spese processuali - da CP_1 distrarsi in favore degli scriventi procuratori antistatari – del primo grado di giudizio, da liquidarsi nel rispetto dei parametri minimi introdotti dal DM n. 55/2014, siccome modificati dal DM. n 147/2022, e pertanto nella misura non inferiore a complessivi € 2.695,50 oltre al rimborso forfetario del 15%, o nella misura maggiore o minore che si riterrà di giustizia comunque superiore a quella liquidata nella sentenza impugnata. Con vittoria di spese, competenze, diritti ed onorari anche del presente giudizio, da distrarsi in favore degli scriventi procuratori antistatari. Chiede, in caso di propria soccombenza, che venga dichiarata l'irripetibilità delle spese, competenze e onorari di giudizio ex art. 152 disp. att. c.p.c.”.
5. L' non si è costituito in giudizio. CP_1
6. All'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa è stata decisa con sentenza contestuale.
7. Con la devoluzione del capo della sentenza afferente la misura dei compensi di lite, l'appellante censura la decisione impugnata, ritenendola erronea, ingiusta e lesiva dei propri nonché non motivata, essendo incorso il Giudice di prime cure nel vizio di violazione e falsa applicazione dell'art.92 c.p.c. e del D.M. n.55/2014 e ss. modificazioni ritenendo congrua e conforme a diritto la maggiore somma di € 2.695,50.
8. Il motivo di gravame attraverso cui l'appellante censura la pronuncia sulle spese processuali ritenendola illogica, contraddittoria e lesiva del diritto della parte vittoriosa nonché erronea - per la disposta compensazione delle spese di lite e violazione dei minimi tariffari è fondata e va accolta per quanto di ragione.
9. Si osserva che l'esito vittorioso della lite comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio, secondo il principio della soccombenza - salva la facoltà di disporre motivatamente la compensazione, totale o parziale - e liquidando i compensi di lite in ossequio ai parametri tariffari, previsti dal D.M. n.55 del 3
2014, dal D.M. n.37 del 2028 e dal D.M. n.147 del 2022 nonché dalle relative disposizioni vigenti in materia.
10. La possibilità di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite è disciplinata dal comma 2 dell'art.92 c.p.c. che, derogando al principio della soccombenza, attribuisce tale facoltà al giudice nel caso in cui vi sia soccombenza reciproca, ovvero, nel caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento di orientamento giurisprudenziale, rispetto alle questioni dirimenti nonché allorquando concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere esplicitamente motivate (C. Cost. n. 77 del 19/4/2018).
11. Le gravi ed eccezionali ragioni non possono essere esattamente e tassativamente predeterminate, ma sono da individuare ed esplicitare, in via interpretativa, dal giudice di merito nella motivazione, dovendo, inoltre, riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (v. Cass. n.16037/2014 e Cass. 21.05.2015 n.14546).
12. Per quanto sopra esposto, la motivazione e la decisione, sopra riportate, della gravata sentenza in punto di compensazione delle spese di lite non è condivisibile.
13. La difesa dell'appellante ha correttamente rilevato che la condanna alle spese di lite doveva seguire il principio della soccombenza, non ravvisandosi nessuna delle ipotesi derogatorie normativamente previste e risultando, considerando di valore assorbente su ogni altra questione, il fatto che è stata costretta ad incardinare il Parte_1 giudizio per vedersi riconoscere gli arretrati dell'assegno ordinario d'invalidità non spontaneamente erogati dall'istituto previdenziale.
14. Ne consegue che la motivazione espressa sul punto dal giudice di prime cure secondo cui “le spese vanno tuttavia parzialmente compensate, nella misura di ½, non avendo la parte ricorrente fornito la prova di avere comunicato alla parte. convenuta, in sede amministrativa, la propria opzione per la NASPI in luogo dell'assegno ordinario di invalidità ed avendo quindi la prima concorso in tal modo a determinare, in tutto o in parte, l'inadempimento della parte convenuta al pagamento della seconda prestazione non risulta conforme ai principi di diritto e alle statuizioni di legge e va riformata.
15. Trattasi di causa di previdenza, che va liquidata in base ai parametri ex d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m.147 del 13.08.2022 entrato in vigore dal 23.10.2022, ratione temporis applicabili. Tali parametri, indicati nell'articolo 4, comma 1, del citato D.M. 55/2014, operano come fattori di concretizzazione della liquidazione del compenso professionale, che muove da valori medi - così come indicati nelle allegate tabelle - su cui poter effettuare, poi, aumenti e diminuzioni secondo determinate percentuali. La norma richiamata, infatti, prevede espressamente che: “il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100% e la diminuzione di regola fino al 70%”. Successivamente, l'articolo 1, comma 1, lett. a), nn.1) e 2) del 4
D.M. n. 37 del 2018, novellando l'articolo 4 del D.M. 55/2014 ha sostituito le parole
“diminuzione fino al 50%” con la locuzione “diminuzione in ogni caso non oltre il 50%” e, in riferimento alla voce “Fase istruttoria”, le parole “diminuzione fino al 70%” sono state modificate con l'espressione “diminuzione in ogni caso non oltre il 70%”, così prevedendo delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore dei parametri di base che sono inderogabili.
Il già richiamato articolo 4, comma 1, del D.M. 55/2014 prevede che, ai fini della liquidazione dei compensi in sede giudiziale, il giudice deve tenere conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
16. Sulla base di tali requisiti, considerato che il merito del giudizio di primo grado atteneva al pagamento degli arretrati dell'assegno ordinario d'invalidità, dovuti stante la sussistenza del requisito sanitario, accertato attraverso il giudizio ex art.445 bis c.p.c., e di quello lavorativo/contributivo, il procedimento presentava scarsa importanza, minima difficoltà e questioni giuridiche e di fatto per nulla complesse.
16.1 Applicando la tabella di riferimento secondo il valore compreso tra € 5.200,01 ed
€ 26.000,00, scaglione entro cui rientra l'ammontare del titolo controverso, come anche rappresentato dall'istante, la stessa va liquidata in ossequio ai minimi tariffari per come argomentato.
16.2 Tenendo conto delle fasi espletate nel giudizio (trattandosi di causa inquadrabile nella tabella n.4 relativa ai giudizi in materia di previdenza), l'importo di euro € 2.695,50 richiesto dall'appellante è superiore al minimo dei compensi (pari cioè ad euro 1.865,00 risultante dalla somma di € 465,00 per la fase studio, € 389,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 1.011,00 per la fase decisionale)
16.3 Nulla va infatti liquidato per la fase istruttoria/trattazione non espletata, ragione per cui va disattesa la richiesta di riconoscimento dei compensi per la suddetta fase.
16.4 Sul punto, si riporta il consolidato orientamento giurisprudenziale, in base al quale:
“in materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, rilevano non solo l'espletamento di prove orali e di ctu, ma anche le ulteriori attività difensive che l'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014 include in detta fase, tra cui pure le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande già proposte). Occorre, però, sottolineare che la fase della trattazione deve essere distinta da quella introduttiva e/o decisionale, sicché deve consistere o in una specifica udienza oppure nella formulazione di istanze ulteriori da quelle già contenute negli atti introduttivi e/o nella produzione di documenti diversi. Pure va ribadito che, in tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella 5
decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione” (così Cass., ord. n.19028 del 05.07.2023).
17. In conclusione, in parziale riforma della gravata sentenza, l' deve essere CP_1 condannato al pagamento delle spese del giudizio di primo grado liquidate nella misura di euro 2.000,00.
18. Quanto alla quantificazione delle spese del presente gravame, da porsi parimenti a carico dell' stante la sua soccombenza, la Corte richiama il principio secondo cui: CP_1
“Quando un giudizio prosegua nel successivo grado soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il "disputatum" della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del "decisum", vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado” (vedi da ultimo Cass. 5/03/2020 n. 6345). Considerato che le spese liquidate dal Tribunale sono state pari ad € 1.000,00, residua la somma di € 1.000 che si assume a valore del presente gravame.
19. Anche per la liquidazione delle spese per il giudizio di gravame, liquidate come in dispositivo, si ritiene di applicare i minimi tariffari in ragione della semplicità della fattispecie, della mancata costituzione in giudizio dell'ente e non tenendo conto della fase istruttoria non espletata, con attribuzione ai procuratori antistatari.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide: in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma nel resto, condanna l' al CP_1 pagamento per l'intero, in favore dell'appellante, delle spese del primo grado di giudizio liquidate in complessivi euro 2.000, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, come per legge, da distrarsi;
condanna l' al pagamento delle spese processuali del presente grado in favore CP_1 dell'appellante che liquida in complessivi euro 247,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, come per legge, con distrazione. Roma, 10.01.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Elisabetta Palumbo Giovanna Ciardi