Articolo 7 della Legge 8 agosto 1955, n. 770
Articolo 6Articolo 8
Versione
13 settembre 1955
Art. 7.
Le somme da iscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni per l'esercizio finanziario 1955-56 in dipendenza di speciali disposizioni legislative restano stabilite nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.
Entrata in vigore il 13 settembre 1955